CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26929/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Dylan Della Corte;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 19 marzo2025 dal Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata lapenale responsabilità del predetto imputato in relazione ai reati di rapinaaggravata (artt. 110, 628, commi 2 e 3, n. 3-ter, cod. pen.) e lesioni volontarieaggravate (artt. 582, 585 cod. pen.) commessi in data 28 dicembre 2024.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione alla omessa riqualificazione della condottacontestata in quella di furto con strappo, essendo state travisate le dichiarazionidella persona offesa dal reato essendo stata la violenza utilizzata esclusivamentefinalizzata a divincolarsi dalla stretta della querelante per darsi alla fuga con laconseguenza che la caduta della vittima sarebbe stata solo un effetto indiretto edinvolontario dell’azione.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. per non avere i Giudici di merito riconosciuto all’imputatola circostanza attenuante del fatto di lieve entità con conseguente riduzione deltrattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati econsistenti in argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito,dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti;che, il motivo che contesta la correttezza della qualificazione giuridicadella condotta denunciando violazione di legge e vizio della motivazione, non èconsentito perché non sono consentite tutte le doglianze che censurano lapersuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioniin fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;che, con motivazione esente dai descritti vizi logici e conforme ai principidi diritto che regolano la materia (correttamente richiamati nella sentenzaimpugnata), la Corte di merito ha esplicitato le ragioni del propria convincimentocirca la configurabilità nel caso in esame del delitto di rapina (si vedano, inparticolare, pagg. 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici aifini dell’affermazione della responsabilità per tale reato in luogo di quello di cuiall’art. 624-bis cod. pen. e chiarendo come la violenza è stata esercitata non solosulla cosa oggetto di sottrazione ma anche direttamente sulla persona;che, corretta è pertanto da considerarsi la riconduzione dell’azionedelittuosa alla fattispecie di cui all’art. 628 cod. pen. (non è invece incontestazione da parte del ricorrente la consumazione del delitto di lesionivolontarie);considerato poi che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamenteinfondato avendo la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, spiegatoche, nonostante il modesto valore del telefono cellulare sottratto alla personaoffesa, le caratteristiche dell’azione e le modalità con le quali la stessa è stataposta in essere, anche in considerazione della particolare violenza utilizzata neiconfronti della vittima facendola rovinare a terra, portano ad escludere che ilfatto sia di lieve entità;che la Corte di appello risulta avere quindi fatto corretta applicazione delprincipio secondo il quale «L'attenuante della lieve entità del fatto, previstadall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito dellasentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione delfatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difettiin rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, aimezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazioneall'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valoredei beni sottratti» (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350-01).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI