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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 06928/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale aveva disposto la confisca delle società Italia Costruzioni s.r.I., V.G.M.

Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., Metallica di [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ritenute nella disponibilità del proposto [OSCURATO:PERSONA], nonché dei rapporti bancari intrattenuti sul territorio nazionale da quest'ultimo e dal coniuge [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte territoriale, nell'esaminare i motivi di appello, ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per l'applicazione della misura patrimoniale.

2.1. Quanto all'appartenenza alla categoria di pericolosità qualificata prevista dall'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs., 11 settembre 2011, n. 159, ha osservato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva operato, quanto meno fino all'anno 2015, quale imprenditore stabilmente vicino alla cosca di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA] così da ottenere indebiti vantaggi rper le società controllate.

Ha ritenuto dimostrative dell'assunto: - le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Mancuso ha riferito di avere personalmente conosciuto il [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva rivelato di operare quale imprenditore alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA].

Venturino, pur non rivelando notizie dirette sul conto di [OSCURATO:PERSONA], ha precisato che gli imprenditori edili operanti a [OSCURATO:PERSONA], come lo zio, [OSCURATO:PERSONA], e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], sono tutti in buoni rapporti con la `ndrangheta che garantisce l'aggiudicazione degli appalti in c:ambio della cessione di una quota dei profitti. [OSCURATO:PERSONA], infine, ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come imprenditore edile in grado, al pari di [OSCURATO:PERSONA], di aggiudicarsi lavori solo grazie all'interessamento di [OSCURATO:PERSONA], esponente dell'omonimo clan avente base a [OSCURATO:PERSONA]: - la conversazione, captata in ambientale il 28 luglio 2012, all'interno della taverna del capo indiscusso della cosca, [OSCURATO:PERSONA], il quale, inoltre, a discutere con altri esponenti della criminalità organizzata cutrese di lavori pubblici riconducibili ad una società controllata del [OSCURATO:PERSONA], Italia Costruzioni s.r.I., espressamente presenta quest'ultimo agli astanti come uno dei migliori imprenditori operanti nella zona controllata dal clan, chiosando che, in quel periodo, si "stava facendo un impero".

Proprio in ragione di questa sua qualità, [OSCURATO:PERSONA] chiede al [OSCURATO:PERSONA] di far partecipare un'altra impresa ai lavori relativi ad una rotatoria. - l'accertata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle udienze del processo contro gli autori dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], al fine di esprimere simbolicamente un gesto di solidarietà ai gruppi di 'ndrangheta coinvolti; - l'assunzione da parte delle imprese controllate dal [OSCURATO:PERSONA] di numerosi soggetti segnalati come gravitanti nei sodalizi mafiosi.

2.2. Quanto alla disponibilità in capo al proposto delle società confiscate, la Corte di appello ha evidenziato che la maggioranza delle quote del capitale sociale sono state intestate, sin dalla costituzione e, successivamente, per periodi prolungati di tempo, o direttamente al [OSCURATO:PERSONA] o ai suoi familiari, privi della necessarie risorse economiche e finanziarie, e che le stesse hanno intessuto tra loro rapporti, economici e giuridici, analiticamente descritti, spiegabili solamente con la riconducibilità ad un unico centro di mnteresse, rappresentato dal [OSCURATO:PERSONA], vera e propria «figura chiave e dominus».2.3.

Quanto alla sproporzione tra redditi dichiarati e spese sostenute, essa è stata ritenuta netta alla luce indagini svolte dalla Guardia di finanza e della irrilevanza degli elementi favorevoli prospettati dal [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso il decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando due motivi.

2.1. Con il primo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. -b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e apparenza o comunque assoluta carenza della motivazione in ordine ai presupposti, oggettivi e soggettivi, dell'iscrizione del proposto nella categoria di pericolosità sociale qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011.

Lamenta, in particolare, che il provvedimento impugnato abbia, da una parte, ignorato le censure difensive e, dall'altra, fondato la decisione su meri indizi e non su elementi di fatto, senza verificare in concreto pericolosità sociale del proposto.

Nonostante le puntuali indicazioni contenute nell'atto di appello, non vi è alcun riferimento ai fatti oggetto dei procedimenti penali iscritti a carico del prevenuto e al loro esito nonché alla natura delle frequentazioni con le persone ritenute pericolose, non adeguatamente dimostrate con la produzione delle relazioni di servizio e, comunque, tutte legate a motivi di lavoro o amicizia.

Non si è tenuto conto delle informative dei Carabinieri che hanno ripetutamente escluso forme di collegamento del [OSCURATO:PERSONA] con la criminalità locale.

L'accertamento non ha riguardato il carattere permanente e stabile del contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso.

Al contrario sono state valorizzate, con forzature interpretative, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, pur generiche e non convergenti sul ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale imprenditore contiguo con la ‘ndrangheta crotonese, oltre che prive di riscontri oggettivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai citato [OSCURATO:PERSONA] ed ha fornito sul suo conto informazioni prive di conferma; Venturino ha escluso di avere posto in essere attività illecita insieme con il proposto; Mancuso, non credibile per avere in passato commesso reati ai danni di [OSCURATO:PERSONA], si è limitato a riferire vanterie in ordine ai rapporti intrattenuti da quest'ultimo con [OSCURATO:PERSONA].

L'unica intercettazione ambientale, rimasta priva di riscontri, non consente una lettura, competa ed attendibile, dei dialoghi a causa delle continue interruzioni e, comunque, nella parte intelligibile dimostra che il [OSCURATO:PERSONA], presente casualmente alla riunione e non per essere stato invitato da [OSCURATO:PERSONA], non conosceva nessuno dei partecipanti, ad eccezione del padrone di casa, circostanza, quest'ultima, del tutto incompatibile con il ruolo attribuitogli di imprenditore compiacente della consorteria.

3.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di •legge e apparenza o comunque assoluta carenza della motivazione con riferimento alla riconducibilità dei beni al preposto nonché ai presupposti previsti dall'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.

La Corte distrettuale, senza accertare incidentalmente la pericolosità sociale, ha del tutto trascurato sia i rilievi contenuti nella consulenza redatta nell'interesse della difesa sia le emergenze della allegata documentazione attestanti che le società confiscate hanno cessato di operare nel 2012, non hanno beni, mobili ed immobili, e non posseggono liquidità e capitali depositati presso istituti bancari.

Non ha neanche tenuto conto della circostanza che la società di persone VGM non ha proceduto alla distribuzione, nel corso degli anni, di utili sebbene dichiarati e assoggettati a tassazione né alla restituzione dei finanziamenti infruttiferi elargiti, nel medesimo arco temporale, dai soci, tra cui il [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le operazioni giustificano i prelevamenti in contanti operati dai soci divenuti debitori della società.

Anche i bonifici eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:PERSONA] con accrediti in una carta prepagata sono stati giustificati; non vi è prova, comunque, che il [OSCURATO:PERSONA] abbia prelevato in contanti le somme una volta accreditate.

Il contenzioso in materia tributaria con l'Agenzia delle entrate non costituisce indicatore della consistenza patrimoniale delle aziende ricondotte al [OSCURATO:PERSONA] perché fondato sull'imponibile ai fini fiscali e non sulla effettiva consistenza patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va ricordato, in premessa, che ai sensi degli artt. 4, undicesimo comma,

I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e 3-ter, secondo comma,

I. 31 maggio 1975, n. 575 7i1 cui testo è oggi trasfuso rispettivamente nell'art. 10, comma 3, e nell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali «è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero, dell'interessato e del suo difensore».

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, questa formula esclude che il ricorrente possa dedurre il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

In subiecta materia, pertanto, con il ricorso per cassazione è possibile denunciare, oltre alla «mancanza assoluta» della motivazione, soltanto un difetto di coerenza, di completezza o di logicità della stessa, tale da farla di fatto ritenere «apparente» e inidonea a rappresentare le ragioni della decisione in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.

Non può essere, invece, proposta come vizio di motivazione, mancante o apparente, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 7/1/2016, Pandico, Rv. 266365).

2. Tanto posto, entrambi i motivi sono, a parere del Collegio, inammissibili perché deducono solo apparentemente violazioni di legge.

Il ricorrente, anche quando lamentano l'assenza di motivazione; in realtà censura l'apprezzamento degli elementi fattuali compiuti dai giudici del merito o la logicità dell'iter argomentativo seguito per giustificare la decisione con riferimento alla sussistenza dei presupposti della disposta confisca.

2.1. la Corte di Appello ha espresso una valutazione tutt'altro che apparente o incompleta laddove ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] soggetto inquadrabile nella categoria di pericolosità degli "indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416- bis del codice penale;" al riguardo ha posto in evidenza la convergenza tra le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e le risultanze di una conversazione ambientale dal significato auto evidente.

Entrambe le fonti danno ampiamente conto della permanenza nel tempo di uno stabile e rapporto di contiguità tra il [OSCURATO:PERSONA] e la cosca capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva continuativamente svolto, attraverso le società a lui riconducibili, attività imprenditoriale assai remunerativa sfruttando la "protezione" del clan nell'aggiudicazione degli appalti e delle commesse in cambio del versamento di una parte dei proventi.

La condotta del [OSCURATO:PERSONA], pertanto, a prescindere dalla configurabilità del reato di associazione mafiosa, integra, comunque un'ipotesi di pericolosità sociale qualificata intrigando un contributo fattivo alle attività ed allo sviluppo del sodalizio, funzionale agli interessi del gruppo (Sez. 2, n. 27855 del 22/3/2019, Valenza, Rv. 277402).

D'altra parte, il concetto di appartenenza, evocato dall'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, "è più ampio di quello di partecipazione, con il conseguente rilievo attribuito in tema di misure di prevenzione a condotte che non integrano neppure in ipotesi di accusa la presenza del vincolo stabile tra il proposto e la compagine, ma rivelano una attività di collaborazione, anche non continuativa" (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep 2018, Gattuso, in motivazione)

2.1. Del tutto generiche sono le censure in tema di riconducibilità dei beni al preposto e, più in generale, in tema di violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 Il ricorrente non si confronta con le puntuali osservazioni del provvedimento impugnato (pag. 15 ss.) che, nell'esaminare le ricostruzioni alternative e le giustificazioni esposte nella consulenza tecnica prodotta dalla difesa, e pedissequamente riproposte in questa sede, ha rilevato che non sono ancorate a dati oggettivi o a documentazione certa ma sono il frutto di mere ipotesi prive di aggancio nelle emergenze probatorie.

Non sono state prodotte le scritture contabili né sono 'state depositate le dichiarazioni di redditi non sono state indicate le fonti lecite, i lavori svolti, i contratti di appalto.

Non sono stati documentati gli utili accantonati dalla società VGM ed eventualmente reinvestiti.

Non è stata in alcun modo giustificata l'operazione societaria che ha consentito al [OSCURATO:PERSONA] di ricevere da [OSCURATO:SOCIETA]. accrediti, non collegati all'attività imprenditoriale, in una carta prepagata di cui, a prescindere dal prelievo delle somme in contanti, aveva l'esclusiva disponibilità quale titolare.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria equamente determinata per ciascuno nella somma di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale aveva disposto la confisca delle società Italia Costruzioni s.r.I., V.G.M. Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., Metallica di [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ritenute nella disponibilità del proposto [OSCURATO:PERSONA], nonché dei rapporti bancari intrattenuti sul territorio nazionale da quest'ultimo e dal coniuge [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte territoriale, nell'esaminare i motivi di appello, ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per l'applicazione della misura patrimoniale. 2.1. Quanto all'appartenenza alla categoria di pericolosità qualificata prevista dall'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs., 11 settembre 2011, n. 159, ha osservato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva operato, quanto meno fino all'anno 2015, quale imprenditore stabilmente vicino alla cosca di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA] così da ottenere indebiti vantaggi rper le società controllate. Ha ritenuto dimostrative dell'assunto: - le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Mancuso ha riferito di avere personalmente conosciuto il [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva rivelato di operare quale imprenditore alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]. Venturino, pur non rivelando notizie dirette sul conto di [OSCURATO:PERSONA], ha precisato che gli imprenditori edili operanti a [OSCURATO:PERSONA], come lo zio, [OSCURATO:PERSONA], e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], sono tutti in buoni rapporti con la `ndrangheta che garantisce l'aggiudicazione degli appalti in c:ambio della cessione di una quota dei profitti. [OSCURATO:PERSONA], infine, ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come imprenditore edile in grado, al pari di [OSCURATO:PERSONA], di aggiudicarsi lavori solo grazie all'interessamento di [OSCURATO:PERSONA], esponente dell'omonimo clan avente base a [OSCURATO:PERSONA]: - la conversazione, captata in ambientale il 28 luglio 2012, all'interno della taverna del capo indiscusso della cosca, [OSCURATO:PERSONA], il quale, inoltre, a discutere con altri esponenti della criminalità organizzata cutrese di lavori pubblici riconducibili ad una società controllata del [OSCURATO:PERSONA], Italia Costruzioni s.r.I., espressamente presenta quest'ultimo agli astanti come uno dei migliori imprenditori operanti nella zona controllata dal clan, chiosando che, in quel periodo, si "stava facendo un impero". Proprio in ragione di questa sua qualità, [OSCURATO:PERSONA] chiede al [OSCURATO:PERSONA] di far partecipare un'altra impresa ai lavori relativi ad una rotatoria. - l'accertata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle udienze del processo contro gli autori dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], al fine di esprimere simbolicamente un gesto di solidarietà ai gruppi di 'ndrangheta coinvolti; - l'assunzione da parte delle imprese controllate dal [OSCURATO:PERSONA] di numerosi soggetti segnalati come gravitanti nei sodalizi mafiosi. 2.2. Quanto alla disponibilità in capo al proposto delle società confiscate, la Corte di appello ha evidenziato che la maggioranza delle quote del capitale sociale sono state intestate, sin dalla costituzione e, successivamente, per periodi prolungati di tempo, o direttamente al [OSCURATO:PERSONA] o ai suoi familiari, privi della necessarie risorse economiche e finanziarie, e che le stesse hanno intessuto tra loro rapporti, economici e giuridici, analiticamente descritti, spiegabili solamente con la riconducibilità ad un unico centro di mnteresse, rappresentato dal [OSCURATO:PERSONA], vera e propria «figura chiave e dominus».2.3. Quanto alla sproporzione tra redditi dichiarati e spese sostenute, essa è stata ritenuta netta alla luce indagini svolte dalla Guardia di finanza e della irrilevanza degli elementi favorevoli prospettati dal [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso il decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando due motivi. 2.1. Con il primo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. -b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e apparenza o comunque assoluta carenza della motivazione in ordine ai presupposti, oggettivi e soggettivi, dell'iscrizione del proposto nella categoria di pericolosità sociale qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011. Lamenta, in particolare, che il provvedimento impugnato abbia, da una parte, ignorato le censure difensive e, dall'altra, fondato la decisione su meri indizi e non su elementi di fatto, senza verificare in concreto pericolosità sociale del proposto. Nonostante le puntuali indicazioni contenute nell'atto di appello, non vi è alcun riferimento ai fatti oggetto dei procedimenti penali iscritti a carico del prevenuto e al loro esito nonché alla natura delle frequentazioni con le persone ritenute pericolose, non adeguatamente dimostrate con la produzione delle relazioni di servizio e, comunque, tutte legate a motivi di lavoro o amicizia. Non si è tenuto conto delle informative dei Carabinieri che hanno ripetutamente escluso forme di collegamento del [OSCURATO:PERSONA] con la criminalità locale. L'accertamento non ha riguardato il carattere permanente e stabile del contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso. Al contrario sono state valorizzate, con forzature interpretative, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, pur generiche e non convergenti sul ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale imprenditore contiguo con la ‘ndrangheta crotonese, oltre che prive di riscontri oggettivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai citato [OSCURATO:PERSONA] ed ha fornito sul suo conto informazioni prive di conferma; Venturino ha escluso di avere posto in essere attività illecita insieme con il proposto; Mancuso, non credibile per avere in passato commesso reati ai danni di [OSCURATO:PERSONA], si è limitato a riferire vanterie in ordine ai rapporti intrattenuti da quest'ultimo con [OSCURATO:PERSONA]. L'unica intercettazione ambientale, rimasta priva di riscontri, non consente una lettura, competa ed attendibile, dei dialoghi a causa delle continue interruzioni e, comunque, nella parte intelligibile dimostra che il [OSCURATO:PERSONA], presente casualmente alla riunione e non per essere stato invitato da [OSCURATO:PERSONA], non conosceva nessuno dei partecipanti, ad eccezione del padrone di casa, circostanza, quest'ultima, del tutto incompatibile con il ruolo attribuitogli di imprenditore compiacente della consorteria. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di •legge e apparenza o comunque assoluta carenza della motivazione con riferimento alla riconducibilità dei beni al preposto nonché ai presupposti previsti dall'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte distrettuale, senza accertare incidentalmente la pericolosità sociale, ha del tutto trascurato sia i rilievi contenuti nella consulenza redatta nell'interesse della difesa sia le emergenze della allegata documentazione attestanti che le società confiscate hanno cessato di operare nel 2012, non hanno beni, mobili ed immobili, e non posseggono liquidità e capitali depositati presso istituti bancari. Non ha neanche tenuto conto della circostanza che la società di persone VGM non ha proceduto alla distribuzione, nel corso degli anni, di utili sebbene dichiarati e assoggettati a tassazione né alla restituzione dei finanziamenti infruttiferi elargiti, nel medesimo arco temporale, dai soci, tra cui il [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le operazioni giustificano i prelevamenti in contanti operati dai soci divenuti debitori della società. Anche i bonifici eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:PERSONA] con accrediti in una carta prepagata sono stati giustificati; non vi è prova, comunque, che il [OSCURATO:PERSONA] abbia prelevato in contanti le somme una volta accreditate. Il contenzioso in materia tributaria con l'Agenzia delle entrate non costituisce indicatore della consistenza patrimoniale delle aziende ricondotte al [OSCURATO:PERSONA] perché fondato sull'imponibile ai fini fiscali e non sulla effettiva consistenza patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va ricordato, in premessa, che ai sensi degli artt. 4, undicesimo comma, I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e 3-ter, secondo comma, I. 31 maggio 1975, n. 575 7i1 cui testo è oggi trasfuso rispettivamente nell'art. 10, comma 3, e nell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali «è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero, dell'interessato e del suo difensore». Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, questa formula esclude che il ricorrente possa dedurre il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In subiecta materia, pertanto, con il ricorso per cassazione è possibile denunciare, oltre alla «mancanza assoluta» della motivazione, soltanto un difetto di coerenza, di completezza o di logicità della stessa, tale da farla di fatto ritenere «apparente» e inidonea a rappresentare le ragioni della decisione in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Non può essere, invece, proposta come vizio di motivazione, mancante o apparente, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 7/1/2016, Pandico, Rv. 266365). 2. Tanto posto, entrambi i motivi sono, a parere del Collegio, inammissibili perché deducono solo apparentemente violazioni di legge. Il ricorrente, anche quando lamentano l'assenza di motivazione; in realtà censura l'apprezzamento degli elementi fattuali compiuti dai giudici del merito o la logicità dell'iter argomentativo seguito per giustificare la decisione con riferimento alla sussistenza dei presupposti della disposta confisca. 2.1. la Corte di Appello ha espresso una valutazione tutt'altro che apparente o incompleta laddove ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] soggetto inquadrabile nella categoria di pericolosità degli "indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416- bis del codice penale;" al riguardo ha posto in evidenza la convergenza tra le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e le risultanze di una conversazione ambientale dal significato auto evidente. Entrambe le fonti danno ampiamente conto della permanenza nel tempo di uno stabile e rapporto di contiguità tra il [OSCURATO:PERSONA] e la cosca capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva continuativamente svolto, attraverso le società a lui riconducibili, attività imprenditoriale assai remunerativa sfruttando la "protezione" del clan nell'aggiudicazione degli appalti e delle commesse in cambio del versamento di una parte dei proventi. La condotta del [OSCURATO:PERSONA], pertanto, a prescindere dalla configurabilità del reato di associazione mafiosa, integra, comunque un'ipotesi di pericolosità sociale qualificata intrigando un contributo fattivo alle attività ed allo sviluppo del sodalizio, funzionale agli interessi del gruppo (Sez. 2, n. 27855 del 22/3/2019, Valenza, Rv. 277402). D'altra parte, il concetto di appartenenza, evocato dall'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, "è più ampio di quello di partecipazione, con il conseguente rilievo attribuito in tema di misure di prevenzione a condotte che non integrano neppure in ipotesi di accusa la presenza del vincolo stabile tra il proposto e la compagine, ma rivelano una attività di collaborazione, anche non continuativa" (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep 2018, Gattuso, in motivazione) 2.1. Del tutto generiche sono le censure in tema di riconducibilità dei beni al preposto e, più in generale, in tema di violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 Il ricorrente non si confronta con le puntuali osservazioni del provvedimento impugnato (pag. 15 ss.) che, nell'esaminare le ricostruzioni alternative e le giustificazioni esposte nella consulenza tecnica prodotta dalla difesa, e pedissequamente riproposte in questa sede, ha rilevato che non sono ancorate a dati oggettivi o a documentazione certa ma sono il frutto di mere ipotesi prive di aggancio nelle emergenze probatorie. Non sono state prodotte le scritture contabili né sono 'state depositate le dichiarazioni di redditi non sono state indicate le fonti lecite, i lavori svolti, i contratti di appalto. Non sono stati documentati gli utili accantonati dalla società VGM ed eventualmente reinvestiti. Non è stata in alcun modo giustificata l'operazione societaria che ha consentito al [OSCURATO:PERSONA] di ricevere da [OSCURATO:SOCIETA]. accrediti, non collegati all'attività imprenditoriale, in una carta prepagata di cui, a prescindere dal prelievo delle somme in contanti, aveva l'esclusiva disponibilità quale titolare. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria equamente determinata per ciascuno nella somma di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
Decreto Cassazione n. 06928/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris