CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 04527/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21761-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto R.G.N.21761/2021 Cron. Rep. Ud.22/11/2023 CC avverso la sentenza n. 473/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2021 R.G.N. 2900/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione (n. 1860/18), con cui il tribunale locale aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo n. 1468/2017 emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza n. 6354/2004 del tribunale di Roma , parzialmente riformata dalla Corte di appello con sentenza n. 8234/2010, divenuta irrevocabile a seguito della decisione della Corte di legittimità n. 14355/15. La Corte territoriale aveva ritenuto di confermare la decisione del tribunale in punto di rigetto della eccezione di prescrizione dei crediti retributivi conseguenti alla originaria sentenza del tribunale del 2004 accertativa della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la RAI e il Vota. In particolare la corte di merito aveva ritenuto che, in ossequio al principio di cui all’art.2945 co.2 c.p.c., secondo cui se l’interruzione della prescrizione è avvenuta in seguito alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio, la prescrizione non corre sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Nel caso in esame la prescrizione dei crediti discendenti dall’accertamento del rapporto di lavoro e del diritto al corretto inquadramento era ritenuta sospesa sino al deposito della sentenza di legittimità definitoria del giudizio. La corte di merito richiamava il precedente in termini del giudice di legittimità ( Cass.n. 2233/2020) e valutava che correttamente la corte d merito aveva valutato come direttamente discendente il diritto di credito in questione, afferente differenze retributive per il corretto inquadramento, dalla sentenza del 2004 di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con la conseguenza che la prescrizione dello stesso credito era rimasta sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria del diritto accertato. Avverso detta decisione proponeva ricorso la RAI con unico motivo cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Nelle more del giudizio tra le parti intercorrevano trattative per il bonario componimento della lite. Successivamente la RAI - [OSCURATO:SOCIETA] con atto del 2 ottobre 2023 dichiarava di rinunciare al ricorso per cassazione. Con successiva dichiarazione del 7 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] accettava la rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] E’ preliminare rilevare che, a seguito degli accordi intervenuti tra le parti, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è stata accettata dal lavoratore. Prendendosi atto della rinuncia al ricorso, si dichiara estinta la causa per cessazione della materia del contendere, con spese compensate. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014; Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018). P.Q.M. L