CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 33324/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO R.G. 20044/2020 Roma, 11 NOV, 2021 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante pro-tempore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Presidente del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro-tempore INTIMATI avverso: sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 639/2020 pubblicata in data 29.04.2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] DE.-"POSITATO C,ANCELLERIA oggi, i I NOV