CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25203/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA I 1J-TEI2_1...e - cc -cc RIA sul ricorso iscritto al n. 4302/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Barberini 12; - ricorrente - e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione ex art.370 cod. proc. civ.; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Ve- neto, n.1036/24/2014 depositata il 18 giugno 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, veniva parzialmente accolto l'appello proposto dall'agente della riscos- sione contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Padova n. 94/1/2012, la quale aveva riunito e accolto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attinti quali eredi del debitore originario [OSCURATO:PERSONA], ricorsi proposti avverso 15 cartelle di pagamento per tasse automobilistiche, concessioni gover- native, II.DD. e IVA relative agli anni di imposta 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003 e 2004 per un importo complessivo di Euro 686.037,34. 2. In particolare, il giudice d'appello riteneva corretta la notifica delle originarie cartelle nn.1, 6, 7 e 13, cui, a seguito della denuncia di suc- cessione di [OSCURATO:PERSONA] presentata dagli eredi il 26 maggio 2004, si saldava la successiva notifica nei confronti degli eredi. 3. Avverso tale decisione propone ricorso l'agente della riscossione per cinque motivi, che illustra con memoria; l'Agenzia delle Entrate ha de- positato mera comparsa di costituzione in giudizio; i contribuenti non si sono costituiti. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso e, a seguito dell'adempimento, [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. L'agente della riscossione ha de- positato ulteriore memoria ex art.380 bis cod. proc. civ.. Considerato che: 4. La particolare rilevanza delle questioni di diritto poste dal ricorso rende opportuna ex art.380 bis u.c. cod. proc. civ. la trattazione in pubblica udienza, P.Q.M. La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza" Così deciso i