CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19118/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorericorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, in parziale riformadella sentenza in data 25/3/2023 del Tribunale di Bari, ha rideterminato in tre annidi reclusione e due anni di reclusione le pene rispettivamente inflitte a FallacaraNicolantonio e [OSCURATO:PERSONA], disponendo, quanto al Fallacara, la sostituzionedella suddetta pena con la detenzione domiciliare.2. Gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ri-corso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi, di seguito illustrati ai sensidell’art. 173 disp. att. Cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa del Fallacara deduce violazionedi legge, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in rela-zione al concorso nei reati contestati.Il ricorrente osserva che la Corte d’appello avrebbe omesso di rispondere auno specifico motivo concernente l’individuazione dei veicoli aziendali scomparsi eavrebbe fondato il giudizio di responsabilità, tanto con riguardo alla condotta di-strattiva quanto a quella di sottrazione delle scritture contabili, sull’assunto che ilzione e la nomina del coimputato [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore.A tal fine, la Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni rese dallo Ian-nelli e ha escluso la sua capacità di gestione dell’impresa, rilevando la mancanzadi specifiche competenze, posto che egli operava abitualmente in un settore deltutto diverso. Ulteriore elemento a carico del Fallacara è stato individuato nelledichiarazioni del curatore, che ha riferito di avere inutilmente tentato, in più occa-sioni, di contattarlo.Secondo la prospettazione difensiva, la responsabilità del Fallacara sarebbestata, in tal modo, desunta in via meramente presuntiva, sulla base della ritenutaincompetenza dello [OSCURATO:PERSONA], circostanza che, peraltro, risulterebbe contraddettadalla stessa sentenza impugnata laddove si evidenzia che lo [OSCURATO:PERSONA], in quantoimprenditore, doveva essere consapevole — al momento dell’assunzione della ca-rica di liquidatore — della necessità di acquisire la documentazione contabile e diverificare la consistenza dei beni aziendali.Analogamente, con argomentazione che si assume parimenti contradditto-ria, la Corte d’appello ha ritenuto che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell’attivitàdella società fallita, in quanto in precedenza aveva svolto lavori per la stessa, e haconseguentemente giudicato non credibile la sua dichiarazione di ignorare l’ubica-zione della sede sociale.La sentenza impugnata presenterebbe, pertanto, profili di contraddittorietàin ordine alla valutazione di attendibilità dello [OSCURATO:PERSONA], oltre a risultare carentesotto il profilo motivazionale con riguardo alla collocazione temporale sia dellecondotte distrattive sia della sottrazione o distruzione della documentazione con-tabile.2.2 Con il secondo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione inordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche.Il beneficio è stato infatti riconosciuto in termini di mera equivalenza ri-spetto alle aggravanti contestate e, sul punto, la sentenza impugnata ha attribuitorilievo determinante a un precedente specifico, peraltro risalente a oltre trent’anniprima. Di contro, allo [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche sono state riconosciute comeprevalenti, pur in presenza di due condanne per reati in materia previdenziale.Secondo la prospettazione difensiva, la Corte d’appello non avrebbe ade-guatamente motivato tale differenziazione nel trattamento sanzionatorio.2.3. Con il primo motivo di ricorso la difesa dello [OSCURATO:PERSONA] deduce violazionedi legge in relazione all’art. 216 legge fall., assumendo che non sia emersa alcunaprova del dolo specifico richiesto per le condotte di sottrazione o distruzione dellescritture contabili e sostenendo che l’imputato, in quanto “vittima” del Fallacara,sarebbe rimasto estraneo sia alla gestione della società sia all’utilizzo dei benioggetto di distrazione.2.4. Con il secondo motivo si deduce apparenza e manifesta illogicità dellamotivazione, con riferimento sia alla consapevolezza dell’imputato dello stato diinsolvenza sia alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edit-tale. Al riguardo, non appare sufficiente il richiamo operato dalla Corte d’appello aparametri generici quali la gravità del fatto e la personalità dell’imputato.2.5. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’omessaapplicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., rite-nuta invece sussistente alla luce di una valutazione complessiva delle modalitàdella condotta e dell’intensità dell’elemento soggettivo.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto nell’interesse del Fallacara è inammissibile.1.1. Quanto al primo motivo, si osserva che, secondo la Corte d’appello, ildi fatto ad esercitare tale funzione anche successivamente alla nomina dello Ian-nelli quale liquidatore.Tale qualità di amministratore di fatto è stata desunta essenzialmente datre elementi: il rifiuto del Fallacara di collaborare con il curatore, la sostanzialeimpreparazione dello [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni rese da quest’ultimo circa la propriaestraneità alla gestione dell’impresa.A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente si limita a contestarne la tenutalogica, sostenendo che la sentenza impugnata si contraddirebbe nella valutazionedi credibilità dello [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, la censura si arresta alla mera enunciazionedell’asserita incongruenza, senza chiarire in che termini essa incida sull’impiantomotivazionale, né confrontarsi con i due argomenti centrali valorizzati dalla Corted’appello, costituiti dalla evidente inadeguatezza dello [OSCURATO:PERSONA] alla gestione e dallamancata collaborazione del Fallacara con il curatore, circostanza, quest’ultima,peraltro espressamente riconosciuta dallo stesso ricorso alle pagine 5 e 6.I due elementi su cui si fonda la decisione risultano, per contro, specifici,convergenti e logicamente coerenti e, anche alla luce della evidente lacunosità delmotivo di ricorso, sono pienamente idonei a sorreggere l’affermazione di respon-sabilità.Da ciò consegue altresì l’infondatezza della doglianza relativa all’incertezzacirca l’individuazione dei veicoli aziendali non rintracciati: il ricorrente, infatti, noncontesta la scomparsa dei beni indicati in imputazione e l’accertamento della pro-trazione dell’attività gestoria del Fallacara fino al fallimento rafforza ulteriormentela conclusione della Corte d’appello in ordine alla sua disponibilità dei beni stessi.1.2. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno valorizzato, ai fini delladifferenziazione del giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti generi-che tra i due imputati, il precedente specifico del Fallacara e il suo ruolo premi-nente nella vicenda.Sul punto, il Fallacara si limita a osservare che il precedente risulta risalentenel tempo e che egli avrebbe avuto, in realtà, un ruolo marginale, essendosi di-messo quattro anni prima del fallimento. Tuttavia, il percorso argomentativo deigiudici di merito appare coerente e congruo, in quanto si pone in linea con il giàaccertato ruolo preponderante del Fallacara rispetto allo [OSCURATO:PERSONA].A ciò si aggiunge il dato, pacifico e non contestato, dell’esistenza di unprecedente specifico per bancarotta, sicché il motivo di ricorso si appalesa, per unverso, manifestamente infondato e, per altro verso, connotato da evidente gene-ricità.2. È inammissibile anche il ricorso proposto nell’interesse dello [OSCURATO:PERSONA].2.1. La contestazione relativa all’assenza di prova del dolo specifico dellabancarotta documentale è del tutto generica: il ricorso si limita, infatti, a richia-mare la giurisprudenza di legittimità in materia e a prospettare l’estraneità delloIannelli alla gestione dell’impresa, senza confrontarsi con le argomentazioni svoltedalla Corte d’appello in ordine al suo coinvolgimento nella gestione e alla provadell’elemento soggettivo.La sentenza impugnata evidenzia, quanto al primo profilo, la previa cono-scenza da parte dello [OSCURATO:PERSONA] dell’attività della fallita, i rapporti personali con ilaccettazione del ruolo preminente del coimputato (pag. 10 della sentenza); quantoal secondo profilo, e cioè alla prova del dolo specifico, la Corte d’appello sottolinea,a pagina 12, che la sottrazione della contabilità era finalizzata a impedire l’indivi-duazione dei veicoli aziendali oggetto di distrazione.Si tratta di argomenti puntuali e logicamente coerenti, rispetto ai quali ilricorso non prende posizione: il motivo deve, pertanto, ritenersi generico, lacunosoe, come tale, inammissibile.2.2. La prima parte del secondo motivo contiene un riferimento del tuttogenerico e sganciato dalla motivazione della sentenza all’asserita ignoranza dellostato di insolvenza e al preteso “carattere fraudolento di alcune operazioni conta-bili in assenza di effettiva documentazione o adeguata consulenza tecnica”; neconsegue la sua inammissibilità per difetto di specificità.Quanto all’ulteriore profilo della censura, la difesa si limita a contestare ladeterminazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, senza svi-luppare alcuna concreta argomentazione, se non un generico richiamo alla “mo-desta gravità del fatto”.Dalla lettura delle decisioni di merito emerge, invece, che entrambi i giudicihanno preso le mosse dal minimo edittale di anni tre di reclusione, procedendo poialla massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti;la Corte d’appello ha, inoltre, ulteriormente ridotto la pena, correggendo l’erroredel Tribunale, che aveva applicato un aumento per la continuazione anziché con-siderare l’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1), legge fall., e la sua soc-combenza nel bilanciamento con le attenuanti generiche.Risulta, pertanto, evidente, anche sotto tale profilo, la manifesta infonda-tezza del motivo di ricorso.2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato: i reati per cui si procedesono, infatti, puniti con pena detentiva superiore nel minimo a due anni, sicché lasoglia sanzionatoria risulta superiore a quella prevista dall’art. 131-bis cod. pen.In ogni caso, la censura è altresì generica, in quanto il ricorrente si limita asvolgere considerazioni astratte sulla ratio della causa di non punibilità e a richia-mare la giurisprudenza di legittimità, senza alcun confronto con la motivazionedella sentenza impugnata.3. Per le ragioni fin qui esposte si deve dichiarare l’inammissibilità dei ri-corsi.Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento sia delle spese processualisia, tenuto conto della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]