CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25691/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 41/M – Bari-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1934/2021 depositatail 12/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2010, [OSCURATO:PERSONA], quale conduttore di un appartamento diproprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Bari (oraArca [OSCURATO:PERSONA]), facente parte di un edificio sito in Bari, via GiulioPetroni n. 41/M, in cui il predetto Istituto vantava la proprietà di soleNumero registro generale 12992/2022Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 25691/2026Data pubblicazione 22/09/2026quattro unità immobiliari, citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari sial’Istituto proprietario sia il Condominio, domandando di: 1) dichiarare cheegli non era obbligato a versare al Condominio somme in via dianticipazione, ma solo a chiusura dei bilanci consuntivi, ovvero, insubordine, dichiarare che l’onere di anticipazione era limitato - pro quota –solo alle spese per gli oneri accessori espunti nel bilancio di previsione eche facevano a lui carico; 2) dichiarare che l’obbligo del rimborsoconcerneva solo i c.d. oneri accessori, con esclusione delle spese perl’assicurazione dell’immobile, del compenso all’amministratore dicondominio, delle spese di amministrazione e di quelle relative agliinterventi di manutenzione sulle parti comuni dell’immobile; 3) dichiarareche il condominio convenuto non aveva diritto di credito nei confrontidell’attore e condannare l’Istituto al pagamento della somma di euro436,77 oltre interessi e rivalutazione monetaria; 4) in subordine e salvogravame, in caso di rigetto delle conclusioni sub 3), condannare ilcondominio al pagamento delle somme ivi indicate.Nella resistenza di entrambi i convenuti, il Tribunale rigettò integralmentela domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese processuali.2. A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] e del Condominio, la Corte d’appello diBari, con sentenza n. 1934/2021 pubblicata il 12.11.2021, ha dichiaratoinammissibile l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spesedi lite.Nella motivazione, la Corte territoriale ha ritenuto che i motivi di appellocontenessero soltanto critiche oscure e non pertinenti alla ratio decidendi,per lo più incomprensibili e non correlate alla motivazione della sentenzaimpugnata. Ai fini della declaratoria di inammissibilità, è stato valorizzatoanche il fatto che le conclusioni rassegnate negli scritti conclusivi fosserodifformi da quelle contenute nell’atto di appello.Numero registro generale 12992/2022Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 25691/2026Data pubblicazione 22/09/20263. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenzasulla scorta di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e il Condominio di Bari, via [OSCURATO:PERSONA] n. 41/M,sono rimasti intimati.memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione ed errataapplicazione delle seguenti norme di diritto: artt. 342 e 434 cod. proc. civ.Il ricorrente, in particolare, evidenzia che la sentenza di primo grado erastata appellata nella sua globalità e sostiene che la contestazione delragionamento del giudice di primo grado sarebbe costituita dallaformulazione nell’atto di appello di una ricostruzione logico-giuridica deltutto incompatibile con quella svolta nella decisione impugnata.Il secondo motivo è rubricato come segue: omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. - motivo di appello sub IV (pag. 23 dell’atto di appello).Il ricorrente, in particolare, evidenzia di aver denunciato con l’atto diappello l’omessa pronuncia da parte del Tribunale sulle prime duedomande rassegnate in primo grado, sostenendo che, sul punto, laspecificità dell’impugnazione sarebbe in re ipsa. Lo stesso, inoltre,premesso di aver proposto una domanda principale nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] per arricchimento senza causa e unadomanda subordinata nei confronti del Condominio a titolo di ripetizione diindebito, dichiara essere stato dedotto nella memoria conclusiva in gradodi appello che il Condominio fosse creditore dell’IACP ex art. 1183 c.c.quanto a tutti gli oneri condominiali nonché, nei confronti dell’attore, insolido, limitatamente alle spese relative ai servizi accessori, e concludeaffermando di aver adempiuto all’onere di svolgere specifiche critiche inordine alle censurate statuizioni di merito, sicché l’appello non potevaessere considerato inammissibile.Numero registro generale 12992/2022Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 25691/2026Data pubblicazione 22/09/2026I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per motivi di connessione,sono fondati.In proposito, deve rilevarsi che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testoformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, apena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e deipunti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relativedoglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa checonfuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorral’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progettoalternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenutoconto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio diappello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni acritica vincolata (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 27199/2017; Cass. n.13535/2018; Cass. n. 7081/2022; Cass., Sez. Un., n. 36481/2022). Ai finidella specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno delgravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesimeragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessarial'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determiniuna critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta algiudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure,in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr.: Cass. n.23781/2020; Cass. n. 7081/2022, cit.).Nella specie, l’esame diretto dell’atto di appello, consentito alla Corte inconsiderazione del fatto che è stato denunciato un error in procedendo(cfr.: Cass. n. 2771/2017; Cass. n. 20924/2019), permette di rilevare chela decisione di primo grado, come dedotto nel ricorso, è stata censuratanella sua interezza e che le singole parti della relativa motivazione sonostate richiamate ed esaminate dettagliatamente dall’odierno ricorrente, ilNumero registro generale 12992/2022Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 25691/2026Data pubblicazione 22/09/2026quale ha esposto, riguardo a ciascuna parte oggetto di doglianza, le sueconsiderazioni alternative, prevalentemente di carattere giuridico.Va inoltre rilevato che, con riferimento alle prime due domande diaccertamento proposte con l’atto introduttivo del primo grado di giudizio,l’appellante ha anche denunciato il vizio di omessa pronuncia, il che nonrichiedeva, sul punto, particolari specificazioni.Per quanto concerne la discrasia, rilevata nella sentenza impugnata, tra leconclusioni rassegnate dall’odierno ricorrente nell’atto di appello e quelleriportate negli scritti conclusivi, essa è solo parziale.In particolare, confrontando le conclusioni proposte sia in primo grado chenell’atto di appello, riportate nel ricorso per cassazione, a pag. 2, conquelle contenute negli scritti conclusivi depositati al termine del giudizio digravame, riportate nella sentenza impugnata, a pag. 3, si rileva che,quanto all’originaria domanda sub n. 1), l’appellante ha chiesto emettersipronuncia di cessazione della materia del contendere e che, quantoall’ulteriore originaria domanda sub n. 3), essa non è stata reiterata allafine del processo di merito.Quanto, invece, all’originaria domanda di accertamento sub n. 2), essa,nella sostanza, è rimasta ferma, essendosi sempre chiesto di accertareche il conduttore – assegnatario non era debitore delle spese relative siaal compenso dell’amministratore, con le connesse spese diamministrazione, sia al premio di assicurazione dello stabile, sia agliinterventi sulle parti comuni dell’edificio.Parimenti reiterata, infine, risulta anche la domanda originariamenteformulata sub n. 4).Pertanto, l’affermata discrasia tra le conclusioni rassegnate all’inizio edalla fine del grado di appello non costituisce ratio decidendi idonea asupportare la pronuncia di inammissibilità impugnata in questa sede.Invero, prescindendosi da ogni considerazione circa la fondatezza o menodelle domande proposte al termine del secondo grado di giudizio, esse nonNumero registro generale 12992/2022Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 25691/2026Data pubblicazione 22/09/2026possono ritenersi in contrasto con quelle originarie, né idonee adeterminare una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, chepertanto avrebbe dovuto essere oggetto di esame nel merito.2. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Bari in diversa composizione, perché provveda all’esamedell’appello nel merito.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie entrambi i motivi del ricorso; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Bariin diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 15 settembre 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa