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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25873/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 050Y1E2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4, Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, per quanto indicato dal Tribunale di sorveglianza e non smentito dal ricorrente (il quale si esprime, al riguardo, in forma dubitativa, senza corredare il suo dire con riscontri di sorta), [OSCURATO:PERSONA] ha formalizzato, presso la matricola del carcere in cui era ristretto, la nomina del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il 24 giugno 2021, ovvero in data successiva rispetto all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza camerale partecipata destinata alla trattazione dell'opposizione da lui presentata avverso il decreto di espulsione del 28 aprile 2021; che pertinente appare, dunque, il riferimento al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria» (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600; Sez. 5, n. 25803 del 09/05/2019, B., Rv. 276127; Sez. 6, n. 24948 del 12/04/2018, Aouchini, Rv. 274726); che, in tale contesto, a nulla rileva la circostanza, dedotta con il primo motivo di ricorso, che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse già stato nominato, al tempo dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, quale difensore di fiducia di Dieng nell'ambito di altri procedimenti; che l'istituto penitenziario ha correttamente trasmesso la nomina fiduciaria all'autorità giudiziaria presso la quale pendeva il relativo procedimento, senza essere, invece, gravata dell'onere di informare il destinatario della nomina; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente D iele gucio [OSCURATO:PERSONA] andrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio.

Il Consigliere estensore Il Consigliere anziano Da, le [OSCURATO:PERSONA] dalisi ~1--•r- .-.

I db

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 050Y1E2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4, Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, per quanto indicato dal Tribunale di sorveglianza e non smentito dal ricorrente (il quale si esprime, al riguardo, in forma dubitativa, senza corredare il suo dire con riscontri di sorta), [OSCURATO:PERSONA] ha formalizzato, presso la matricola del carcere in cui era ristretto, la nomina del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il 24 giugno 2021, ovvero in data successiva rispetto all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza camerale partecipata destinata alla trattazione dell'opposizione da lui presentata avverso il decreto di espulsione del 28 aprile 2021; che pertinente appare, dunque, il riferimento al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria» (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600; Sez. 5, n. 25803 del 09/05/2019, B., Rv. 276127; Sez. 6, n. 24948 del 12/04/2018, Aouchini, Rv. 274726); che, in tale contesto, a nulla rileva la circostanza, dedotta con il primo motivo di ricorso, che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse già stato nominato, al tempo dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, quale difensore di fiducia di Dieng nell'ambito di altri procedimenti; che l'istituto penitenziario ha correttamente trasmesso la nomina fiduciaria all'autorità giudiziaria presso la quale pendeva il relativo procedimento, senza essere, invece, gravata dell'onere di informare il destinatario della nomina; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D iele gucio [OSCURATO:PERSONA] andrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere estensore Il Consigliere anziano Da, le [OSCURATO:PERSONA] dalisi ~1--•r- .-. I db
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