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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18789/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 20 maggio 2021, che ha confermato la sentenza resa il 20 luglio 2018 dal Tribunale di Monza all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 25 gennaio 2018, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (Milano) per la durata di anni due, come da provvedimento del Tribunale di Milano del 24 novembre 2016 (con decorrenza dal 12 gennaio 2017), aveva contravvenuto agli obblighi impostigli, essendo stato rinvenuto alla guida della propria autovettura in compagnia di un soggetto pregiudicato, [OSCURATO:PERSONA] nel territorio del Comune di Varedo, nonostante l'intervenuta revoca della patente di guida con provvedimento del Prefetto di Milano, notificatogli il 4 aprile 2017,.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, avrebbe omesso di considerare che l'imputato, nell'immediatezza dei fatti, aveva affermato di essersi trovato al di fuori del comune di residenza solo a causa di un errore di manovra.

2.2. Con il secondo e il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di riconoscere la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. e avrebbe applicato la circostanza aggravante della recidiva, senza offrire in merito alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo non può essere accolto in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte secondo la quale l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).

Nel caso di specie, il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle prove, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che il mancato rispetto dell'obbligo di dimora nel Comune di Milano non sarebbe stato il frutto di un mero errore, come emergeva in maniera specifica dalle sommarie informazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva affermato che si era recata insieme all'imputato presso un motel sito in Varedo.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez.

U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131 bis cod. pen. dopo aver considerato le specifiche forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena.

Nel caso di specie, il giudice di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, ha evidenziato che Bianco si era messo alla guida dell'autovettura utilizzando la fotocopia della patente che gli era stata ritirata, non aveva esibito il documento di sottoposizione alla misura di prevenzione che aveva l'obbligo di portare con sé e si trovava in compagnia di una persona gravata da precedenti penali, contravvenendo in tal modo a un'ulteriore prescrizione connessa alla misura.

Secondo la Corte territoriale, quindi, tali elementi non permettevano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensa del bene giuridico tutelato dalla norma 'penale violata, ma anzi giustificavano l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e gr--)9,4rsamen.ta della somma di tremila euro Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 20 maggio 2021, che ha confermato la sentenza resa il 20 luglio 2018 dal Tribunale di Monza all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 25 gennaio 2018, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (Milano) per la durata di anni due, come da provvedimento del Tribunale di Milano del 24 novembre 2016 (con decorrenza dal 12 gennaio 2017), aveva contravvenuto agli obblighi impostigli, essendo stato rinvenuto alla guida della propria autovettura in compagnia di un soggetto pregiudicato, [OSCURATO:PERSONA] nel territorio del Comune di Varedo, nonostante l'intervenuta revoca della patente di guida con provvedimento del Prefetto di Milano, notificatogli il 4 aprile 2017,. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, avrebbe omesso di considerare che l'imputato, nell'immediatezza dei fatti, aveva affermato di essersi trovato al di fuori del comune di residenza solo a causa di un errore di manovra. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di riconoscere la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. e avrebbe applicato la circostanza aggravante della recidiva, senza offrire in merito alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo non può essere accolto in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte secondo la quale l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). Nel caso di specie, il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle prove, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito. In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che il mancato rispetto dell'obbligo di dimora nel Comune di Milano non sarebbe stato il frutto di un mero errore, come emergeva in maniera specifica dalle sommarie informazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva affermato che si era recata insieme all'imputato presso un motel sito in Varedo. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131 bis cod. pen. dopo aver considerato le specifiche forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena. Nel caso di specie, il giudice di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, ha evidenziato che Bianco si era messo alla guida dell'autovettura utilizzando la fotocopia della patente che gli era stata ritirata, non aveva esibito il documento di sottoposizione alla misura di prevenzione che aveva l'obbligo di portare con sé e si trovava in compagnia di una persona gravata da precedenti penali, contravvenendo in tal modo a un'ulteriore prescrizione connessa alla misura. Secondo la Corte territoriale, quindi, tali elementi non permettevano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensa del bene giuridico tutelato dalla norma 'penale violata, ma anzi giustificavano l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e gr--)9,4rsamen.ta della somma di tremila euro Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore Il
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