CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 24547/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 18318-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 64/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 21/01/2016 R.G.N. 248/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.64/16, la Corte d'appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a far accertare il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la cooperativa Mediterraneo e Progresso, avente ad oggetto prestazioni di bracciante agricolo per 152 giornate lavorative. Vi era stato un accertamento dell'Inps che disconosceva le prestazioni di lavoro del Nicolosi in favore della predetta impresa agricola e la domanda era diretta al ripristino della posizione contributiva e previdenziale annullata. La Corte riteneva che Nicolosi non avesse dato prova degli elementi della subordinazione. I testi escussi, a lui favorevoli, non erano attendibili, sia perché ricorrenti in altre analoghe controversie, sia perché avevano confermato di aver lavorato entrambi nel 2006 con Nicolosi, eppure in luoghi distanti tra loro, sia perché avevano confermato che le direttive provenivano dal presidente della cooperativa quando, invece, lo stesso, sentito in sede ispettiva dai funzionari dell'Inps, aveva negato di essersi mai occupato della gestione della cooperativa, lavorandovi come semplice operaio e percependo paga giornaliera, essendo il cugino ad occuparsi della gestione. Contro la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per sei motivi. L'Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., 2700, 2727, 2729 c.c., 420 e 421 c.p.c. La sentenza avrebbe errato nel non dar credito alle prove testimoniali, ritenendo la loro valenza probatoria smentita dalle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo dell'Inps. Le dichiarazioni fatte all'Inps non avevano fede privilegiata ed erano inattendibili siccome provenienti dal presidente della cooperativa. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 e 2698 c.c. La sentenza avrebbe operato una inammissibile inversione dell'onere probatorio, esentando l'Inps dall'obbligo di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese, contrapposte a quelle dell'attore. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2094, 2104, 2381, 2521 c.c. La Corte avrebbe errato nell'attribuire attendibilità alle dichiarazioni rese dal presidente della cooperativa, ritenendo che non fosse egli ad esercitare il potere direttivo. Sostiene il ricorrente che, trattandosi di società cooperativa, le direttive dovevano provenire dall'organo gestorio, ovvero dal consiglio di amministrazione, sicchè non poteva essere negata la subordinazione per la mancanza di direttive da parte del legale rappresentante della cooperativa. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2094, 2104, 2381, 2521 c.c., nonché dell'art.1, co.3 I. n.142/01. La Corte avrebbe errato nel ritenere che il presidente della cooperativa non potesse aver svolto ruolo direttivo nei confronti del ricorrente, siccome addetto di fatto a mansioni di operaio agricolo e percettore di paga in tale qualità. Sostiene il ricorrente che la qualifica di presidente di cooperativa può essere compatibile con quella di lavoratore subordinato della stessa cooperativa. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione elo falsa applicazione degli artt.115, 116, 246 c.p.c. La Corte negò l'attendibilità dei testi sulla base di assunti del tutto astratti, ovvero il fatto che avessero promosso analoghe cause, ma senza alcuna verifica in concreto dell'inattendibilità della deposizione. Del resto, la circostanza per cui i testi avevano lavorato con Nicolosi in luoghi diversi era ben possibile, trattandosi di deposizioni che coprivano un lungo periodo temporale. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione ,e/o falsa applicazione dell'art.128, co.3 R.D.L. n.1827/35. La Corte avrebbe condannato Nicolosi al pagamento delle spese di lite, sebbene ciò fosse ammesso, in base a detta norma, nel solo caso di azione manifestamente infondata e temeraria. Il che non poteva essere, dato il contrasto delle risultanze probatorie. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorso per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v. Cass.6774/22). Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie. In particolare, la Corte non ha attribuito alcuna fede privilegiata, fino a querela di falso, alle dichiarazioni rese in sede di verbale ispettivo. Nell'esercizio del suo prudente apprezzamento, ha invece ritenuto inattendibili le prove testimonialii per vari motivi, tra cui il contrasto con le dichiarazioni rese in sede di accertamento Inps. • Nella sostanza, il motivo di ricorso si risolve nella deduzione per cui la Corte ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova. In tal caso la censura è ammissibile solo nei limiti dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c. (v. Cass., sez. un., 20867/20). Senonché, il ricorso nulla allega circa la ricorrenza dei presupposti previsti da tale norma, risultando inammissibile per difetto di specificità. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte ha correttamente affermato che spettava all'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto, ovvero gli elementi della subordinazione. Di contro, l'Inps non doveva provare alcunché, non avendo diritti da far valere, né eccezioni da provare a mezzo di fatti impeditivi, modificativi o estintivi. L'accertamento ispettivo compiuto dall'Inps non attribuiva all'ente alcun diritto sostanziale bisognoso di prova in sede processuale, né l'Inps ha svolto alcuna pretesa di diritto sostanziale in giudizio, di contro alla pretesa sostanziale azionata dall'attore. Il terzo, quarto e quinto motivo sono inammissibili. Essi si risolvono in una censura al modo in cui la Corte ha valutato le risultanze istruttorie, contestandosi la rilevanza e attendibilità conferite alle dichiarazioni del presidente della cooperativa e, per converso, l'inattendibilità attribuita alle deposizioni testimoniali. Ma, analogamente a quanto già detto per il primo motivo, la censura di cattivo esercizio da parte del giudice del proprio prudente apprezzamento, è ammissibile nei limiti dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c., e nessuno dei motivi allega alcunché circa la ricorrenza dei presupposti previsti da tale norma. Il sesto motivo è manifestamento infondato. L'art.57 I. n.153/69 è stato abrogato dalla I. n.438/92. Il principio della non soccombenza del lavoratore, salvo il caso della temerarietà della lite, è stato ripreso nel testo dell'art.152 d. a. c.p.c., poi modificato dall'art.42 d. I. n.269/03. Ratione temporis, posto che la sentenza d'appello è del 2016, si applica l'attuale testo dell'art.152 d. a. c.p.c. Tale norma e il relativo regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali, come più volte affermato da questa Corte, si applica soltanto ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali e assistenziali (Cass.25759/08, Cass.22857/16, Cass.16676/20), non anche quando la prestazione previdenziale è solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (v. Cass.16676/20, riguardo alla domanda volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli). Tanto accade nel caso di specie, poiché le conclusioni del ricorso in primo grado avevano ad oggetto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e il ripristino della posizione contributiva e previdenziale annullata dall'Inps. Non era dunque chiesto l'adempimento di specifiche prestazioni previdenziali che, semmai, sarebbero potute derivare solo come conseguenza eventuale dall'accertamento chiesto in questo giudizio. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del ricorrente, secondo soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite all'Inps, liquidate per il presente grado in €3000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo alla parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo