CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 38495/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25803-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 350/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -con sentenza depositata il 9 luglio 2020, la Corte d'appello di L'Aquila in accoglimento dell'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione separata [OSCURATO:PERSONA] , ,›Q_ “<„,„z d ive,“ &1 p c( :_f c per l'anno 2012 in quanto già corrisposut all'[OSCURATO:PERSONA]; - la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto il credito non prescritto dovendosi individuare il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale nella data di scadenza del termine per il pagamento dei contributi e non nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi all'Ufficio delle Entrate da parte del contribuente ed avendo la Corte rilevato che il termine per il versamento delle imposte sui redditi, prorogato al 20 agosto 2013, era stato interrotto dall'[OSCURATO:PERSONA] come risulava per tabulas, 12/07/2018; - per la cassazione di tale decisione propone ricorso, assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA] affidando l'impugnazione ad un unico motivo; - l'[OSCURATO:PERSONA], pur intimato non ha svolto alcuna attività difensiva; - la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; [OSCURATO:PERSONA]: -con l'unico motivo di censura, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 DPCM 13 giugno 2013; - il motivo deve ritenersi fondato; - senza dubbio l'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nr. 27950/2018; Cass. n. 4329 del 2019) è quello secondo cui in tema di contributi a percentuale con riferimento ai quali il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono il termini di pagamento di essa e non dal più avanzato termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo e semmai, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può determinare l'effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del credito contributivo; - pertanto, nella specie, la Corte d'appello si è conformata a tale consolidato orientamento rilevando come, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini per il pagamento di essa; - nondimeno, la Corte ha evidenziato come per l'anno 2013 il termine per il pagamento fosse stato prorogato con D.M. 12/06/2013 ma fosse stata altresì / prevista la possibilità per il contribuente di eseguire il versamento sino al 20/08/2013 maggiorando le somme da versare; - orbene, va puntualizzato, al riguardo, che il termine, pacificamente quinquennale, aveva iniziato a decorrere 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA];in particolare, questa Corte ha statuito che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.N.1. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (cfr., sul punto, Cass. n. 10273 del 2021); - va però evidenziato in merito che il differimento al 20/08/2013 è stato previsto in forma onerosa, talchè è alla data dell'8 luglio che deve aversi riguardo (cfr. Cass. n. 23040 del 2019); - ed invero, come risultante per tabulas sulla base dell'avviso di ricevimento versato in atti, lo stesso era stato interrotto dall'[OSCURATO:PERSONA] con lettera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ricevuta il 24/07/2018) quando, quindi, la prescrizione era già maturata; - alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere accolto, la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità; PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità. Ai s nza dei presupposti processuali p i versamento, da parte del ricorri e, dell'ulteriore importo a titolo ontributo unificato, pari a que previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 o. Così deciso nell'adunanza camerale del 12 ottobre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) D T