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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09598/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2156-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1086/14/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 02156 sez.

MT - ud. 17-11-2021 -2- Rg 2156/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], n. 1086/14/19 dep. 30 maggio 2019, che / in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di liquidazione per Iva, anno 2012, ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo valida la delega di firma dell'atto impositivo, sulla base degli ordini di servizio e delle ulteriori produzioni, effettuate ex art. 58 comma 2 d.lgs. 546/92, in quanto nell'atto di delega mancava l'indicazione nominativa del delegato.

L'Agenzia delle entrate si costituisce cori controricorso.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce violazione di legge, art. 42 dpr. 600/73, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto valida la delega di firma dell'avviso di accertamento, con riferimento agli ordini di servizio, senza che fossero indicati: le ragioni della delega, il termine di validità della stessa e il nominativo del delegato.

2. Il motivo è infondato.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all'orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 11013/2019, 8814/2019, conf. n. 28850 del 08/11/2019), secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega - disposizione di servizio prodotta in primo grado e ritualmente trascritta in ricorso - e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa (cfr. Cass. n. 13512/2011);

2.2. è stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che l'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo osservarsi che l'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs n. 165 del 2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla «delega di funzioni», laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 8814/2019 cit.).

3. La CTR si è adeguata ai superiori principi, per cui il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 17 novembre 2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2156-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1086/14/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 02156 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- Rg 2156/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], n. 1086/14/19 dep. 30 maggio 2019, che / in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di liquidazione per Iva, anno 2012, ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo valida la delega di firma dell'atto impositivo, sulla base degli ordini di servizio e delle ulteriori produzioni, effettuate ex art. 58 comma 2 d.lgs. 546/92, in quanto nell'atto di delega mancava l'indicazione nominativa del delegato. L'Agenzia delle entrate si costituisce cori controricorso. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce violazione di legge, art. 42 dpr. 600/73, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto valida la delega di firma dell'avviso di accertamento, con riferimento agli ordini di servizio, senza che fossero indicati: le ragioni della delega, il termine di validità della stessa e il nominativo del delegato. 2. Il motivo è infondato. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all'orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 11013/2019, 8814/2019, conf. n. 28850 del 08/11/2019), secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega - disposizione di servizio prodotta in primo grado e ritualmente trascritta in ricorso - e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa (cfr. Cass. n. 13512/2011); 2.2. è stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che l'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo osservarsi che l'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs n. 165 del 2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla «delega di funzioni», laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 8814/2019 cit.). 3. La CTR si è adeguata ai superiori principi, per cui il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C 4.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 17 novembre 2021 I
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