CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 46229/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente o SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] o che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 1.500 di multa in relazione a diversi reati aventi ad oggetto armi. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto, riconosciuta la continuazione, più grave il reato di cui all'art. 23, commi primo e terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo 1), determinato per detta violazione la pena in anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa e, applicati gli aumenti per i reati in continuazione e la diminuente prevista per il rito, quantificato la pena finale in anni 3 di reclusione ed euro 2.250 di multa. 2. Avverso la sentenza, Spanò ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448-bis cod. proc. pen., articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha dedotto l'illegalità della pena per erronea individuazione della violazione più grave che, nella specie, era rappresentata dalla ricettazione di cui al capo 3) (in tal senso si era pronunciato il Tribunale, nella stessa sentenza, per gli altri due coimputati). 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 2), integrante il reato di cui all'art. 23, comma quarto, della legge n. 110 del 1975 e non quello previsto dagli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895. 3. In data 8 settembre 2021 è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso con contestuale procura speciale al difensore per il relativo deposito. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, Rv. I 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Rv 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, Rv. 224747). Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto di presentare impugnazioni. Nel caso di specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente dal ricorrente, con firma autenticata dal difensore, e trasmessa a questa Corte in data 8 settembre 2021. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il ConsIgliere e ensore Il