CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15091/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di BRINDISIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; il difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato il ricorso e la memoria ed ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; il difensore dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato il contenuto della memoria depositata ed ha chiesto l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso depositando nota spese. F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : S A N D R A R E C C H I O N E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 3 a 3 5 8 5 8 4 5 6 8 4 b 6 2 F i r m a t o D a : A N N A P E T R U Z Z E L L I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 2 4 9 2 6 a d 9 a 2 0 e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Brindisi, riformando integralmente la sentenza del giudice di Pace assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di occupazione abusiva dell’immobile acquisito per successione mortis causa da [OSCURATO:PERSONA], parte civile. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della parte civile che deduceva, con due distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione: le emergenze processuali, ed in particolare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], indicherebbero la sua colpevolezza in ordine alla consapevole occupazione dell’immobile della Zaccaria. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria. 2.1. La doglianza proposta non è consentita in quanto si risolve nella critica alla “motivazione” della sentenza impugnata, in una materia, che, essendo assegnata alla competenza del Giudice di pace, ammette che il ricorso per cassazione sia proposto solo per “violazione di legge”. (art. 606, comma 1 lett.b), cod. proc. pen.). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’imputato resistente [OSCURATO:PERSONA], che, tenuto conto dei parametri vigenti, si liquidano in euro 3686,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in euro 3686,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il giorno 26 marzo 20