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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13671/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., lamentando vizi di motivazione in punto di colpevolezza e sostenendo l'assenza di dolo.

2. Il ricorso è inammissibile, perché è fondato su doglianze sostanzialmente reiterative di quelle d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione contenuta in sentenza, nonché si duole della valutazione del materiale probatorio e non dell'incoerenza logica della motivazione, chiedendo perciò alla Corte di cassazione un giudizio di merito, che le è precluso.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., lamentando vizi di motivazione in punto di colpevolezza e sostenendo l'assenza di dolo. 2. Il ricorso è inammissibile, perché è fondato su doglianze sostanzialmente reiterative di quelle d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione contenuta in sentenza, nonché si duole della valutazione del materiale probatorio e non dell'incoerenza logica della motivazione, chiedendo perciò alla Corte di cassazione un giudizio di merito, che le è precluso. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 marzo 20
Sentenza Cassazione n. 13671/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris