Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 22645/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

i n. 1597/2025 de-positata il 29/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 7/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026RITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza n. 1597/2025, pubblicata in data 29 marzo 2025,la Corte d'appello di Napoli, nella regolare costituzione dell'appellatoCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]'AGNELLO, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 5 marzo 2021 e, per l'effetto, in to-tale riforma dell'impugnata sentenza, ha respinto la domanda propo-sta dall'odierno ricorrente.2.

Il [OSCURATO:PERSONA]'AGNELLO aveva agito nei confronti di SAL-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - assegnatari di alloggirealizzati sulla proprietà espropriata a soggetti terzi - al fine di otte-nere il rimborso e/o la ripetizione delle somme corrisposte per l'ac-quisizione delle aree espropriate.Aveva premesso l'odierno ricorrente essere stato condannato acorrispondere ai soggetti espropriati la complessiva somma di €1.604.672,34 a titolo di differenza sull'indennità di esproprio di alcuniterreni e che su una porzione dei terreni espropriati era stato costrui-to, da parte della assegnataria Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]” ar.l., un fabbricato, uno dei cui alloggi era stato assegnato in proprietàsuperficiaria a [OSCURATO:PERSONA] coniugato in regime di comu-nione legale con [OSCURATO:PERSONA].L'odierno ricorrente aveva quindi chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione dellasomma di € 54.302,00 pari ad una quota dell'intero importo pagato aiproprietari dei terreni espropriati calcolata sulla base del volume degliimmobili trasferiti agli odierni intimati.Costituitisi regolarmente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-CHINO, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto la domandaSez.

S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 2 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026nell'ammontare di € 51.796,063, affermando che l'obbligazione de-dotta in giudizio aveva natura di obbligazione c.d. reale o propterrem, caratterizzata dalla stretta inerenza alla res e destinata a circo-lare unitamente ad essa per il carattere dell'ambulatorietà che conno-ta tali obbligazioni.Richiamando l'art. 35, Legge n. 865/71, nella formulazione ante-cedente alla modifica ad opera dell'art. 3, Legge n. 136/99, il Tribu-nale aveva quindi concluso che il riferimento, contenuto nella previ-sione, ai costi e ai corrispettivi delle opere di urbanizzazione realizza-te o da realizzare, doveva intendersi esteso anche ai costi sostenutiper l'esproprio delle aree sulle quali le opere devono sorgere e chel'obbligazione propter rem di rimborso di tali oneri deve ritenersi gra-vante non solo su colui che ha stipulato la convenzione edilizia, maanche su colui che richiede la concessione edilizia e/o realizza operedi trasformazione edilizia e urbanistica avvalendosi della suddettaconcessione.3.

La Corte d'appello di Napoli, nell'accogliere il gravame propostodagli odierni intimati, ha richiamato il più recente orientamentoespresso da questa Corte con riferimento all'art. 35, Legge n. 865/71,ribadendo, quindi, che la natura reale c.d. propter rem dell'obbliga-zione riguarda i soli soggetti che hanno stipulato o richiesto la relativaconvenzione, o che hanno realizzato l'edificazione avvalendosi dellaconcessione rilasciata al loro dante causa, risultando invece esclusi datale novero i soggetti resisi successivi acquirenti.La Corte territoriale ha invece affermato che per questi ultimi lafonte dell'obbligazione deve essere rinvenuta sul piano negoziale, oc-correndo pertanto, ai fini della esigibilità della relativa prestazione,che gli stessi successivi acquirenti abbiano assunto una espressa pat-tuizione contrattuale, accollandosi l'obbligazione, oppure che la tra-Sez.

S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 3 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026smissione sia prevista nell'atto di convenzione fra il Comune e il con-cessionario.Nella specie, ha rilevato la Corte partenopea, dall'esame dellaConvenzione stipulata l'odierno ricorrente e la società Cooperativa“[OSCURATO:PERSONA]” a r.l. non emergeva la previsione di unaeventuale vincolatività dell'obbligazione relativa al corrispettivo dellacessione, essendo unicamente previsti, da un lato, l'impegno dellaCooperativa a corrispondere tali somme al Comune non appena lestesse fossero state determinate nell'ambito della relativa proceduraespropriativa e, dall'altro lato, il semplice obbligo della Cooperativa diportare a conoscenza dei soci e di eventuali aventi causa tutti gli attirelativi alla Convenzione medesima.La Corte ha parimenti rilevato che neppure nell'atto di assegna-zione di alloggio in favore di [OSCURATO:PERSONA] era contenutamenzione di eventuali obblighi derivanti dall'acquisizione in proprietàsuperficiaria ad opera della Cooperativa delle aree ove era sorto ilfabbricato, concludendo, quindi, che né dall'originaria Convenzionetra il [OSCURATO:PERSONA]'AGNELLO e la società Cooperativa “ComunaliSantanellesi” a r.l. né dall'atto di assegnazione di alloggio effettuatada quest'ultima a [OSCURATO:PERSONA], poteva desumersi l'assun-zione da parte di quest'ultimo dell'obbligazione di pagamento proquota relativa alla spesa necessaria per l'acquisizione, e che tale ob-bligazione non poteva ritenersi transitata in capo all'odierno intimatoper effetto della sua natura propter rem, non essendo tale trasmis-sione contemplata dall'art. 35, Legge n. 865/71, anche in virtù delprincipio di tipicità delle obligationes propter rem.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoliricorre il [OSCURATO:PERSONA]'AGNELLO.Sez.

S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 4 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce “la violazione e/o la fal-sa applicazione dell'art. 35 della legge n. 865/1971, nonché dell'art.1339 c.c. in tema di inserzione automatica di clausole”.Argomenta il COMUNE ricorrente che “la sentenza n. 1597/2025,emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, non è conforme al diritto inquanto contrastante con il principio del pareggio di bilancio e della re-lativa clausola di inderogabilità finanziaria”.Evidenzia, in primo luogo, che il precedente di questa Corte ri-chiamato dalla decisione impugnata – peraltro riferito alla diversaLegge n. 765/1967 - riguardava la distinta ipotesi in cui l'ente comu-nale aveva agito nei confronti del terzo acquirente, che a propria vol-ta aveva acquistato l'immobile dal socio della cooperativa, originarioassegnatario dell'immobile, laddove nella specie l'odierno ricorrenteaveva agito nei confronti direttamente del socio della cooperativa edassegnatario dell'immobile.Argomenta, quindi, che la decisione impugnata avrebbe fatto ina-deguato governo dell'art. 35, Legge n. 865/71, applicando i principioperanti per una fattispecie diversa da quella oggetto del giudizio,dovendosi tenere distinti i fenomeni, da una parte, della realizzazionedi alloggi di edilizia convenzionata (Legge n. 865/71), e dall'altra par-te della lottizzazione privata (Legge n. 765/67).Sez.

S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 5 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026Evidenzia che “il socio della cooperativa concessionaria dei terreniespropriati, al più può essere equiparato al proprietario acquirente diuna parte del suolo e dell'immobile costruito in base alla Convenzionedi lottizzazione privata” mentre “certamente non può essere assimila-to a soggetti estranei che, per ottenere una diversa concessione edili-zia, sono tenuti “per loro conto” a pagare al Comune concedente i re-lativi oneri di urbanizzazione; né tantomeno possono essere assimilatia soggetti terzi del tutto estranei al rapporto convenzionale/conces-sorio in quanto meri acquirenti dei beni realizzati proprio sulla scortaed in esecuzione del menzionato rapporto convenzionale/conces-sorio”.Richiama il duplice rapporto - associativo e di scambio - che carat-terizza la posizione del socio della società cooperativa edilizia e chevincola il socio a farsi carico degli oneri necessari per l'acquisto delterreno e la realizzazione degli alloggi, da ciò deducendo che “nel ca-so delle cooperative edilizie, qualora si verta sul pagamento degli im-porti dovuti all'ente comunale per l'acquisto dei terreni, questo è do-vuto poiché l'obbligazione è collegata alla compravendita dell'immobi-le effettuato dalla società alla quale il socio si lega con il detto rappor-to di scambio”.Richiama l'affermazione – contenuta nella giurisprudenza di que-sta Corte – per cui l'art. 35, Legge n. 865/71 svolge la funzione di as-sicurare il principio del perfetto pareggio economico, concludendo che“alla luce di siffatti principi enunciati dalla Corte di cassazione appareevidente la violazione e/o falsa applicazione l'art. 35 della L. n. 865del 1971, commessa dalla Corte territoriale, con la sentenza in questasede gravata, poiché traendo spunto da presupposti riferiti ad una di-versa norma (legge 765/67) non applicabile al caso in esame, hatratto le errate conclusioni innanzi evidenziate e che in questa sede siSez.

S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 6 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026impugnano”, aggiungendo che altrettanto errata conclusione per cuisarebbe necessario che, nella convenzione tra il Comune e la coope-rativa, sia espressamente previsto un meccanismo traslativo, obiet-tando che “il socio assegnatario è parte attiva della fattispecie com-plessa costituita dalla concessione amministrativa grazie alla qualepuò godere degli effetti dell'atto di assegnazione.

Ed è parte attivaperché, in forza del rapporto di scambio, è colui che assume su di sé icosti sostenuti dalla cooperativa per la realizzazione dell'appartamen-to ad esso assegnato, ivi compresi i costi da rimborsare al Comuneper l'acquisizione dell'area edificabile”.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce “la violazione e/o lafalsa applicazione dell'art. 35 della legge n. 865/1971, nonché delloart. 1339 c.c. in tema di inserzione automatica di clausole”.Sulla base di una serie di richiami agli orientamenti espressi daquesta Corte e dal Consiglio di Stato, il COMUNE ricorrente deduce,testualmente:“L'errata interpretazione dell'art. 35 della legge n. 865/71, ha in-dotto la Corte d'Appello a travisarne il significato ed il contenuto.

Loscambio che in base alla norma ha luogo tra ente espropriante ed ilconcessionario costituisce, secondo la Corte territoriale, un'obbliga-zione personale che si trasferisce agli aventi causa del concessionariosoltanto nel caso in cui ciò sia espressamente previsto nella conven-zione.La Corte d'Appello in tal modo travisa il significato della clausola diinderogabilità finanziaria e viola il principio finanziario del pareggio,posto a tutela dell'utilità pubblica che il legislatore intendeva perse-guire con la legislazione in materia di edilizia economica e popolare.In tal modo si sposta l'asse dell'intervento pubblico e lo si dirottaverso finalità - nella specie di natura assistenzialistica - che non tro-Sez.

S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 7 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026vano tutela nella previsione normativa con conseguente lesione delprincipio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.In sostanza si eccepisce che la Corte d'Appello di Napoli con lasentenza impugnata ha violato il principio finanziario del pareggio conun procedimento viziato sia dal punto di vista logico che giuridico, inquanto ha obliterato l'esistenza della clausola di inderogabilità finan-ziaria.”.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce “la violazione e/o la falsaapplicazione dell'art. 35 della legge n. 865/1971, nonché dell'art.1339 c.c. in tema di inserzione automatica di clausole”.Nell'ipotesi in cui questa Corte ritenga di condividere le afferma-zioni contenute nella decisione impugnata in ordine alla limitata am-bulatorietà dell'obbligazione di conguaglio, il ricorrente argomentache in ogni caso la Corte territoriale avrebbe errato nell'escludere chel'odierno intimato [OSCURATO:PERSONA] - socio della cooperativa edassegnatario dell'immobile - sia soggetto nei cui confronti l'obbliga-zione di conguaglio si configura quale obbligazione propter rem.Argomenta il ricorso che il socio della cooperativa, assegnatariodell'immobile, non è estraneo al rapporto concessorio/convenzionaleed anzi ne è parte integrante, con la conseguenza che l'obbligazionepropter rem si trasferisce comunque su di esso, in quanto soggettoche realizza l'edificazione, avvalendosi della concessione rilasciata, edè, pertanto, “parte attiva della fattispecie complessa costituita dallaconcessione amministrativa grazie alla quale può godere degli effettidell'atto di assegnazione”, in quanto “in forza del rapporto di scam-bio, è colui che assume su di sé i costi sostenuti dalla cooperativa perla realizzazione dell'appartamento ad esso assegnato, ivi compresi icosti da rimborsare al Comune per l'acquisizione dell'area edificabile”.Sez.

S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 8 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026Argomenta, quindi, che la mancata applicazione della clausola diinderogabilità finanziaria comporterebbe una lesione al principio diuguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e determinerebbe unaalterazione dell'equilibrio voluto dal legislatore dirottando l'interventopubblico “verso finalità - nella specie di natura assistenzialistica - chenon trovano tutela nella previsione normativa”.1.4.

Il quarto motivo presenta il seguente tenore letterale:“Si eccepisce l'omesso esame di una parte rilevante dell'art. 14nonché l'errata interpretazione degli artt. 7 e 20 della Convenzioneper l'assegnazione in diritto di superficie rogata dal segretario [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Sant'Agnello il 17.12.1979 n. rep. 126 registrata a Castellammare di Stabia il 9.1.1980 etrascritta a Napoli 2 il 19/10/1983 n. 29594/25342; nonché l'erratoed omesso esame dell'art. 2 dell'atto di assegnazione per notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] trascritto a Napoli 2 il 11.1.1990 ai n.1319/1118; in relazione alla su richiamata omessa e/o errata motiva-zione, si eccepisce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 7,14 e 20 della Convenzione innanzi richiamata e dell'art. 2 dell'atto diassegnazione ed in relazione a tali violazioni si eccepisce la violazionee/o la falsa applicazione dell'art. 35 della legge n. 865/1971, nonchédegli artt. 1339 c.c., 1362 c.c., 1363 c.c., 1366 c.c., 1371 c.c.”.Il ricorso deduce che la motivazione della sentenza della Corteterritoriale è soltanto apparente, in quanto non avrebbe adeguata-mente esaminato sia l'art. 14 della Convenzione sia l'art. 3 dell'atto diassegnazione, interpretando le norme della Convenzione e le clausoledell'atto di assegnazione in modo errato.Argomenta che una corretta interpretazione avrebbe dovuto co-munque condurre la Corte d'appello a concludere che gli odierni inti-mati erano obbligati alla prestazione del conguaglio azionato dal Co-Sez.

S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 9 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026mune, in quanto l'atto di assegnazione espressamente richiamava laConvenzione quale titolo di provenienza del bene assegnato e quindil'obbligo assunto con la Convenzione di accollarsi gli oneri di congua-glio dei costi anticipati dal Comune, essendosi in tal modo realizzatala traslazione in capo all'assegnatario delle obbligazioni sorte con laConvenzione.2.

I quattro motivi, esaminabili congiuntamente in quanto sostan-zialmente connessi, sono infondati.È noto che gli strumenti urbanistici comunali possono essere at-tuati sia dalla stessa Pubblica amministrazione, che procede ad espro-priare le aree (eventualmente anche mediante accordi) ed a realizza-re gli interventi edilizi, oppure da privati, in varie forme, tra le quali leconvenzioni di lottizzazione, la riunione in consorzi edilizi, oppure l'as-sunzione in proprietà superficiaria dei suoli espropriati dall'Ente loca-Nel 1962 il legislatore – onde provvedere in modo più avanzato aduna esigenza già avvertita con la legge cosiddetta Luzzatti del 31maggio 1903 n° 254 (che all'art. 18 disponeva che “quando sia rico-nosciuto il bisogno di provvedere alloggi per le classi meno agiate(...) i comuni sono autorizzati a intraprendere la costruzione di casepopolari soltanto per darle a pigione, conformandosi alle leggi vigentied a tutti i provvedimenti che disciplinano l'assunzione di pubbliciservizi per parte di municipi”) – ha introdotto e disciplinato il partico-lare strumento urbanistico consistente nel Piano per l'[OSCURATO:PERSONA] e Popolare (PEEP), previsto per la prima volta con la legge 18aprile 1962 n° 167 (“Disposizioni per favorire l'acquisizione di areefabbricabili per l'edilizia economica e popolare”).Sez.

S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 10 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026Tale legge prevedeva l'attuazione del PEEP da parte dei Comuni(art. 10 e seguenti) o dei privati (art. 16 e seguenti), mediante do-manda, cui seguiva la concessione della licenza di costruzione.Tale sistema presentava l'inconveniente (derivante dalla pluralitàdei soggetti legittimati ad espropriare le aree) di dare ingresso ad unaben ricorda Corte cost. 23 aprile 1998 n° 135), sicché il legislatore in-tervenne con la successiva legge 22 ottobre 1971 n° 865, con la qua-le venne attribuita ai soli Comuni (o ai loro Consorzi) la facoltà diesproprio delle aree PEEP, con concessione del diritto di superficie ocessione in proprietà al concessionario o al cessionario (solitamenteuna cooperativa edilizia).Ora, è noto che nella concessione o nell'atto di cessione, entrambidisciplinati dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n° 865, possonoessere inseriti (in aggiunta agli elementi obbligatori previsti dallostesso menzionato articolo), altri elementi discrezionali di vario gene-Anche nei piani di lottizzazione previsti dall'art. 28 della legge 17agosto 1942 n° 1150 (“Legge urbanistica”) è previsto un sistema si-mile, nel quale la lottizzazione attuativa dello strumento urbanisticocomunale è subordinata alla stipula di una convenzione contenentevari obblighi.In tutti i casi sopra menzionati, la possibilità di prevedere obblighitra privato ed Ente locale trova ormai il suo fondamento normativonell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n° 241 (costituente il ricono-scimento di una possibilità già in precedenza ritenuta esistente, effi-cacemente definita, da Cass., sez.

I, 20 dicembre 1994, n° 10947,come “modulo convenzionale nel procedimento strumentale all'emis-sione del procedimento amministrativo”).Sez.

S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 11 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026Tale norma attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di“concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nelperseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fi-ne di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finaleovvero in sostituzione di questo”.Aggiunge, poi, l'art. 11 citato che a tali accordi “si applicano, ovenon diversamente previsto, i principi del codice civile in materia diobbligazioni e contratti in quanto compatibili”.Tra i vari obblighi aggiuntivi, che possono essere inseriti nellaconvenzione tra costruttore (in genere cooperativa edilizia) e Comune(ma anche tra lottizzatore e Comune), si possono annoverare gli attidi asservimento (ad es. asservimento di volumetria edificabile a favo-re di altro immobile), gli obblighi che impongono di praticare prezzicalmierati di locazione, gli obblighi che impongono al bene vincolatouna specifica destinazione, i divieti di alienazione, oppure, ancora,particolari obblighi di dare o di facere.Si pone, dunque, spesso il tema della circolazione di tali obblighiurbanistici tra il concessionario del diritto di superficie o il cessionariodel diritto di proprietà o il lottizzatore ed i loro aventi causa.Per ciò che concerne più in particolare i suoli espropriati e dati inconcessione di superficie nell'ambito PEEP, l'ambulatorietà delle ob-bligazioni urbanistiche può riguardare non solo gli oneri di urbanizza-zione primaria e della quota parte di urbanizzazione secondaria, maanche le maggiori spese di espropriazione (derivate da accordi con iproprietari ablati o per effetto di liquidazione giudiziaria), nonché lespese legali per la difesa in giudizio nei giudizi di opposizione alla sti-ma (art. 54 del d.P.R. n° 327/2001).Per ciò che concerne le spese di espropriazione, questa Corte hada sempre interpretato il dettato normativo (individuato nell'art. 35Sez.

S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 12 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026della legge n° 865/1971) nel senso che i maggiori oneri sopportatidall'Ente locale per l'acquisizione dei suoli in ambito PEEP deve essereanzitutto previsto nella concessione con cui viene attribuito il diritto disuperficie.Tale obbligo, inoltre, che incombe in primo luogo al concessionario(ma anche al cessionario ed al lottizzatore) è trasferibile, essendopropter rem, a colui che subentra nel permesso di costruire, in ragio-ne dello stretto collegamento tra la convenzione urbanistica e la con-cessione di superficie o la cessione in proprietà o la concessione dilottizzazione.L'ambulatorietà di tale obbligo, pur essendo automatica tra talisoggetti, non lo è nei confronti di terzi successivi acquirenti (subac-quirenti) dei suoli già dotati di opere di urbanizzazione da parte delconcessionario (del cessionario o del lottizzatore), occorrendo in talcaso che tale previsione sia esplicitamente inserita nella concessionedel diritto di superficie (per tutte: Cass. sez.

I, 2 aprile 2024, n°8635; Cass., sez.

I, 3 aprile 2024, n° 8774), oppure che il subacqui-rente se ne faccia negozialmente carico nell'atto di trasferimento dellaproprietà in suo favore (Cass., sez.

I, 20 agosto 2015, n° 16999;Cass., sez.

III, 15 maggio 2007, n° 11196; Cass., sez.

II, 6 febbraio2019, n° 3511).Tale orientamento trova fondamento nel fatto che l'art. 35, purimponendo il principio di pareggio di bilancio, non richiede espressa-mente che siano coinvolti, per il suo raggiungimento, oltre al conces-sionario, anche i suoi aventi causa.Si è giunti a diversa conclusione solo nel caso del consorziato nelconsorzio di lottizzazione (Cass., sez.

I, 8 giugno 2023, n° 16339 eCass., sez.

I, 19 dicembre 2023, n° 35517, sul rilievo che tale con-sorzio sia una figura atipica, alla quale si applicano le norme pattizieSez.

S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 13 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026dello statuto e, in subordine, quelle sulle associazioni o sulla comu-nione di diritti reali) e nell'ipotesi di recupero delle spese di difesa so-stenute dall'Ente comunale in sede di opposizione alla stima (per lequali non si fa luogo a rimborso ove vi sia stata negligente gestionedella lite da parte del Comune: Cass., sez.

I, 7 luglio 2022, n° 21572;Cass., sez.

I, 17 giugno 2022, n° 19731; Cass., sez.

I, 18 maggio2017, n° 12545).[OSCURATO:PERSONA] ritiene di confermare integralmente l'orientamento as-sunto da questa Corte e sopra descritto, aggiungendo alle osserva-zioni contenute nelle sentenze citate (e dianzi riassunte) la constata-zione che l'applicabilità al cosiddetto “modulo convenzionale” del pro-cedimento amministrativo dei “principi del codice civile in materia diobbligazioni e contratti in quanto compatibili” (art. 11 della legge n°241/1990) rende evidente che la ambulatorietà degli obblighi urbani-stici nei confronti di soggetti che non furono parti della Convenzione(dell'atto di cessione o della convenzione di lottizzazione) non possaprescindere da una trasfusione di essi nel regolamento negoziale tracooperativa edilizia (lottizzatore o cessionario delle aree) e terzo su-bacquirente, in quanto il contratto non produce effetto nei riguardi deiterzi fuori dei casi previsti dalla legge (art. 1372 cod. civ.).Tornando ora all'esame dei mezzi, il Comune sostiene che gli inti-mati sarebbero obbligati per legge, oppure per la natura propter remdell'obbligazione assunta dalla Cooperativa oppure, ancora, in base alcontratto sociale o a quello di assegnazione.Dell'insussistenza dell'obbligo di legge si è già sopra detto e si èvisto che non c'è una norma (tantomeno l'art. 35) che coinvolga ilsubacquirente nell'obbligo di pagamento dei maggiori oneri sostenutiper l'espropriazione; né tale obbligo può farsi discendere dalla previ-sione di trascrizione della convenzione tra concessionario e Comune.Sez.

S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 14 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026Quanto agli altri profili, con cui si deduce la sussistenza di un ob-bligo negoziale, la Corte del merito ha valutato i documenti prodottie, interpretandoli in modo del tutto plausibile, ha escluso che gli artt.7 e 14 della Convenzione facessero sorgere l'obbligo della assegnata-ria, in quanto l'art. 7 si limitava a prevedere che le somme per gliespropri sarebbero state corrisposte dalla Cooperativa al Comune nonappena le stesse - afferenti al costo di acquisizione dell'area assegna-ta - fossero state determinate nell'ambito della relativa proceduraespropriativa e l'art. 14 si limitava a prevedere il semplice obbligodella Cooperativa di portare a conoscenza dei soci e di eventualiaventi causa tutti gli atti relativi alla Convenzione medesima (senten-za pagina 10).Sicché la critica del Comune si rivolge, in ultima analisi, ad un'at-tività interpretativa integralmente rimessa al giudice del merito.La Corte ha poi aggiunto che nemmeno l'atto di assegnazione dialloggio faceva cenno ad obblighi dei soggetti assegnatari derivantidall'acquisizione in proprietà superficiaria delle aree ove era sorto ilfabbricato ed anche tale interpretazione è incensurabile in sede di le-gittimità (senza considerare che la violazione dei canoni ermeneuticidegli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 cod. civ. è meramente enunciata,senza alcuna ulteriore spiegazione).Da ultimo, è da respingere anche il tentativo del Comune di farderivare l'obbligo degli intimati dal rapporto sociale.Esso è anzitutto, inammissibile, poiché il tema non risulta dallasentenza gravata e il ricorrente avrebbe dovuto indicare dove essovenne introdotto in causa nelle fasi di merito.In ogni caso, esso è infondato, essendo ben noto che nelle coope-rative si distingue tra rapporto sociale e rapporto di scambio, che so-no soggetti a regole ben distinte.Sez.

S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 15 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicaz ion e 03/07/2026Per ciò che concerne le cooperative edilizie, si è, in particolare, af-fermato che al socio che abbia ricevuto l'assegnazione dell'alloggio(equiparabile ad un contratto di compravendita), non può essere im-posto alcun adeguamento del prezzo, qualora ciò non trovi fondamen-to nello stesso accordo negoziale (ex multis: Cass., sez.

V, 21 aprile2008, n° 10254).3.

Il ricorso deve quindi essere respinto.Nulla sulle spese, essendo rimasti intimati i soggetti evocati.4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 7 maggio 2026.Sez.

S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 16 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 17 di 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i n. 1597/2025 de-positata il 29/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 7/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 1597/2025, pubblicata in data 29 marzo 2025,la Corte d'appello di Napoli, nella regolare costituzione dell'appellatoCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]'AGNELLO, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 5 marzo 2021 e, per l'effetto, in to-tale riforma dell'impugnata sentenza, ha respinto la domanda propo-sta dall'odierno ricorrente.2. Il [OSCURATO:PERSONA]'AGNELLO aveva agito nei confronti di SAL-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - assegnatari di alloggirealizzati sulla proprietà espropriata a soggetti terzi - al fine di otte-nere il rimborso e/o la ripetizione delle somme corrisposte per l'ac-quisizione delle aree espropriate.Aveva premesso l'odierno ricorrente essere stato condannato acorrispondere ai soggetti espropriati la complessiva somma di €1.604.672,34 a titolo di differenza sull'indennità di esproprio di alcuniterreni e che su una porzione dei terreni espropriati era stato costrui-to, da parte della assegnataria Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]” ar.l., un fabbricato, uno dei cui alloggi era stato assegnato in proprietàsuperficiaria a [OSCURATO:PERSONA] coniugato in regime di comu-nione legale con [OSCURATO:PERSONA].L'odierno ricorrente aveva quindi chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione dellasomma di € 54.302,00 pari ad una quota dell'intero importo pagato aiproprietari dei terreni espropriati calcolata sulla base del volume degliimmobili trasferiti agli odierni intimati.Costituitisi regolarmente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-CHINO, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto la domandaSez. S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 2 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026nell'ammontare di € 51.796,063, affermando che l'obbligazione de-dotta in giudizio aveva natura di obbligazione c.d. reale o propterrem, caratterizzata dalla stretta inerenza alla res e destinata a circo-lare unitamente ad essa per il carattere dell'ambulatorietà che conno-ta tali obbligazioni.Richiamando l'art. 35, Legge n. 865/71, nella formulazione ante-cedente alla modifica ad opera dell'art. 3, Legge n. 136/99, il Tribu-nale aveva quindi concluso che il riferimento, contenuto nella previ-sione, ai costi e ai corrispettivi delle opere di urbanizzazione realizza-te o da realizzare, doveva intendersi esteso anche ai costi sostenutiper l'esproprio delle aree sulle quali le opere devono sorgere e chel'obbligazione propter rem di rimborso di tali oneri deve ritenersi gra-vante non solo su colui che ha stipulato la convenzione edilizia, maanche su colui che richiede la concessione edilizia e/o realizza operedi trasformazione edilizia e urbanistica avvalendosi della suddettaconcessione.3. La Corte d'appello di Napoli, nell'accogliere il gravame propostodagli odierni intimati, ha richiamato il più recente orientamentoespresso da questa Corte con riferimento all'art. 35, Legge n. 865/71,ribadendo, quindi, che la natura reale c.d. propter rem dell'obbliga-zione riguarda i soli soggetti che hanno stipulato o richiesto la relativaconvenzione, o che hanno realizzato l'edificazione avvalendosi dellaconcessione rilasciata al loro dante causa, risultando invece esclusi datale novero i soggetti resisi successivi acquirenti.La Corte territoriale ha invece affermato che per questi ultimi lafonte dell'obbligazione deve essere rinvenuta sul piano negoziale, oc-correndo pertanto, ai fini della esigibilità della relativa prestazione,che gli stessi successivi acquirenti abbiano assunto una espressa pat-tuizione contrattuale, accollandosi l'obbligazione, oppure che la tra-Sez. S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 3 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026smissione sia prevista nell'atto di convenzione fra il Comune e il con-cessionario.Nella specie, ha rilevato la Corte partenopea, dall'esame dellaConvenzione stipulata l'odierno ricorrente e la società Cooperativa“[OSCURATO:PERSONA]” a r.l. non emergeva la previsione di unaeventuale vincolatività dell'obbligazione relativa al corrispettivo dellacessione, essendo unicamente previsti, da un lato, l'impegno dellaCooperativa a corrispondere tali somme al Comune non appena lestesse fossero state determinate nell'ambito della relativa proceduraespropriativa e, dall'altro lato, il semplice obbligo della Cooperativa diportare a conoscenza dei soci e di eventuali aventi causa tutti gli attirelativi alla Convenzione medesima.La Corte ha parimenti rilevato che neppure nell'atto di assegna-zione di alloggio in favore di [OSCURATO:PERSONA] era contenutamenzione di eventuali obblighi derivanti dall'acquisizione in proprietàsuperficiaria ad opera della Cooperativa delle aree ove era sorto ilfabbricato, concludendo, quindi, che né dall'originaria Convenzionetra il [OSCURATO:PERSONA]'AGNELLO e la società Cooperativa “ComunaliSantanellesi” a r.l. né dall'atto di assegnazione di alloggio effettuatada quest'ultima a [OSCURATO:PERSONA], poteva desumersi l'assun-zione da parte di quest'ultimo dell'obbligazione di pagamento proquota relativa alla spesa necessaria per l'acquisizione, e che tale ob-bligazione non poteva ritenersi transitata in capo all'odierno intimatoper effetto della sua natura propter rem, non essendo tale trasmis-sione contemplata dall'art. 35, Legge n. 865/71, anche in virtù delprincipio di tipicità delle obligationes propter rem.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoliricorre il [OSCURATO:PERSONA]'AGNELLO.Sez. S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 4 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce “la violazione e/o la fal-sa applicazione dell'art. 35 della legge n. 865/1971, nonché dell'art.1339 c.c. in tema di inserzione automatica di clausole”.Argomenta il COMUNE ricorrente che “la sentenza n. 1597/2025,emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, non è conforme al diritto inquanto contrastante con il principio del pareggio di bilancio e della re-lativa clausola di inderogabilità finanziaria”.Evidenzia, in primo luogo, che il precedente di questa Corte ri-chiamato dalla decisione impugnata – peraltro riferito alla diversaLegge n. 765/1967 - riguardava la distinta ipotesi in cui l'ente comu-nale aveva agito nei confronti del terzo acquirente, che a propria vol-ta aveva acquistato l'immobile dal socio della cooperativa, originarioassegnatario dell'immobile, laddove nella specie l'odierno ricorrenteaveva agito nei confronti direttamente del socio della cooperativa edassegnatario dell'immobile.Argomenta, quindi, che la decisione impugnata avrebbe fatto ina-deguato governo dell'art. 35, Legge n. 865/71, applicando i principioperanti per una fattispecie diversa da quella oggetto del giudizio,dovendosi tenere distinti i fenomeni, da una parte, della realizzazionedi alloggi di edilizia convenzionata (Legge n. 865/71), e dall'altra par-te della lottizzazione privata (Legge n. 765/67).Sez. S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 5 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026Evidenzia che “il socio della cooperativa concessionaria dei terreniespropriati, al più può essere equiparato al proprietario acquirente diuna parte del suolo e dell'immobile costruito in base alla Convenzionedi lottizzazione privata” mentre “certamente non può essere assimila-to a soggetti estranei che, per ottenere una diversa concessione edili-zia, sono tenuti “per loro conto” a pagare al Comune concedente i re-lativi oneri di urbanizzazione; né tantomeno possono essere assimilatia soggetti terzi del tutto estranei al rapporto convenzionale/conces-sorio in quanto meri acquirenti dei beni realizzati proprio sulla scortaed in esecuzione del menzionato rapporto convenzionale/conces-sorio”.Richiama il duplice rapporto - associativo e di scambio - che carat-terizza la posizione del socio della società cooperativa edilizia e chevincola il socio a farsi carico degli oneri necessari per l'acquisto delterreno e la realizzazione degli alloggi, da ciò deducendo che “nel ca-so delle cooperative edilizie, qualora si verta sul pagamento degli im-porti dovuti all'ente comunale per l'acquisto dei terreni, questo è do-vuto poiché l'obbligazione è collegata alla compravendita dell'immobi-le effettuato dalla società alla quale il socio si lega con il detto rappor-to di scambio”.Richiama l'affermazione – contenuta nella giurisprudenza di que-sta Corte – per cui l'art. 35, Legge n. 865/71 svolge la funzione di as-sicurare il principio del perfetto pareggio economico, concludendo che“alla luce di siffatti principi enunciati dalla Corte di cassazione appareevidente la violazione e/o falsa applicazione l'art. 35 della L. n. 865del 1971, commessa dalla Corte territoriale, con la sentenza in questasede gravata, poiché traendo spunto da presupposti riferiti ad una di-versa norma (legge 765/67) non applicabile al caso in esame, hatratto le errate conclusioni innanzi evidenziate e che in questa sede siSez. S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 6 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026impugnano”, aggiungendo che altrettanto errata conclusione per cuisarebbe necessario che, nella convenzione tra il Comune e la coope-rativa, sia espressamente previsto un meccanismo traslativo, obiet-tando che “il socio assegnatario è parte attiva della fattispecie com-plessa costituita dalla concessione amministrativa grazie alla qualepuò godere degli effetti dell'atto di assegnazione. Ed è parte attivaperché, in forza del rapporto di scambio, è colui che assume su di sé icosti sostenuti dalla cooperativa per la realizzazione dell'appartamen-to ad esso assegnato, ivi compresi i costi da rimborsare al Comuneper l'acquisizione dell'area edificabile”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce “la violazione e/o lafalsa applicazione dell'art. 35 della legge n. 865/1971, nonché delloart. 1339 c.c. in tema di inserzione automatica di clausole”.Sulla base di una serie di richiami agli orientamenti espressi daquesta Corte e dal Consiglio di Stato, il COMUNE ricorrente deduce,testualmente:“L'errata interpretazione dell'art. 35 della legge n. 865/71, ha in-dotto la Corte d'Appello a travisarne il significato ed il contenuto. Loscambio che in base alla norma ha luogo tra ente espropriante ed ilconcessionario costituisce, secondo la Corte territoriale, un'obbliga-zione personale che si trasferisce agli aventi causa del concessionariosoltanto nel caso in cui ciò sia espressamente previsto nella conven-zione.La Corte d'Appello in tal modo travisa il significato della clausola diinderogabilità finanziaria e viola il principio finanziario del pareggio,posto a tutela dell'utilità pubblica che il legislatore intendeva perse-guire con la legislazione in materia di edilizia economica e popolare.In tal modo si sposta l'asse dell'intervento pubblico e lo si dirottaverso finalità - nella specie di natura assistenzialistica - che non tro-Sez. S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 7 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026vano tutela nella previsione normativa con conseguente lesione delprincipio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.In sostanza si eccepisce che la Corte d'Appello di Napoli con lasentenza impugnata ha violato il principio finanziario del pareggio conun procedimento viziato sia dal punto di vista logico che giuridico, inquanto ha obliterato l'esistenza della clausola di inderogabilità finan-ziaria.”.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce “la violazione e/o la falsaapplicazione dell'art. 35 della legge n. 865/1971, nonché dell'art.1339 c.c. in tema di inserzione automatica di clausole”.Nell'ipotesi in cui questa Corte ritenga di condividere le afferma-zioni contenute nella decisione impugnata in ordine alla limitata am-bulatorietà dell'obbligazione di conguaglio, il ricorrente argomentache in ogni caso la Corte territoriale avrebbe errato nell'escludere chel'odierno intimato [OSCURATO:PERSONA] - socio della cooperativa edassegnatario dell'immobile - sia soggetto nei cui confronti l'obbliga-zione di conguaglio si configura quale obbligazione propter rem.Argomenta il ricorso che il socio della cooperativa, assegnatariodell'immobile, non è estraneo al rapporto concessorio/convenzionaleed anzi ne è parte integrante, con la conseguenza che l'obbligazionepropter rem si trasferisce comunque su di esso, in quanto soggettoche realizza l'edificazione, avvalendosi della concessione rilasciata, edè, pertanto, “parte attiva della fattispecie complessa costituita dallaconcessione amministrativa grazie alla quale può godere degli effettidell'atto di assegnazione”, in quanto “in forza del rapporto di scam-bio, è colui che assume su di sé i costi sostenuti dalla cooperativa perla realizzazione dell'appartamento ad esso assegnato, ivi compresi icosti da rimborsare al Comune per l'acquisizione dell'area edificabile”.Sez. S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 8 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026Argomenta, quindi, che la mancata applicazione della clausola diinderogabilità finanziaria comporterebbe una lesione al principio diuguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e determinerebbe unaalterazione dell'equilibrio voluto dal legislatore dirottando l'interventopubblico “verso finalità - nella specie di natura assistenzialistica - chenon trovano tutela nella previsione normativa”.1.4. Il quarto motivo presenta il seguente tenore letterale:“Si eccepisce l'omesso esame di una parte rilevante dell'art. 14nonché l'errata interpretazione degli artt. 7 e 20 della Convenzioneper l'assegnazione in diritto di superficie rogata dal segretario [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Sant'Agnello il 17.12.1979 n. rep. 126 registrata a Castellammare di Stabia il 9.1.1980 etrascritta a Napoli 2 il 19/10/1983 n. 29594/25342; nonché l'erratoed omesso esame dell'art. 2 dell'atto di assegnazione per notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] trascritto a Napoli 2 il 11.1.1990 ai n.1319/1118; in relazione alla su richiamata omessa e/o errata motiva-zione, si eccepisce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 7,14 e 20 della Convenzione innanzi richiamata e dell'art. 2 dell'atto diassegnazione ed in relazione a tali violazioni si eccepisce la violazionee/o la falsa applicazione dell'art. 35 della legge n. 865/1971, nonchédegli artt. 1339 c.c., 1362 c.c., 1363 c.c., 1366 c.c., 1371 c.c.”.Il ricorso deduce che la motivazione della sentenza della Corteterritoriale è soltanto apparente, in quanto non avrebbe adeguata-mente esaminato sia l'art. 14 della Convenzione sia l'art. 3 dell'atto diassegnazione, interpretando le norme della Convenzione e le clausoledell'atto di assegnazione in modo errato.Argomenta che una corretta interpretazione avrebbe dovuto co-munque condurre la Corte d'appello a concludere che gli odierni inti-mati erano obbligati alla prestazione del conguaglio azionato dal Co-Sez. S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 9 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026mune, in quanto l'atto di assegnazione espressamente richiamava laConvenzione quale titolo di provenienza del bene assegnato e quindil'obbligo assunto con la Convenzione di accollarsi gli oneri di congua-glio dei costi anticipati dal Comune, essendosi in tal modo realizzatala traslazione in capo all'assegnatario delle obbligazioni sorte con laConvenzione.2. I quattro motivi, esaminabili congiuntamente in quanto sostan-zialmente connessi, sono infondati.È noto che gli strumenti urbanistici comunali possono essere at-tuati sia dalla stessa Pubblica amministrazione, che procede ad espro-priare le aree (eventualmente anche mediante accordi) ed a realizza-re gli interventi edilizi, oppure da privati, in varie forme, tra le quali leconvenzioni di lottizzazione, la riunione in consorzi edilizi, oppure l'as-sunzione in proprietà superficiaria dei suoli espropriati dall'Ente loca-Nel 1962 il legislatore – onde provvedere in modo più avanzato aduna esigenza già avvertita con la legge cosiddetta Luzzatti del 31maggio 1903 n° 254 (che all'art. 18 disponeva che “quando sia rico-nosciuto il bisogno di provvedere alloggi per le classi meno agiate(...) i comuni sono autorizzati a intraprendere la costruzione di casepopolari soltanto per darle a pigione, conformandosi alle leggi vigentied a tutti i provvedimenti che disciplinano l'assunzione di pubbliciservizi per parte di municipi”) – ha introdotto e disciplinato il partico-lare strumento urbanistico consistente nel Piano per l'[OSCURATO:PERSONA] e Popolare (PEEP), previsto per la prima volta con la legge 18aprile 1962 n° 167 (“Disposizioni per favorire l'acquisizione di areefabbricabili per l'edilizia economica e popolare”).Sez. S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 10 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026Tale legge prevedeva l'attuazione del PEEP da parte dei Comuni(art. 10 e seguenti) o dei privati (art. 16 e seguenti), mediante do-manda, cui seguiva la concessione della licenza di costruzione.Tale sistema presentava l'inconveniente (derivante dalla pluralitàdei soggetti legittimati ad espropriare le aree) di dare ingresso ad unaben ricorda Corte cost. 23 aprile 1998 n° 135), sicché il legislatore in-tervenne con la successiva legge 22 ottobre 1971 n° 865, con la qua-le venne attribuita ai soli Comuni (o ai loro Consorzi) la facoltà diesproprio delle aree PEEP, con concessione del diritto di superficie ocessione in proprietà al concessionario o al cessionario (solitamenteuna cooperativa edilizia).Ora, è noto che nella concessione o nell'atto di cessione, entrambidisciplinati dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n° 865, possonoessere inseriti (in aggiunta agli elementi obbligatori previsti dallostesso menzionato articolo), altri elementi discrezionali di vario gene-Anche nei piani di lottizzazione previsti dall'art. 28 della legge 17agosto 1942 n° 1150 (“Legge urbanistica”) è previsto un sistema si-mile, nel quale la lottizzazione attuativa dello strumento urbanisticocomunale è subordinata alla stipula di una convenzione contenentevari obblighi.In tutti i casi sopra menzionati, la possibilità di prevedere obblighitra privato ed Ente locale trova ormai il suo fondamento normativonell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n° 241 (costituente il ricono-scimento di una possibilità già in precedenza ritenuta esistente, effi-cacemente definita, da Cass., sez. I, 20 dicembre 1994, n° 10947,come “modulo convenzionale nel procedimento strumentale all'emis-sione del procedimento amministrativo”).Sez. S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 11 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026Tale norma attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di“concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nelperseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fi-ne di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finaleovvero in sostituzione di questo”.Aggiunge, poi, l'art. 11 citato che a tali accordi “si applicano, ovenon diversamente previsto, i principi del codice civile in materia diobbligazioni e contratti in quanto compatibili”.Tra i vari obblighi aggiuntivi, che possono essere inseriti nellaconvenzione tra costruttore (in genere cooperativa edilizia) e Comune(ma anche tra lottizzatore e Comune), si possono annoverare gli attidi asservimento (ad es. asservimento di volumetria edificabile a favo-re di altro immobile), gli obblighi che impongono di praticare prezzicalmierati di locazione, gli obblighi che impongono al bene vincolatouna specifica destinazione, i divieti di alienazione, oppure, ancora,particolari obblighi di dare o di facere.Si pone, dunque, spesso il tema della circolazione di tali obblighiurbanistici tra il concessionario del diritto di superficie o il cessionariodel diritto di proprietà o il lottizzatore ed i loro aventi causa.Per ciò che concerne più in particolare i suoli espropriati e dati inconcessione di superficie nell'ambito PEEP, l'ambulatorietà delle ob-bligazioni urbanistiche può riguardare non solo gli oneri di urbanizza-zione primaria e della quota parte di urbanizzazione secondaria, maanche le maggiori spese di espropriazione (derivate da accordi con iproprietari ablati o per effetto di liquidazione giudiziaria), nonché lespese legali per la difesa in giudizio nei giudizi di opposizione alla sti-ma (art. 54 del d.P.R. n° 327/2001).Per ciò che concerne le spese di espropriazione, questa Corte hada sempre interpretato il dettato normativo (individuato nell'art. 35Sez. S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 12 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026della legge n° 865/1971) nel senso che i maggiori oneri sopportatidall'Ente locale per l'acquisizione dei suoli in ambito PEEP deve essereanzitutto previsto nella concessione con cui viene attribuito il diritto disuperficie.Tale obbligo, inoltre, che incombe in primo luogo al concessionario(ma anche al cessionario ed al lottizzatore) è trasferibile, essendopropter rem, a colui che subentra nel permesso di costruire, in ragio-ne dello stretto collegamento tra la convenzione urbanistica e la con-cessione di superficie o la cessione in proprietà o la concessione dilottizzazione.L'ambulatorietà di tale obbligo, pur essendo automatica tra talisoggetti, non lo è nei confronti di terzi successivi acquirenti (subac-quirenti) dei suoli già dotati di opere di urbanizzazione da parte delconcessionario (del cessionario o del lottizzatore), occorrendo in talcaso che tale previsione sia esplicitamente inserita nella concessionedel diritto di superficie (per tutte: Cass. sez. I, 2 aprile 2024, n°8635; Cass., sez. I, 3 aprile 2024, n° 8774), oppure che il subacqui-rente se ne faccia negozialmente carico nell'atto di trasferimento dellaproprietà in suo favore (Cass., sez. I, 20 agosto 2015, n° 16999;Cass., sez. III, 15 maggio 2007, n° 11196; Cass., sez. II, 6 febbraio2019, n° 3511).Tale orientamento trova fondamento nel fatto che l'art. 35, purimponendo il principio di pareggio di bilancio, non richiede espressa-mente che siano coinvolti, per il suo raggiungimento, oltre al conces-sionario, anche i suoi aventi causa.Si è giunti a diversa conclusione solo nel caso del consorziato nelconsorzio di lottizzazione (Cass., sez. I, 8 giugno 2023, n° 16339 eCass., sez. I, 19 dicembre 2023, n° 35517, sul rilievo che tale con-sorzio sia una figura atipica, alla quale si applicano le norme pattizieSez. S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 13 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026dello statuto e, in subordine, quelle sulle associazioni o sulla comu-nione di diritti reali) e nell'ipotesi di recupero delle spese di difesa so-stenute dall'Ente comunale in sede di opposizione alla stima (per lequali non si fa luogo a rimborso ove vi sia stata negligente gestionedella lite da parte del Comune: Cass., sez. I, 7 luglio 2022, n° 21572;Cass., sez. I, 17 giugno 2022, n° 19731; Cass., sez. I, 18 maggio2017, n° 12545).[OSCURATO:PERSONA] ritiene di confermare integralmente l'orientamento as-sunto da questa Corte e sopra descritto, aggiungendo alle osserva-zioni contenute nelle sentenze citate (e dianzi riassunte) la constata-zione che l'applicabilità al cosiddetto “modulo convenzionale” del pro-cedimento amministrativo dei “principi del codice civile in materia diobbligazioni e contratti in quanto compatibili” (art. 11 della legge n°241/1990) rende evidente che la ambulatorietà degli obblighi urbani-stici nei confronti di soggetti che non furono parti della Convenzione(dell'atto di cessione o della convenzione di lottizzazione) non possaprescindere da una trasfusione di essi nel regolamento negoziale tracooperativa edilizia (lottizzatore o cessionario delle aree) e terzo su-bacquirente, in quanto il contratto non produce effetto nei riguardi deiterzi fuori dei casi previsti dalla legge (art. 1372 cod. civ.).Tornando ora all'esame dei mezzi, il Comune sostiene che gli inti-mati sarebbero obbligati per legge, oppure per la natura propter remdell'obbligazione assunta dalla Cooperativa oppure, ancora, in base alcontratto sociale o a quello di assegnazione.Dell'insussistenza dell'obbligo di legge si è già sopra detto e si èvisto che non c'è una norma (tantomeno l'art. 35) che coinvolga ilsubacquirente nell'obbligo di pagamento dei maggiori oneri sostenutiper l'espropriazione; né tale obbligo può farsi discendere dalla previ-sione di trascrizione della convenzione tra concessionario e Comune.Sez. S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 14 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026Quanto agli altri profili, con cui si deduce la sussistenza di un ob-bligo negoziale, la Corte del merito ha valutato i documenti prodottie, interpretandoli in modo del tutto plausibile, ha escluso che gli artt.7 e 14 della Convenzione facessero sorgere l'obbligo della assegnata-ria, in quanto l'art. 7 si limitava a prevedere che le somme per gliespropri sarebbero state corrisposte dalla Cooperativa al Comune nonappena le stesse - afferenti al costo di acquisizione dell'area assegna-ta - fossero state determinate nell'ambito della relativa proceduraespropriativa e l'art. 14 si limitava a prevedere il semplice obbligodella Cooperativa di portare a conoscenza dei soci e di eventualiaventi causa tutti gli atti relativi alla Convenzione medesima (senten-za pagina 10).Sicché la critica del Comune si rivolge, in ultima analisi, ad un'at-tività interpretativa integralmente rimessa al giudice del merito.La Corte ha poi aggiunto che nemmeno l'atto di assegnazione dialloggio faceva cenno ad obblighi dei soggetti assegnatari derivantidall'acquisizione in proprietà superficiaria delle aree ove era sorto ilfabbricato ed anche tale interpretazione è incensurabile in sede di le-gittimità (senza considerare che la violazione dei canoni ermeneuticidegli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 cod. civ. è meramente enunciata,senza alcuna ulteriore spiegazione).Da ultimo, è da respingere anche il tentativo del Comune di farderivare l'obbligo degli intimati dal rapporto sociale.Esso è anzitutto, inammissibile, poiché il tema non risulta dallasentenza gravata e il ricorrente avrebbe dovuto indicare dove essovenne introdotto in causa nelle fasi di merito.In ogni caso, esso è infondato, essendo ben noto che nelle coope-rative si distingue tra rapporto sociale e rapporto di scambio, che so-no soggetti a regole ben distinte.Sez. S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 15 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicaz ion e 03/07/2026Per ciò che concerne le cooperative edilizie, si è, in particolare, af-fermato che al socio che abbia ricevuto l'assegnazione dell'alloggio(equiparabile ad un contratto di compravendita), non può essere im-posto alcun adeguamento del prezzo, qualora ciò non trovi fondamen-to nello stesso accordo negoziale (ex multis: Cass., sez. V, 21 aprile2008, n° 10254).3. Il ricorso deve quindi essere respinto.Nulla sulle spese, essendo rimasti intimati i soggetti evocati.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 7 maggio 2026.Sez. S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 16 di 17Numero registro generale 14058/2025Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 22645/2026Data pubblicazione 03/07/2026Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 14058/2025 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 17 di 17
Sentenza Cassazione n. 22645/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris