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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09418/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del terzo motivo di ricorso (cfr. pure la requisitoria scritta in data 9 giugno 2021), e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza datata 23/24 febbraio 2021 (dep. il 22 marzo 2021) il Tribunale di Catanzaro, all'esito del riesame interposto (ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.) nell'interesse di Natale ERRIGO, riqualificato sub specie dell'art. 96 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 il fatto del quale la stessa persona sottoposta ad indagini è stata incolpata ex artt. 110 e 416-ter cod. pen., ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere, a lui applicata con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 13 gennaio 2021, con quella degli arresti domiciliari.

2. Il difensore della persona sottoposta ad indagini ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono state dedotte - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 292 e 309 cod. proc. pen.; nonché - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. - il vizio di motivazione (di cui si è assunta l'apparenza) in ordine alla presunzione iuris tantum di pericolosità della persona sottoposta a indagini.

2.2. Con il secondo motivo sono state allegate - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 96 D.P.R. 361/1957 e agli art. 273 e 192 cod. proc. pen. - la violazione di legge nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria.

2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), in particolare dell'art. 270 cod. proc. pen., adducendo che - a seguito della riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 96 d.P.R. 361/1957, da parte del Collegio del riesame - non sarebbero utilizzabili i risultati delle attività di intercettazione, disposte con riguardo alla originaria qualificazione del fatto per cui si procede, ai sensi dell'art. 416-ter cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Itricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

I motivi di impugnazione devono essere esaminati in ordine inverso rispetto a quello seguito dal ricorrente, dovendo - per ragioni logico-giuridiche - aversi riguardo prima all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni sulla scorta delle quali è stata disposta la cautela (terzo motivo) e, dunque, alle censure relative alla sussistenza della gravità indiziaria (secondo motivo) e a quelle attinenti alle esigenze cautelari e alla scelta della misura (primo motivo).

1. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., assumendo che i risultati delle attività di intercettazione, disposte in relazione alla originaria qualificazione, sub specie dell'art. 416-ter cod. pen. del fatto per cui si procede nei confronti dell'ERRIGO, non sarebbero utilizzabili a seguito della riqualificazione di esso ai sensi dell'art. 96 d.P.R. 361/1957 da parte del Collegio del riesame.

A sostegno di tale allegazione il ricorrente: - ha richiamato il principio posto dalla Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019 - dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01), e le ragioni esposte dalla stessa pronuncia a fondamento del decisum; - ha osservato come il reato di cui all'art. 96 cit., alla luce della pena edittale per esso posta, non rientri tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen., possono disporsi le intercettazioni; - e, pertanto, sulla scorta della detta sentenza ha eccepito l'inutilizzabilità dei risultati delle captazioni in forza delle quali sono stati ravvisati a carico dell'ERRIGO i gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 96 cit.

1.1. La giurisprudenza di questa Corte, anche a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite invocata dal ricorrente, ha ribadito l'orientamento tradizionale secondo cui, «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, sono utilizzabili i risultati delle operazioni disposte in riferimento ad un titolo di reato per il quale le stesse sono consentite, anche quando vi sia stata una successiva diversa qualificazione giuridica del fatto» con la conseguente mutazione del titolo in quello di un reato per cui non sarebbe stato invece possibile autorizzare le operazioni di intercettazione (Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021, Cusumano, Rv. 280981 - 01, che ha rilevato come le cause di inutilizzabilità siano «tassativamente indicate dall'art. 271 cod. proc. pen. e la diversa qualificazione giuridica nella fase successiva all'esecuzione delle operazioni non rientra tra queste», richiamando Sez. 1, n. 24163 del 19/05/2010, Satta, Rv. 247943; Sez. 6, n. 50072 del 20/10/2009, Bassi, Rv. 245699).

In effetti, tale conclusione non può essere revocata in dubbio sulla scorta della più volte menzionata sentenza delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 51/2020, cit.), atteso che, come rilevato già da Sez. 6, n. 23244 del 20/01/2021, Urso, l'oggetto di essa «attiene alle ipotesi» - diverse da quella qui in discorso e disciplinate dall'art. 270 cod. proc. pen. (per quel che qui interessa, nel testo pro tempore vigente), che regola, come palesato dalla sua rubrica e dal suo testo, l'utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposte - «in cui, rispetto al fatto-reato per cui sono state autorizzate le intercettazioni, emergano fatti- reato diversi ed ulteriori per effetto delle captazioni eseguite; in tale contesto le Sezioni unite hanno fissato le condizioni necessarie per utilizzare i risultati delle captazioni al fine di provare il fatto - reato diverso ed ulteriore rispetto a quello oggetto di autorizzazione»; ed in effetti in tale diverso ambito, ossia nel caso in cui «dalle captazioni emergano reati diversi ed ulteriori - rispetto a quello oggetto di autorizzazione - per i quali non è consentito l'arresto obbligatorio in flagranza», l'Alto consesso di questa Corte ha posto il principio già sopra esposto.

Nel caso in esame la captazione è stata disposta rispetto allo stesso fatto-reato che solo in seguito è stato oggetto di riqualificazione, ragion per cui è incongruo il richiamo da parte del ricorrente all'insegnamento delle Sezioni Unite.

Ne deriva l'infondatezza del motivo di ricorso in esame.

2. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria.

Il ricorrente ha censurato la diversa qualificazione del reato da parte del Tribunale: - in assenza di prova della intervenuta accettazione della promessa illecita e senza valutare gli elementi forniti dalla difesa nella richiesta di riesame e nella memoria depositata in udienza, così essendosi determinata una nullità ex art. 292, comma 2, cod. proc. pen.; - e motivata mediante argomentazioni generiche, congetturali e superficiali.

In particolare, la difesa aveva rappresentato che l'ERRIGO non avrebbe promesso alcun impegno elettorale né richiesto a [OSCURATO:PERSONA] TALARICO alcun intervento illecito (atteso che i due si sono conosciuti «quasi accidentalmente» a Roma il 16 gennaio 2018 e tra i due non vi sono stati né ulteriori incontri né contatti).

Difatti, dall'esame del compendio emerso a seguito dell'attività di intercettazione (e in particolare delle conversazioni intervenute il 16 gennaio 2018 e il 7 febbraio 2018, alla quale ultima il TALARICO non avrebbe partecipato) non potrebbe attribuirsi all'ERRIGO alcun accordo corruttivo, non risulterebbe alcuna utilità rilevante ai sensi dell'art. 96 cit. o qualsivoglia sinallagma e non risulterebbe neppure che il TALARICO abbia accettato la presunta offerta dell'ERRIGO, né che sia mai stato messo a conoscenza di quanto affermato dal ricorrente in sua assenza.

Piuttosto, sotto tale profilo, le argomentazioni del Tribunale relative alle allegazioni difensive sarebbero laconiche, apodittiche e congetturali, in particolare in relazione al fatto che VERRIGO si sia presentato presso la segreteria del TALARICO, a [OSCURATO:PERSONA], per «concordare il beneficio».

2.1. Con il motivo in esame, a ben vedere, è stato dedotto unicamente il vizio di motivazione e non anche la violazione della legge penale.

Difatti: - «il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01); - ed è proprio tale ultimo ordine di censure sono state mosse con le allegazioni appena compendiate.2.2.

Ciò posto, la motivazione dell'ordinanza, oltre ad aver riportato il testo delle due conversazioni richiamate dalle difesa - che tuttavia ne ha estrapolato solo alcuni passi -, la prima tra l'ERRIGO, Antonio GALLO e Antonino PIRRELLO, la seconda tra l'ERRIGO e il GALLO, in maniera congrua e logica ha tratto da esse che l'ERRIGO ha dapprima offerto la propria disponibilità ad assicurare il sostegno elettorale a TALARICO (determinando altri a esprimere la propria preferenza in favore di quest'ultimo), candidato alle elezioni per la Camera dei deputati, facendo espresso riferimento non soltanto genericamente a un do ut des (come espresso dallo stesso ERRIGO), ma specificando poi ,nel dialogo successivo/ la richiesta che avrebbe dovuto essere soddisfatta dal TALARICO una volta eletto, ossia l'attribuzione di un incarico retribuito («un incarico in un organismo di vigilanza, di un società [...] 7-8000... 9000 euro all'anno») che consentisse all'ERRIGO di avere ulteriori introiti.

Ancora, il provvedimento impugnato ha tratto da quanto esposto dal GALLO - cui ha attribuito il ruolo di intermediario - proprio in tale seconda conversazione che il TALARICO aveva prestato il proprio consenso al patto illecito, atteso che il candidato aveva assicurato che sarebbe stato «riconoscente» («datemi una mano che io sarò riconoscente perché i voti ce li avete non ce li ho io mi ha detto); ha dato conto dell'intenzione espressa dall'ERRIGO di presentarsi presso la segreteria del TALARICO per concordare specificamente il beneficio; e alla luce di ciò ha ritenuto infondata l'allegazione difensiva secondo cui il TALARICO non avrebbe avuto conoscenza del proposito espresso dall'ERRIGO.

In accoglimento, poi, della richiesta subordinata della difesa ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 96 cit., non ravvisando un compendio indiziario atto a sussumerlo invece nell'ipotesi descritta dall'art. 416-ter cod. pen.

In conclusione e con evidenza, il Collegio del riesame - lungi dal disattendere le allegazioni difensive per il tramite di un iter apodittico, generico e superficiale - ha compiuto una minuta valutazione degli elementi emersi nel corso delle indagini e ne ha dato una lettura ragionata e logica - alla luce della quale l'ordinanza impugnata è del tutto immune dal prospettato vizio di nullità -, lettura rispetto alla quale non è consentito in questa sede un diverso apprezzamento di merito che in definitiva il ricorso finisce per chiedere a questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.).

Il motivo in esame è, pertanto, inammissibile, sia perché manifestamente infondato sia perché prospetta una lettura parcellizzata degli elementi in atti e una rivalutazione in fatto di essi.

3. Con il primo motivo sono state assunte la violazione di legge e il vizio di motivazione. con riguardo alle esigenze cautelari, in particolare con riferimento alla presunzione di pericolosità della persona sottoposta a indagini.

Ad avviso del ricorrente, il Collegio del riesame si sarebbe limitato a richiamare il carente sostrato motivazionale dell'ordinanza emessa dal G.i.p. in prima istanza, senza dar conto delle argomentazioni contenute nelle memorie difensive e già nella richiesta di riesame (con la quale ,5 si era già esposto che lo stesso Giudice del riesame è chiamato a verificare le condizioni di legittimità della misura ma non a rendere una anticipazione decisione sulla regiudicanda).

Inoltre, il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato nonostante l'incensuratezza dell'ERRIGO e il fatto che egli dimori ormai stabilmente a Roma, e - come già esposto - mediante un rimando alla motivazione del G.i.p., così incorrendo in una violazione di legge, nel travisamento del fatto e in un deficit di motivazione.

Ad avviso della difesa, il G.i.p., infatti, aveva assunto la caratura criminale dell'ERRIGO alla luce dei suoi vincoli di parentela; e il Tribunale avrebbe concordato con tale asserto, con una motivazione apparente e fondata su dati congetturali, operando un'astratta prognosi di pericolosità, senza considerare: la mancanza di imminenti competizioni elettorali, i rapporti sporadici con gli altri coindagati (rapporti non riferibili a illeciti), la condotta risalente (in particolare al 2018, risultando l'ERRIGO estraneo a vicende elettorali più recenti), l'attività che egli svolge (dipendente di INVITALIA di III livello), la quale non gli consentirebbe alcun potere decisionale; che lo stesso ha partecipato soltanto a due incontri con soggetti coinvolti nell'indagine (uno con il politico TALARICO, con il quale non si è mai confrontato sull'asserito accordo corruttivo, uno con GALLO, con il quale ha una conoscenza come soggetto incensurato).

Difetterebbero, dunque, sia la concretezza che l'attualità delle esigenze cautelari.

Inoltre, anche alla luce della riqualificazione del fatto, anche misure meno afflittive degli arresti domiciliari risulterebbero adeguate e idonee.

3.1. Il motivo in esame è inammissibile, perché generico, versato in fatto nonché manifestamente infondato nella parte in cui assume che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe apparente.

Anzitutto, deve rilevarsi che - pur avendo espressamente concordato con la valutazione del primo Giudice in ordine alla sussistenza delle pericolo di reiterazione ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen. - il Tribunale ha esposto le ragioni su cui ha fondato in parte qua la propria decisione, non soltanto richiamando le modalità e le circostanze di fatto di cui aveva già dato conto nel corpo dell'ordinanza (come già rilevato allorché si è esaminato il secondo motivo), ma puntualizzando pure che da esse emerge l'attenzione dell'ERRIGO verso personaggi di rilievo in ambito politico per un tornaconto personale, da ottenere in particolare per il tramite di accordi illeciti e reciproci favori. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha ritenuto tali elementi dimostrativi della capacità della persona sottoposta a indagini di agire secondo tali modalità nei detti rapporti, nonostante la sua incensuratezza, richiamando specificamente la disponibilità da lui espressa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TALARICO qualora quest'ultimo avesse avuto «bisogno di qualcosa ad INVITALIA», ente presso il quale l'ERRIGO presta attività lavorativa.

Ancora, quanto alla scelta della cautela, il Collegio (in vece della custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p.) ha applicato la misura degli arresti donniciliari, dando conto della necessità di impedire tramite essa (e con le prescrizioni imposte dallo stesso Tribunale) ogni rapporto o contatto dell'indagato con l'esterno al fine di neutralizzare il pericolo di reiterazione.

Con evidenza, e contrariamente a quanto assunto dalla difesa, si tratta di una motivazione: tutt'altro che apparente (non potendo dirsi del tutto avulsa dalle risultanze processuali o basata su argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa; cfr. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01), che non si è fondata su alcuna presunzione, né - per vero - sui meri rapporti di parentela dell'ERRIGO, e ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi ()D n posti a sostegno della decisione, i quali che possono essere oggetto di un diverso apprezzamento di fatto in questa sede di legittimità (come nel resto richiesto dal ricorrente).

Né può affermarsi sulla base del generico rimando del ricorrente alle memorie depositate in quella sede, allegate ma non illustrate in alcun modo (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che non sarebbero state considerate le allegazioni difensive presentate al Collegio del riesame.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del terzo motivo di ricorso (cfr. pure la requisitoria scritta in data 9 giugno 2021), e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza datata 23/24 febbraio 2021 (dep. il 22 marzo 2021) il Tribunale di Catanzaro, all'esito del riesame interposto (ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.) nell'interesse di Natale ERRIGO, riqualificato sub specie dell'art. 96 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 il fatto del quale la stessa persona sottoposta ad indagini è stata incolpata ex artt. 110 e 416-ter cod. pen., ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere, a lui applicata con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 13 gennaio 2021, con quella degli arresti domiciliari. 2. Il difensore della persona sottoposta ad indagini ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state dedotte - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 292 e 309 cod. proc. pen.; nonché - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. - il vizio di motivazione (di cui si è assunta l'apparenza) in ordine alla presunzione iuris tantum di pericolosità della persona sottoposta a indagini. 2.2. Con il secondo motivo sono state allegate - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 96 D.P.R. 361/1957 e agli art. 273 e 192 cod. proc. pen. - la violazione di legge nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria. 2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), in particolare dell'art. 270 cod. proc. pen., adducendo che - a seguito della riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 96 d.P.R. 361/1957, da parte del Collegio del riesame - non sarebbero utilizzabili i risultati delle attività di intercettazione, disposte con riguardo alla originaria qualificazione del fatto per cui si procede, ai sensi dell'art. 416-ter cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Itricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. I motivi di impugnazione devono essere esaminati in ordine inverso rispetto a quello seguito dal ricorrente, dovendo - per ragioni logico-giuridiche - aversi riguardo prima all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni sulla scorta delle quali è stata disposta la cautela (terzo motivo) e, dunque, alle censure relative alla sussistenza della gravità indiziaria (secondo motivo) e a quelle attinenti alle esigenze cautelari e alla scelta della misura (primo motivo). 1. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., assumendo che i risultati delle attività di intercettazione, disposte in relazione alla originaria qualificazione, sub specie dell'art. 416-ter cod. pen. del fatto per cui si procede nei confronti dell'ERRIGO, non sarebbero utilizzabili a seguito della riqualificazione di esso ai sensi dell'art. 96 d.P.R. 361/1957 da parte del Collegio del riesame. A sostegno di tale allegazione il ricorrente: - ha richiamato il principio posto dalla Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 - dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01), e le ragioni esposte dalla stessa pronuncia a fondamento del decisum; - ha osservato come il reato di cui all'art. 96 cit., alla luce della pena edittale per esso posta, non rientri tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen., possono disporsi le intercettazioni; - e, pertanto, sulla scorta della detta sentenza ha eccepito l'inutilizzabilità dei risultati delle captazioni in forza delle quali sono stati ravvisati a carico dell'ERRIGO i gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 96 cit. 1.1. La giurisprudenza di questa Corte, anche a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite invocata dal ricorrente, ha ribadito l'orientamento tradizionale secondo cui, «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, sono utilizzabili i risultati delle operazioni disposte in riferimento ad un titolo di reato per il quale le stesse sono consentite, anche quando vi sia stata una successiva diversa qualificazione giuridica del fatto» con la conseguente mutazione del titolo in quello di un reato per cui non sarebbe stato invece possibile autorizzare le operazioni di intercettazione (Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021, Cusumano, Rv. 280981 - 01, che ha rilevato come le cause di inutilizzabilità siano «tassativamente indicate dall'art. 271 cod. proc. pen. e la diversa qualificazione giuridica nella fase successiva all'esecuzione delle operazioni non rientra tra queste», richiamando Sez. 1, n. 24163 del 19/05/2010, Satta, Rv. 247943; Sez. 6, n. 50072 del 20/10/2009, Bassi, Rv. 245699). In effetti, tale conclusione non può essere revocata in dubbio sulla scorta della più volte menzionata sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 51/2020, cit.), atteso che, come rilevato già da Sez. 6, n. 23244 del 20/01/2021, Urso, l'oggetto di essa «attiene alle ipotesi» - diverse da quella qui in discorso e disciplinate dall'art. 270 cod. proc. pen. (per quel che qui interessa, nel testo pro tempore vigente), che regola, come palesato dalla sua rubrica e dal suo testo, l'utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposte - «in cui, rispetto al fatto-reato per cui sono state autorizzate le intercettazioni, emergano fatti- reato diversi ed ulteriori per effetto delle captazioni eseguite; in tale contesto le Sezioni unite hanno fissato le condizioni necessarie per utilizzare i risultati delle captazioni al fine di provare il fatto - reato diverso ed ulteriore rispetto a quello oggetto di autorizzazione»; ed in effetti in tale diverso ambito, ossia nel caso in cui «dalle captazioni emergano reati diversi ed ulteriori - rispetto a quello oggetto di autorizzazione - per i quali non è consentito l'arresto obbligatorio in flagranza», l'Alto consesso di questa Corte ha posto il principio già sopra esposto. Nel caso in esame la captazione è stata disposta rispetto allo stesso fatto-reato che solo in seguito è stato oggetto di riqualificazione, ragion per cui è incongruo il richiamo da parte del ricorrente all'insegnamento delle Sezioni Unite. Ne deriva l'infondatezza del motivo di ricorso in esame. 2. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria. Il ricorrente ha censurato la diversa qualificazione del reato da parte del Tribunale: - in assenza di prova della intervenuta accettazione della promessa illecita e senza valutare gli elementi forniti dalla difesa nella richiesta di riesame e nella memoria depositata in udienza, così essendosi determinata una nullità ex art. 292, comma 2, cod. proc. pen.; - e motivata mediante argomentazioni generiche, congetturali e superficiali. In particolare, la difesa aveva rappresentato che l'ERRIGO non avrebbe promesso alcun impegno elettorale né richiesto a [OSCURATO:PERSONA] TALARICO alcun intervento illecito (atteso che i due si sono conosciuti «quasi accidentalmente» a Roma il 16 gennaio 2018 e tra i due non vi sono stati né ulteriori incontri né contatti). Difatti, dall'esame del compendio emerso a seguito dell'attività di intercettazione (e in particolare delle conversazioni intervenute il 16 gennaio 2018 e il 7 febbraio 2018, alla quale ultima il TALARICO non avrebbe partecipato) non potrebbe attribuirsi all'ERRIGO alcun accordo corruttivo, non risulterebbe alcuna utilità rilevante ai sensi dell'art. 96 cit. o qualsivoglia sinallagma e non risulterebbe neppure che il TALARICO abbia accettato la presunta offerta dell'ERRIGO, né che sia mai stato messo a conoscenza di quanto affermato dal ricorrente in sua assenza. Piuttosto, sotto tale profilo, le argomentazioni del Tribunale relative alle allegazioni difensive sarebbero laconiche, apodittiche e congetturali, in particolare in relazione al fatto che VERRIGO si sia presentato presso la segreteria del TALARICO, a [OSCURATO:PERSONA], per «concordare il beneficio». 2.1. Con il motivo in esame, a ben vedere, è stato dedotto unicamente il vizio di motivazione e non anche la violazione della legge penale. Difatti: - «il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01); - ed è proprio tale ultimo ordine di censure sono state mosse con le allegazioni appena compendiate.2.2. Ciò posto, la motivazione dell'ordinanza, oltre ad aver riportato il testo delle due conversazioni richiamate dalle difesa - che tuttavia ne ha estrapolato solo alcuni passi -, la prima tra l'ERRIGO, Antonio GALLO e Antonino PIRRELLO, la seconda tra l'ERRIGO e il GALLO, in maniera congrua e logica ha tratto da esse che l'ERRIGO ha dapprima offerto la propria disponibilità ad assicurare il sostegno elettorale a TALARICO (determinando altri a esprimere la propria preferenza in favore di quest'ultimo), candidato alle elezioni per la Camera dei deputati, facendo espresso riferimento non soltanto genericamente a un do ut des (come espresso dallo stesso ERRIGO), ma specificando poi ,nel dialogo successivo/ la richiesta che avrebbe dovuto essere soddisfatta dal TALARICO una volta eletto, ossia l'attribuzione di un incarico retribuito («un incarico in un organismo di vigilanza, di un società [...] 7-8000... 9000 euro all'anno») che consentisse all'ERRIGO di avere ulteriori introiti. Ancora, il provvedimento impugnato ha tratto da quanto esposto dal GALLO - cui ha attribuito il ruolo di intermediario - proprio in tale seconda conversazione che il TALARICO aveva prestato il proprio consenso al patto illecito, atteso che il candidato aveva assicurato che sarebbe stato «riconoscente» («datemi una mano che io sarò riconoscente perché i voti ce li avete non ce li ho io mi ha detto); ha dato conto dell'intenzione espressa dall'ERRIGO di presentarsi presso la segreteria del TALARICO per concordare specificamente il beneficio; e alla luce di ciò ha ritenuto infondata l'allegazione difensiva secondo cui il TALARICO non avrebbe avuto conoscenza del proposito espresso dall'ERRIGO. In accoglimento, poi, della richiesta subordinata della difesa ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 96 cit., non ravvisando un compendio indiziario atto a sussumerlo invece nell'ipotesi descritta dall'art. 416-ter cod. pen. In conclusione e con evidenza, il Collegio del riesame - lungi dal disattendere le allegazioni difensive per il tramite di un iter apodittico, generico e superficiale - ha compiuto una minuta valutazione degli elementi emersi nel corso delle indagini e ne ha dato una lettura ragionata e logica - alla luce della quale l'ordinanza impugnata è del tutto immune dal prospettato vizio di nullità -, lettura rispetto alla quale non è consentito in questa sede un diverso apprezzamento di merito che in definitiva il ricorso finisce per chiedere a questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.). Il motivo in esame è, pertanto, inammissibile, sia perché manifestamente infondato sia perché prospetta una lettura parcellizzata degli elementi in atti e una rivalutazione in fatto di essi. 3. Con il primo motivo sono state assunte la violazione di legge e il vizio di motivazione. con riguardo alle esigenze cautelari, in particolare con riferimento alla presunzione di pericolosità della persona sottoposta a indagini. Ad avviso del ricorrente, il Collegio del riesame si sarebbe limitato a richiamare il carente sostrato motivazionale dell'ordinanza emessa dal G.i.p. in prima istanza, senza dar conto delle argomentazioni contenute nelle memorie difensive e già nella richiesta di riesame (con la quale ,5 si era già esposto che lo stesso Giudice del riesame è chiamato a verificare le condizioni di legittimità della misura ma non a rendere una anticipazione decisione sulla regiudicanda). Inoltre, il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato nonostante l'incensuratezza dell'ERRIGO e il fatto che egli dimori ormai stabilmente a Roma, e - come già esposto - mediante un rimando alla motivazione del G.i.p., così incorrendo in una violazione di legge, nel travisamento del fatto e in un deficit di motivazione. Ad avviso della difesa, il G.i.p., infatti, aveva assunto la caratura criminale dell'ERRIGO alla luce dei suoi vincoli di parentela; e il Tribunale avrebbe concordato con tale asserto, con una motivazione apparente e fondata su dati congetturali, operando un'astratta prognosi di pericolosità, senza considerare: la mancanza di imminenti competizioni elettorali, i rapporti sporadici con gli altri coindagati (rapporti non riferibili a illeciti), la condotta risalente (in particolare al 2018, risultando l'ERRIGO estraneo a vicende elettorali più recenti), l'attività che egli svolge (dipendente di INVITALIA di III livello), la quale non gli consentirebbe alcun potere decisionale; che lo stesso ha partecipato soltanto a due incontri con soggetti coinvolti nell'indagine (uno con il politico TALARICO, con il quale non si è mai confrontato sull'asserito accordo corruttivo, uno con GALLO, con il quale ha una conoscenza come soggetto incensurato). Difetterebbero, dunque, sia la concretezza che l'attualità delle esigenze cautelari. Inoltre, anche alla luce della riqualificazione del fatto, anche misure meno afflittive degli arresti domiciliari risulterebbero adeguate e idonee. 3.1. Il motivo in esame è inammissibile, perché generico, versato in fatto nonché manifestamente infondato nella parte in cui assume che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe apparente. Anzitutto, deve rilevarsi che - pur avendo espressamente concordato con la valutazione del primo Giudice in ordine alla sussistenza delle pericolo di reiterazione ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen. - il Tribunale ha esposto le ragioni su cui ha fondato in parte qua la propria decisione, non soltanto richiamando le modalità e le circostanze di fatto di cui aveva già dato conto nel corpo dell'ordinanza (come già rilevato allorché si è esaminato il secondo motivo), ma puntualizzando pure che da esse emerge l'attenzione dell'ERRIGO verso personaggi di rilievo in ambito politico per un tornaconto personale, da ottenere in particolare per il tramite di accordi illeciti e reciproci favori. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha ritenuto tali elementi dimostrativi della capacità della persona sottoposta a indagini di agire secondo tali modalità nei detti rapporti, nonostante la sua incensuratezza, richiamando specificamente la disponibilità da lui espressa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TALARICO qualora quest'ultimo avesse avuto «bisogno di qualcosa ad INVITALIA», ente presso il quale l'ERRIGO presta attività lavorativa. Ancora, quanto alla scelta della cautela, il Collegio (in vece della custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p.) ha applicato la misura degli arresti donniciliari, dando conto della necessità di impedire tramite essa (e con le prescrizioni imposte dallo stesso Tribunale) ogni rapporto o contatto dell'indagato con l'esterno al fine di neutralizzare il pericolo di reiterazione. Con evidenza, e contrariamente a quanto assunto dalla difesa, si tratta di una motivazione: tutt'altro che apparente (non potendo dirsi del tutto avulsa dalle risultanze processuali o basata su argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa; cfr. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01), che non si è fondata su alcuna presunzione, né - per vero - sui meri rapporti di parentela dell'ERRIGO, e ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi ()D n posti a sostegno della decisione, i quali che possono essere oggetto di un diverso apprezzamento di fatto in questa sede di legittimità (come nel resto richiesto dal ricorrente). Né può affermarsi sulla base del generico rimando del ricorrente alle memorie depositate in quella sede, allegate ma non illustrate in alcun modo (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che non sarebbero state considerate le allegazioni difensive presentate al Collegio del riesame. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag
Sentenza Cassazione n. 09418/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris