CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 luglio 2021
Cassazione n. 47844/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2021 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 23 luglio 2021 il Tribunale di Teramo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA] S.R.L." al pagamento di € 5.000,00 a titolo di ammenda avendolo ritenuto colpevole del reato previsto e punito dall'art. 256, comma 1, Lett. A) del D.Lgs. n. 152 del 2006 per aver gestito un quantitativo di rifiuti superiore a quello di cui all'iscrizione R.I.P. pari a 2.900 t/a; che per l'annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto appello affidandolo ai due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduceva l'erronea valutazione del materiale probatorio operata dal Giudice di primo grado; che con il secondo motivo invocava l'applicazione della fattispecie di minore gravità di cui all'art. 256, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006; Considerato che, disponendo la sentenza impugnata la sola condanna del ricorrente alla pena dell'ammenda, essa non è suscettibile di appello ma solamente di ricorso per cassazione; che, pertanto, in ossequio al principio del favor impugnationís, il ricorso proposto dall'imputato, ancorché formalmente indicato come atto di appello, deve essere convertito in ricorso per cassazione; che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto esclusivamente riproduttivo di argomentazioni di merito sottratte al sindacato di questa Corte di legittimità volte a contestare la ricostruzione dei fatti operata con la sentenza impugnata; che il secondo motivo risulta manifestamente infondato atteso che il Giudice di primo grado ha correttamente applicato dall'art. 256, comma 1, Lett. A) del D.Lgs. n. 152 del 2006 facendo buon uso dell'orientamento di questa Corte secondo cuiiIn tema di gestione di rifiuti, nell'ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o le comunicazioni è configurabile il reato di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - autonomo rispetto alle fattispecie previste dai primi tre commi della medesima disposizione - nei soli casi in cui detta carenza sia attinente alle modalità di esercizio dell'attività, mentre, qualora essa si risolva nella sostanziale inesistenza del titolo abilitativo, perché oggetto dell'attività sono rifiuti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni ed iscrizioni, è integrata una illecita gestione (Corte di cassazione, Sez. III penale, n. 5817 del 15 gennaio 2019); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il