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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26770/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che entrambi i motivi, attinenti al trattamento sanzionatorio (per mancato riconoscimento rispettivamente delle circostanze attenuanti generiche e della continuazione) non son consentiti in sede di legittimità in presenza di una motivazione esente da manifeste illogicità o contraddizioni, non potendo questa Corte ingerirsi nell'esercizio del potere discrezionale riservato in tale ambito ai giudici di merito; considerato che in relazione ad entrambi i profili contestati, la motivazione, a dispetto di quanto si sostiene in ricorso, appaia particolarmente articolai, pur nel rispetto di principi di sintesi e continenza, assolvendo pienamente alla funzione giustificativa richiesta dalla legge ed illustrando con chiarezza le ragioni del doppio diniego; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che entrambi i motivi, attinenti al trattamento sanzionatorio (per mancato riconoscimento rispettivamente delle circostanze attenuanti generiche e della continuazione) non son consentiti in sede di legittimità in presenza di una motivazione esente da manifeste illogicità o contraddizioni, non potendo questa Corte ingerirsi nell'esercizio del potere discrezionale riservato in tale ambito ai giudici di merito; considerato che in relazione ad entrambi i profili contestati, la motivazione, a dispetto di quanto si sostiene in ricorso, appaia particolarmente articolai, pur nel rispetto di principi di sintesi e continenza, assolvendo pienamente alla funzione giustificativa richiesta dalla legge ed illustrando con chiarezza le ragioni del doppio diniego; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno
Sentenza Cassazione n. 26770/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris