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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14168/2026

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nte -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1380 - controricorrente -avverso la sentenza n. 195/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 21/03/2022 R.G.N. 453/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] lode di [OSCURATO:PERSONA] C. convennero dinanzi al Tribunale di Modena l’IspettoratoNumero registro generale 23040/2022Numero sezionale 1380/2026Territoriale del Lavoro di Modena, impugnando l’ordNiunmaerno zdia ra ccolta generale 14168/2026Data pubblicazione 14/05/2026ingiunzione con cui era stato intimato il pagamento dellasomma complessiva di € 48.720,90, a titolo di sanzioniamministrative e interessi, per una serie di illeciti amministrativiriscontrati in sede di accesso ispettivo nei confronti della S.n.c.Dieci e lode di [OSCURATO:PERSONA] e C. riguardanti, per il periododa gennaio 2012 a giugno 2014, la posizione del lavoratoreDave Elacion, soggetto assunto come collaboratore domesticodal coniuge della Polacci in data 23 giugno 2011, ma che avevadichiarato di svolgere per due giorni a settimana un’ora dilavoro anche presso la sede sociale.2.

Con sentenza pubblicata il 12 dicembre 2020 il [OSCURATO:PERSONA] accolse il ricorso.3.

Interposto gravame dall’ITL soccombente, la Corted’appello di Bologna, con sentenza del 21 marzo 2022, riformòla decisione di primo grado, ritenendo sussistente un giudicatoesterno, costituito da precedente sentenza del Tribunale diModena, non impugnata e pertanto passata in giudicato, aventea oggetto altra ordinanza ingiunzione emessa per il periodo dasettembre 2014 a gennaio 2015 e inerente il medesimorapporto lavorativo.4.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorsoStefania Polacci con quattro motivi, a cui ha resistito la ITL diModena con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso possono essere come di seguitosintetizzati.1.1.

Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.2909 c.c. e della sentenza del Tribunale di Modena n.1282/2020, assunta a titolo di giudicato esterno, in quanto iNumero registro generale 23040/2022Numero sezionale 1380/2026due giudizi non avevano a oggetto lo stesso rapporto,N aumtetreo sdio ra ccolta generale 14168/2026Data pubblicazione 14/05/2026che la predetta sentenza era relativa a un periodo successivoall’estinzione della società, per cui poteva al più riguardare unrapporto intercorso con [OSCURATO:PERSONA] persona fisica, qualeimprenditore individuale.1.2.

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c., viene poi fatto valere il difetto di motivazione su unpunto decisivo e controverso costituito dalla cessazionedell’attività il 7 agosto 2014 da parte della società in nomecollettivo, per cui la stessa non avrebbe potuto essere parte diun rapporto lavorativo.1.3.

Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., la parte ha poi fatto valere l’errata applicazione dell’art.115 c.p.c. per erronea interpretazione del giudicato esternostante la diversità di oggetto tra i due giudizi.1.4.

Con il quarto motivo, infine, sempre a titolo di error inprocedendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la parteha denunciato la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per nonessere stata presa in considerazione l’argomentazione difensivadella cessazione di attività il 7 agosto 2014, senza alcunaspiegazione in merito, e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. edell’art. 118 disp. att. c.p.c. per difetto di motivazione sullamedesima questione.2.

Il primo motivo, incentrato sull’errata sussunzionenell’alveo dell’art. 2909 c.c. della sentenza irrevocabile delTribunale di Modena n. 1282/2020 e quindi sulla ritenutaerroneità della statuizione della Corte d’appello in ordine allasussistenza di un giudicato esterno, appare fondato.2.1.

Va in linea generale osservato, in tema di giudicatoesterno, che qualora due giudizi tra le stesse parti abbianoriferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi siaNumero registro generale 23040/2022Numero sezionale 1380/2026stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertaNmumeerno dtio ra ccolta generale 14168/2026Data pubblicazione 14/05/2026così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero allasoluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un puntofondamentale comune ad entrambe la cause, formando lapremessa logica indispensabile della statuizione contenuta neldispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stessopunto di diritto accertato e risolto, anche se il successivogiudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito loscopo ed il petitum del primo (cfr. in tal senso fra letante S.U. n. 26482/2007 e S.U. n. 13916/2006 nonché cass.n. 8650/2010).2.2.

Tanto premesso, va rilevato come dalla pronunciaimpugnata si evince in modo inequivocabile che oggetto delgiudizio esitato nella sentenza n. 1282/2020 erano le sanzioniper l’omessa denuncia del medesimo lavoratore relativamenteall’arco temporale dal 2 settembre 2014 al 16 gennaio 2015 e,dunque, per un periodo che oltre a differire da quello in questasede rilevante, che va dal 3 gennaio 2012 al 6 giugno 2014, sipresenta in soluzione di continuità rispetto allo stesso.2.3.

In tema di obbligazioni contributive, è stato di recenteaffermato da Cass. n. 10886/2025 che la diversità dei periodidi debenza, pur nell’identità dei termini di riferimento e dellaconnotazione del rapporto, basta a configurare come diversi irapporti contributivi che ad essi attengono e a impedire che sipossa invocare la vincolatività del giudicato allorché venga inrilievo un distinto arco temporale (ex multis Cass. n.7981/2016).2.4.

Posto tale principio, mutatis mutandis estensibileanalogicamente anche all’esercizio della potestà sanzionatoria,va osservato come nella fattispecie che occupa l’elementotemporale assurge a tratto ancor più qualificante e distintivo delNumero registro generale 23040/2022Numero sezionale 1380/2026caso concreto, idoneo a contraddire, sul versante oggNeumtteirov doi ,ra ccolta generale 14168/2026Data pubblicazione 14/05/2026quell’identità tra i due giudizi che costituisce requisitoindefettibile dell’autorità del giudicato, atteso che tra i dueperiodi si interponeva la cessazione dell’attività della società perestinzione della stessa intervenuta il 7 agosto 2014; di talecircostanza, peraltro, si era tenuto conto anche in senoall’accertamento ispettivo, che era infatti sfociato in due distintiverbali, su ciascuno dei quali era fondata ciascuna delleordinanze-ingiunzione separatamente impugnate.3.

Il motivo deve essere, pertanto, accolto.4.

L’accoglimento del primo motivo comportal’assorbimento degli altri, anch’essi incentrati, sotto diversiprofili di censura, sull’erroneità della sentenza impugnata peravere ravvisato nella precedente pronuncia l’efficacia preclusivadel giudicato.5.

In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente alprimo motivo di impugnazione, con assorbimento degli altri, eper l’effetto la sentenza va cassata con rinvio alla Corted’appello di Bologna in diversa composizione.

P.Q.Maccoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri e perl’effetto cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto, conrinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizioneche deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/03/2026.Il PresidenteMARGHERITA MARIA LEONENumero registro generale 23040/2022Numero sezionale 1380/2026Numero di ra ccolta generale 14168/2026Data pubblicazione 14/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1380 - controricorrente -avverso la sentenza n. 195/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 21/03/2022 R.G.N. 453/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] lode di [OSCURATO:PERSONA] C. convennero dinanzi al Tribunale di Modena l’IspettoratoNumero registro generale 23040/2022Numero sezionale 1380/2026Territoriale del Lavoro di Modena, impugnando l’ordNiunmaerno zdia ra ccolta generale 14168/2026Data pubblicazione 14/05/2026ingiunzione con cui era stato intimato il pagamento dellasomma complessiva di € 48.720,90, a titolo di sanzioniamministrative e interessi, per una serie di illeciti amministrativiriscontrati in sede di accesso ispettivo nei confronti della S.n.c.Dieci e lode di [OSCURATO:PERSONA] e C. riguardanti, per il periododa gennaio 2012 a giugno 2014, la posizione del lavoratoreDave Elacion, soggetto assunto come collaboratore domesticodal coniuge della Polacci in data 23 giugno 2011, ma che avevadichiarato di svolgere per due giorni a settimana un’ora dilavoro anche presso la sede sociale.2. Con sentenza pubblicata il 12 dicembre 2020 il [OSCURATO:PERSONA] accolse il ricorso.3. Interposto gravame dall’ITL soccombente, la Corted’appello di Bologna, con sentenza del 21 marzo 2022, riformòla decisione di primo grado, ritenendo sussistente un giudicatoesterno, costituito da precedente sentenza del Tribunale diModena, non impugnata e pertanto passata in giudicato, aventea oggetto altra ordinanza ingiunzione emessa per il periodo dasettembre 2014 a gennaio 2015 e inerente il medesimorapporto lavorativo.4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorsoStefania Polacci con quattro motivi, a cui ha resistito la ITL diModena con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere come di seguitosintetizzati.1.1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.2909 c.c. e della sentenza del Tribunale di Modena n.1282/2020, assunta a titolo di giudicato esterno, in quanto iNumero registro generale 23040/2022Numero sezionale 1380/2026due giudizi non avevano a oggetto lo stesso rapporto,N aumtetreo sdio ra ccolta generale 14168/2026Data pubblicazione 14/05/2026che la predetta sentenza era relativa a un periodo successivoall’estinzione della società, per cui poteva al più riguardare unrapporto intercorso con [OSCURATO:PERSONA] persona fisica, qualeimprenditore individuale.1.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c., viene poi fatto valere il difetto di motivazione su unpunto decisivo e controverso costituito dalla cessazionedell’attività il 7 agosto 2014 da parte della società in nomecollettivo, per cui la stessa non avrebbe potuto essere parte diun rapporto lavorativo.1.3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., la parte ha poi fatto valere l’errata applicazione dell’art.115 c.p.c. per erronea interpretazione del giudicato esternostante la diversità di oggetto tra i due giudizi.1.4. Con il quarto motivo, infine, sempre a titolo di error inprocedendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la parteha denunciato la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per nonessere stata presa in considerazione l’argomentazione difensivadella cessazione di attività il 7 agosto 2014, senza alcunaspiegazione in merito, e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. edell’art. 118 disp. att. c.p.c. per difetto di motivazione sullamedesima questione.2. Il primo motivo, incentrato sull’errata sussunzionenell’alveo dell’art. 2909 c.c. della sentenza irrevocabile delTribunale di Modena n. 1282/2020 e quindi sulla ritenutaerroneità della statuizione della Corte d’appello in ordine allasussistenza di un giudicato esterno, appare fondato.2.1. Va in linea generale osservato, in tema di giudicatoesterno, che qualora due giudizi tra le stesse parti abbianoriferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi siaNumero registro generale 23040/2022Numero sezionale 1380/2026stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertaNmumeerno dtio ra ccolta generale 14168/2026Data pubblicazione 14/05/2026così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero allasoluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un puntofondamentale comune ad entrambe la cause, formando lapremessa logica indispensabile della statuizione contenuta neldispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stessopunto di diritto accertato e risolto, anche se il successivogiudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito loscopo ed il petitum del primo (cfr. in tal senso fra letante S.U. n. 26482/2007 e S.U. n. 13916/2006 nonché cass.n. 8650/2010).2.2. Tanto premesso, va rilevato come dalla pronunciaimpugnata si evince in modo inequivocabile che oggetto delgiudizio esitato nella sentenza n. 1282/2020 erano le sanzioniper l’omessa denuncia del medesimo lavoratore relativamenteall’arco temporale dal 2 settembre 2014 al 16 gennaio 2015 e,dunque, per un periodo che oltre a differire da quello in questasede rilevante, che va dal 3 gennaio 2012 al 6 giugno 2014, sipresenta in soluzione di continuità rispetto allo stesso.2.3. In tema di obbligazioni contributive, è stato di recenteaffermato da Cass. n. 10886/2025 che la diversità dei periodidi debenza, pur nell’identità dei termini di riferimento e dellaconnotazione del rapporto, basta a configurare come diversi irapporti contributivi che ad essi attengono e a impedire che sipossa invocare la vincolatività del giudicato allorché venga inrilievo un distinto arco temporale (ex multis Cass. n.7981/2016).2.4. Posto tale principio, mutatis mutandis estensibileanalogicamente anche all’esercizio della potestà sanzionatoria,va osservato come nella fattispecie che occupa l’elementotemporale assurge a tratto ancor più qualificante e distintivo delNumero registro generale 23040/2022Numero sezionale 1380/2026caso concreto, idoneo a contraddire, sul versante oggNeumtteirov doi ,ra ccolta generale 14168/2026Data pubblicazione 14/05/2026quell’identità tra i due giudizi che costituisce requisitoindefettibile dell’autorità del giudicato, atteso che tra i dueperiodi si interponeva la cessazione dell’attività della società perestinzione della stessa intervenuta il 7 agosto 2014; di talecircostanza, peraltro, si era tenuto conto anche in senoall’accertamento ispettivo, che era infatti sfociato in due distintiverbali, su ciascuno dei quali era fondata ciascuna delleordinanze-ingiunzione separatamente impugnate.3. Il motivo deve essere, pertanto, accolto.4. L’accoglimento del primo motivo comportal’assorbimento degli altri, anch’essi incentrati, sotto diversiprofili di censura, sull’erroneità della sentenza impugnata peravere ravvisato nella precedente pronuncia l’efficacia preclusivadel giudicato.5. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente alprimo motivo di impugnazione, con assorbimento degli altri, eper l’effetto la sentenza va cassata con rinvio alla Corted’appello di Bologna in diversa composizione. P.Q.Maccoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri e perl’effetto cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto, conrinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizioneche deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/03/2026.Il PresidenteMARGHERITA MARIA LEONENumero registro generale 23040/2022Numero sezionale 1380/2026Numero di ra ccolta generale 14168/2026Data pubblicazione 14/05/2026
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