CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 03191/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8504/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 198/2022 depositata il 28/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 198/2022 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 28 gennaio 2022. Ha notificato controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. La controricorrente ha depositato memoria. Il Tribunale di Bologna ha respinto l’appello formulato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata il 3 luglio 2020, che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo intimato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di referente della comunione sull’area cortiliva sita in Bologna, via della Fornace n. 27, mappale n. 148/13, delegato dai comproprietari della stessa. [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva revocato il decreto ingiuntivo per la mancanza di riferibilità delle spese sostenute dal Bolzan al predetto mappale e per la assoluta carenza di un criterio per la ripartizione delle medesime. Il Tribunale di Bologna ha poi affermato che difettasse prova della legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] ad agire nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] A per il pagamento dei supposti contributi dovuti per la manutenzione dei beni comuni. Il giudice di appello ha evidenziato che il Bolzan aveva sostenuto di essere legittimato a richiedere il pagamento delle somme “in ragione del suo rivestire la funzione di referente del mappale, nominato a ciò dai condòmini nella stessa assemblea”, ed in quanto dette somme sarebbero state da lui anticipate nell’interesse di tutti, essendo, poi, i criteri di riparto delle spese tra i comunisti desumibili dal prospetto in calce al verbale assembleare. Il Tribunale di Bologna ha osservato che, in occasione dell’assemblea dei comunisti citata in atti, il Bolzan venne semplicemente designato quale rappresentante del mappale 143 sub 13 in relazione al punto 7 dell’ordine del giorno, in cui si sarebbe dovuto discutere del regolamento di uso del terreno comune. Tale nomina sarebbe comunque estranea al titolo vantato per il recupero delle spese di cui al bilancio consuntivo approvato, che rappresentava il punto 3 all’ordine del giorno. La sentenza impugnata assume, infine, che non è sostenibile la sussistenza di un mandato conferito al Bolzan, da parte dei comunisti, per effetto di quanto statuito al punto 7 dell’ordine del giorno, e che lo stesso neppure poteva valersi, analogicamente, del disposto dell’art. 1131 c.c. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e l’erronea applicazione della legge processuale per non essere stato applicato il disposto dell’art. 92, comma 2, c.p.c., ai fini della compensazione delle spese di lite. Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa due fatti asseritamente decisivi: l’ “interpello non reso dalla convenuta nel giudizio di primo grado davanti al Giudice di Pace”; il “documento D) del fascicolo monitorio … vale a dire la delega dei comproprietari adempienti e paganti a recuperare il credito presso i comproprietari inadempienti e non paganti, quali la Braida”. Il ricorso non è fondato. Per consolidata giurisprudenza,la scelta di tener conto di eventuali ragioni di compensazione delle spese tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., rientranel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare conto con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (cfr. Cass. Sez. Unite, 15 settembre 2022, n. 27172; Cass. Sez. Unite, 15 luglio 2005, n. 14989). Per la seconda censura, opera la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). Il secondo motivo di ricorso è comunque inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. per carenza di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Va infatti ribadito che, come in sostanza deciso dal Tribunale di Bologna, l'amministratore di una comunione, quale [OSCURATO:PERSONA] dichiara di essere, con riguardo all’area di via della Fornace n. 27, mappale n. 148/13, Bologna, è privo della legittimazione ad agire in giudizio nei confronti di uno dei comunisti in rappresentanza degli altri, mancando, in materia di comunione, una disposizione analoga a quella posta per l'amministratore del condominio dall'art. 1131 c.c. (che, in via eccezionale, attribuisce a questi il potere di agire in giudizio sia contro i terzi che nei confronti dei condomini), a meno che tale potere non gli sia stato conferito espressamente per iscritto, ex art. 77 c.p.c., nella delega di cui al secondo comma dell'art. 1106 c.c. (cfr.Cass. Sez. 2, 21/02/2014, n. 4209; Cass. Sez. 2, 11/07/2006, n. 15684 ; Cass. Sez. 2 , 25/02/1995, n. 2170). La sentenza impugnata, infine, ha esaminato il documento con cui i partecipanti alla comunione designarono il Bolzan quale rappresentante del mappale 143 sub 13, e, con apprezzamento di fatto propriamente spettante ai giudici del merito, ha escluso che esso contenesse una procura speciale per agire ai fini del recupero delle spese di cui al bilancio consuntivo approvato. Il ricorso va perciò rigettato, regolandosi secondo soccombenza in favore della controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo. Deve respingersi l’istanza della controricorrente di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in quanto non risultano accertate la mala fede o la colpa grave del ricorrente soccombente, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c., sub specie di pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero di palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, s