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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 42294/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] lamenta esclusivamente l'illegittimità dell' ordinanza con il quale il Giudice di pace di Padova lo aveva dichiarato assente ai sensi dell'art.420-bis cod. proc. pen.; Rilevato, al riguardo, che egli deduce che il Giudice di pace ha ritenuto che erano state poste in essere condotte positive a scopo elusivo, la cui sussistenza egli, però, contesta in modo del tutto generico e, perciò, inammissibile; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] lamenta esclusivamente l'illegittimità dell' ordinanza con il quale il Giudice di pace di Padova lo aveva dichiarato assente ai sensi dell'art.420-bis cod. proc. pen.; Rilevato, al riguardo, che egli deduce che il Giudice di pace ha ritenuto che erano state poste in essere condotte positive a scopo elusivo, la cui sussistenza egli, però, contesta in modo del tutto generico e, perciò, inammissibile; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 42294/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris