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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03348/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1 MATTEO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si associa alle richieste del PG, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Sondrio in data 28.6.2019, all'esito di rito abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (in concorso con persona ignota), per aver formato una falsa patente di guida italiana, sulla quale erano apposti i propri dati anagrafici e la sua fotografia; all'imputato sono state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalente alla ritenuta recidiva reiterata specifica infra qui nquen na le.

L'utilizzo della patente contraffatta è avvenuto nel corso di un controllo di polizia il giorno 2.11.2017, sicchè il tempus commissi delicti è stato individuato, nell'imputazione, in epoca antecedente o prossima a tale data.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, formulando quattro diversi motivi di censura.

2.1. Il primo argomento che la difesa propone denuncia vizio di motivazione carente o manifestamente illogica in relazione all'individuazione del tempo del commesso reato, che, dalla documentazione già prodotta nel giudizio d'appello ed inspiegabilmente ignorata dalla Corte territoriale, si colloca in data molto anteriore a quella contestata, e precisamente quantomeno al 27.9.2011, giorno del primo dei controlli che la comunicazione di notizia di reato nel presente procedimento individua come il primo, appunto, in cui l'imputato avrebbe esibito il documento falso alle forze dell'ordine.

2.1. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione alla grossolanità del falso, invocata dalla difesa sulla base di plurimi elementi di fatto (la durata della validità del documento, indicata in sette anni piuttosto che negli ordinari dieci anni di legge; il modello della patente; il numero di serie) e respinta, invece, dalla sentenza impugnata, facendo leva soltanto su uno degli "indicatori" di grossolanità rappresentati nei motivi d'appello, vale a dire il tempo di validità del documento.

La difesa insiste sulla circostanza che la patente oggetto della contestazione fosse chiaramente riconoscibile come "falsa" anche da persone del tutto sprovvedute, per la sua notevole difformità rispetto al modello "vero", sicchè rientra nell'ipotesi di falso grossolano disegnata dalla giurisprudenza di legittimità.

2.3. La terza censura eccepisce violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato, seguita alla mancata retrodatazione della data di commissione dei fatti: se questa si colloca tra il 16 febbraio 2010, quando all'imputato è stata revocata la patente, ed il 25.6.2010, data di inizio della validità indicata nel falso documento, e comunque prima del 19.4.2012 (che la difesa indicata come data di accertamento del primo utilizzo del documento falso), la prescrizione sarebbe maturata già al momento @e della notifica del decreto di citazione a giudizio, il giorno 12.7.2018, non essendoci stati atri atti introduttivi.

Peraltro, la mancata retrodatazione ha determinato anche la non esclusione della recidiva contestata all'imputato, che, secondo la prospettazione difensiva, non era ancora venuta in essere al momento della commissione del reato, se si tiene conto del tempus commissi delicti invocato come corretto; infatti, la prima condanna del ricorrente, fino ad allora incensurato, è avvenuta soltanto in data 27.9.2012.

In ogni caso, il ricorrente evidenzia anche come non abbia valore ostativo alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione la contestazione della recidiva successivamente al decorso del termine per prescrivere.

2.4. Infine, un quarto motivo di ricorso, ricollegandosi all'invocata necessità di escludere la recidiva, per le ragioni già segnalate, chiede la rideterminazione della dosimetria sanzionatoria nel minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, quanto al primo motivo proposto.

2. La difesa denuncia la mancata considerazione, da parte dei giudici d'appello, della decisiva documentazione prodotta in sede di giudizio di secondo grado, allegata al ricorso, e specificamente della comunicazione di notizia di reato del 19.2.2018, dalla quale si evincerebbe che il primo dei controlli a carico dell'imputato, in possesso della patente contraffatta al centro della contestazione di reato, sarebbe di molti anni antecedente a quello indicato in sentenza sulla base della contestazione e risalirebbe al 27.9.2011.

Ebbene, in effetti, la Corte d'Appello ha speso poche righe per rigettare il motivo, specificamente dedicato dalla difesa al tema (poi ripreso anche in una memoria in vista dell'udienza d'appello), senza considerare e valutare, quindi, in alcun modo il documento, proveniente peraltro dalla polizia giudiziaria; si è sostenuto, invece, sbrigativamente ed in modo assertivo, che la tesi difensiva non ha trovato alcun appiglio nella piattaforma istruttoria, salvo che nelle dichiarazioni rese in esame dall'imputato.

Tale omissione valutativa, unita al fatto che si è omesso di ribattere anche all'altro dato di fatto che la difesa denuncia sia emerso nell'istruttoria dibattimentale, e cioè che il modello contraffatto di patente trovato in possesso del ricorrente è quello in uso fino al 2013, solo successivamente mutato (dopo il 2013, il riquadro 5, in cui viene collocato il numero della patente, si trova a sinistra del documento e non più a destra), ad ulteriore riprova della retrodatazione del delitto di formazione di atto falso, impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame al giudice di merito.go P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1 MATTEO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si associa alle richieste del PG, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Sondrio in data 28.6.2019, all'esito di rito abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (in concorso con persona ignota), per aver formato una falsa patente di guida italiana, sulla quale erano apposti i propri dati anagrafici e la sua fotografia; all'imputato sono state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalente alla ritenuta recidiva reiterata specifica infra qui nquen na le. L'utilizzo della patente contraffatta è avvenuto nel corso di un controllo di polizia il giorno 2.11.2017, sicchè il tempus commissi delicti è stato individuato, nell'imputazione, in epoca antecedente o prossima a tale data. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, formulando quattro diversi motivi di censura. 2.1. Il primo argomento che la difesa propone denuncia vizio di motivazione carente o manifestamente illogica in relazione all'individuazione del tempo del commesso reato, che, dalla documentazione già prodotta nel giudizio d'appello ed inspiegabilmente ignorata dalla Corte territoriale, si colloca in data molto anteriore a quella contestata, e precisamente quantomeno al 27.9.2011, giorno del primo dei controlli che la comunicazione di notizia di reato nel presente procedimento individua come il primo, appunto, in cui l'imputato avrebbe esibito il documento falso alle forze dell'ordine. 2.1. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione alla grossolanità del falso, invocata dalla difesa sulla base di plurimi elementi di fatto (la durata della validità del documento, indicata in sette anni piuttosto che negli ordinari dieci anni di legge; il modello della patente; il numero di serie) e respinta, invece, dalla sentenza impugnata, facendo leva soltanto su uno degli "indicatori" di grossolanità rappresentati nei motivi d'appello, vale a dire il tempo di validità del documento. La difesa insiste sulla circostanza che la patente oggetto della contestazione fosse chiaramente riconoscibile come "falsa" anche da persone del tutto sprovvedute, per la sua notevole difformità rispetto al modello "vero", sicchè rientra nell'ipotesi di falso grossolano disegnata dalla giurisprudenza di legittimità. 2.3. La terza censura eccepisce violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato, seguita alla mancata retrodatazione della data di commissione dei fatti: se questa si colloca tra il 16 febbraio 2010, quando all'imputato è stata revocata la patente, ed il 25.6.2010, data di inizio della validità indicata nel falso documento, e comunque prima del 19.4.2012 (che la difesa indicata come data di accertamento del primo utilizzo del documento falso), la prescrizione sarebbe maturata già al momento @e della notifica del decreto di citazione a giudizio, il giorno 12.7.2018, non essendoci stati atri atti introduttivi. Peraltro, la mancata retrodatazione ha determinato anche la non esclusione della recidiva contestata all'imputato, che, secondo la prospettazione difensiva, non era ancora venuta in essere al momento della commissione del reato, se si tiene conto del tempus commissi delicti invocato come corretto; infatti, la prima condanna del ricorrente, fino ad allora incensurato, è avvenuta soltanto in data 27.9.2012. In ogni caso, il ricorrente evidenzia anche come non abbia valore ostativo alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione la contestazione della recidiva successivamente al decorso del termine per prescrivere. 2.4. Infine, un quarto motivo di ricorso, ricollegandosi all'invocata necessità di escludere la recidiva, per le ragioni già segnalate, chiede la rideterminazione della dosimetria sanzionatoria nel minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, quanto al primo motivo proposto. 2. La difesa denuncia la mancata considerazione, da parte dei giudici d'appello, della decisiva documentazione prodotta in sede di giudizio di secondo grado, allegata al ricorso, e specificamente della comunicazione di notizia di reato del 19.2.2018, dalla quale si evincerebbe che il primo dei controlli a carico dell'imputato, in possesso della patente contraffatta al centro della contestazione di reato, sarebbe di molti anni antecedente a quello indicato in sentenza sulla base della contestazione e risalirebbe al 27.9.2011. Ebbene, in effetti, la Corte d'Appello ha speso poche righe per rigettare il motivo, specificamente dedicato dalla difesa al tema (poi ripreso anche in una memoria in vista dell'udienza d'appello), senza considerare e valutare, quindi, in alcun modo il documento, proveniente peraltro dalla polizia giudiziaria; si è sostenuto, invece, sbrigativamente ed in modo assertivo, che la tesi difensiva non ha trovato alcun appiglio nella piattaforma istruttoria, salvo che nelle dichiarazioni rese in esame dall'imputato. Tale omissione valutativa, unita al fatto che si è omesso di ribattere anche all'altro dato di fatto che la difesa denuncia sia emerso nell'istruttoria dibattimentale, e cioè che il modello contraffatto di patente trovato in possesso del ricorrente è quello in uso fino al 2013, solo successivamente mutato (dopo il 2013, il riquadro 5, in cui viene collocato il numero della patente, si trova a sinistra del documento e non più a destra), ad ulteriore riprova della retrodatazione del delitto di formazione di atto falso, impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame al giudice di merito.go P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Co
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