CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19551/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na Ventimiglia, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e VIALE Mirella, rappresentati e difesi dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]Nanni, domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato,- controricorrente -avverso la sentenza n. 441/2023 della Corte d’appello di Genovapubblicata il 20.4.2023;Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n.441/2023 della Corte d’appello di Genova, pubblicata il 20.4.2023, che inaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Pag. 1 di 2Numero registro generale 14166/2023Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 19551/2026Data pubblicazione 13/06/2026Sanzo Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la nullitàdell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Imperia;[OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso;la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.;Considerato che:rileva il Collegio che risulta depositata rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente in data 1° aprile 2026;la rinuncia, accettata dai controricorrenti, ha i requisiti richiesti dagli artt.390 e 391 cod. proc. civ.;rilevato che nulla deve essere disposto sulle spese data l’intervenutaaccettazione da parte dei controricorrenti. P.Q.MDichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 5 maggio 2026Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 2 di 2