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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22744/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 29 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 18 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di ricettazione, rideterminando la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento della continuazione tra l'episodio in contestazione e i fatti accertati con altra sentenza passata in giudicato.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che, peraltro del tutto genericamente, censura per violazione di legge la misura dell'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo la Corte di appello determinato la pena per il reato satellite, peraltro in misura estremamente contenuta, valorizzando la negativa personalità del prevenuto, gravato da rilevanti e numerosi precedenti penali (v. pag. 3); rilevato altresì che, con riferimento all'aumento di pena disposto per ciascuno dei reati satellite in continuazione, la giurisprudenza ha da ultimo evidenziato come l'obbligo di motivazione si riduce se, come in questo caso, è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio acottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato (Sez.

U n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 29 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 18 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di ricettazione, rideterminando la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento della continuazione tra l'episodio in contestazione e i fatti accertati con altra sentenza passata in giudicato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che, peraltro del tutto genericamente, censura per violazione di legge la misura dell'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo la Corte di appello determinato la pena per il reato satellite, peraltro in misura estremamente contenuta, valorizzando la negativa personalità del prevenuto, gravato da rilevanti e numerosi precedenti penali (v. pag. 3); rilevato altresì che, con riferimento all'aumento di pena disposto per ciascuno dei reati satellite in continuazione, la giurisprudenza ha da ultimo evidenziato come l'obbligo di motivazione si riduce se, come in questo caso, è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio acottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato (Sez. U n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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