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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02790/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Depositata in Caneelleiia °gg,- 23 GEN. 2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 1 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 3 maggio 2023 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ed ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria dei delitti di cui ai capi 3,4,5,7 - ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 - e 13 ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione agli art. 273, comma 3, cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

La motivazione dell'ordinanza impugnata sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 sarebbe illogica, lacunosa e generica: non spiegherebbe in cosa si sia sostanziato il ruolo di stabile acquirente da parte del ricorrente, posto che la concreta attività illecita sarebbe stata commessa dal 31 luglio al 31 agosto del 2019, allorché sarebbero avvenute tre ipotesi di acquisto di sostanza stupefacente, ed il 15 gennaio del 2021.

La quarta condotta contestata sarebbe stata commessa a notevole distanza dalle altre.

La motivazione sarebbe illogica perché, a fronte di una contestazione del reato associativo dal mese di marzo 2019 con condotta perdurante, quindi fino all'esecuzione della misura cautelare avvenuta nel maggio 2023, la stabilità degli acquisti sarebbe limitata a quelli contestati, avvenuti dal 31 luglio al 31 agosto del 2019 ed il 15 gennaio del 2021.

Il Tribunale del riesame non avrebbe valutato che l'ultimo acquisto è avvenuto due anni dopo i primi.

Manifestamente illogica sarebbe la motivazione sul periodo di sospensione nel rapporto di fornitura per l'intero anno 2020, che dimostrerebbe l'inoperatività del ricorrente, poiché l'associazione per delinquere sarebbe stata in tale periodo operante, come risulterebbe dai capi 10, 11 e 12 contestati ad altri associati; il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto sospesa l'attività illecita mentre nel corso dell'anno 2000, come contestato al capo 11, sarebbe stato eseguito un sequestro di 105 kg di sostanza stupefacente.

L'interruzione per quasi due anni dall'acquisto di sostanza stupefacente, a fronte della persistente per attività del sodalizio, determinerebbe l'assoluta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.1.1.

Il Tribunale del riesame ha correttamente applicato l'orientamento della giurisprudenza secondo cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505-02).

Ai fini dell'integrazione della condotta dì partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677).

1.2. È del tutto irrilevante che l'imputato, dopo aver commesso tre reati fine, abbia interrotto la consumazione dei reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, poi nuovamente commessi in epoca successiva, perché il Tribunale del riesame ha rilevato che a fronte della condotta di partecipazione già dimostrata mediante la commissione dei tre reati fine si è realizzato un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, per l'affidamento che sulla costante disponibilità del sodale a rifornirsi all'ingrosso di sostanza stupefacente, da rivendere sulla piazza di spaccio palermitana.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende: non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Depositata in Caneelleiia °gg,- 23 GEN. 2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 1 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 3 maggio 2023 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ed ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria dei delitti di cui ai capi 3,4,5,7 - ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 - e 13 ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione agli art. 273, comma 3, cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La motivazione dell'ordinanza impugnata sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 sarebbe illogica, lacunosa e generica: non spiegherebbe in cosa si sia sostanziato il ruolo di stabile acquirente da parte del ricorrente, posto che la concreta attività illecita sarebbe stata commessa dal 31 luglio al 31 agosto del 2019, allorché sarebbero avvenute tre ipotesi di acquisto di sostanza stupefacente, ed il 15 gennaio del 2021. La quarta condotta contestata sarebbe stata commessa a notevole distanza dalle altre. La motivazione sarebbe illogica perché, a fronte di una contestazione del reato associativo dal mese di marzo 2019 con condotta perdurante, quindi fino all'esecuzione della misura cautelare avvenuta nel maggio 2023, la stabilità degli acquisti sarebbe limitata a quelli contestati, avvenuti dal 31 luglio al 31 agosto del 2019 ed il 15 gennaio del 2021. Il Tribunale del riesame non avrebbe valutato che l'ultimo acquisto è avvenuto due anni dopo i primi. Manifestamente illogica sarebbe la motivazione sul periodo di sospensione nel rapporto di fornitura per l'intero anno 2020, che dimostrerebbe l'inoperatività del ricorrente, poiché l'associazione per delinquere sarebbe stata in tale periodo operante, come risulterebbe dai capi 10, 11 e 12 contestati ad altri associati; il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto sospesa l'attività illecita mentre nel corso dell'anno 2000, come contestato al capo 11, sarebbe stato eseguito un sequestro di 105 kg di sostanza stupefacente. L'interruzione per quasi due anni dall'acquisto di sostanza stupefacente, a fronte della persistente per attività del sodalizio, determinerebbe l'assoluta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato.1.1. Il Tribunale del riesame ha correttamente applicato l'orientamento della giurisprudenza secondo cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505-02). Ai fini dell'integrazione della condotta dì partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677). 1.2. È del tutto irrilevante che l'imputato, dopo aver commesso tre reati fine, abbia interrotto la consumazione dei reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, poi nuovamente commessi in epoca successiva, perché il Tribunale del riesame ha rilevato che a fronte della condotta di partecipazione già dimostrata mediante la commissione dei tre reati fine si è realizzato un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, per l'affidamento che sulla costante disponibilità del sodale a rifornirsi all'ingrosso di sostanza stupefacente, da rivendere sulla piazza di spaccio palermitana. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende: non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-te
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