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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 04892/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di furto aggravato, ha revocato la sospensione condizionale della pena già riconosciuta, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo lamenta l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza per violazione del divieto probatorio di cui all'art. 62 del codice di rito, con riferimento alle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dal Marci ad una guardia giurata, in risposta alla domande dalla medesima poste, alla presenza dei Carabinieri che procedevano alla identificazione del ricorrente, così come emerge dalla stessa deposizione resa dalla guardia giurata in dibattimento. 2.2.Col secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al già proposto motivo di appello con cui si contestava la inattendibilità dalle dichiarazioni rese dalla guardia giurata, Carboni, in quanto sommarie e imprecise.

Denuncia che l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda unicamente sulla risposta che lo stesso avrebbe reso alla guardia giurata con cui avrebbe confermato di aver venduto a un marocchino il monitor della scuola elementare risultato mancante.

La corte territoriale, a fronte di tale doglianza che evidenziava come si trattasse, tra l'altro, di prova indiretta rispetto alla quale non si aveva certezza neppure della spontaneità della dichiarazione resa dal Marci, si è limitata ad osservare che il riferimento ad un monitor invece che a un computer dovesse ritenersi non decisivo ai fini di una diversa valutazione dal momento che nel linguaggio comune è frequente l'utilizzo del primo termine per indicare un computer. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile 1.1.Quanto al primo motivo è il caso di rammentare che il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria o al difensore, nell'ambito del contesto procedimentale relativo al fatto addebitato (cfr. ex mu/tis Sez. 5, n. 38457 del 17/05/2019, Rv. 277093 - 01); e di osservare che tale principio non risulta scalfito nel caso di specie dalla eventuale presenza dei Carabinieri che secondo la stessa, generica, prospettazione del ricorrente non sarebbero comunque stati i destinatari della dichiarazione né gli autori della deposizione poi su di esse resa (avendo testimoniato su di esse la guardi giurata, Carboni). 1.2.11 secondo motivo è aspecifico, non considerando la complessiva ricostruzione del fatto come emergente dalle conformi pronunce di merito che hanno tratto la prova della colpevolezza dell'imputato non solo dalla dichiarazione resa dalla guardia giurata - che ebbe a r riportare la confessione effettuata dal Marci nell'immediatezza del fatto - ma anche 9t1 altri elementi indiziari concludenti nella medesima direzione (cfr. in particolare pag. 8 della sentenza impugnata in cui si dà altresì atto del fermo dell'imputato nella notte del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al di fuori di un'altra scuola, quella di via Roma, ai danni della quale era stato parimenti tentato un furto, nonché pag. 4 della medesima pronuncia che pone in evidenza l'identità degli indumenti indossati dal soggetto indentificato davanti alla scuola di via Roma nel Marci e da quello ritratto dalla videocamera di sorveglianza presente nella scuola di via Rossini, ove fu perpetrato il furto oggetto del presente procedimento).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] i.liere estensore Il Presidente R ata Sessa n R4a Pezz CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di furto aggravato, ha revocato la sospensione condizionale della pena già riconosciuta, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo lamenta l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza per violazione del divieto probatorio di cui all'art. 62 del codice di rito, con riferimento alle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dal Marci ad una guardia giurata, in risposta alla domande dalla medesima poste, alla presenza dei Carabinieri che procedevano alla identificazione del ricorrente, così come emerge dalla stessa deposizione resa dalla guardia giurata in dibattimento. 2.2.Col secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al già proposto motivo di appello con cui si contestava la inattendibilità dalle dichiarazioni rese dalla guardia giurata, Carboni, in quanto sommarie e imprecise. Denuncia che l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda unicamente sulla risposta che lo stesso avrebbe reso alla guardia giurata con cui avrebbe confermato di aver venduto a un marocchino il monitor della scuola elementare risultato mancante. La corte territoriale, a fronte di tale doglianza che evidenziava come si trattasse, tra l'altro, di prova indiretta rispetto alla quale non si aveva certezza neppure della spontaneità della dichiarazione resa dal Marci, si è limitata ad osservare che il riferimento ad un monitor invece che a un computer dovesse ritenersi non decisivo ai fini di una diversa valutazione dal momento che nel linguaggio comune è frequente l'utilizzo del primo termine per indicare un computer. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile 1.1.Quanto al primo motivo è il caso di rammentare che il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria o al difensore, nell'ambito del contesto procedimentale relativo al fatto addebitato (cfr. ex mu/tis Sez. 5, n. 38457 del 17/05/2019, Rv. 277093 - 01); e di osservare che tale principio non risulta scalfito nel caso di specie dalla eventuale presenza dei Carabinieri che secondo la stessa, generica, prospettazione del ricorrente non sarebbero comunque stati i destinatari della dichiarazione né gli autori della deposizione poi su di esse resa (avendo testimoniato su di esse la guardi giurata, Carboni). 1.2.11 secondo motivo è aspecifico, non considerando la complessiva ricostruzione del fatto come emergente dalle conformi pronunce di merito che hanno tratto la prova della colpevolezza dell'imputato non solo dalla dichiarazione resa dalla guardia giurata - che ebbe a r riportare la confessione effettuata dal Marci nell'immediatezza del fatto - ma anche 9t1 altri elementi indiziari concludenti nella medesima direzione (cfr. in particolare pag. 8 della sentenza impugnata in cui si dà altresì atto del fermo dell'imputato nella notte del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al di fuori di un'altra scuola, quella di via Roma, ai danni della quale era stato parimenti tentato un furto, nonché pag. 4 della medesima pronuncia che pone in evidenza l'identità degli indumenti indossati dal soggetto indentificato davanti alla scuola di via Roma nel Marci e da quello ritratto dalla videocamera di sorveglianza presente nella scuola di via Rossini, ove fu perpetrato il furto oggetto del presente procedimento). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] i.liere estensore Il Presidente R ata Sessa n R4a Pezz CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEP
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