CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 36116/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4416/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7513/2018 depositata il 26/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c s.n.c. e il socio [OSCURATO:PERSONA] in proprio convennero dinanzi al Tribunale di Roma, per quanto ancora qui rileva,la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto di illeciti concorrenziali. Esposero in particolare che la [OSCURATO:SOCIETA] era stata costituita nel 2000 in accordo col [OSCURATO:PERSONA], sotto denominazione di [OSCURATO:SOCIETA]., per assumere mandati di rappresentanza nel settore delle vendite d'impiantist ica ; i n tal guisa aveva otten uto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. mandato di agenzia con diritto d'esclusiva per la zonadi Roma. Tuttavia, una volta raggiunti positivi risultati grazie alla particolare capacità ed esperienza del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] , col [OSCURATO:PERSONA] e con la di lui convivente [OSCURATO:PERSONA], aveva messo in atto una i llecita manovra tesa a escludere Russodalla società e ad appropriarsi della clientela: manovra attuata attraverso la cessione a [OSCURATO:PERSONA] della quota di [OSCURATO:PERSONA](col fine di sciogliere la [OSCURATO:SOCIETA])e la revoca del mandato da parte della [OSCURATO:SOCIETA] ; la quale aveva poi nominato [OSCURATO:PERSONA] come responsabile, assunto altri dipendenti e iniziato a sfruttare l'attività promozionale e commerciale svolta da [OSCURATO:PERSONA] tramite la [OSCURATO:SOCIETA], acquisendone lavasta clientela previa appropriazione dell’archivio informatico e commerciale.Gli attori chiesero che fosse accertata l’attività di concorrenza sleale così integrata,con le conseguenti inibit orie; che fosse dichiarata l'illegittimità del recesso della [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA] in quanto privo di giusta causa; che costei fosse esclusa dalla società ai sensi dell’art. 2286, primo comma, cod. civ., perviolazione del divieto di concorrenza; che tutti i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni. Radicatosi il contraddittorio, l’adito tribunale riunì al giudizio la separata causa intentata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’accertamento della legittimità del proprio recesso dalla [OSCURATO:SOCIETA] , avvenuto in data 24 - 6 - 2002, con conseguente scioglimento della società e condanna al pagamento del valore della quota, degli utili maturati fino alla suddetta datae dei danni. Le cause riunite furonodecise dal tribunale con due sentenze . Con la sentenza parziale n. 6371/13 , che qui interessa, il tribunale: (i)respinse le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da l [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., del [OSCURATO:PERSONA] e della Paladi n i in ordine allaconcorrenza sleale e al conseguente risarcimento del danno; (ii) respinse altresì le domande delle medesime parti in ordine (a) alla nullità della dichiarazione di consenso alla cessione delle quote dal [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], (b) all'inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] e alla sua esclusione dalla società ex art. 2286 cod. civ. , (c) all'illegittimità del recesso della [OSCURATO:PERSONA] edi nuovo alla sua esclusione dalla società; (iii) respinse la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di accertamento dello scioglimento d i [OSCURATO:SOCIETA] e di condanna del l a società e del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni nei suoi confronti; (iv) accertò l'intervenuto recesso della [OSCURATO:PERSONA] dalla menzionata società alla data del 24-6-2002 e, conseguentemente, accolse la sua domanda di condanna alla corresponsionedel valore della quota e degli eventuali utili di sua spettanza; (v) rimise la causa sul ruolo ai fini della relativa determinazione mediante c.t.u.;(vi)liquidò le spese del giudizio. Con successiva sentenza n. 4042/15, il tribunale provvide a determinare in 46.482,00 EUR il valore della quotae in 41.420,50 EUR gli utili spettanti alla [OSCURATO:PERSONA] a motivo del recesso. Sia la [OSCURATO:SOCIETA] che il [OSCURATO:PERSONA] impugnarono, con separati atti, le due sentenze. I giudizi non furono riuniti. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 7513 del 2018, che qui interessa, ha respinto l’impugnazione contro la prima sentenza e ha condannato gli appellanti alle spese processuali. Nello specifico ha ritenuto ininfluente la circostanza che nella sentenza di primo grado fossero state omesse le conclusioni delle parti, visto che il tribunale aveva esaminato ogni domanda e motivato sui relativi punti. Ha ritenuto non provati i fatti di concorrenza sleale per storno di dipendenti, concordando sulla mancata dimostrazione, già ritenuta dal tribunale, dell’esistenza di un accordo fraudolento tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i vertici della [OSCURATO:SOCIETA] in ordine a una finalizzazione della cessione della quota di [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di danneggiare la società e svia rne la clientela: invero ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato pieno consenso alla cessione suddetta, la cui decisione, secondo quanto emerso dall'istruttoria orale, era stata determinata dai contrasti sorti dai soci, oltre che dagli obiettivi fiscali del cedente. Ha concordato con la valutazione del tribunale a proposito dell’insufficiente capacità dimostrativa della coincidenza del luogo di ubicazione della nuova unità tecnica di [OSCURATO:SOCIETA] in Ciampino, all’indirizzo prima costituente sede di [OSCURATO:SOCIETA], perché era da aversi per pacifico, in base alla stessa corrispondenza inviata da [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:SOCIETA] avesse già deciso trasferirsiin Roma, in locali più idonei , anche tenendo conto che il contratto di locazione dei locali di Ciampino era risultato intestato al [OSCURATO:PERSONA],e non alla società.Infine, quanto alla documentazione commerciale e ai beni , ha osservato che in effetti, dopo la cessazione in via di fatto dell'attività della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] avevadecis o di custodire in un locale inidoneo (un garage) i documenti e i computer della stessa società ; e tuttavia anche tale fatto doveva dirsi ininfluente a fini di prova, dal momento che lo stesso socio [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva pure lui pieni poteri dispositivi, non aveva provato di essersi tempestivamente attivato al fine di riottenere il materiale prima che divenisse inutilizzabile. Dalla mancanza di prove circa l’esistenza di un disegno preordinato in danno degli attori la corte d’appello ha fatto discendere anche il rigetto della domanda di annullamento per dolo o errore dell'atto di cessione della quota sociale a [OSCURATO:PERSONA]. La società [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA] in proprio hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, deducendo sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno replicato con controricorso. Tutte queste parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Ragioni della decisione I. - Col primo motivo i ricorrenti denunziano la v iolazione degli artt. 115, 216 e 132 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello disatteso con motivazione generica, le istanze istruttorie formulatenella memoria ex art. 184 cod. proc. civ. e riproposte in appello. Il motivo è inammissibile. La mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., benché la parte abbia offerto di adempierlo(v. tra le p iù recenti Cass. Sez. 3 n. 18285-21). Nel caso di speciela corte d’appello ha invece respinto il gravame degli attuali ricorrenti non sul mero presupposto dell’inosservanza dell’onere della prova, ma sul rilievo dell’apprezzamento di fatti di contrario segno, aventi una capacità dimostrativaritenuta pregnante.Ha infatti pregiudizialmente affermato di non poter riscontrare l’esistenza del denunciato accordo fraudolento tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i vertici della [OSCURATO:SOCIETA] in ordine a una finalizzazione della cessione della quota di [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di danneggiare la societàKlimak e di sviarne la clientela, perché – come già accennato - [OSCURATO:PERSONA] medesimo av eva prestato il consenso alla cessione, e perché la decisione di cedere le quota, secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria orale (e quindi dalle prove già assunte), doveva considerarsi esser stata determinata dai contrasti insorti dai socioltre che dalla necessità di soddisfare taluni interessi fiscali. A tanto va collegata la valutazione di superfluità resa dalla corte territoriale quanto alle ulteriori prove orali, delle quali i ricorrenti lamentano, adesso,la mancata ammissione. II. - Ora quello sopra riportato è un giudizio di fatto che , unitamente alle restanti considerazioni del giudice a quo a proposito della finalizzazione dell’operazione, è stato formulato in base all’esito complessivo delle prove. Come tale esso è insindacabile in cassazione, e lo èanche per il tramite della doglianza sulle istanze istruttorie non ammesse, oltre tutto nella speciesolo genericamente indicate come decisive. Invero l'errore di valutazione in cui si dica essere incorso il giudice di merito investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare, e dunque non è sindacabile in sede di legittimità, neppure mediante doglianza di non ammissione di altre prove tese a provare fatti ulteriori asseritamente decisivi. Questo perché i l vizio della sentenza, denunciabile in cassazione, non può surrettiziamente concretarsi nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Ed è comunque motivata la decisione di non ammettere le prove in base a un giudizio di superfluità rispetto a quanto già provato. Il primo motivo di ricorso va quindi dichiarato inammissibile. III. – Col secondo motivo è dedotta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2598, 2600 e 2729 cod. civ., 115, 116 e 132 cod. proc. civ. per aver e la corte del merito negato l’esistenza dell a fattispecie di concorrenza sleale in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità , e mancato di porre a fondamento della decisione fatti non specificamente contestati e comunque da ritenere accertati per presunzioni graviprecise e concordanti. Il motivo è inammissibile poiché legato all’affermazione che lo stornodei dipendenti (e della clientela) si sarebbe dovuto apprezzare in base al ruolo determinante di [OSCURATO:SOCIETA] nella vicenda in esame, comprovato dalle prove assunte; cosa che tuttavia integra, per quanto già detto, una critica di meritoinsuscettibile di trovare ingresso in questa sede. IV. –Col terzo mezzo i ricorrenti deducono la violazione degli artt.2043, 2056, 2059, 1223 e 1226 cod. civ., 112 e 115 cod. proc. civ., imputando alla sentenza di non aver considerato che i comportamenti dei convenuti, anche ove non rientranti nella fattispecie concorrenziale, avevano integrato un fatto illecito fonte di responsabilità extracontrattuale; cosache era stata tradotta in apposita domanda non esaminata. Il motivo è inammissibile. Non si dubita che uno stesso fatto possa, in astratto, essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici. In tal caso spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell’azione da esperire in giudizio. Al giudice è consentito riqualificare la domanda soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili. Nella specie, in base alla stessa trascrizione operata nel ricor so, semplicemente allusiva della domanda di risarcimento dei danni “in conseguenza dell’attività illecita e sleale svolta”, l’unica prospettata era (ed è) la domanda involgente i danni da illecito concorrenziale. Così che nessuna riqualificazione in termini di generica responsabilità aquiliana (ammesso pure che ciò possa dirsi aver una qualche rilevanza in casi simili, in cui è stata esclus a la finalizzazione abusiva della condotta ) doveva essere fatta. V. –Egualmente inammissibile è il quarto motivo. Con esso i ricorrenti, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 1345, 1418, 1427, 1428, 1439 e 2286 cod. civ., nonché degli artt. 112, 115 e 132 cod. proc. civ., sostengono che sarebbe stata omessa la decisione sulla domanda di nullità dell’atto di cessione della quota sociale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e respinta, invece, la domanda di annullamento sull’erroneo presupposto della mancanza di prova del disegno preordinato allaconcorrenza sleale. In proposito va osservato che la domanda di nullità, secondo la prospettazione degli stessi ricorrenti, era avvinta dalla presunta illiceità dei motivi, poiché – si dice – dietro la cessione della quota sociale di [OSCURATO:PERSONA] ci sarebbe statol’intendimento di mutare la compagine al fine di consentire a [OSCURATO:SOCIETA] il recesso dal mancato di agenziae a [OSCURATO:PERSONA] di nascondere al fisco il possesso della partecipazione. Ora, in disparte che codesta seconda finalizzazione contraddice l’assunto di funzionalità dell’operazione di cessione allo storno dei dipendenti e all’appropriazione della clientel a – fatti che i ricorrenti stessi hanno postulato come integrativi della concorrenza sleale - , vi è che l’impugnata sentenza, ricostruendo la vicenda in modo diverso, come cioè determinata dall’obiettivo di porre fine ai contrasti tra i soci di [OSCURATO:SOCIETA], ha implicitamente negato anche il fondamento della dedotta nullità. E in tal modo ha disatteso la base giuridica della medesima domanda. Non ha luogo discorrere dunque di omissione di pronuncia.Per costante insegnamento di questa Corte, il vizio di omessa pronunciaè configurabile solo allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto(tra le recenti, Cass. Sez. 2 n. 12652-20, Cass. Sez. 5 n. 7662- 20). Essonon è evocabile nel caso in cui la decisione risulti anche solo implicitamente adottata in contrasto con i fondamenti della pretesa fatta valere dalla parte, poiché una simile decisione inevitabilmente ne comportail rigetto. VI. - Quanto al la domanda di annullamento, che si dice essere stata ingiustamente respinta, è sufficiente osservare che i ricorrenti nuovamente sottopongono a critica la valutazione della prova offerta dal giudice del meritoquanto ai relativi presupposti. Cosa che notoriamente è in contrasto con la funzione, oltre che coi limiti,del giudizio di cassazione. VII. – Con quinto mezzo è dedotta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 cod. proc. civ. per non avere la corte d’appello dichiarato la nullità della sentenza di primo grado in mancanza della trascrizione delle conclusioni delle parti e in mancanza di esame della domanda di condanna alla restituzione della documentazione societaria, dei beni e dei computerdella società [OSCURATO:SOCIETA]. Questo motivo è sotto ogni profilo infondato. L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti non è di per sé causa di nullità della sentenza, assumendo rilevanza solo se e in quanto accompagnata dalla mancata considerazione delle stesse da parte del giudice del merito (cfr. per tutte Cass. Sez. 2n. 11150-18). A tale principio si è rettamente attenuta la corte d’appello di Roma laddove ha stabilito che, per l’appunto, le conclusioni di merito della parte attrice erano state considerate e respinte dal giudice di primo grado. Non è poi vero che non sia stata esaminata la domanda di restituzione dei beni.Difatti quella domanda, in prospettiva di autosufficienza, risulta esser stata proposta non in forma autonoma ma come semplice conseguenza dell’ordine di inibizione, a sua volta supponente il positivo vaglio della domanda di accertamento degli atti di concorrenza sleale. La domanda principale è stata respinta, sicché è implicito -anche in questo caso - che il giudice del merito s i sia pronunciato pure sulla domanda dipendente,semplicemente reputandola assorbita. L'assorbimento in senso improprio, configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità di provvedere sulle altre, impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia (v. per tutteCass. Sez. 1 n. 2334-20). VIII. – Infine col sesto mezzo i ricorrenti si dolgon o della violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. per la (a loro dire) ingiustificata condanna alle spese processuali. Il motivo è inammissibile. In tema di spese processuali, il sindacato di questa Corte è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità o meno di compensarle in tutto o in parte (v. Cass. 6-3n. 24502-17 e molte altre ) . IX. –Il rigetto del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti alle ulteriori spese processuali. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà