CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2021
Cassazione n. 26344/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della Corte di Appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 27/09/2021, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Gianpietro, in ordine al reato di cui all'art. 648, comma 2 cod. pen., già pronunciata dal Tribunale di Bergamo, in data 21/01/2010. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Gianpietro lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione degli articoli 99, 101, 102, 105 e 133 cod. pen. in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. 3. Il ricorrente lamenta, come secondo motivo di impugnazione, la violazione degli articoli 59, 99, 102, 118 e 133 cod. pen. in relazione al giudizio di pericolosità dell'imputato e la contestata recidiva. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto memoria con la quale ha insistito nei motivi di ricorso.5. Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 6. Il ricorso è, inoltre, generico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369). 7. In relazione al primo motivo di ricorso, la corte di appello ha argomentato circa l'elemento soggettivo del reato di ricettazione con motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di illogicità manifesta. La consapevolezza della provenienza delittuosa dell'assegno è stata desunta dalla complessiva condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva di fatto costretto il querelante a rimandare l'incasso dell'assegno, evidentemente privo di indicazione del conto corrente. 8. Parimenti insindacabile è la decisione impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, quantificata peraltro nel minimo edittale previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva specifica e reiterata. I giudici di merito hanno dimostrato di considerare la personalità dell'imputato, attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Contrariamente a quanto invocato dalla difesa nell'atto di appello, evidentemente carente di interesse sul punto, laddove invocava il riconoscimento delle generiche e dell'ipotesi di particolare tenuità della ricettazione, già chiaramente riconosciute in primo grado. Quanto al contestato giudizio di equivalenza tra generiche e recidiva, questo risulta fondato su motivazione specifica, congrua, logica, coerente con il contenuto del fascicolo processuale e quindi, proprio per questi caratteri, insindacabile in questa sede; la Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti negli anni posti in essere dall'imputato (tra cui i giudici di appello hanno evidenziato le sei condanne definitive per violazione dell'art. 648 cod. pen.) renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è precipua dimostrazione. 9. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 10. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 Il