CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 34812/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. Presidenza del Consiglio dei Ministri; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 16/10/2025; visti gli atti ed esaminati i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'Avvocatura Generale dello Stato, in difesa del responsabile civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia degli imputati, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato previsto dall'art. 328 cod. pen. Secondo il tema d'accusa formulato nella imputazione, gli imputati, magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e titolari del processo c.d. Eni - [OSCURATO:PERSONA], celebrato presso lo stesso Tribunale: - dopo aver ricevuto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], anch'egli magistrato in servizio presso la Procura di Milano, contitolare - insieme alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] - di altro procedimento penale collegato a quello per cui si procede (quello c.d. falso complotto Eni), informazioni, prima verbali e poi documentali - queste ultime contenute in alcune mail inviate da [OSCURATO:PERSONA], prima, all'allora Procuratore della Repubblica e da quest'ultimo inoltrate agli imputati con mail del 15.2.2021, nonché, successivamente, in un'ulteriore mail del 19.2.2021 inviata loro direttamente da [OSCURATO:PERSONA] - idonee a dimostrare la falsità degli elementi forniti alla Pubblica accusa da [OSCURATO:PERSONA], che aveva assunto il ruolo di dichiarante a carico dei principali imputati del processo Eni - [OSCURATO:PERSONA]; - nonché, dopo aver ricevuto una espressa sollecitazione da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], veicolata con la mai! del 19.2.2021, a riversare e utilizzare una serie di documenti (indicati nella imputazione) nel processo c.d. Eni - [OSCURATO:PERSONA], mettendoli a disposizione del Tribunale e delle difese; - avrebbero rifiutato indebitamente di compiere atti del loro ufficio che, per ragioni di giustizia, dovevano essere compiuti senza ritardo e, in particolare, avrebbero omesso di depositare nella segreteria del Pubblico Ministero in favore delle difese, ai sensi degli artt. 358 - 430 cod. proc. pen., 73 R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, documenti (indicati nella imputazione) acquisiti nel diverso procedimento, denominato "falso complotto Eni", rilevanti per la valutazione della attendibilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; - ciò gli imputati avrebbero fatto in contrasto con la linea in precedenza da loro stessi assunta, quando avevano proposto al Tribunale elementi probatori a sostegno della pretesa subornazione di [OSCURATO:PERSONA], emersi sempre nel diverso procedimento di cui si è detto (così l'imputazione). Quanto alle statuizioni civili, la Corte di appello ha limitato il risarcimento in favore della parte civile al solo danno morale "da perdita di chance difensive". 2. Hanno proposto ricorso gli imputati articolando 19 motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 328 cod. pen., per avere la Corte ritenuto sussistente un rifiuto di atti d'ufficio, nonostante i due [OSCURATO:PERSONA] avessero in realtà assunto una decisione (un atto) e avessero devoluto, con congruo termine, la decisione finale al Procuratore della Repubblica. 2La premessa fattuale è che: a) a dibattimento "sostanzialmente concluso" (il processo si sarebbe trovato nella fase delle c.d. controrepliche), i due [OSCURATO:PERSONA] avessero ricevuto una sollecitazione via mail (19.2.2021) dal dott. [OSCURATO:PERSONA] volta a portare a conoscenza del Tribunale e delle difese alcune condotte compendiate in un'annotazione della Guardia di Finanza; b) l'annotazione della Guardia di Finanza in questione sarebbe stata solo una bozza, non avrebbe contenuto allegati, non sarebbe stata sottoscritta da chi la redigeva e non sarebbe stata depositata nemmeno nel diverso procedimento collegato; c) i due ricorrenti, dopo aver valutato, avevano inviato il 5 marzo una mail al Procuratore della Repubblica, dott. [OSCURATO:PERSONA], e al Procuratore aggiunto, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], - che l'avrebbero condivisa senza rilievi - con cui informavano questi di avere deciso di non dare corso alla sollecitazione ricevuta, cioè alla paventata attività integrativa di indagine, salvo indicazioni diverse del Procuratore, con ciò delegando a quest'ultimo la decisione finale. Dunque, l'atto che, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbe stato rifiutato, era stato in realtà adottato, tenuto conto della responsabilità e della discrezionalità dei magistrati titolari del procedimento e, soprattutto, che le conclusioni di questi erano state condivise dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene che, salvo a ritenere che si trattasse di un atto obbligato, cioè che i due [OSCURATO:PERSONA], titolari del processo Eni — [OSCURATO:PERSONA], non potessero adottare nessun atto diverso rispetto a quello sollecitato dal dott. [OSCURATO:PERSONA], cioè da un Pubblico Ministero diverso da quello titolare del procedimento, l'atto in realtà fu posto in essere. Si evidenzia, al riguardo, come il pubblico ministero titolare del procedimento non potrebbe mai assumere la veste di mero esecutore di un soggetto estraneo al processo, chiunque esso sia. Dunque, nella specie, mancherebbero i due requisiti oggettivi della fattispecie di rifiuto di atti d'ufficio: il rifiuto e l'indifferibilità. Quanto al primo, si segnala come il rifiuto consista in una manifestazione, in un'inazione ferma, decisa ed irrevocabile e che detta manifestazione deve accompagnarsi alla scadenza definitiva di un termine ovvero alla perdita di ogni possibilità di tutelare gli interessi indicati dalla norma. Nel caso di specie, i due imputati non avrebbero mai espresso un rifiuto assoluto ed immutabile, ma avrebbero solo manifestato il loro convincimento sulla non necessità di compiere l'atto sollecitato in considerazione delle ragioni da essi stessi indicate, rimettendo il loro parere al Procuratore della Repubblica e al Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che lo condivisero (si fa riferimento non solo alla nota del 5 marzo, di cui si è detto, ma anche ad una mail del dott. [OSCURATO:PERSONA], inviata anche a nome del dott. [OSCURATO:PERSONA], al dott. [OSCURATO:PERSONA] con la quale, in risposta alla sollecitazione di questi, si chiariva come ogni decisione finale spettasse al Procuratore). 3Si aggiunge che non sussisterebbe nemmeno il requisito della indifferibilità dell'atto perché, rispetto alla mail del 5 marzo, la successiva udienza del processo era stata fissata il successivo 17 e, dunque, il Procuratore aveva il tempo sufficiente per decidere. Nella specie sarebbe mancante la materialità del fatto. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte affermato che gli atti indicati nei punti da 1 a 4 della imputazione (si tratta di messaggi whatsapp di una chat di telegram intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e altro soggetto e di alcune note della società Vodafone compendiate in un'annotazione della Guardia di finanza) non sarebbero mai stati "inviati" ai due ricorrenti dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. Il contenuto di detti documenti - c.d. sottostanti - sarebbe stato solo menzionato, recepito e riassunto nei testi - formato word - allegati alle mail inviate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] in tre occasioni, dal 14 gennaio al 4 febbraio 2021, ai colleghi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ovvero nella bozza di annotazione della Guardia di Finanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] anche ai due odierni ricorrenti. Sarebbero, in realtà, documenti redatti dallo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA] con cui questi indicava una serie di situazioni ritenute rilevanti per formulare "una bozza quasi di richiesta di misura cautelare per calunnia" nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di altre due persone; si sottolinea come gli atti indicati nella imputazione ai puniti da 1 a 4 non sarebbero mai pervenuti agli odierni imputati. Sul tema, rilevante e dedotto in appello, se cioè i due imputati avessero mai avuto la disponibilità degli atti che poí, secondo l'impostazione accusatoria, non avrebbero depositato nel procedimento Eni - [OSCURATO:PERSONA], entrambe le sentenze di merito sarebbero silenti ovvero elusive (vi è una parte del ricorso dimostrativa dell'assunto). 2.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli art. 25 Cost. — 7 Cedu - 328 cod. pen., in relazione all'art. 430, primo comma, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ritenuto sussistente in capo al Pubblico Ministero un obbligo giuridico di compiere attività integrativa di indagine la cui omissione integrerebbe il delitto contestato. Si sostiene che, secondo la Corte di appello, l'obbligo di deposito che, nella specie, sarebbe stato violato deriverebbe dagli artt. 430, comnna secondo, e 358 cod. proc. pen. Si tratterebbe di un assunto giuridicamente errato. Assumono infatti i ricorrenti che: 1) il secondo comma dell'art. 430 cod. proc. pen. farebbe esclusivamente riferimento alla documentazione acquisita per volontà del Pubblico Ministero procedente attraverso l'attività integrativa di cui al primo comma del medesimo articolo; 2) non sussisterebbe nessuna correlazione tra l'art. 358 e l'art. 430 cod. proc. pen., essendo disposizioni riferibili a fasi procedimentali diverse. L'interpretazione data dalla Corte di appello sovrapporrebbe profili diversi e, in violazione dell'art. 25 Cost e 7 Cedu, annullerebbe la norma di cui al primo comma dell'art.430 cod. proc. pen., amplierebbe il disposto dell'art. 358 cit., modificherebbe in 4malam partem la norma integrativa del precetto penale di cui al 328, primo comma, cod. pen. Si sottolinea che: a) il primo comma dell'art. 430 cod. proc. pen. farebbe riferimento ad una mera facoltà e non ad un obbligo giuridico "possono essere compiute": b) la fattispecie di cui all'art. 328 cod. pen. richiederebbe un atto doveroso ed indifferibile "il rifiuto deve essere indebito e l'atto va compiuto senza ritardo"; c) il rifiuto di cui all'art. 328 cod. pen. non potrebbe essere configurato rispetto al mancato compimento di un atto discrezionale, cioè di un atto rispetto al quale il pubblico ministero è titolare di un proprio potere in ordine al an e al quando; d) la Corte avrebbe erroneamente negato che, nella specie, vi sarebbe stata una discrezionalità assoluta del pubblico ministero, ma, in realtà, non avrebbe indicato quale sarebbe la norma fondativa dell'obbligo di provvedere e che limiterebbe il disposto del primo comma dell'art. 430 cit.; e) anche il riferimento all'obbligatorietà dell'azione penale sarebbe improprio e, non diversamente, anche il richiamo alla sentenza della Corte cost. n. 96 del 1997 sarebbe errato; l'art. 358 cit. troverebbe applicazione solo nella fase delle indagini preliminari e sarebbe strumentale solo alle corrette determinazioni del pubblico ministero in ordine all'esercizio dell'azione penale; f) sarebbe inoltre errata anche l'affermazione della Corte secondo cui, a voler ragionare con gli imputati, si dovrebbe arrivare a sostenere che, anche nel caso in cui il pubblico ministero venga a conoscenza della prova certa della innocenza dell'imputato, non avrebbe comunque l'obbligo di "depositarla", atteso che, invece, il corretto esercizio della discrezionalità porterebbe in tal caso al deposito di quella prova (il pubblico ministero adotterebbe il provvedimento acquisitivo della prova (art. 430, comma 1, ) e darebbe avviso di deposito alle parti (comma 2); g) nel caso in esame, da una parte, la discrezionalità sarebbe stata esercitata attraverso valutazioni sintetizzate nella nota del 5 marzo, - di cui si è detto -, in cui erano indicate le ragioni di fatto e di diritto che suggerivano di non procedere all'acquisizione del materiale segnalato dal dott. [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altra, non si tratterebbe di prova certa della innocenza, essendo stato escluso ciò dagli stessi Giudici di merito; h) il primo comma del 430 cit. non solo attribuisce un potere discrezionale ma, addirittura, lo limita imponendo il divieto del suo esercizio in alcuni casi "anche se fosse la prova certa della innocenza" (il riferimento è anche all'art. 430 bis cod. proc. pen.). 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di molteplici norme per avere la Corte ritenuto che il pubblico ministero d'udienza abbia l'obbligo giuridico di depositare nel proprio fascicolo risultanze processuali compiute da altro magistrato e a lui segnalate. Il riferimento è, oltre all'art. 70 R.d. n.12 del 1941, agli artt. 53 e 430 cod. proc. pen. che avrebbero base giuridica anche in norme sovranazionali. 5L'art. 53 cit. attiene alla piena autonomia del pubblico ministero nell'udienza e, dunque, alla sua indipendenza nel decidere; l'art. 430, primo comma, avrebbe una valenza confermativa della prima disposizione. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che quei documenti, segnalati dal dott. [OSCURATO:PERSONA], fossero utili agli imputati e che i due ricorrenti non avessero nessuna libertà di scelta, perché obbligati; nel sostenere ciò la Corte "entra violentemente proprio nelle scelte processuali che erano state assunte dai due [OSCURATO:PERSONA]"; si evidenzia come la stessa sentenza, in modo contraddittorio, avrebbe, rispetto a decine di documenti citati nella annotazione della Guardia di Finanza, cui faceva riferimento il dott. [OSCURATO:PERSONA], limitato l'obbligo di deposito solo rispetto ai documenti indicati in imputazione, così finendo essa stessa per riconoscere un potere discrezionale di selezione. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 358 cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto che detta disposizione, "anche alla luce della riforma del c.d. giusto processo, trovi applicazione anche nel corso del dibattimento in quanto il Pubblico Ministero agisce sempre e comunque nell'interesse della giustizia". Il tema è quello di cui si è detto. Si aggiunge che: a) come ritenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, la norma di cui all'art. 358 cit. - la cui violazione non è presidiata da nessuna sanzione processuale - non riguarda il diritto di difesa e il principio di imparzialità, quanto, piuttosto, il corretto espletamento delle determinazioni per l'esercizio dell'azione penale e non rientrerebbe "tra i meccanismi volti a realizzare il principio di parità dell'accusa e della difesa in ogni stato e grado del procedimento (Corte Cost n. 96 del 1997); b) la norma sarebbe riferibile solo alla fase delle indagini preliminari, all'indagato e non all'imputato, sicché sarebbe incompatibile con l'art. 430 cit.; c) la scelta del pubblico ministero di compiere o meno determinate attività sarebbe insindacabile. Né a diverse conclusioni si potrebbe giungere attraverso il riferimento agli artt. 111 Cost e 73 R.d. n.12 del 1941, trattandosi di norme di principio che, per la loro genericità, non sarebbero idonee a fungere da norma extrapenale integrativa della fattispecie di reato. 2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 328 cod. pen. e 25 Cost., per avere la Corte ritenuto sussistente, per il pubblico ministero titolare del procedimento, un obbligo di deposito di documenti e atti, frutto di indagine compiute da altro pubblico ministero in diverso procedimento, peraltro mai trasmessi. Si sostiene che solo la documentazione relativa alla attività integrativa di indagine che il pubblico ministero del processo decide discrezionalmente di compiere, deve essere depositata ai sensi del comma 2 dell'art. 430 cit. "documentazione relativa all'attività indicata nel comma l". 6L'obbligo di deposito sorgerebbe solo se e quando il pubblico ministero del dibattimento decide di compiere attività integrativa e, dunque, non - come invece ritenuto dalla Corte di appello - rispetto all'attività compiuta da altro magistrato in altro procedimento. Nel caso di specie, avendo deciso il Pubblico Ministero titolare del procedimento di non compiere nessuna attività integrativa di indagine, nessun obbligo di deposito sussisteva. Si aggiunge che, rispetto all'attività di indagine compiuta in altro procedimento da altro magistrato, l'obbligo di deposito sarebbe stato configurabile solo il Pubblico ministero titolare avesse chiesto al collega l'acquisizione oppure, in caso di trasmissione degli esiti della parallela indagine senza previa richiesta, se comunque il Pubblico ministero avesse disposto l'acquisizione al proprio fascicolo. In tal senso sarebbe errata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui vi sarebbe una totale equiparazione tra il compimento di attività integrativa di indagine da parte del pubblico ministero di udienza e l'invio di atti da altro procedimento e, dunque, un'attività integrativa compiuta di fatto da altro pubblico ministero (in tal senso si cita dottrina e si argomenta sulla non pertinenza di una sentenza della Corte di cassazione valorizzata dalla Corte di appello - la n. 31512 del 2012 - che, invece, si assume avrebbe valenza confermativa delle considerazioni difensive). 2.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. La premessa è che, ai fini della sussistenza del reato contestato l'atto dell'ufficio deve essere "dovuto" e che il rifiuto deve essere indebito; dunque, si argomenta, non avrebbero rilevanza i casi in cui la condotta si sia comunque uniformata ad altra disposizione di legge. Nel caso di specie, non solo l'atto non sarebbe stato dovuto, ma vi sarebbero stati numerosi motivi giuridici per ritenere che vi fossero altre norme che non consentivano l'acquisizione e il deposito di quegli atti e il conseguente deposito. In particolare, già con la nota del 5 marzo, di cui si è detto, i ricorrenti avevano evidenziato come, oltre ad una serie di errori e al carattere non decisivo della portata dimostrativa, gli atti c.d. sottostanti alla bozza della Guardia di Finanza non potessero essere da loro depositati in ragione dell'ultima parte del primo comma dell'art. 430 cod. proc. pen. Sul punto, la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che il richiamo in questione non sarebbe conferente perché: a) il telefono era stato volontariamente consegnato da [OSCURATO:PERSONA] a seguito di un ordine di esibizione; b) [OSCURATO:PERSONA] ancora non era stato sottoposto ad indagine per il reato di calunnia; c) si trattava di indagini compiute in altro procedimento per imputazioni e soggetti diversi. 7Sul punto si richiama invece il principio affermato dalla Sezioni unite con la sentenza n. 8 del 23/02/2000, Romeo, secondo cui "i nuovi elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero successivamente alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere possono essere utilizzati ai fini della revoca della sentenza e della successiva applicazione di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato prosciolto, a condizione che essi siano stati acquisiti aliunde nel corso di indagini estranee al procedimento già definito o siano provenienti da altri procedimenti, ovvero reperiti in modo casuale o spontaneamente offerti, e comunque non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica ed all'approfondimento degli elementi emersi. Si afferma che nel procedimento c.d. Eni - [OSCURATO:PERSONA] si stessero invece compiendo indagini finalizzate proprio alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel processo Eni - [OSCURATO:PERSONA]: dunque, non elementi raccolti incidentalmente ovvero reperiti in modo casuale, ma un'attività riconducibile all'ultima parte del comma 1 dell'art. 430 cod. proc. pen. Sarebbe anche errata l'affermazione della Corte di appello secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato ancora indagato nel procedimento Eni — [OSCURATO:PERSONA], atteso che il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato al Procuratore [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] una bozza di misura cautelare per calunnia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui emergeva chiaramente come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] in tanto avrebbe potuto chiedere la misura cautelare per quelle persone, in quanto queste fossero iscritte nel registro delle notizia di reato. Sotto ulteriore profilo, si evidenzia come i due procedimenti non potessero considerarsi diversi perché, invece, le indagini compiute nel procedimento c.d. Eni - [OSCURATO:PERSONA] erano finalizzate proprio alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel processo Eni - [OSCURATO:PERSONA]: in tal senso, si evidenzia che la richiesta di consegna del telefonino, su cui vi erano le chat che avrebbero dovuto essere acquisite al processo Eni - [OSCURATO:PERSONA], era scaturita dal fatto che il 2 novembre 2020 un giornalista si era presentato in Procura ed aveva prodotto una serie di chat "che gli erano state consegnate da [OSCURATO:PERSONA] e che riguardavano conversazioni intercorse tra quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle quali i dirigenti Eni gli garantivano la riassunzione". Dunque, la richiesta di consegna del telefono era strumentale ad accertare la genuinità di tali chat e, quindi, di riflesso, a far emergere, da una parte, la non genuinità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] nel processo Eni - [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altra, la calunnia che costituiva il reato oggetto del procedimento collegato Eni - [OSCURATO:PERSONA]: si aggiunge che erano stati compiuti accertamenti estranei al processo Eni - [OSCURATO:PERSONA] e al reato di calunnia ma, invece, funzionali ad accertare l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] nel processo Eni - [OSCURATO:PERSONA]. 2.8. Con l'ottavo motivo si deduce violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità per avere la Corte ritenuto sussistente un obbligo giuridico da parte degli 8imputati a richiedere e depositare atti acquisiti contra /egem nel procedimento c.d. Eni-[OSCURATO:PERSONA]. La tesi è che gli odierni imputati sarebbero stati condannati per non avere depositato nel procedimento Eni - [OSCURATO:PERSONA] atti che, secondo la Corte di cassazione, non potevano essere depositati nemmeno nel procedimento a quo, cioè nel procedimento Eni - complotto. Nel procedimento c.d. complotto le difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto che venissero depositate, tra le altre, proprio le chat indicate ai punti 1-2-3- del capo di imputazione e il Pubblico Ministero e il Giudice per le indagini preliminari avevano rigettato detta richiesta; avverso detto rigetto era stato proposto ricorso per cassazione e la Corte aveva reso definitivo il rigetto del ricorso: dunque, nel procedimento Eni - complotto non poterono essere acquisite chat diverse da quelle inviate dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] al giornalista. Nel caso di specie, invece, secondo la Corte di appello, si sarebbe dovuta acquisire ed esaminare la copia integrale del contenuto del telefono di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, si sarebbero dovute "scaricare" anche le altre chat, quelle poi inviate dal dott. [OSCURATO:PERSONA], relative non ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma fra il primo e altri soggetti, di cui alla imputazione. Un'attività, quella di estrapolazione delle chat dal telefonino di [OSCURATO:PERSONA], la cui acquisizione nel procedimento Eni - [OSCURATO:PERSONA] era stata chiesta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ma che era stata ritenuta contra legem già nel procedimento a quo. Un'attività contra legem che non avrebbe potuto costituire la fonte di un obbligo giuridico di acquisizione e di deposito in altro procedimento. 2.9. Con il nono motivo si deduce vizio di motivazione quanto al travisamento della prova. Sarebbe errata l'affermazione della Corte relativa alla infondatezza dell'assunto difensivo secondo cui le chat indicate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto essere depositate "perché estratte a seguito di copia forense ancora in corso di esame"; secondo la Corte, invece, l'accertamento tecnico sul telefono di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto inizio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sarebbe terminato il giorno successivo: "negli atti di p.g. si legge anche che le medesime operazioni tecniche venivano sospese per riprendere in modalità "full file system" ma che ciò non significava che nel marzo del 2021 l'accertamento fosse ancora in corso" (così la sentenza). Assumono, invece, i ricorrenti che il contenuto degli atti "direbbero l'opposto"; dall'esame del verbale di accertamenti tecnici irripetibili delegati del 18.1.2021 - che si allega - sarebbe attestato che, relativamente ai dispositivi consegnati da [OSCURATO:PERSONA] "I'A.G. ha ritenuto di dover rieseguire nuovi accertamenti tecnici non ripetibili sul medesimo dispositivo oggetto di accertamenti del 12.11.2020"; si aggiunge che anche nel verbale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] si attesterebbe, da una parte, che, in data 12 e 13.11.2020, 9si erano svolte "operazioni tecniche di copia forense ... sospese in data 13.11.2020" e, dall'altra, che le successive operazioni effettuate il 18.1.2021 "sono state eseguite con esito negativo e proseguiranno nella giornata odierna". Ancora, si fa riferimento al verbale del 20.7.2021 in cui si darebbe atto di un avviso, ex art. 360 cod. proc. pen., emesso il 15.7.2021 quanto all'accertamento sul dispositivo consegnato da [OSCURATO:PERSONA]. Infine, nel decreto del 21.7.2021, di nomina del consulente tecnico, la stessa dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto di procedere ad ulteriori accertamenti "a seguito della conclusione in data 20.7.2021 delle procedure di acquisizione forense" dal telefono di [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, diversamente dagli assunti della Corte di appello, l'accertamento sul telefono di [OSCURATO:PERSONA] non era stato ultimato il 13.11.2020 ma il 20.7.2021: nel momento in cui i due ricorrenti erano venuti a conoscenza della esistenza delle chat di [OSCURATO:PERSONA] erano venuti anche a sapere che nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] erano ancora in corso accertamenti ex art.360 cod. proc. pen. Si sostiene, dunque, che, nel caso in cui sia in corso un'attività estrattiva da un dispositivo elettronico nell'ambito di un procedimento tecnico ex art. 360 cit., attività che non riesce a trovare soluzione perché sospesa, non sarebbe prospettabile la possibilità dí riversare in un altro processo il materiale infornnatico di quel dispositivo, essendo ancora in corso l'attività di estrazione. 2.10. Con il decimo motivo si deduce violazione di legge per avere la Corte ritenuto sussistente un obbligo di deposito di chat contenute in un dispositivo telefonico senza, tuttavia, che vi fosse un precedente specifico decreto di sequestro, nonché vizio di motivazione sul presunto fatto notorio della possibilità di estrapolazione di una singola chat. Nel caso di specie vi sarebbe stato solo il decreto di sequestro relativo alla chat fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non anche per le altre chat. Secondo la Corte, invece, i messaggi relativi alle altre chat sarebbero stati acquisibili perché, da un lato, detta acquisizione "era stata preceduta da un provvedimento di sequestro o comunque di rituale acquisizione del loro contenitore" e, dall'altro, sarebbe stata notoria la possibilità di estrapolare singole chat da una copia forense. La tesi difensiva è che "le altre" chat non avrebbero potuto essere acquisite in assenza di uno specifico decreto di sequestro loro riguardante e che, quindi, non potevano essere acquisite né nel procedimento complotto, come aveva chiarito la Corte di cassazione, e neppure nell'altro. 2.11. Con l'undicesimo motivo si deduce violazione di legge per aver ritenuto la Corte sussistente un obbligo di deposito dei documenti indicati nella imputazione in sede di repliche nel 2021, dopo che il Tribunale, un anno prima, aveva sottolineato che ogni eventuale richiesta dovesse possedere il requisito della decisività. 10Secondo la Corte detta questione, cioè che il Tribunale avesse posto dei limiti all'integrazione istruttoria, sarebbe stata smentita dalla "copiosa documentazione documentale da parte dei P.m. appellanti del 21.1.2021" L'assunto dei ricorrenti è che la circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] del processo Eni - [OSCURATO:PERSONA] avessero ritenuto i documenti, di cui avevano chiesto l'acquisizione, decisivi, non escluderebbe affatto che gli stessi [OSCURATO:PERSONA] ministero potessero invece ritenere non decisivi i documenti indicati nella imputazione; si aggiunge che nel mese di febbraio 2021 la situazione era ancora cambiata in quanto era terminata anche la fase della discussione e si era in attesa delle controrepliche. Gli imputati, quindi, non avrebbero fatto altro che adeguarsi a quello che il Tribunale aveva stabilito e la stessa formulazione della imputazione non definisce affatto quei documenti - che, secondo l'accusa, avrebbero dovuto essere acquisiti - come decisivi, ma solo pertinenti. In tal senso si sottolinea come lo stesso Procuratore [OSCURATO:PERSONA] avesse ritenuto quei documenti non decisivi. 2.12. Con il dodicesimo motivo si deduce nullità della sentenza in relazione agli artt. 522 e 604, comma 1, cod. proc. pen. per essere stati gli imputati condannati per un fatto diverso rispetto a quello descritto nel capo di imputazione n. 2, integralmente modificato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito dell'esame del colonnello Seragusa. Era stato dedotto in appello che il Tribunale avesse redatto la motivazione facendo riferimento alla imputazione originaria e non rispetto a quella modificata. La Corte avrebbe rigettato il motivo, da una parte, ritenendo la deduzione superabile a fronte di una istruttoria assai dettagliata, e, dall'altra, richiamando una sentenza della Corte di cassazione secondo cui il giudice di appello può rimediare anche alla mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado in ragione dei propri poteri di piena cognizione, predisponendo, cioè, anche integralmente la motivazione mancante. Si tratterebbe, in realtà, di un riferimento errato perché la sentenza di primo grado non sarebbe stata priva di motivazione ma avrebbe motivato in modo completo seppur in relazione ad un fatto diverso. La Corte avrebbe dovuto rilevare la nullità ex art.604 cod. proc. pen. 2.13. Con il tredicesimo motivo si deduce violazione dell'art. 25 Cost e 7 Cedu per avere la Corte fornito una interpretazione inedita e non ragionevolmente prevedibile del reato di rifiuto di atti d'ufficio, avendo condannato gli imputati per l'inadempimento di un obbligo che, al momento della condotta, non era previsto dalla legge. Nel caso di specie, i principi di prevedibilità, di accessibilità e di conoscibilità del precetto da parte del consociato sarebbero stati violati; non vi sarebbe, infatti, nemmeno una sentenza che abbia condannato un pubblico ministero per il reato di cui all'art. 328 cod. pen. per non avere proceduto, in corso di dibattimento, al deposito di un'attività integrativa di indagine compiuta in altro procedimento; mai sarebbe stata 11negata la discrezionalità del pubblico ministero e mai questi sarebbe stato condannato per avere omesso il deposito di atti di cui non avrebbe nemmeno avuto la disponibilità. Dunque, una interpretazione inedita e non ragionevolmente prevedibile. 2.14. Con il quattordicesimo motivo si deduce violazione di legge per avere la Corte ritenuto che il deposito del video Bigotti (di cui al punto 5 della imputazione), avvenuto nel luglio del 2019, costituisca rifiuto di atto penalmente rilevante nonostante il dibattimento si fosse protratto fino al 17 marzo 2021. Si tratta, a differenza degli altri, di un atto depositato e si aggiunge che la stessa imputazione indichi formalmente come termine ultimo per il compimento dell'atto quello del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Anche sul punto la sentenza sarebbe viziata. 2.15. Con il quindicesimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che il deposito del video Bigotti avrebbe dovuto essere compiuto in precedenza; un'affermazione che non terrebbe conto dell'intervenuto accordo tra le parti, di cui si è detto, e nonostante la pendenza di altri tre procedimenti - uno a Messina, l'altro a Milano e l'altro a Roma-, in cui quel video costituiva un elemento probatorio. Dunque, un rifiuto non indebito atteso l'accordo tra le parti - intercorso anche con il Tribunale all'inizio del dibattimento - di non fare "entrare" nel processo, temi propri del procedimento Eni - [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte, invece, non vi sarebbe stato nessun accordo; tale assunto, tuttavia, sarebbe contraddetto da quanto la stessa Corte affermerebbe, e cioè che il patto sarebbe esistito ma in realtà successivamente "saltato" quando, alla vigilia dell'esame di [OSCURATO:PERSONA], i [OSCURATO:PERSONA] avevano compiuto "un ampio 430 c.p.p.". Un argomento contraddittorio su un argomento che incide anche sulla configurabilità del dolo. La sentenza avrebbe inoltre minimizzato la valenza di quel video negli altri procedimenti pendenti; un video che peraltro, nemmeno era pervenuto nella sua interezza. 2.16 Con il sedicesimo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; il tema attiene alla prova del dolo: si tratta di un motivo con cui vengono richiamate tutte le precedenti argomentazioni. 2.17. Con il diciassettesimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell'avverbio "indebitamente" di cui all'art. 328 cod. pen. Un avverbio, quello indicato, che colorerebbe anche il dolo perché sottolineerebbe la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti; anche in questo caso, si riprendono gli argomenti volti a dimostrare come vi fossero una serie di articoli di legge che impedivano agli imputati di ritenere che vi fosse un obbligo giuridico di 12richiedere e depositare gli atti indicati nella imputazione e che, quindi, dovesse essere compiuta una attività integrativa di indagine. Sarebbe errata anche l'affermazione della Corte secondo cui sarebbe inescusabile l'errata valutazione dei ricorrenti sulla norma extrapenale, cioè sull'obbligo di deposito. 2.18. Con il diciottesimo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta prova del dolo con riguardo ai punti 1-2 della imputazione. Il tema attiene alla valenza della nota, di cui si è già detto, con cui il 5 marzo i due ricorrenti risposero per iscritto alla richiesta del dott. [OSCURATO:PERSONA]. Una nota, come si è già detto, indirizzata al Procuratore della Repubblica e al Procuratore [OSCURATO:PERSONA] e che in modo errato sarebbe stata ritenuta dalla Corte come rafforzativa della sussistenza del dolo. Si assume, invece, che con quella nota i due imputati espressero le ragioni per cui in quel momento essi ritenevano che quegli elementi non rappresentassero qualcosa che davvero potesse fornire un contributo alle parti e che assumesse valenza decisiva nel processo [OSCURATO:PERSONA] (vi è una lunga ricostruzione sul punto). 2.19. Con il diciannovesimo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta prova del dolo con riguardo ai punti 3-4 della imputazione Il tema è sostanzialmente lo stesso. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella qualità di responsabile civile. Si tratta di un ricorso articolato in due parti. La prima attiene alla configurabilità del reato, di cui si nega la sussistenza in astratto e in concreto. Sono stati articolati due motivi. 3.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e alla configurabilità, già in astratto, del reato contestato. Si sostiene che il fatto non sarebbe più previsto dalla legge come reato; il tema attiene ai rapporti tra l'art. 328 cod. pen. e l'art. 3 legge 13 aprile 1988, n. 117, che definisce il c.d. diniego di giustizia che costituisce, ai sensi dell'art. 2 della stessa legge, fonte di responsabilità per i magistrati. L'art. 3 prevede: "costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento". 13L'assunto della ricorrente è che vi sarebbe una sovrapposizione fra la fattispecie di cui all'art. 3 della legge indicata e quella di cui al primo comma dell'art. 328 cod. pen. Non sarebbe sostenibile, in particolare, che le due fattispecie regolerebbero ambiti diversi e sarebbero quindi tra loro non incompatibili, tenuto conto peraltro dell'art. 13 della legge n.117 del 1988, che esclude l'applicabilità della disciplina speciale sulla responsabilità civile quando il fatto costituisce reato: ciò, si evidenzia, renderebbe di fatto inapplicabile l'art. 3, perché la fattispecie di diniego di giustizia integrerebbe sempre il reato di rifiuto o di omissione di atti d'ufficio. I rapporti tra le due norme dovrebbero, invece, essere regolati dal principio di specialità ex art. 15 cod. pen. e, dunque, nella specie dovrebbe prevalere quella di cui all'art. 3 della legge n. 117 del 1988, in quanto norma speciale. In tal senso deporrebbero anche ragioni storiche che vengono ricostruite in modo articolato e puntuale. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e alla configurabilità in concreto del reato contestato. Il tema, seppur con diverse declinazioni, è quello di cui si è già detto; non esisteva nessun obbligo di deposito e non vi sarebbe dolo. 4. La seconda parte del ricorso attiene invece ai profili civili e vi sono stati articolati quattro motivi. 4.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione; il tema attiene alla legittimazione passiva. La legge n. 117 del 1988 esclude la sua applicazione nel caso in cui, come quello di specie, la fonte della responsabilità civile del magistrato costituisca reato; la Corte di appello avrebbe violato l'art. 13 della legge in questione ritenendo che detta norma non deroghi alla norma generale di cui all'art. 4 della stessa legge, quella, cioè, che prevede la legittimazione generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, l'art. 13 della legge prevede: "Chi ha subìto un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie". La norma, facendo rinvio alle regole ordinarie, farebbe rifermento all'art. 2049 cod. civ. e, quindi, il titolare passivo della domanda risarcitoria dovrebbe ritenersi il datore di lavoro, in qualità di proponente, cioè il solo Ministero della Giustizia. Lo stesso art. 328 cod. pen. sarebbe a tutela della sola pubblica amministrazione che, nella specie, sarebbe costituita dal Ministero della Giustizia che, peraltro, sarebbe vittima del reato. 144.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo la Corte condannato l'Amministrazione a risarcire un danno che non era mai stato lamentato, essendosi limitata la parte civile a chiedere la liquidazione del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale costituito dal danno all'immagine e alla reputazione. Dunque, nessun riferimento al danno morale da perdita di chance difensiva e la Corte avrebbe violato l'art. 112 cod. proc. civ. 4.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'onere della prova. La tesi è che anche se quel materiale "probatorio" fosse stato depositato, la posizione della parte civile [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto nessun mutamento di rilievo perché si sarebbe trattato di documentazione relativa a circostanze del tutto estranee alla sua posizione. La chance avrebbe cioè dovuto essere provata quanto alla sua esistenza, così come avrebbe dovuto essere provato il nesso eziologico tra la condotta e le chance difensive del danneggiato. 4.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge quanto alle spese di lite della parte civile, poste a carico degli imputati e del responsabile civile nella misura del 50%, con ciò omettendo peraltro di pronunciare sulle spese di primo grado. 5. Sono stati presentati dagli imputati sette motivi nuovi con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente i temi posti a fondamento dei motivi originari di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono fondati. 2. È utile premettere che l'oggetto del processo non attiene alla valutazione della generale correttezza del comportamento dei due ricorrenti ovvero del dovere, non negoziabile, di lealtà e di imparzialità del Pubblico Ministero. Il tema attiene alla legalità penale e alla tipicità della fattispecie prevista dall'art. 328, primo comma, cod. pen.: la questione è se la condotta in concreto tenuta dai due imputati sia riconducibile alla fattispecie incriminatrice contestata. Non ogni eventuale violazione del dovere di correttezza integra di per sé un reato. 3. Il processo è articolato su un assunto costitutivo, quello, cioè, secondo cui i due imputati sarebbero stati obbligati a mettere a disposizione delle parti del processo Eni-[OSCURATO:PERSONA], quegli "elementi" a cui aveva fatto riferimento il dott. [OSCURATO:PERSONA], titolare, insieme alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] - Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale Milano - del procedimento collegato c.d. Eni — complotto. 15I ricorrenti sarebbero stati obbligati a fare quel che il dott. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva perché quegli elementi avevano una obiettiva rilevanza a discarico, in quanto idonei ad incrinare la stabilità della prospettazione accusatoria posta a fondamento del processo Eni - [OSCURATO:PERSONA] e dimostrativi, invece, dell'inquinamento e, dunque, della inattendibilità di alcune importanti fonti dichiarative di quel processo. Violando detto obbligo e non mettendo a disposizione delle parti detti "documenti", gli imputati avrebbero rifiutato di compiere un atto doveroso che, per ragioni di giustizia, avrebbe dovuto essere compiuto senza ritardo. 4. Ciò che, dunque, deve essere verificato è innanzitutto se, sul piano oggettivo e della tipicità della fattispecie: - i due imputati fossero obbligati ad acquisire quella "documentazione" che il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva segnalato, se, cioè, detta acquisizione fosse doverosa, obbligatoria, necessitata; - se, nella specie, sia configurabile un atto di rifiuto penalmente rilevante di compiere detto atto da parte dei due ricorrenti; - se, eventualmente, detto rifiuto sia stato indebito. Si tratta di questioni che devono essere valutate singolarmente. 5. Quanto al primo dei temi segnalati, quello, cioè, relativo alla doverosità dell'atto che gli imputati avrebbero rifiutato, la Corte di appello ha spiegato perché, sul piano giuridico, l'atto sarebbe stato obbligato. Si tratta di un ragionamento, su cui i ricorrenti si sono a lungo criticamente soffermati, e che, come già detto, ruota attorno alla interpretazione degli artt. 358 - 430 cod. proc. pen., oltre che dell'art. 111 Cost.; un ragionamento articolato, sviluppato argomentando per gradi e tappe intermedie, di cui si è già detto. 6. Si tratta di un ragionamento in realtà non condivisibile per più ragioni che attengono non solo alla corretta applicazione della legge penale con riguardo all'art. 328, primo comma, cod. pen., ma, soprattutto, alle norme processuali richiamate dai Giudici di merito e in precedenza indicate. In generale, quanto all'art. 328, primo comma, cod. pen., non è in contestazione che il rifiuto implichi necessariamente la manifestazione della volontà di non compiere l'atto; una volontà che può essere manifestata in qualsiasi forma: oralmente, per iscritto, in modo solenne o formale, ma anche in modo implicito; deve tuttavia trattarsi sempre di contegni idonei a denotare la volontà negativa del soggetto agente (Sez. 6, n. 2339 del 21/01/1998, Genco, Rv. 209979). L'atto rifiutato assume rilievo penale perché "deve" essere compiuto senza ritardo; si tratta di un atto, cioè, che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine 16pubblico o di igiene e sanità, il pubblico agente "deve" compiere in modo da conseguire gli effetti che gli sono propri in relazione al bene oggetto di tutela. Detti atti non sono, cioè, tutti quelli genericamente correlati a ragioni di giustizia, ma solo quelli che per tali ragioni "devono" essere tempestivamente posti in essere (cfr. Sez. 6, n. 42589 del 26/02/2009, B, Rv. 245000- 01; Sez. 4, n. 19358 del 06/03/2007, Masotti, Rv. 236609 - 01; Sez. 6, n. 5596 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sammartino, Rv. 213899- 01). Dunque, atti doverosi, da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia: atti obbligati, quantomeno nella loro emanazione, che il pubblico agente necessariamente deve compiere; la doverosità dell'atto sussiste non solo nei casi in cui, come quello in esame, vi sia una sollecitazione soggettiva che si concretizza in una richiesta rispetto alla quale il comportamento del soggetto attivo si pone come indebita risposta negativa, ma anche in quelli in cui, indipendentemente dalla esistenza di una richiesta o di un ordine, sussista una urgenza sostanziale, che impone il compimento dell'atto, resa evidente da fatti così oggettivi per cui l'inerzia soggettiva dell'agente assume la valenza di rifiuto. La questione si pone con particolare rilievo, come nel caso di specie, rispetto agli atti del procedimento penale che non sono tuttavia contemplati in protocolli obbligati; atti, cioè, che sono discrezionali e che, tuttavia, appaiono necessari non tanto in ordine alla scelta in sé del loro compimento, quanto, piuttosto, in ragione del progressivo sviluppo del procedimento, dei suoi esiti, del perseguimento degli scopi conoscitivi generali del processo penale. Si tratta di atti di procedura che restano di natura discrezionale, rispetto ai quali la legge, normalmente, prevede non invalidità processuali ma forme di controllo che attengono alla efficienza, alla funzionalità dell'indagine, alla sua sostenibilità prospettica, alla legalità della condotta del pubblico ministero, alle responsabilità di questi, declinata, come si dirà, in vario modo (sul tema, Sez. 6, n. 42589 del 26/02/2009, B, cit.). Nal caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto, come detto, che un atto di procedura - il deposito degli atti e della documentazione trasmessi dal dott. [OSCURATO:PERSONA] - fosse sottratto ad ogni valutazione discrezionale da parte dei due odierni ricorrenti proprio in ragione del perseguimento dei doverosi scopi conoscitivi del processo. Un atto di procedura che, per ragioni di sistema legate allo scopo del processo, alla sacralità della sua funzione accertativa, al principio della parità delle parti, al contraddittorio, avrebbe dovuto essere compiuto comunque, in ogni caso, senza ritardo; un dovere legato a principi così pregnanti la cui inosservanza avrebbe determinato un rifiuto indebito. La fonte di tale obbligo, di detta doverosità autoevidente, è stata rinvenuta essenzialmente negli artt. 358 e 430 cod. proc. pen. 177. Quanto all'art. 358 cod. proc. pen., la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale», aveva prescritto di attuare nel processo penale i caratteri del «sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri» appositamente indicati (art. 2, comma 1, n. 1-105): tra questi, era espressamente previsto il «potere-dovere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento di fatti specifici, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato» (art. 2, comma 1, n. 37). Il criterio di delega è stato tuttavia recepito attraverso due distinti riferimenti: il pubblico ministero «compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326» (cioè per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale: art. 358 cod. proc. pen. primo inciso) «e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini» (c.d. indagini a favore dell'indagato: art. 358, secondo inciso). Si è fatto correttamente notare in dottrina che mentre la delega costruiva in senso unitario il potere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale (un senso unitario esplicitato dal sintagma «ivi compresi» gli elementi favorevoli all'imputato), la disposizione di cui all'art 358 sembra essere, invece, declinata in senso polifunzionale (in tal senso si valorizza l'iterazione di congiunzione e avverbio: «e svolge altresì»). È stato evidenziato come mentre il senso letterale della delega consentisse in modo chiaro di collocare anche gli elementi favorevoli all'imputato all'interno di una funzione unitaria delle indagini, quella cioè strumentale all'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento di fatti specifici, la disposizione codicistica, sembra, invece, distinguere le attività necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale dagli accertamenti a favore della persona sottoposta alle indagini, che risultano testualmente affiancati alle prime senza condividerne, almeno esplicitamente, le finalità. Lucidamente si è fatto ancora notare che quello che la delega esprimeva in termini pressoché organici (con uso del lemma «ivi compresi»), nel codice si è tradotto in una sorta di giustapposizione, così accentuando una divaricazione non trascurabile. Proprio tale divaricazione ha originato e sviluppato l'idea che l'attività del pubblico ministero e, in particolare, quella a favore dell'indagato, non sarebbe solo funzionale alle determinazioni sull'azione penale: nel compiere l'attività di indagine "a favore", il pubblico ministero adempirebbe obblighi diversi e avrebbe come riferimento principi diversi e aggiuntivi rispetto al tema dell'esercizio dell'azione penale. Una costruzione che appare in qualche modo confermativa degli assunti accusatori recepiti dai Giudici di merito del presente processo perché consentirebbe, in tesi, di configurare un obbligo, quello di svolgere indagini a favore dell'indagato, sganciato dalle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale e a cui, invece, sarebbero sottesi altri valori e principi, che, nella specie, sarebbero stati violati. 188. Si tratta di una impostazione che, tuttavia, si pone in contrasto con l'orientamento tracciato dalla Corte costituzionale, che, già con la sentenza n. 88 del 1991, ha spiegato il senso e la portata del principio di tendenziale completezza delle indagini preliminari. Nell'occasione la Corte evidenziò come gli artt. 326 - 358 cod. proc. pen. dovessero essere letti in modo unitario e non disgiunto; in particolare, quanto alla individuazione dei mezzi di prova, si fece riferimento ad una duplice fondamentale funzione nella struttura del nuovo processo: da un lato, «consentire al pubblico ministero di esercitare le varie opzioni possibili» e «indurre l'imputato ad accettare i riti alternativi»; dall'altro, arginare «prassi di esercizio "apparente" dell'azione», dal momento che avviare la verifica giurisdizionale sulla base di «indagini troppo superficiali, lacunose o monche» avrebbe determinato un «ingiustificato aggravio del carico dibattimentale». Una sentenza che sul piano obiettivo poneva in connessione il compimento di atti di indagine in favore dell'indagato con la necessità di completezza investigativa e con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'art. 112 Cost.; una sentenza che individuava, sul piano soggettivo, anche il ruolo assegnato al pubblico ministero dalla direttiva n. 37 della delega: non «di mero accusatore, ma pur sempre di organo di giustizia obbligato a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, "ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato"». Dunque, l'attività di indagine in favore dell'indagato trova la sua collocazione funzionale nella esigenza di completezza delle indagini e nelle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale. 8.1. È noto come tale quadro di sistema sia profondamente mutato negli anni successivi in ragione della valorizzazione del principio di non dispersione della prova, della configurazione di nuovi equilibri, di nuove declinazioni del ruolo del pubblico ministero, delle molteplici ipotesi di osmosi tra indagini e dibattimento (cfr., a titolo meramente esemplificativo, Corte cost., sent. n. 24 del 1992, in tema di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria; Corte cost., n. 254 del 1992, in tema di lettura dei verbali di dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen.; Corte cost., n. 255 del 1992, in tema di contestazioni nell'esame testimoniale). Un mutamento di sistema e di prospettiva rispetto al quale l'art. 358 è tuttavia rimasto immobile e ciò anche dopo la sopravvenuta disciplina delle investigazioni difensive (I. 7 dicembre 2000, n. 397). 8.2. La dottrina, anche recentemente, ha approfondito l'argomento. Senza avere alcuna pretesa di completezza, si è fatto riferimento ad una funzione compensativa che l'art. 358 - nella parte in cui prevede il dovere di compiere indagini anche a favore dell'indagato - avrebbe perseguito, almeno in un dato momento, nel sistema; una funzione conseguente alla asimmetria del modello originario realizzato con il nuovo codice di procedura penale, in cui, rispetto all'ampiezza dei poteri di cui il 19pubblico ministero sarebbe titolare, si contrapponeva il debole disposto di cui all'art. 38 disp. att. cod. proc. pen., in tema di investigazioni difensive. Sotto altro profilo, si è fatto soprattutto riferimento ad esigenze sanzionatorie conseguenti al fatto che la violazione dell'art. 358 cod. proc. pen. realizzerebbe una tipica ipotesi di lesione senza sanzione, atteso che alla inosservanza della norma non conseguirebbe nessuna ricaduta processuale, nessuna sanzione (nullità, inutilizzabilità): insomma, una norma ineffettiva. 8.3. Proprio tale impostazione ha costituito la base dei dubbi di legittimità costituzionale della norma in esame per violazione, tra gli altri, dell'art. 24, comma 2, Cost., in quanto il diritto di difesa «troverebbe proprio nell'obbligo del pubblico ministero di raccogliere anche le prove a favore dell'imputato la sua massima estrinsecazione» (Pretura di Messina, ord. 20 aprile 1996, n. 610). 9. In tale quadro di riferimento si è posta, successivamente, anche la decisione della Corte costituzionale n. 96 del 1997, con cui è stato chiarito che: - l'obbligo sancito dall'art. 358 cod. proc. pen. è «funzionale ad un corretto e razionale esercizio dell'azione penale», senza avere di mira la realizzazione del principio di parità tra le parti né l'attuazione del diritto di difesa nna si innesta sulla natura di parte pubblica dell'organo dell'accusa (cfr. Corte cost. n. 190 del 1991) e sui compiti che il pubblico ministero è chiamato ad assolvere nell'ambito delle determinazioni che, a norma del combinato disposto dagli articoli 358 e 326 cod. proc. pen., deve assumere in ordine all'esercizio dell'azione penale; - il principio di obbligatorietà dell'azione penale non comporta, infatti, l'obbligo di esercitare l'azione ogni qualvolta il pubblico ministero sia stato raggiunto da una notizia di reato, ma va razionalmente contemperato con il fine di evitare l'instaurazione di un processo superfluo (cfr., Corte cost. n. 88 del 1991) e che tale fine si realizza anche mediante l'obbligo di svolgere accertamenti a favore della persona sottoposta alle indagini; un obbligo strettamente correlato alla disciplina codicistica che pone al pubblico ministero l'alternativa, al termine delle indagini preliminari, tra la richiesta di archiviazione e l'esercizio dell'azione penale, ferma restando comunque la sottoposizione della richiesta di archiviazione al vaglio giurisdizionale in funzione di controllo sull'effettività del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale (così testualmente la Corte ). Una impostazione, quella appena indicata, recepita dalla Corte di cassazione che, in più occasioni, ha chiarito come la necessità di accertare fatti e circostanze a favore della persona indagata implichi una valutazione di merito, non soltanto preclusa in sede di legittimità ma, altresì, riservata «unicamente al pubblico ministero, che deve esercitare la facoltà anche come organo di giustizia, ossia come parte sui generis» senza essere in 20tale veste vincolato alle indicazioni della difesa (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 30196 del 14/10/2025, Cosentino, n.m.; Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018, L., Rv. 274031 - 01). Dunque, diversamente dagli assunti della Corte di appello, una norma, quella prevista, dall'art.358 cod. proc. pen., che attiene alla dimensione oggettiva delle indagini preliminari, alla necessità che esse siano tendenzialmente complete in funzione dell'art. 112 Cost. e del corretto esercizio dell'azione penale, ma non anche al principio della parità delle parti, e, più in generale, al diritto di difesa. 10. È stato peraltro fatto notare in modo condivisibile come, dopo la sua originaria enunciazione (Corte. cost., sent. n. 88 del 1991), il principio di completezza delle indagini sia stato sviluppato nel corso del tempo sotto ulteriori molteplici profili. Ci si può riferire alla riforma del giudizio abbreviato (I. 16 dicembre 1999, n. 479, c.d. legge "Carotti"): il pubblico ministero — era stato precisato dalla Corte costituzionale - nello svolgere le indagini preliminari, dovrà tener conto «che sulla base degli elementi raccolti l'imputato potrà chiedere ed ottenere di essere giudicato con il rito abbreviato» e quindi non potrà «esimersi dal predisporre un esaustivo quadro probatorio in vista dell'esercizio dell'azione penale» (Corte cost., 9 maggio 2001, n. 115), Ci si può riferire alla nuova disciplina dell'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, la cui richiesta è attualmente legata a risultanze investigative che non consentono di formulare «una ragionevole previsione di condanna» (art. 408, comma 1, cod. proc. pen., modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della I. 27 settembre 2021, n. 134, c.d. riforma "Cartabia"). Ci si può riferire, ancora, alla identica regola di giudizio, riprodotta per la sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare (art. 425, comma 3, cod. proc. pen.) e nella nuova udienza di comparizione predibattimentale (art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen.). In realtà, sul piano sistematico, il principio di completezza delle indagini preliminari, originariamente declinato "ai fini" dell'esercizio dell'azione penale e della esigenza di non instaurare processi superflui, da una parte, ha conservato il suo originario significato e la sua connessione con l'esercizio dell'azione penale, ma, dall'altra, si è arricchito e riempito di ulteriore contenuto specifico perché declinato con la necessità che la decisione di esercitare l'azione penale da parte del pubblico ministero sia legata "al risultato" dell'azione. In questo contesto, è allora condivisibile l'assunto della dottrina secondo cui proprio la necessità che l'esercizio dell'azione penale sia valutato in ragione del "risultato" ad essa sotteso, restituisce all'art. 358 cod. proc. pen. un suo ruolo e una sua coerenza di sistema. Si tratta di una norma che contiene un monito; una norma che trova la sua naturale collocazione operativa nella fase delle indagini preliminari e che pone, si è fatto notare, 21una precisa regola di condotta per il pubblico ministero che dirige le indagini e che è chiamato a valutare con cautela e ragionevolezza la tenuta, il senso, la portata, la struttura complessiva dell'ipotesi d'accusa: in ciò si coglie la necessità di compiere accertamenti anche a favore dell'indagato. Un'azione penale esercitata senza il rigoroso confronto con gli elementi di favore ha maggiori possibilità diagnostiche di essere demolita davanti al giudice, già dal suo nascere. 11. Detta impostazione è stata sostanzialmente ribadita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 58 del 2026, con cui sono state ritenute non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 554-ter del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 32, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui non prevede che si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui all'articolo 422 cod. proc. pen., ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. 11.1. Si tratta di una sentenza articolata, con cui la Corte, anche alla luce dell'art. 111 Cost., ha testualmente osservato che: - l'ordinamento costituzionale vigente assegna al pubblico ministero una posizione di indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni proprio per consentirgli di adempiere il suo dovere di esercitare l'azione penale "without fear or favour": ossia al riparo dal pericolo di indebiti condizionamenti che lo inducano a non esercitare l'azione penale nei confronti di chi abbia invece commesso reati, o, addirittura, a perseguire ingiustamente persone innocenti; - l'obbligatorietà dell'azione penale è funzionale all'eguale applicazione della legge penale a tutti i consociati, al fine di prevenire il rischio di un «esercizio discriminatorio dell'azione (o inazione) penale» (sentenza n. 88 del 1991, punto 2 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto; sul nesso tra obbligatorietà dell'azione penale e garanzia dell'uguaglianza tra i cittadini, sentenza n. 84 del 1979, punto 3 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto; sulla necessità che «l'azione penale non venga indebitamente omessa», sentenza n. 121 del 2009, punto 7 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto; sul nesso tra obbligatorietà dell'azione penale e indipendenza del pubblico ministero, sentenze n. 111 del 1993, punto 6 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto, n. 88 del 1991, punto 2 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto, nonché, sotto il vigore del codice del 221930, sentenze n. 96 del 1975, punto 2 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto, e n. 190 del 1970, punto 2 del [OSCURATO:PERSONA] ín diritto); - una decisione non discriminatoria sull'esercizio o non esercizio dell'azione penale presuppone, "a monte", che il pubblico ministero abbia svolto, nel singolo caso concreto, indagini tendenzialmente complete. 11.2. E ancora, quanto alla necessità di completezza delle indagini, si è chiarito che: - indagini negligenti, o addirittura intenzionalmente lacunose, che sfociano nella decisione di non esercitare l'azione penale violano la ratio, sottesa all'art. 112 Cost., di assicurare l'eguale applicazione della legge penale a tutti i consociati; - l'esercizio di un'azione penale supportato da indagini incomplete si rivela, invece, come già ha evidenziato la sentenza n. 88 del 1991, soltanto «apparente», perché già in partenza inidoneo a sfociare nell'accertamento in giudizio del reato; - l'esercizio dell'azione penale in assenza di indagini adeguate non solo dà luogo a un processo «oggettivamente superfluo» (sentenza n. 88 del 1991, punto 3 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto), perché destinato ad un più che probabile esito assolutorio, ma, addirittura, sfocia in un processo produttivo di inutili pregiudizi a interessi e diritti di sicuro rilievo costituzionale: dall'evitabile dispendio di energie del sistema giudiziario penale, che ha risorse limitate per far fronte con la necessaria tempestività alle sue funzioni di tutela delle condizioni per una ordinata e pacifica convivenza sociale, sino alla irragionevole compressione dei diritti costituzionali (personali e patrimoniali) degli imputati, la cui esistenza è sempre sconvolta dalla pendenza di un processo penale, che spesso determina altresì gravi pregiudizi alla loro vita professionale e relazionale: - proprio la conquistata e ormai diffusa consapevolezza di simili pregiudizi a diritti e interessi di elevata rilevanza costituzionale, rende oggi insostenibile l'idea di un generalizzato favor actionis, a tenore del quale «in casi dubbi» l'azione penale andrebbe «esercitata e non omessa» (così la sentenza n. 88 del 1991 più volte citata, punto 3 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto); - il principio di obbligatorietà dell'azione penale, invece, deve essere ora rettamente inteso - conformemente a quanto univocamente sancito ormai in molti luoghi del codice di rito (artt. 408, comma 1, 425, comma 3, e 554-ter, comma 1 cod. proc. pen.) - nel senso che il pubblico ministero ha il dovere di svolgere in ogni singolo caso indagini accurate, che gli consentano di valutare se l'originaria notitia criminis sia effettivamente sorretta, quantomeno allo stato degli atti, da evidenze di tale consistenza e coerenza da rendere ragionevolmente prevedibile la condanna in giudizio dell'imputato, secondo lo standard probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; soltanto in caso di risposta affermativa il pubblico ministero avrà il dovere di esercitare l'azione penale: in caso contrario si impone la regola opposta della rinuncia a un tale esercizio (con conseguente obbligo di chiedere l'archiviazione della notizia di reato restata non sufficientemente riscontrata, nonostante lo svolgimento di indagini effettive e diligenti). 2311.3. Ed inoltre, quanto all'art. 358 cod. proc. pen., si è sottolineato come: - proprio le considerazioni appena indicate implichino un dovere a carico dello stesso pubblico ministero di ricercare ex officio anche gli elementi di prova in grado di smentire l'originaria ipotesi accusatoria (sul punto, ordinanza n. 96 del 1997), così come il dovere di attentamente considerare le allegazioni difensive che la persona sottoposta alle indagini abbia ritenuto di prospettargli durante le indagini stesse, ovvero dopo l'avviso della loro conclusione; - detti doveri derivino dalla necessità di porre a base dell'esercizio dell'azione penale un'ipotesi accusatoria epistemicamente solida, che potrà dirsi tale solo laddove si sia già adeguatamente confrontata con le ragionevoli ipotesi alternative, tra cui quelle eventualmente prospettate dalla stessa persona sottoposta alle indagini; - solo indagini tendenzialmente complete, comprensive delle evidenze a favore dell'imputato, sono idonee a porre quest'ultimo nelle migliori condizioni per esercitare il suo diritto di optare in modo consapevole per un rito alternativo (così, ancora, sentenza n. 88 del 1991, punto 4 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto), che è parte integrante del suo diritto di difesa (ex multis, sentenze n. 2 del 2025, punto 6.1. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto, n. 174 del 2022, punto 3.3. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto e ivi ulteriori riferimenti): esito, questo, che l'attuale ordinamento processuale ha un evidente interesse a incentivare, in funzione della complessiva efficienza del sistema; è, infatti, essenzialmente sulla base della piattaforma probatoria costituita dalle evidenze raccolte dal pubblico ministero che l'imputato dovrà compiere le proprie valutazioni sull'opportunità di definire il giudizio con rito abbreviato, di chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc pen., di non opporsi al decreto penale di condanna, o ancora di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova; e, fondamentalmente, sulla base di quella stessa piattaforma probatoria il giudice dovrà - nel giudizio abbreviato - decidere sulla responsabilità dell'imputato ed eventualmente applicare una pena, nonché - nelle altre ipotesi menzionate - valutare la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, se del caso, la congruità della pena proposta. In ogni caso, tenendo conto anche delle evidenze a favore dell'imputato, ivi comprese quelle che attengono alla graduazione della sua eventuale responsabilità, che il pubblico ministero abbia (doverosamente) ricercato. 11.4. In definitiva, conclude la Corte costituzionale, l'azione penale "doverosa", secondo la logica dell'art. 112 Cost., è solo l'azione penale esercitata con prudenza e responsabilità, sulla base di indagini complete, che non abbiano trascurato gli elementi di prova a favore dell'imputato. 11.5. Dunque, anche nella sua più recente elaborazione giurisprudenziale, la Corte costituzionale ha con forza riaffermato il principio secondo cui il dovere del pubblico ministero di compiere attività di indagine a favore dell'indagato è strumentale al corretto 24esercizio dell'azione penale: un dovere che nasce e si sviluppa all'interno della fase delle indagini preliminari. 12. Alla luce della su esposta ricostruzione, è possibile trarre alcune conclusioni che evidenziano come non sia condivisibile il ragionamento compiuto dalla Corte di appello di Brescia con riferimento all'ambito di applicazione dell'art. 358 cod. proc. pen. e alla possibilità che detta norma costituisse la fonte dell'obbligo giuridico di compiere da parte dei due imputati l'atto - il deposito della documentazione indicata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] - indebitamente rifiutato. In particolare: a) l'art. 358 cod. proc. pen. pone una specifica regola di condotta che, come detto, nasce e si sviluppa all'interno della fase delle indagini preliminari; b) una doverosa regola di condotta, la cui osservanza da parte del pubblico ministero è legata al corretto esercizio dell'azione penale, alla necessità, cioè, che l'azione penale sia esercitata solo a condizione che le indagini siano complete e adeguate rispetto al risultato a cui tende; c) all'errore o all'abuso del pubblico ministero, che, nel corso delle indagini preliminari, eserciti l'azione penale violando la detta regola di procedura - quella prevista dall'art. 358 cod. proc. pen. - non consegue una specifica sanzione processuale, ma il rischio, da una parte, di una errata o, peggio, di una disattenta o inadeguata decisione in ordine all'esercizio di un'azione penale, destinata ad essere destrutturata, e, dall'altra, di irrogazione di sanzioni che possono operare su diversi piani di responsabilità, quali: 1) quella civile per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, ai sensi della I. 13 aprile 1988, n. 117; 2) quella disciplinare per violazione del codice etico della magistratura ordinaria - che all'art. 13 regola la condotta del pubblico ministero nell'esercizio delle funzioni (il primo comma dell'art. 13 del codice etico afferma che «il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo», il secondo comma contiene una prescrizione che replica e approfondisce il dettato dell'art. 358 del codice di rito, prevedendo che il pubblico ministero «indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell'indagato e non tace al giudice l'esistenza di fatti a vantaggio dell'indagato o dell'imputato); 3) quella penale, nel rispetto, tuttavia, della tipicità delle fattispecie; d) al pubblico ministero viene chiesto di adottare una valutazione di tipo prognostico e, quindi, di esercitare l'azione penale solo qualora il compendio emerso dalle indagini consenta di presagire, con ragionevole probabilità, la conferma giudiziale della prospettiva accusatoria. Il tema, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, non è connesso al principio della parità delle parti ovvero al diritto di difesa, quanto, piuttosto, alla necessità di costruire un sistema di efficienza e di garanzie in cui il giudice è 25chiamato, a sua volta, ad applicare con rigore la nuova regola di giudizio sottesa alla sentenza di non luogo a procedere in tutti i casi in cui il pubblico ministero non abbia fatto buon governo dell'identica regola operante per la richiesta di archiviazione. Un'azione penale debole, perché esercitata senza compiere indagini a favore dell'indagato e, dunque, incompleta, conduce, quasi fisiologicamente, ad una sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare. 13. In tale quadro di riferimento, l'assunto della Corte di appello, secondo cui proprio la disposizione dell'art. 358 cod. proc. pen. fonderebbe la doverosità dell'atto di integrazione di indagine che gli imputati avrebbero rifiutato di compiere, rivela la sua obiettiva infondatezza. Se, infatti, l'art. 358 cit. pone una regola di condotta doverosa ma funzionale al corretto esercizio dell'azione penale e al perseguimento del risultato ad esso sotteso, nel senso di cui si è detto, tale disposizione normativa, a ben vedere, non può costituire la fonte di un obbligo obiettivamente diverso, quello, cioè, relativo al compimento dell'attività integrativa di indagine che, secondo l'impostazione recepita dai Giudici di merito, sarebbe, a sua volta obbligatoria, indifferenziata, onnicomprensiva, coercibile addirittura nel corso della discussione dibattimentale. Una dilatazione funzionale, asistematica, non consentita dalla norma invocata, che è stata in realtà utilizzata in senso improprio al fine di rendere, snaturandone la funzione, vincolata e obbligatoria una ulteriore opzione di procedura, anch'essa, come si dirà, discrezionale: quella relativa al compimento di attività integrativa di indagine. I ricorrenti, proprio in ragione della ratio e delle finalità sottese all'art. 358 cod. proc. pen., non erano affatto obbligati, ai sensi di detta norma, a compiere attività integrativa di indagine in quella fase dibattimentale. 14. A risultati non diversi si giunge anche esaminando l'altro riferimento normativo, l'art. 430 cod. proc. pen., valorizzato dalla Corte di appello al fine di ritenere doveroso, necessitato, ai sensi dell'art. 328 cod. pen., l'atto che gli imputati avrebbero rifiutato. 15. Concluse le indagini preliminari, il deposito della richiesta di rinvio a giudizio non determina una preclusione allo svolgimento di ulteriori investigazioni, né per il pubblico ministero, né per le parti private: tutte le parti, nel corso dell'udienza preliminare, possono compiere «attività d'indagine suppletiva», in forza dell'art. 419, comma 3, cod. proc pen.; pronunciato il decreto che dispone il giudizio, le parti possono compiere «attività integrativa di indagine», ai sensi dell'art. 430 cod. proc. pen. L'art. 430 cod. proc. pen. è strutturato in due commi, il secondo dei quali è servente rispetto al primo. 26Il primo comma dell'art. 430 cod. proc. pen. attribuisce al pubblico ministero una facoltà - "possono" compiere attività integrativa di indagine - e, soprattutto, stabilisce cosa il pubblico ministero non può fare: non può compiere atti «per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo». Ai sensi del comma 2 dell'art. 430, le indagini eventualmente compiute devono essere immediatamente depositate nella segreteria del pubblico ministero, con facoltà delle parti di prenderne visione ed estrarne copia; per rendere conoscibile questa possibilità, l'art. 18, reg. esec., cod. proc. pen. impone alla segreteria del magistrato di dare avviso senza ritardo ai difensori del deposito. Non si dubita che l'attività integrativa d'indagine - in quanto svolta, per definizione, fuori udienza - è, da una parte, incoercibile, e, dall'altra, incomprimibile, perché il relativo compimento è rimesso all'esclusiva scelta del soggetto titolare del potere d'indagine (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 6816 del 05/02/2026, Ambrisi, Rv. 289482 - 01; Sez. 4 n. 4913 del 15/01/2020, Visentini, Rv. 278434 - 01). Trattandosi di un'attività che si svolge quando il quadro di riferimento, costituito dall'imputazione, è già stato definito e assunto nel decreto che dispone il giudizio, quella integrativa, di cui all'art. 430 cod. proc. pen., risente di un limite logico, sostanzialmente costituito dalla sua pertinenza al tema d'accusa delineato con la imputazione. È condivisibile l'assunto secondo cui l'attività integrativa d'indagine, intervenendo dopo il decreto che dispone il giudizio, non può che muoversi all'interno del perimetro della contestazione, così come precisato con le richieste già effettuate dal pubblico ministero. È il pubblico ministero che, nell'esercizio della propria autonomia e assumendosi la relativa responsabilità, decide se compiere attività integrativa di indagine, ai sensi del connma 1, dell'art. 430 cod. proc. pen. Sul tema è stato fatto notare, in modo condivisibile, come l'imparzialità del pubblico ministero, che è connessa al dovere di lealtà, si declini in modo diverso a seconda delle fasi dell'indagine e del processo; il pubblico ministero deve essere "più imparziale" quando nella fase delle indagini preliminari è sostanzialmente più "solo", senza cioè un continuo confronto con la difesa (di qui la regola posta dall'art. 358 cit.), mentre, invece, nella eventuale, ulteriore, progressione procedimentale, e, in particolare, nel corso del processo, ne viene accentuato il suo ruolo di parte. Ciò non significa che i generali doveri di imparzialità e di lealtà del pubblico ministero e le regole di condotta che da essi derivano (acquisizioni a favore della persona indagata, deposito dei relativi atti) siano limitati e circoscritti a specifiche fasi del procedimento o del processo, perché, invece, essi connotano sempre l'azione della parte pubblica, dal momento di avvio delle indagini sino alla conclusione del processo; detti doveri assoluti, poi, si riempiono di contenuto specifico attraverso le norme di procedura che, tuttavia, 27sono ispirate alla discrezionalità, alla incomprimibilità, alla incoercibilità dell'agire del pubblico ministero. 16. Il primo comma dell'art. 430 cod. proc. pen., attribuisce al pubblico ministero un potere discrezionale e non impone un obbligo di compiere attività integrativa di indagine che renda il suo rifiuto rilevante ai fini dell'art 328, primo comma, cod. proc. pen. La doverosità di detta attività non discende nemmeno dall'art. 358 cod. proc. pen., della cui funzione si è detto, per le ragioni che si sono esposte. Il comma secondo dell'art. 430 pone una regola conseguente: se il pubblico ministero decide di compiere attività integrativa di indagine, deve poi, immediatamente, depositare la documentazione relativa e avvisare le parti. Una norma, quella di cui all'art. 430 cod. proc. pen., che opera su due piani distinti; ciò che è obbligatorio non è, infatti, il compimento dell'attività integrativa di indagine, ma "solo" la condotta successiva alla decisione discrezionale di compiere tale attività integrativa. 17. Molto si è discusso nel corso del giudizio di merito su chi sia il soggetto titolare del potere di decidere se compiere o meno attività integrativa di indagine, se, cioè, detta decisione spetti solo al pubblico ministero "del processo", ovvero possa essere assunta anche da altro pubblico ministero, magari, come nel caso di specie, dello stesso ufficio e in quanto titolare di altro procedimento collegato a quello ad quem, cioè a quello in cui la documentazione dell'attività integrativa dovrebbe essere depositata. La Corte di appello, dopo avere erroneamente affermato la natura doverosa dell'attività integrativa di indagine in ragione degli artt. 358 - 430 cod. proc. pen., ha sostanzialmente ritenuto che detta attività possa essere compiuta anche da altro pubblico ministero, cioè da un diverso magistrato rispetto a quello titolare del procedimento, e che quest'ultimo, a cui gli atti dovrebbero essere trasmessi, sarebbe nondimeno obbligato a depositare "automaticamente" gli atti ricevuti, ai sensi dell'art. 430, comma 2, cod. proc. pen. Tale ragionamento sarebbe avallato, secondo la Corte di appello, da alcune sentenze emesse da questa Corte e, in particolare, da Sez. 2, n. 31512 del 24/04/2012, Barbaro. 18. Si tratta, anche in questo caso, di una impostazione giuridica errata. 18.1. Si è fatto correttamente notare in dottrina come sarebbe obiettivamente irragionevole ritenere che, rispetto ad atti e documenti provenienti da fonti esterne al procedimento ed al processo - cioè da altri uffici giudiziari, da uffici amministrativi, da associazioni, da singoli cittadini - il pubblico ministero procedente non sia titolare di quello stesso potere di discernimento e di valutazione che indiscutibilmente gli 28appartiene nel corso delle indagini e sia invece obbligato, in modo incondizionato, a "riversare" nel processo ad quem tutto ciò che gli venga trasmesso. Le regole di condotta, la imparzialità, la necessità di valutare con lealtà e di decidere se compiere attività integrativa di indagine non possono che essere riferite al pubblico ministero titolare del procedimento, ossia al magistrato che di quel procedimento ha la responsabilità. Sarebbe obiettivamente singolare ritenere che l'attività integrativa di indagine possa essere compiuta da altro pubblico ministero dello stesso ufficio - magari titolare di un fascicolo avente ad oggetto fatti collegati - e che, rispetto a detta attività, il pubblico ministero titolare del procedimento ad quem sia solo, sempre, un organo obbligato alla mera ricezione, che, cioè, non possa fare altro che depositare tutto il materiale che gli venga trasmesso. Si è già detto di come i doveri di imparzialità e di lealtà del pubblico ministero, la loro sfera, il loro contenuto - al di là dell'area delle indagini (preliminari e integrative) - si delineino e si attuino in concreto attraverso le norme di procedura e che le conseguenti regole di condotta non sono automatiche ed incondizionate ma trovano la loro inevitabile conformazione, caso per caso, alla luce delle ponderate valutazioni che il magistrato procedente compie, nell'esercizio delle sue scelte discrezionali, e della leggibilità delle sue considerazioni. A fronte di comunicazioni o sollecitazioni esterne di diversa natura, il pubblico ministero procedente è chiamato a vagliarne - sotto la sua responsabilità - la valenza; il titolare del procedimento non è un mero recettore, un contenitore vuoto che si può riempire in ragione delle valutazioni altrui, quand'anche si tratti di valutazioni compiute dal titolare di un procedimento avente ad oggetto reati collegati. Esiste, peraltro, una necessità di coordinamento delle indagini, di trasparenza e di informazione tempestiva a chi dell'ufficio ha la responsabilità: sul punto si dirà. 18.2. In tale contesto, anche il riferimento compiuto dalla Corte di appello alla sentenza "Barbaro", di cui si è detto, per giustificare la possibilità che l'attività integrativa di indagine venga materialmente compiuta da un pubblico ministero diverso da quello titolare del procedimento nonché l'asserto per cui questi sia obbligato a recepirla, deve ritenersi obiettivamente incongruo ed errato. E' utile riportare una parte della motivazione della sentenza in questione: "il legislatore ha stabilito che la documentazione relativa all'attività del 1 comma dell'art. 430 c.p.p. deve essere "immediatamente" depositata nella segreteria del Pubblico Ministero.... Il termine "immediato" (come l'obbligo di avviso che deve avvenire "senza ritardo") mette in rilievo la necessità che le parti processuali siano avvisate tempestivamente in modo da permettere l'esame del materiale acquisito e la preparazione delle eventuali necessarie difese. Si deve quindi affermare che (tenuto conto che la questione è posta in relazione all'attività della Pubblica accusa) il Pubblico 29Ministero avrebbe l'obbligo di depositare l'atto integrativo di indagine nel momento in cui questo si è formato o è venuto a sua diposizione. La realtà processuale peraltro non consente la formulazione di rigidi principi teorici, dovendosi tenere conto di situazioni concrete nelle quali l'organo della accusa non ha la possibilità di procedere all'"immediato" deposito dell'atto integrativo di indagine, vuoi perché quest'ultimo necessita di un ulteriore ed indispensabile approfondimento attraverso il compimento di ulteriori atti investigativi, vuoi perché il Pubblico Ministero può versare in oggettive condizioni di impossibilità di un "immediato" deposito, dovendo per esempio procedere alla disamina di un voluminoso materiale istruttorio che gli sia stato messo a disposizione da altra autorità. .... l'avverbio "immediatamente" deve essere correlato alla concreta situazione nella quale si trova ad operare il Pubblico Ministero; questi può versare nell' oggettiva difficoltà di immediata individuazione degli atti da depositare [Cass. Sez. IV 6.11.2007 Rv 238950; da ultimo v. Cass. Sez. li 4.5.2011 n. 236211; a questa, può essere aggiunta la diversa e non rara ipotesi nella quale l'attività integrativa di indagine si sviluppi attraverso il compimento di più atti distinti, non contestuali, ma fra loro articolati e collegati, con la conseguenza che risponde a ragionevolezza che "immediatezza" del deposito, possa coincidere con il compimento dell'ultimo atto del segmento di indagine integrativa compiuta, non potendosi procedere, per le più svariate ragioni (non ultima quella relativa al segreto istruttorio), ad un immediato deposito parcellizzato dei singoli atti ai momento del compimento di ciascuno di essi. .....". E poi "i materiali derivanti dall'attività integrativa di indagine possono avere una genesi endogena o esogena al processo c.d. principale, a seconda che detti materiali si formino direttamente all'interno del fascicolo utilizzato dal Pubblico Ministero per l'esercizio dell'azione penale sfociata nel dibattimento, o esternamente ad esso, cioè in procedimenti penali diversi, aperti sia presso il medesimo ufficio del Pubblico Ministero o presso Procure di altri Tribunali; in questo secondo caso, l'atto di indagine integrativa consiste nell'acquisizione nel fascicolo del Pubblico Ministero del processo c.d. ricevente, dei verbali e degli atti che si sono formati aliunde (cioè in altri e diversi procedimenti che costituiscono fonte "esogena" di materiale rilevante sul piano probatorio del processo ricevente)" (così testualmente la sentenza). 18.3. Dunque, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata: a) se l'atto o il documento proviene al pubblico ministero titolare del procedimento da un diverso pubblico ministero, titolare di un procedimento diverso, l'attività di integrazione di indagine non è quella compiuta dal diverso pubblico ministero ma diventa "integrativa" solo se vi è, da parte del pubblico ministero titolare del procedimento, un atto di recepimento, di acquisizione del materiale trasmesso che, in tal modo, "entra" nel diverso processo ricevente; b) tale atto di recepimento non è a sua volta automatico, ma consegue ad un'attività valutativa e selettiva del pubblico ministero titolare del procedimento; 30c) tale attività valutativa risente, come detto, di un limite logico, sostanzialmente costituito dalla "pertinenza", dal contenuto specifico, dalla utilità degli elementi emersi - attraverso l'attività dell'altro pubblico ministero - rispetto al "quadro", costituito dalla imputazione; un limite che attiene e che risente dello stato di sviluppo del processo, del senso, della portata dell'attività integrativa che si intende compiere, del rapporto tra attività integrativa e i fatti da provare; d) il pubblico ministero titolare del procedimento, all'esito di detta valutazione, decide se e cosa acquisire. L'attività integrativa non è compiuta dal "diverso" pubblico ministero - persona fisica - che, in realtà, si limita a trasmettere gli atti e i documenti che egli pensa possano avere valenza nell'altro procedimento; detti documenti sono, tuttavia, vagliati dal pubblico ministero titolare del diverso procedimento, il quale decide se e cosa "acquisire", sicché, solo all'esito di tale discrezionale apprezzamento, vengono a delinearsi, ai sensi dell'art. 430, comma 2, cod. proc. pen., i limiti dell'obbligo di deposito di quanto acquisito. 18.4. Ne consegue che l'atto che i due ricorrenti avrebbero rifiutato non era un atto che, ai sensi dell'art. 328, primo comma, cod. proc. pen., "doveva" essere compiuto per ragioni di giustizia, cioè un atto che non poteva non essere compiuto in ragione delle valutazioni del dott. [OSCURATO:PERSONA], perché, in realtà, era un atto tipicamente discrezionale che, in quanto tale, implicava la necessaria assunzione di valutazioni tecniche da parte dei due ricorrenti, titolari del procedimento Eni - [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava di un atto rispetto al quale il pubblico ministero titolare delle indagini, preliminari e integrative, era tenuto a compiere valutazioni - di cui si assumeva la responsabilità - di rilevanza, di pertinenza, di genuinità, di congruenza. Dunque, anche il riferimento all'art. 430 cod. proc. pen. compiuto dai Giudici di merito per configurare l'obbligo processuale da parte dei due imputati di compiere l'atto de quo - il deposito della documentazione ricevuta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] - deve ritenersi giuridicamente errato. 19. È possibile ora verificare, sotto altro profilo, se, nella specie, sussista un atto di rifiuto, penalmente rilevante, ai sensi dell'art 328, primo comma, cod. pen. Si è già detto di come il rifiuto, che può estrinsecarsi in qualsiasi forma, debba denotare una chiara manifestazione di volontà di non compiere l'atto doveroso. Il tema attiene all'attività di coordinamento delle indagini all'interno dello stesso ufficio, di come tale attività sia stata compiuta nella specie, alla condotta in concreto tenuta dagli imputati e a quella di chi dell'Ufficio di Procura aveva la direzione; un tema, questo, che assume rilievo perché gli atti e i documenti trasmessi dal dott. [OSCURATO:PERSONA] riguardavano un reato collegato a quello oggetto del procedimento Eni - [OSCURATO:PERSONA]. 31Non è in contestazione che i ricorrenti non solo risposero al dott. [OSCURATO:PERSONA], ma, il 5 marzo 2021, informarono il Procuratore della Repubblica e il Procuratore [OSCURATO:PERSONA] - che era peraltro contitolare del procedimento collegato - della loro valutazione - corretta o errata che fosse - di non ritenere di procedere all'acquisizione di quegli atti e di quei documenti, rimettendo, tuttavia, al dott. [OSCURATO:PERSONA] e alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] la decisione. 19.1. È utile far riferimento alle dichiarazioni rese dal dott. [OSCURATO:PERSONA], allora Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, e dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], allora Procuratore [OSCURATO:PERSONA] presso quella Procura e contitolare, insieme al dott. [OSCURATO:PERSONA], del procedimento c.d. Eni - [OSCURATO:PERSONA]. Dalla sentenza impugnata emerge come il dott. [OSCURATO:PERSONA]: - avesse ricevuto dal dott. [OSCURATO:PERSONA] "un diluvio di mail chilometriche - confezionate-con una tecnica di taglia e incolla dei file denominati falsità..."; - avesse trovato il materiale "abbastanza complicato e... praticamente impossibile da leggere per uno che aveva poco tempo a disposizione" e che aveva fatto fatica a prendere posizione; - avesse ritenuto quel materiale "roba marginale, non decisiva" ancora "in fieri" rispetto al processo Eni - [OSCURATO:PERSONA], che si basava prevalentemente su prove documentali; - avesse comunque "girato tutto a [OSCURATO:PERSONA]"; - avesse ricevuto, dopo qualche giorno, un appunto dai due imputati "contenente una articolata disamina della situazione e di averlo "messo a protocollo"; - non avesse ritenuto opportuno indire una riunione; - di avere ritenuto sussistessero "problemi giuridici" all'acquisizione nel processo Eni - [OSCURATO:PERSONA] della documentazione trasmessa dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 21 e ss. sentenza impugnata). Quanto alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], indagata - per "non avere tempestivamente iscritto nel registro degli indagati il nominativo di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia commesso in danno dei dirigenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ciò al fine di evitare possibili ricadute sul dibattimento Eni - [OSCURATO:PERSONA]" - e la cui posizione è stata archiviata, dalla sentenza impugnata emerge: - che, all'epoca, il contributo di [OSCURATO:PERSONA] era "al vaglio in attività investigative ancora in corso e che i tempi non erano maturi per assumere una iniziativa cautelare" nel procedimento Eni - [OSCURATO:PERSONA], così come, invece, paventato dal dott. [OSCURATO:PERSONA]; - che, in particolare, dopo avere esaminato la bozza redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], aveva espresso parere negativo alla richiesta cautelare "avvalendosi del potere discrezionale" che le derivava dal suo ruolo di Procuratore aggiunto; - di non avere cambiato opinione sulla questione "nemmeno rivalutandola con il senno di poi"; 32- di non avere notato che nella ma// inviata dagli odierni ricorrenti il 5.3.2021 "non fossero stati affrontati tutti i temi sollevati dal dott. [OSCURATO:PERSONA]" (cfr. pag. 23 e ss. sentenza impugnata). 19.2. Dichiarazioni, quelle del dott. [OSCURATO:PERSONA] e della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che, salvo a non voler ipotizzare una generale collusione in danno del dott. [OSCURATO:PERSONA] e una generalizzata violazione dei doveri di lealtà e correttezza a cui - in qualche modo - non sarebbero stati estranei anche colo che dell'Ufficio di Procura avevano la responsabilità, depongono in senso contrario alla tesi accusatoria recepita dalla Corte di appello. I due imputati valutarono quel materiale e ritennero che non dovesse essere acquisito, di ciò informarono i dirigenti dell'Ufficio, a cui rimisero la decisione; il Procuratore della Repubblica e il Procuratore [OSCURATO:PERSONA], contitolare del procedimento c.d. Eni - [OSCURATO:PERSONA], fecero valutazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle degli odierni ricorrenti e non è affatto chiaro perché, secondo la Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto ritenere la loro valutazione non condivisa. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati informati e rimasero silenti, nulla eccepirono, non chiesero alcunché, non ritennero che si dovesse approfondire, non indissero nessuna riunione, non chiesero spiegazioni né prima e neppure dopo. Nel procedimento Eni — [OSCURATO:PERSONA], che era nella fase delle indagini, erano in corso delicate valutazioni e, dunque, anche sotto il profilo del coordinamento delle indagini, non è chiaro perché si debba affermare che i due imputati arbitrariamente, e in modo strumentale, decisero di non procedere. Sul punto, la sentenza impugnata è sostanzialmente assertiva e unilaterale. Si è già detto di come quello che sarebbe stato rifiutato era un atto rispetto al quale il pubblico ministero titolare delle indagini, preliminari e integrative, doveva compiere valutazioni di rilevanza, di pertinenza, di genuinità, di congruenza dei materiali da utilizzare per le sue discrezionali determinazioni. La decisione di "coinvolgere" i dirigenti dell'Ufficio depone in senso contrario alla impostazione accusatoria recepita dai Giudici di merito, perché, al di là della sua correttezza intrinseca, rappresenta un atto non di rifiuto ma di obiettiva, doverosa, trasparenza; un atto che rivela come gli imputati non agirono in una logica di nascondimento, di improbabile occultamento, di autoreferenzialità, ma cercarono una fisiologica interlocuzione con i dirigenti del loro ufficio. La condotta degli imputati non può essere scissa da quella dei dirigenti dell'Ufficio, che furono pienamente coinvolti e nulla fecero per manifestare la eventuale loro non condivisione della decisione di non acquisire e depositare gli atti trasmessi dal dott. [OSCURATO:PERSONA], ovvero per rilevare, diversamente dalle conclusioni cui erano giunti i ricorrenti, la necessità di acquisirli. Si tratta peraltro di un quadro di riferimento che in qualche modo deve essere posto in connessione anche con quanto emerge dalla sentenza impugnata in relazione alle 33dichiarazioni rese dal dott. [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Collegio davanti al quale è stato celebrato in primo grado il processo Eni - [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che: - la credibilità di [OSCURATO:PERSONA] era stata già inficiata e compromessa nel corso del processo; - la documentazione comprovante il "contegno fraudolento del dichiarante", se acquisita, avrebbe solo "facilitato lo sforzo motivazionale profuso" per certificare l'inattendibilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, da una parte, una valutazione degli imputati che rimisero la decisione al Procuratore della Repubblica e che fu sostanzialmente avallata da questi e dal Procuratore [OSCURATO:PERSONA], contitolare del procedimento c.d. Eni - [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altra, una valutazione da parte del Presidente del Collegio giudicante di non decisività di quella documentazione. Quella documentazione che il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva segnalato non era autoevidente e non avrebbe cambiato le sorti del processo. La tipicità della fattispecie non può mutare per effetto di un'indistinta valutazione postuma, che risente del livello - maggiore o minore - del sindacato che si voglia esercitare sulla discrezionalità dell'apprezzamento rimesso al pubblico agente. 19.3. Ed allora, non è nemmeno chiaro perché, secondo la Corte di appello, sarebbe configurabile sul piano oggettivo un atto di rifiuto. Si è già detto di come rifiutare un atto significhi manifestare la volontà di non compierlo; si è già detto di come il rifiuto sia una omissione soggettivamente imputabile, inequivocabilmente riferibile ad un atto che deve essere compiuto senza ritardo e che l'agente indebitamente decide, invece, di non compiere. Nel caso di specie, gli imputati ritennero - a torto o a ragione - nell'esercizio della propria attività discrezionale, di non dover procedere all'acquisizione di quegli atti e di quei documenti e rimisero la decisione al Procuratore della Repubblica e al Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che l'avallarono. Dunque, quell'atto non era doveroso, non atteneva a prove di autoevidenza decisiva e gli imputati, a ben vedere, non rifiutarono alcunché perché non espressero una chiara manifestazione di volontà di non compiere l'atto, avendo rimesso la decisione ad altri che, di fatto, la condivisero. 20. Il tema si intreccia con la necessità che il rifiuto, rilevante ai sensi dell'art 328, primo comma, cod. pen., sia indebito. 20.1. Si tratta di un elemento di fattispecie che è diversamente declinato. Secondo un indirizzo interpretativo, il sintagma costituirebbe un requisito di illiceità speciale con cui sarebbe attribuito rilievo a quelle sole forme di rifiuto, che, da un lato, non trovano giustificazione nella legge e nelle norme amministrative che disciplinano il 34dovere di agire, e, dall'altra, si pongono in contrasto con leggi e norme amministrative che regolano competenze e forme. Secondo altro indirizzo si tratterebbe, invece, di un elemento superfluo perché non concorrerebbe alla individuazione del fatto tipico ma si limiterebbe a riproporre espressamente il contenuto di antigiuridicità della condotta, già delineata dalla norma. Questa Corte, al riguardo, ha spiegato come l'avverbio «indebitamente» inserito nel testo della disposizione, qualificando l'omissione di atti di ufficio come reato ad antigiuridicità cosiddetta espressa o speciale, connota l'elemento soggettivo, non nel senso di comportare l'esigenza di un dolo specifico, ma per sottolineare la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti (Sez. 6, n. 33565 del 15/06/2021, Esposito, Rv. 281846; cfr., anche, Sez. 6, n. 2274 del 15/11/1984, dep. 1985, Bertoli, Rv. 168219; Sez. 6, n. 8534 del 09/06/1982, Contu, Rv. 155315). 20.2. In realtà, si tratta di un elemento che caratterizza già la tipicità oggettiva del reato. Sia che si voglia fare riferimento al primo degli orientamenti indicati, sia che, invece, si voglia recepire il secondo degli indirizzi descritti, nel caso di specie, non solo non può essere configurato un rifiuto penalmente rilevante, nel senso in precedenza indicato, ma lo stesso, ove pure lo si volesse ipotizzare, non avrebbe carattere indebito. Ragionando con la seconda impostazione, si è già detto di come la condotta attribuita agli imputati non sia arbitraria e non sia accompagnata dalla consapevolezza di omettere di compiere un atto che, invece, avrebbe dovuto essere compiuto. Gli imputati, in modo condivisibile o meno, ritennero che quella attività di integrazione di indagine non fosse doverosa e neppure necessaria e ciò sulla base di un convincimento che fu di fatto condiviso sia dal Procuratore della Repubblica che dal Procuratore aggiunto. L'art. 328, primo comma, cod. pen. non sanziona penalmente la generica negligenza, l'incautela o la scarsa sensibilità istituzionale del pubblico ufficiale, ma il rifiuto consapevole di compiere un atto oggettivamente doveroso e che il pubblico agente sa di dover adottare. A non diversi risultati si giunge anche volendo recepire il primo indirizzo, di cui si è detto. Dagli atti allegati al ricorso emerge come, a seguito dell'accertamento tecnico compiuto nel procedimento Eni - [OSCURATO:PERSONA], volto a verificare la veridicità delle sole chat intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi avessero chiesto in quel procedimento di poter accedere all'intero contenuto del telefono consegnato da [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, anche alle altre chat; una richiesta di accesso al contenuto delle stesse chat che poi il dott. [OSCURATO:PERSONA] chiese di acquisire nel processo Eni - [OSCURATO:PERSONA]. Detta richiesta fu rigettata dal Procuratore aggiunto, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], e anche, a seguito di opposizione, dal Giudice per le indagini preliminari; si evidenziò, 35nell'occasione, come la copia integrale forense dello smartphone contenesse informazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle per le quali era stato disposto l'accertamento e, dunque, "non solo non inerenti al tema di prova, ma da tenere doverosamente estranee a duplicazione e divulgazione esterna"; in particolare, si segnalò come l'oggetto dell'accertamento disposto nel procedimento Eni - [OSCURATO:PERSONA] fosse solo quello relativo a quelle specifiche chat (cfr. allegato 4 e 5 al ricorso). La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22795 del 22/03/2022, rigettò a sua volta i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Milano, di cui si è detto. Dunque, rispetto al procedimento Eni - [OSCURATO:PERSONA], e all'oggetto dell'accertamento probatorio che aveva portato all'acquisizione di quell'apparecchio, si ritenne correttamente che detto accertamento non potesse essere esteso anche alle altre chat che quel telefono conteneva. Furono cioè correttamente applicati i principi elaborati in tema di sequestro probatorio per i quali l'oggetto del sequestro non è costituito dal contenitore dei dati sensibili (il telefono), quanto, piuttosto, solo dai dati che dal cellulare sono estratti e che assolvono alla funzione accertativa del reato per cui si procede (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 — 01 e, ampiamente, in motivazione). L'oggetto del sequestro non è costituito dall'apparecchio e neppure dalla c.d. copia mezzo, cioè dalla copia forense che riproduce l'integrale contenuto del dispositivo elettronico, ma solo dai dati che da quella copia sono estratti perché ritenuti rilevanti ai fini della prova del reato. Questo, solo questo, garantisce la proporzionalità della misura, la concreta verificabilità del nesso di pertinenza fra ciò che si "prende" e il reato per cui si procede e che, attraverso, il sequestro si intende provare. Dunque, quelle chat che il dott. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva con forza che fossero acquisite al procedimento Eni - [OSCURATO:PERSONA], non potevano essere acquisite, per le ragioni indicate, nel procedimento Eni - [OSCURATO:PERSONA]: ad esse non si poteva accedere in detto procedimento se non attraverso un ulteriore provvedimento che spiegasse le ragioni per cui, anche rispetto a quelle ulteriori chat, si dovesse procedere e perché il loro contenuto sarebbe stato rilevante rispetto al delitto che si intendeva provare. Ne consegue che il contenuto di quelle chat ulteriori, il cui accesso correttamente non fu consentito nel procedimento Eni-[OSCURATO:PERSONA], non poteva essere riversato automaticamente nemmeno nel procedimento Eni - [OSCURATO:PERSONA] perché detta acquisizione sarebbe stata comunque priva di base legale; occorreva, cioè un nuovo provvedimento autorizzatorio che estendesse la cognizione e l'accesso ai dati di quel telefono. Sul punto, l'affermazione della Corte di appello, secondo cui l'acquisizione di quei dati sarebbe stata rituale in ragione del provvedimento originario del Pubblico ministero 36procedente avente ad oggetto il "contenitore", è gravemente viziata (cfr. pag. 93 sentenza impugnata). Il contenuto di quelle chat non poteva considerarsi automaticamente acquisibile e il rifiuto attribuito agli imputati non può ritenersi "indebito" perché, in realtà, sulla base di quanto esposto, quella decisione era conforme ai principi e alle norme di legge che regolano il sequestro probatorio. Di converso, sarebbe stata indebita l'acquisizione del contenuto di quelle chat, così come invece richiesto dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. 21. Alla luce della ricostruzione compiuta è possibile formulare le seguenti conclusioni: - l'atto che, secondo l'impostazione accusatoria, i due ricorrenti avrebbero rifiutato, non era un atto doveroso, cioè obbligato, né ai sensi dell'art 358 cod. proc. pen, e neppure ai sensi dell'art. 430 cod. proc. pen.; - non era un atto che, per ragioni di giustizia, doveva necessariamente ed automaticamente essere compiuto senza ritardo, ma riguardava atti di procedura che non erano contemplati in protocolli obbligati e la cui "necessità" non atteneva alla scelta in sé del loro compimento - che era ampiamente discrezionale -, quanto, piuttosto, alla dimensione prospettica e al perseguimento degli scopi conoscitivi del processo penale; - si trattava di un atto che implicava delicate valutazioni discrezionali, proprie del pubblico ministero titolare del processo; - l'attività integrativa di indagine è incoercibile e incomprimibile e riguarda il pubblico ministero titolare del procedimento e non può essere tecnicamente compiuta da un magistrato del pubblico ministero - persona fisica - diverso, il quale può senz'altro segnalare al primo atti e documenti che egli ritiene possano essere utili per l'accertamento dei fatti oggetto del diverso procedimento - magari collegato -, senza che da tale iniziativa possa, tuttavia, farsi discendere l'adozione di un atto vincolato e, soprattutto, senza poter escludere, in capo al pubblico ministero titolare del procedimento, l'esistenza di un autonomo potere valutativo; - non vi fu un atto di rifiuto penalmente rilevante, una omissione imputabile, una chiara manifestazione di volontà di non compiere l'atto da parte dei due ricorrenti, perché la decisione fu sostanzialmente rimessa al Procuratore della Repubblica di Milano e al Procuratore [OSCURATO:PERSONA] di quello stesso ufficio, che di fatto avallarono il convincimento dei ricorrenti; - la mancata acquisizione delle chat segnalate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] non solo non riguardava decisivi elementi di prova a discarico, ma non fu indebita. 22. Si tratta di conclusioni assorbenti sul piano logico - giuridico che rivelano di per sé la errata applicazione della legge penale da parte della Corte di appello e consentono 37di non affrontare le ulteriori numerose questioni che pure sono state dedotte con i ricorsi (la mancata disponibilità concreta degli atti indicati nei punti da 1 a 4 della imputazione da parte degli imputati, la sussistenza del dolo, la circostanza che l'accertamento tecnico sul telefono di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a quo non fosse terminato, i limiti temporali che erano stati posti dal Tribunale di Milano all'acquisizione). 22.1. Le considerazioni esposte devono essere ribadite anche con riguardo al c.d. video Bigotti, datato 28 luglio 2014, di cui la Procura di Milano avrebbe avuto la disponibilità nell'aprile del 2017; non è in contestazione né che quel video avesse rilievo in più procedimenti, né che di esso fossero a conoscenza alcuni difensori già nel febbraio del 2018 e neppure che quel video fu poi prodotto in dibattimento, su richiesta delle difese, nel luglio del 2019, ossia molto prima del termine ultimo indicato nella imputazione "17 marzo 2021", cioè due anni prima della decisione di detto processo. La tesi accusatoria è che il rifiuto penalmente rilevante sarebbe costituito dal fatto che quel video fu posto a disposizione delle parti non immediatamente, dunque già nel corso della udienza preliminare - tenuto conto che il decreto di citazione a giudizio fu emesso il 20/12/2017 - ma solo quando la produzione fu sollecitata in dibattimento dalle difese degli imputati. Quello che si contesta è il ritardo con cui quel video sarebbe stato messo a disposizione. 22.2. Anche in questo caso, tuttavia, al di là della possibile configurabilità di invalidità processuali - che, in realtà, non risultano essere state mai dedotte nel corso del processo - e di ulteriori questioni giuridiche che avrebbero potuto suggerire di non procedere immediatamente alla produzione di quel video, ciò che non è chiaro è perché, se quel video fosse stato così rilevante, nessuno dei difensori, che di quel video avevano la disponibilità dal febbraio del 2018, avesse chiesto l'acquisizione. Su tale specifica questione lo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito nel presente processo come le difese sul punto espressero, nel corso del processo Eni - [OSCURATO:PERSONA], una "lamentazione velata e poi... in discussione anche esplicita". Ne consegue che anche sul punto non è affatto chiaro perché vi sarebbe stato un atto di rifiuto indebito, non essendo stata esplicitata né la ragione per la quale quel video avrebbe dovuto necessariamente essere depositato prima e neppure il perché quella acquisizione non fosse stata richiesta dai difensori che di quel video avevano la disponibilità da tempo. 23. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con conseguente revoca delle statuizioni civili. 24. In ordine al ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di responsabile civile per il fatto di reato contestato agli imputati, si è già detto di conne 38esso sia articolato anche attraverso la deduzione di censure sovrapponibili a quelle proposte dagli imputati in relazione ai profili involgenti il giudizio di responsabilità. Deve, tuttavia, essere rilevato in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva della parte. 24.1. La legge 13 aprile 1988 n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, prevede, all'art. 2, che chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. Il successivo art. 4 contiene, in relazione a tale fattispecie di illecito civile, una peculiare disciplina processuale: si, stabilisce, infatti, la legittimazione passiva "esclusiva" del Presidente del Consiglio dei Ministri e la possibilità di esercitare l'azione risarcitoria soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e, comunque, quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. Nell'ipotesi, invece, in cui il fatto illecito che si assume produttivo del danno sia costituito, come nel caso di specie, da un reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, assume rilievo la disciplina prevista dal successivo art. 13, secondo cui l'azione civile per il risarcimento del danno nei confronti del magistrato e dello Stato, quale responsabile civile, e il suo esercizio è regolato dalle norme ordinarie. 24.2. Secondo una opzione interpretativa, anche l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dal reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni dovrebbe essere esercitata, ai sensi dell'art. 4, connma 1, della legge n. 117 del 1988, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e non nei confronti del Ministro della Giustizia (cfr. Sez. 6, n. 13450 del 28/09/2000, Galdieri, Rv. 217627). In tal senso si è argomentato sul presupposto che, attenendo il danno all'esercizio delle funzioni giudiziarie, non potrebbe essere chiamato a risponderne il Ministro della giustizia (la cui sfera istituzionale si limiterebbe alla organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia), quanto, piuttosto, il soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dello Stato - comunità, stante il "rilievo costituzionale, prima ancora che ordinamentale, della "funzione Giustizia, amministrata in nome del popolo", che deve essere improntata a imparzialità e indipendenza". 24.3. Si tratta di una opzione interpretativa sul cui fondamento giustificativo è necessario riflettere. La Corte di cassazione ha già spiegato in modo condivisibile come le due norme in esame non possano essere lette in modo sovrapponibile, cioè ritenendo applicabile 39 ------- 1,"-r- ----.....,..1._anche nel caso di azione risarcitoria del danno derivante dal reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, la disciplina prevista per l'ipotesi dall'art. 2 della legge in esame in cui la fonte del danno sia costituita da una condotta non qualificabile come reato e connotata da dolo o colpa grave (Sez. 6, n. 8551 del 28/01/2026, Tecnoconsult s.r.I., Rv. 289684 - 01) Si tratterebbe, infatti, di una soluzione interpretativa sostanzialmente abrogativa del senso e della portata del richiamo alle norme ordinarie contenuto nell'art. 13, e, in particolare, a quella prevista dall'art. 2049 cod. civ. che prevede la concorrente responsabilità del datore di lavoro per il fatto illecito commesso dal proprio dipendente. Dunque, nel caso in cui l'azione civile sia volta ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dal reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, la legittimazione passiva spetta al datore di lavoro dell'autore del reato, cioè al Ministro della giustizia, e non alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 4 della legge n. 117 del 1988 deve, infatti, correttamente intendersi quale disciplina che riguarda solo l'azione risarcitoria derivante da un illecito civile del magistrato (ovvero un comportamento, un atto o un provvedimento giudiziario, connotati da dolo o colpa grave nell'esercizio della funzione giudiziaria o un diniego di giustizia). In tal caso, in deroga alla disciplina ordinaria e, in particolare, alla responsabilità diretta dell'autore dell'illecito, si prevede la sola legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta salva, in ogni caso, la facoltà per il magistrato di intervenire in ogni fase e grado del giudizio ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ. (cfr. art. 6). Tale conclusione trova un obiettivo avallo nel dato testuale ricavabile dall'art. 13 legge cit. che, con riferimento al danno derivante da un reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, richiama, invece, le sole norme ordinarie. In tal caso, dunque, l'azione civile potrà essere esercitata direttamente nei confronti del magistrato, nonché nei confronti del responsabile civile, da individuare, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., nel Ministro della giustizia. Va, dunque, affermato che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie per un fatto costituente reato commesso da magistrato nell'esercizio delle sue funzioni va esercitata nei confronti del Ministro della Giustizia e non della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24.4. Ne consegue che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del responsabile civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri. / / 40 P.Q.M