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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 44643/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA]. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il Procuratore Generale Ettore PEDICINI ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 21 ottobre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r1. avanzata dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, accusato di aver posto in essere il reato di interposizione fittizia, in concorso con BOVA Antonio e BOVA Giovanni. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha ritenuto insufficiente la gravità indiziaria in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. in considerazione del lungo periodo decorso tra la notifica al BOVE Antonio del verbale di udienza preliminare nel quale il predetto era imputato per estorsione aggravata dal metodo mafioso e la data in cui è avvenuta la trasmissione delle quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA] s.r1. al [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento di rigetto ha, altresì, valorizzato l'assunzione del BOVA quale pubblico dipendente dopo 7 mesi dal trasferimento delle quote e la conseguente incompatibilità con la titolarità di una attività di impresa da parte del predetto indagato.

2. Il Pubblico Ministero ha proposto appello avverso la predetta ordinanza di rigetto, impugnazione accolta dal Tribunale del Riesame con ordinanza emessa in data 14 gennaio 2022.

3. [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza ex art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen., lamentando, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 512 bis cod. pen., l'assoluta apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato rubricato e l'omessa motivazione in ordine agli elementi dedotti dalla difesa nel corso dell'udienza.

3.1. A giudizio del ricorrente la motivazione è caratterizzata argomentazioni poco coerenti, oscure ed abnormi, facendo riferimento all'assenza di giustificazioni alternative possibili e desumendo l'esistenza dell'elemento psicologico del reato da elementi definiti «non inverosimili».

La motivazione è contraddittoria nella parte in cui al medesimo fattore (il decorso del tempo) non viene attribuita rilevanza quanto al lungo periodo intercorso tra la conoscenza della pendenza del procedimento e la cessione delle quote al [OSCURATO:PERSONA] mentre viene giudicata generica ed ipotetica la deduzione del Giudice per le indagini preliminari che valorizza il tempo intercorso tra il passaggio delle quote e l'assunzione del BOVA come dipendente pubblico. 3.2.

L'ordinanza impugnata si limita, inoltre, ad elencare la documentazione prodotta dalla difesa attestante la capienza patrimoniale di BOVA Antonio senza valutarne in maniera congrua il contenuto.

Tale documentazione è, a giudizio del ricorrente, idonea a dimostrare che il BOVA non ha posto in esser ulteriori condotte finalizzate a "mettere al riparo" beni di sua proprietà di valore ben superiore a quello delle quote cedute al [OSCURATO:PERSONA], circostanza incompatibile in punto di logica con una volontà prettamente elusiva di eventuali provvedimenti ablatori.

3.3. Il Tribunale non ha tenuto in considerazione il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di misura di prevenzione nei confronti del BOVA Antonio, provvedimento nel quale è stata evidenziata la mancanza dell'attualità della pericolosità e la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto emessa dal Tribunale di Cassino in relazione al reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

4. In data 8 settembre 2022 ddifensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso, evidenziando l'affermazione , contenuta nella relazione redatta dall'amministratore giudiziario secondo cui «attualmente l'azienda ha un valore pari a zero, in quanto non produce utili e ha costi maggiori dei ricavi con scarse possibilità di riuscire a invertire la tendenza» (vedi pag. 3 della relazione allegata alla memoria) e la mancanza di alcun elemento da cui desumere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito con la consapevolezza di agevolare l'elusione di disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione con il dolo specifico di aggirarle.

La difesa ha sostenuto che la documentazione prodotta in sede di riesame ha comprovato che i Bova dispongono di un ingente patrimonio che supera i duecentomila euro, beni in relazione ai quali non è stata posta in essere alcuna condotta elusiva con conseguente manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

Tutti i motivi sono reiterativi, in quanto hanno ad oggetto doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale.

Tenuto conto della peculiare modalità di redazione di tali motivi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di riesame, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo rinvio.

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione.

Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

2. Il ricorso, oltre ad essere reiterativo, non si confronta con la motivazione impugnata ed è manifestamente infondato.

2.1. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze applicative di misura cautelare reale, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez.

Un. n. 5876 del 13.2.2004, Rv. 226710- 01 e Sez.

Un. n. 25080 del 28.5.2003, Rv. 224611- 01), inidoneità sicuramente non ravvisabile nel caso oggetto di scrutinio.

2.2. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente motivazione apparente e violazione dell'art. 512 bis cod. proc. pen., contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dal Tribunale del Riesame.

E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la sussistenza dei presupposti giustificativi della misura cautelare reale.

Il ricorrente insistendo nell'accoglimento di allegazioni difensive che sostiene esser state pretermesse, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento del giudice di merito.

Ne consegue che il ricorso deve essere depurato delle considerazioni di fatto, che lo gravano riguardo a diversi punti della pronuncia impugnata ed, in particolare, dei rilievi riferibili a presunte carenze della motivazione sviluppata dal Tribunale in tema di sussistenza del fumus commissi delicti, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici del riesame rispetto alla quale non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali non perseguibili in questa sede.

2.3. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente l'ordinanza impugnata è correttamente motivata stante l'adeguatezza delle linee argomentative e la congruenza logica del discorso giustificativo della decisione con particolare riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen.

Il Tribunale ha, infatti, indicato gli elementi da cui desumere che il trasferimento di quote oggetto di indagine è stato frutto del timore del BOVA di esser sottoposto a misura di prevenzione e, quindi, fondato su una chiara volontà elusiva; in particolare i giudici del riesame, con motivazione congrua e priva di illogicità manifesta, hanno valorizzato l'instaurazione nei confronti del BOVA di un procedimento penale per estorsione aggravata dal metodo mafioso nonché la richiesta di applicazione di misura di prevenzione che era stata avanzata nel 2015 e successivamente rigettata nei confronti dello stesso BOVA, circostanze che rendevano facilmente prevedibile l'inizio di un nuovo procedimento di prevenzione.

Va ribadito, peraltro, che il dolo specifico del reato previsto dall'art. 512 bis cod. pen. consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e ben può essere configurabile anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interponente, come nel caso di specie, possa fondatamente presumerne l'inizio (vedi sul punto Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282645 - 01).

Si tratta, infatti, di un reato istantaneo con effetti permanenti a forma libera, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'intestazione fittizia protesa ad eludere le disposizioni legislative in tema di misure di prevenzione; di modo che, per questa sua caratteristica, risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia stato ancora disposto.

Lo "scopo elusivo" che connota il necessario dolo specifico prescinde, pertanto, dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne il concreto esito.

2.4. Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto, con motivazione ineccepibile in punto di logica, che la cessione delle quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA] s.r1. al [OSCURATO:PERSONA] per un prezzo di 10.000 euro, lungi dal costituire il frutto di genuina volontà negoziale, ha rappresentato solo lo schermo dietro il quale BOVA Antonio ha tentato di porre al riparo le predette quote dai rischi di una possibile confisca di prevenzione, potendo a tal fine confidare sulla compiacente collaborazione prestata dall'odierno ricorrente.

La motivazione impugnata indica e valuta gli elementi indiziari posti a fondamento della ritenuta fittizietà del passaggio di quote sociali in favore del [OSCURATO:PERSONA]: dichiarazioni rese da PELLEGRINO Giovanni, ARDOLINO Salvatore, FALIVENE Luigi, SPERLONGANO Nicola, accertamenti bancari grazie ai quali è stato possibile accertare che nei giorni precedenti all'acquisto delle quote il BOVA ha versato in favore del [OSCURATO:PERSONA] la somma di 8.653,00 euro, conversazioni intercettate nei mesi di marzo ed aprile 2020 da cui si evince che il ricorrente, pur essendo già divenuto amministratore unico della società, svolgeva le mansioni di operaio cui venivano affidati gli ordini dei fratelli BOVA, circostanza accertata anche dalla polizia giudiziaria al momento dell'accesso presso la sede sociale- (vedi pagg. da 2 a 6 dell'ordinanza impugnata) Il Tribunale, con percorso argonnentativo adeguato e privo di illogicità, ha ritenuto tali elementi indiziari assolutamente idonei a dimostrare che il BOVA Antonio ha continuato a svolgere le funzioni di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. e che il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad attuare le scelte gestionali impostegli dai fratelli BOVA.

2.5. Per quanto riguarda la posizione dell'odierno ricorrente, il Tribunale ha fatto buon uso del principio assolutamente consolidato secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis cod. pen. è un reato solo eventualmente plurisoggettivo; il terzo fittiziamente interposto, pertanto, risponde a titolo di concorso con chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019).

È, quindi, sufficiente, ai fini della configurabilità del dolo del concorrente punibile ex art. 110 cod. pen., che la particolare finalità tipizzata dalla disposizione incriminatrice sia perseguita almeno da uno dei soggetti che concorrono alla realizzazione del fatto (nel caso di specie dall'interponente BOVA Antonio), mentre per il concorrente interposto il dolo si può arrestare alla coscienza e volontà della fittizietà dell'intestazione e di concorrere con altri alla realizzazione del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. (vedi Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202 - 01)

2.6. Il Tribunale ha, inoltre, confutato la doglianza difensiva secondo cui la finalità elusiva dell'operazione sarebbe esclusa, in punto di logica, dal decorso di 14 mesi tra la discovery della pendenza del procedimento per estorsione e la data in cui è avvenuta la trasmissione delle quote societarie al [OSCURATO:PERSONA].

I giudici del riesame hanno ritenuto, con percorso argomentativo adeguato e coerente, che il soggetto che versa in una situazione di rischio concreto di subire l'ablazione patrimoniale può ragionevolmente decidere di disfarsi dei beni in un momento anche temporalmente distante alla intervenuta conoscenza di tale pericolo laddove come, nel caso di specie, il bene non sia di valore particolarmente significativo, affermazione priva di vizi logici che trova, peraltro, conferma nella astrattezza ed illogicità di ogni interpretazione alternativa all'opzione accusatoria.

2.7. Del tutto infondato è l'ulteriore argomento difensivo secondo il quale il fumus commissi delícti sarebbe escluso dalla successiva assoluzione del BOVA dal reato di estorsione aggravata e dal rigetto della richiesta di misura di prevenzione avanzata nei confronti dello stesso co-indagato.

Tale ricostruzione, infatti, si pone in contrasto con il consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte che qualifica la fattispecie di cui all'art. 512 bis cod. pen. come reato di pericolo astratto a consumazione istantanea.

Conseguenza di tale qualificazione è la sufficienza, per la sua commissione, che l'agente compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale a prescindere dal successivo raggiungimento dello scopo prefissosi dall'agente; la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va, quindi, compiuta ex ante e su base parziale, ossia alla luce delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale. (vedi Sez. 2, n. 12871 del 09/03/2016, Mandalari, Rv. 266661 - 01).

2.8. L'affermazione contenuta nel ricorso secondo il quale il BOVA Antonio -se avesse voluto eludere la normativa vigente- avrebbe intestato fittiziamente anche altri beni di valore assai maggiore (la cui disponibilità da parte del predetto è stata documentalmente comprovata dalla difesa), oltre ad essere del tutto congetturale e priva di alcun fondamento storico-fattuale, comporta una sostanziale rivalutazione dei fatti oggetto di indagine e, pertanto, si pone al di fuori del giudizio di legittimità.

2.9. La motivazione oggetto di impugnazione ha confutato, con percorso argomentativo esaustivo e privo di illogicità, anche la doglianza difesa secondo cui il BOVA avrebbe ceduto le quote in favore del [OSCURATO:PERSONA] in vista della futura assunzione del ruolo di pubblico dipendente.

I Giudici del riesame hanno, in particolare, sottolineato che tale giustificazione non è mai stata direttamente riferita dagli indagati, che il BOVA è stato assunto ben sette mesi dopo la cessione delle quote ed il contestuale mantenimento delle funzioni di amministratore di fatto ed, infine, che la partecipazione ad una s.r.l. non è in astratto incompatibile con l'esercizio di pubblico impiego, circostanze che rendono la motivazione sul punto sicuramente logica e coerente con le risultanze processuali.

2.10. L'ordinanza oggetto di ricorso si presenta, in conclusione, coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, . ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA]. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il Procuratore Generale Ettore PEDICINI ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 21 ottobre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r1. avanzata dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, accusato di aver posto in essere il reato di interposizione fittizia, in concorso con BOVA Antonio e BOVA Giovanni. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha ritenuto insufficiente la gravità indiziaria in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. in considerazione del lungo periodo decorso tra la notifica al BOVE Antonio del verbale di udienza preliminare nel quale il predetto era imputato per estorsione aggravata dal metodo mafioso e la data in cui è avvenuta la trasmissione delle quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA] s.r1. al [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento di rigetto ha, altresì, valorizzato l'assunzione del BOVA quale pubblico dipendente dopo 7 mesi dal trasferimento delle quote e la conseguente incompatibilità con la titolarità di una attività di impresa da parte del predetto indagato. 2. Il Pubblico Ministero ha proposto appello avverso la predetta ordinanza di rigetto, impugnazione accolta dal Tribunale del Riesame con ordinanza emessa in data 14 gennaio 2022. 3. [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza ex art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen., lamentando, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 512 bis cod. pen., l'assoluta apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato rubricato e l'omessa motivazione in ordine agli elementi dedotti dalla difesa nel corso dell'udienza. 3.1. A giudizio del ricorrente la motivazione è caratterizzata argomentazioni poco coerenti, oscure ed abnormi, facendo riferimento all'assenza di giustificazioni alternative possibili e desumendo l'esistenza dell'elemento psicologico del reato da elementi definiti «non inverosimili». La motivazione è contraddittoria nella parte in cui al medesimo fattore (il decorso del tempo) non viene attribuita rilevanza quanto al lungo periodo intercorso tra la conoscenza della pendenza del procedimento e la cessione delle quote al [OSCURATO:PERSONA] mentre viene giudicata generica ed ipotetica la deduzione del Giudice per le indagini preliminari che valorizza il tempo intercorso tra il passaggio delle quote e l'assunzione del BOVA come dipendente pubblico. 3.2. L'ordinanza impugnata si limita, inoltre, ad elencare la documentazione prodotta dalla difesa attestante la capienza patrimoniale di BOVA Antonio senza valutarne in maniera congrua il contenuto. Tale documentazione è, a giudizio del ricorrente, idonea a dimostrare che il BOVA non ha posto in esser ulteriori condotte finalizzate a "mettere al riparo" beni di sua proprietà di valore ben superiore a quello delle quote cedute al [OSCURATO:PERSONA], circostanza incompatibile in punto di logica con una volontà prettamente elusiva di eventuali provvedimenti ablatori. 3.3. Il Tribunale non ha tenuto in considerazione il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di misura di prevenzione nei confronti del BOVA Antonio, provvedimento nel quale è stata evidenziata la mancanza dell'attualità della pericolosità e la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto emessa dal Tribunale di Cassino in relazione al reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. 4. In data 8 settembre 2022 ddifensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso, evidenziando l'affermazione , contenuta nella relazione redatta dall'amministratore giudiziario secondo cui «attualmente l'azienda ha un valore pari a zero, in quanto non produce utili e ha costi maggiori dei ricavi con scarse possibilità di riuscire a invertire la tendenza» (vedi pag. 3 della relazione allegata alla memoria) e la mancanza di alcun elemento da cui desumere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito con la consapevolezza di agevolare l'elusione di disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione con il dolo specifico di aggirarle. La difesa ha sostenuto che la documentazione prodotta in sede di riesame ha comprovato che i Bova dispongono di un ingente patrimonio che supera i duecentomila euro, beni in relazione ai quali non è stata posta in essere alcuna condotta elusiva con conseguente manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Tutti i motivi sono reiterativi, in quanto hanno ad oggetto doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione di tali motivi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di riesame, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione. Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2. Il ricorso, oltre ad essere reiterativo, non si confronta con la motivazione impugnata ed è manifestamente infondato. 2.1. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze applicative di misura cautelare reale, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. Un. n. 5876 del 13.2.2004, Rv. 226710- 01 e Sez. Un. n. 25080 del 28.5.2003, Rv. 224611- 01), inidoneità sicuramente non ravvisabile nel caso oggetto di scrutinio. 2.2. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente motivazione apparente e violazione dell'art. 512 bis cod. proc. pen., contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dal Tribunale del Riesame. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la sussistenza dei presupposti giustificativi della misura cautelare reale. Il ricorrente insistendo nell'accoglimento di allegazioni difensive che sostiene esser state pretermesse, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento del giudice di merito. Ne consegue che il ricorso deve essere depurato delle considerazioni di fatto, che lo gravano riguardo a diversi punti della pronuncia impugnata ed, in particolare, dei rilievi riferibili a presunte carenze della motivazione sviluppata dal Tribunale in tema di sussistenza del fumus commissi delicti, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici del riesame rispetto alla quale non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali non perseguibili in questa sede. 2.3. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente l'ordinanza impugnata è correttamente motivata stante l'adeguatezza delle linee argomentative e la congruenza logica del discorso giustificativo della decisione con particolare riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. Il Tribunale ha, infatti, indicato gli elementi da cui desumere che il trasferimento di quote oggetto di indagine è stato frutto del timore del BOVA di esser sottoposto a misura di prevenzione e, quindi, fondato su una chiara volontà elusiva; in particolare i giudici del riesame, con motivazione congrua e priva di illogicità manifesta, hanno valorizzato l'instaurazione nei confronti del BOVA di un procedimento penale per estorsione aggravata dal metodo mafioso nonché la richiesta di applicazione di misura di prevenzione che era stata avanzata nel 2015 e successivamente rigettata nei confronti dello stesso BOVA, circostanze che rendevano facilmente prevedibile l'inizio di un nuovo procedimento di prevenzione. Va ribadito, peraltro, che il dolo specifico del reato previsto dall'art. 512 bis cod. pen. consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e ben può essere configurabile anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interponente, come nel caso di specie, possa fondatamente presumerne l'inizio (vedi sul punto Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282645 - 01). Si tratta, infatti, di un reato istantaneo con effetti permanenti a forma libera, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'intestazione fittizia protesa ad eludere le disposizioni legislative in tema di misure di prevenzione; di modo che, per questa sua caratteristica, risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia stato ancora disposto. Lo "scopo elusivo" che connota il necessario dolo specifico prescinde, pertanto, dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne il concreto esito. 2.4. Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto, con motivazione ineccepibile in punto di logica, che la cessione delle quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA] s.r1. al [OSCURATO:PERSONA] per un prezzo di 10.000 euro, lungi dal costituire il frutto di genuina volontà negoziale, ha rappresentato solo lo schermo dietro il quale BOVA Antonio ha tentato di porre al riparo le predette quote dai rischi di una possibile confisca di prevenzione, potendo a tal fine confidare sulla compiacente collaborazione prestata dall'odierno ricorrente. La motivazione impugnata indica e valuta gli elementi indiziari posti a fondamento della ritenuta fittizietà del passaggio di quote sociali in favore del [OSCURATO:PERSONA]: dichiarazioni rese da PELLEGRINO Giovanni, ARDOLINO Salvatore, FALIVENE Luigi, SPERLONGANO Nicola, accertamenti bancari grazie ai quali è stato possibile accertare che nei giorni precedenti all'acquisto delle quote il BOVA ha versato in favore del [OSCURATO:PERSONA] la somma di 8.653,00 euro, conversazioni intercettate nei mesi di marzo ed aprile 2020 da cui si evince che il ricorrente, pur essendo già divenuto amministratore unico della società, svolgeva le mansioni di operaio cui venivano affidati gli ordini dei fratelli BOVA, circostanza accertata anche dalla polizia giudiziaria al momento dell'accesso presso la sede sociale- (vedi pagg. da 2 a 6 dell'ordinanza impugnata) Il Tribunale, con percorso argonnentativo adeguato e privo di illogicità, ha ritenuto tali elementi indiziari assolutamente idonei a dimostrare che il BOVA Antonio ha continuato a svolgere le funzioni di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. e che il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad attuare le scelte gestionali impostegli dai fratelli BOVA. 2.5. Per quanto riguarda la posizione dell'odierno ricorrente, il Tribunale ha fatto buon uso del principio assolutamente consolidato secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis cod. pen. è un reato solo eventualmente plurisoggettivo; il terzo fittiziamente interposto, pertanto, risponde a titolo di concorso con chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019). È, quindi, sufficiente, ai fini della configurabilità del dolo del concorrente punibile ex art. 110 cod. pen., che la particolare finalità tipizzata dalla disposizione incriminatrice sia perseguita almeno da uno dei soggetti che concorrono alla realizzazione del fatto (nel caso di specie dall'interponente BOVA Antonio), mentre per il concorrente interposto il dolo si può arrestare alla coscienza e volontà della fittizietà dell'intestazione e di concorrere con altri alla realizzazione del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. (vedi Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202 - 01) 2.6. Il Tribunale ha, inoltre, confutato la doglianza difensiva secondo cui la finalità elusiva dell'operazione sarebbe esclusa, in punto di logica, dal decorso di 14 mesi tra la discovery della pendenza del procedimento per estorsione e la data in cui è avvenuta la trasmissione delle quote societarie al [OSCURATO:PERSONA]. I giudici del riesame hanno ritenuto, con percorso argomentativo adeguato e coerente, che il soggetto che versa in una situazione di rischio concreto di subire l'ablazione patrimoniale può ragionevolmente decidere di disfarsi dei beni in un momento anche temporalmente distante alla intervenuta conoscenza di tale pericolo laddove come, nel caso di specie, il bene non sia di valore particolarmente significativo, affermazione priva di vizi logici che trova, peraltro, conferma nella astrattezza ed illogicità di ogni interpretazione alternativa all'opzione accusatoria. 2.7. Del tutto infondato è l'ulteriore argomento difensivo secondo il quale il fumus commissi delícti sarebbe escluso dalla successiva assoluzione del BOVA dal reato di estorsione aggravata e dal rigetto della richiesta di misura di prevenzione avanzata nei confronti dello stesso co-indagato. Tale ricostruzione, infatti, si pone in contrasto con il consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte che qualifica la fattispecie di cui all'art. 512 bis cod. pen. come reato di pericolo astratto a consumazione istantanea. Conseguenza di tale qualificazione è la sufficienza, per la sua commissione, che l'agente compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale a prescindere dal successivo raggiungimento dello scopo prefissosi dall'agente; la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va, quindi, compiuta ex ante e su base parziale, ossia alla luce delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale. (vedi Sez. 2, n. 12871 del 09/03/2016, Mandalari, Rv. 266661 - 01). 2.8. L'affermazione contenuta nel ricorso secondo il quale il BOVA Antonio -se avesse voluto eludere la normativa vigente- avrebbe intestato fittiziamente anche altri beni di valore assai maggiore (la cui disponibilità da parte del predetto è stata documentalmente comprovata dalla difesa), oltre ad essere del tutto congetturale e priva di alcun fondamento storico-fattuale, comporta una sostanziale rivalutazione dei fatti oggetto di indagine e, pertanto, si pone al di fuori del giudizio di legittimità. 2.9. La motivazione oggetto di impugnazione ha confutato, con percorso argomentativo esaustivo e privo di illogicità, anche la doglianza difesa secondo cui il BOVA avrebbe ceduto le quote in favore del [OSCURATO:PERSONA] in vista della futura assunzione del ruolo di pubblico dipendente. I Giudici del riesame hanno, in particolare, sottolineato che tale giustificazione non è mai stata direttamente riferita dagli indagati, che il BOVA è stato assunto ben sette mesi dopo la cessione delle quote ed il contestuale mantenimento delle funzioni di amministratore di fatto ed, infine, che la partecipazione ad una s.r.l. non è in astratto incompatibile con l'esercizio di pubblico impiego, circostanze che rendono la motivazione sul punto sicuramente logica e coerente con le risultanze processuali. 2.10. L'ordinanza oggetto di ricorso si presenta, in conclusione, coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, . ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila,
Sentenza Cassazione n. 44643/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris