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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 11608/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsui ricorsi proposti da:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/09/19802. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Comovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento delricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento delricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Como disponeva:a) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il sequestro preventivo diretto o, in subordine, perequivalente, della somma di € 27.878.693,00 quale profitto del reato di truffa aggravata per ilconseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod. pen., in relazione all’illecitoamministrativo, dipendente da tale reato, previsto dagli artt. 5 e 24 del d.lgs. 8 giugno 2001,n. 231, di cui al capo 9);b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo per equivalente:b.1) in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazionipubbliche previsto dall’art. 640-bis cod. pen. di cui al capo 6), fino a concorrenza dell’importodi € 13.939.346,50, previa deduzione delle somme già oggetto di sequestro nei confronti diIsoterma s.r.l.;b.2) in relazione al reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater deld.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo 7), fino a concorrenza della somma di €580.191,47;c) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo per equivalente:c.1) in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazionipubbliche previsto dall’art. 640-bis cod. pen. di cui al capo 6), fino a concorrenza dell’importodi € 13.939.346,50, previa deduzione delle somme già oggetto di sequestro nei confronti diIsoterma s.r.l.;c.2) in relazione al reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater deld.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo 7), fino a concorrenza della somma di € 580.191,47;c.3) in relazione al reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater deld.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo 8), fino a concorrenza della somma di € 607.909,50.Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui al capo 6)sarebbe stato realizzato mediante l’ottenimento, mercé il cosiddetto “sconto in fattura”praticato dall’impresa esecutrice dei lavori [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di crediti d’imposta in luogo delledetrazioni fiscali del cosiddetto “Superbonus 110%” fittizi, in quanto tale agevolazione fiscaleera stata richiesta in assenza dei relativi presupposti costitutivi.I reati di indebita compensazione di cui al capo 7) (reato contestato sia alla [OSCURATO:PERSONA] siaal [OSCURATO:PERSONA]) e al capo 8) (reato contestato al solo [OSCURATO:PERSONA]) sarebbero stati realizzati utilizzando incompensazione i suddetti crediti d’imposta non spettanti.Pronunciandosi sulle richieste di riesame che erano state presentate da [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale diComo, con ordinanza del 14/11/2025, confermava il sequestro con riguardo:a) alle somme corrispondenti ai crediti che erano stati indebitamente utilizzati incompensazione, pari a € 1.160.382,95 in relazione al reato di cui al capo 7) e a € 606.909,50in relazione al reato di cui al capo 8);b) ai crediti che erano stati ceduti, limitatamente al corrispettivo (che poteva noncoincidere con il valore nominale degli stessi crediti) che era stato ottenuto dal primocessionario.2.

Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Como, hanno propostoricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, MarinaPatané e [OSCURATO:PERSONA].3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Giotto, è affidato a sette motivi.3.1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 324, comma 7, cod. proc.pen., in relazione all’art. 309, comma 9, dello stesso codice, per la mancanza dell’autonomavalutazione, ai sensi dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

«quanto ai gravi indizi dicolpevolezza e alle esigenze cautelari».Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dall’esame del decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale diComo risulterebbe «di palese evidenza la sovrapposizione delle argomentazioni espostenella richiesta di misura cautelare formulata dalla [OSCURATO:PERSONA]».La ricorrente contesta la motivazione con cui il Tribunale di Como ha rigettato il motivodi riesame che ella aveva articolato su tale punto – secondo la quale «il Gip ha esplicitatol’autonoma valutazione della richiesta della Procura in un paragrafo denominato “conclusionidi sintesi”, nel quale ha espresso delle considerazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nellarichiesta di sequestro» (ultimo capoverso della pag. 10 dell’ordinanza impugnata) – attesoche, in tale motivazione, lo stesso Tribunale non avrebbe «esplicitato in cosa sia consistitol’esame critico e l’autonoma valutazione del GIP rispetto alla richiesta della Procura».3.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 324, comma 7, cod. proc.pen., in relazione all’art. 309, comma 9, dello stesso codice, «per omessa valutazione deglielementi forniti dalla difesa nel corso delle indagini».[OSCURATO:PERSONA] lamenta che, nel decreto “genetico”, il G.i.p. del Tribunale di Como nonavrebbe argomentato in ordine agli elementi che erano stati forniti dalla difesa, in particolare,in ordine alla memoria difensiva che era stata depositata il 14/02/2025 e alla relazione deldottore commercialista [OSCURATO:PERSONA] ad essa allegata.La ricorrente contesta la motivazione con cui il Tribunale di Como ha rigettato il motivodi riesame che ella aveva articolato su tale punto, in particolare, le argomentazioni di cui alterzo e al quarto capoverso della pag. 11 dell’ordinanza impugnata, nelle quali il Tribunale diComo avrebbe peraltro riconosciuto l’omessa argomentazione, da parte del G.i.p. delTribunale di Como, in ordine ai suddetti elementi forniti dalla difesa.3.3.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 14 del decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, dell’art. 28 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, e dell’art. 14 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.Incorrendo nell’inosservanza e nell’erronea applicazione di tali norme, il Tribunale diComo non avrebbe considerato che, nelle fattispecie in esame, ricorrevano appalti non dilavori ma di forniture con posa in opera di impianti tecnologici, le quali sono computabili nellostato di avanzamento lavori (SAL), con le conseguenze che, se tali «somministrazioni sonostate eseguite, esse sono attestabili» e che le conseguenti asseverazioni non sarebberostate false.La ricorrente sintetizza le proprie argomentazioni affermando che, «allorquando si trattidi contratto di fornitura (ad es. di impianto fotovoltaico) il contratto si perfeziona con laconsegna del bene, costituendo la posa in opera un adempimento accessorio.

Lasomministrazione si è quindi perfezionata e completata, quindi nulla osta […] alla suaasseverazione».Sotto un altro profilo, il Tribunale di Como avrebbe violato la norma «di cui all’art. 13 deld.lgs. 471/2023, poiché individua il profitto illecito nella totalità del contributo statale, senzatenere in alcun conto la circostanza, incontroversa, che le attività sono state tutte terminate econcluse nella vigenza del 110%».3.4.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 42 e 640-bis cod. pen.,con riferimento all’art. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen., e all’art. 10-quater del d.lgs. n.74 del 2000.3.4.1.

L’ordinanza impugnata sarebbe censurabile, anzitutto, sotto il profilo dellaritenuta sussistenza del «dolo specifico» del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., inrelazione all’art. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen., di cui al capo 6).Dopo avere riassunto le argomentazioni che erano contenute nel decreto del13/08/2025 del G.i.p. del Tribunale di Como, la ricorrente contesta la motivazione che figuraalle pagg. 20-21 (punto 5) dell’ordinanza impugnata, dalla quale risulterebbe la violazione dilegge nella quale sarebbe incorso il Tribunale di Como, «non essendo in alcun modorilevabile la sussistenza […] di un dolo specifico di [OSCURATO:PERSONA] nelle eventuali violazioni dilegge, sia a titolo di concorso che a quello specifico di impedire l’evento».Il Tribunale di Como si sarebbe «rifugia[to] in massime di “esperienza”» che nonpotrebbero «essere riferite al caso concreto».La ricorrente rappresenta in proposito che: a) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contava 27 dipendenti,sicché non si potrebbe sostenere che fosse «una piccola impresa a conduzione familiare»(così il ricorso); b) sarebbe «censurabile il ragionamento in base al quale [OSCURATO:PERSONA] rispondere del delitto in oggetto in quanto [le] certificazioni risultavano“macroscopicamente” illecite».Il Tribunale di Como e, prima, il G.i.p. dello stesso Tribunale, avrebbero ricavato lasussistenza dell’elemento soggettivo in capo alla [OSCURATO:PERSONA] «in forza del principio secondo cuila stessa fosse a conoscenza delle false attestazioni commesse da altri e pur nonconcorrendo in tali reati».[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che «[t]utte le relazioni tecniche finalizzate ad ottenerel’erogazione dei finanziamenti dovevano essere vagliate da un professionista incaricato diapporre i visti di conformità», nella specie, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Con riguardoall’attività da costei svolta, la ricorrente invoca il ricorso per decreto ingiuntivo per €840.541,44 che era stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], nel quale «veniva analizzata lacomplessa attività di verifica delle singole asseverazioni e attestazioni rilasciate dagli altriprofessionisti».

Ne discenderebbe che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] «non si era limitata […] adeffettuare una sommaria verifica dei documenti da allegare alla pratica “Superbonus”, maaveva invero effettuato una vera e propria analisi di tutta la documentazione».Quindi, «la presenza di tecnici sui singoli cantieri che rilasciavano poi le certificazioni –e non solo quindi il marito [OSCURATO:PERSONA] – la presenza di personale amministrativo per lacomplessa elaborazione di tutti i dati fiscali e soprattutto il lavoro svolto dalla dottoressaLaura [OSCURATO:PERSONA]» sarebbero «tutti elementi decisivi per far ritenere come in concretoPatanè [OSCURATO:PERSONA] non fosse da considerarsi né una mera testa di legno – come ritenuto dai dueGiudici territoriali – né, allo stesso modo, un soggetto che potesse occuparsi, personalmentee in prima battuta, della complessa attività sottostante alle erogazioni».Il Tribunale di Como avrebbe «aderi[to] alla tesi della condotta omissiva derivantedall’obbligo giuridico di impedire l’evento».

Tale «principio» contesterebbe tuttavia «conquello richiesto dal dolo specifico del delitto di cui all’art. 640 bis c.p.».3.4.2.

L’ordinanza impugnata sarebbe censurabile, in secondo luogo, sotto il profilodella ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, di cui alcapo 7), e del relativo dolo generico.Il Tribunale di Como avrebbe «ritenuto sussistenti elementi di responsabilità in capo aPatané [OSCURATO:PERSONA] attraverso la mera congettura del “non poteva non sapere” circa l’illiceitàdelle asseverazioni per “crediti inesistenti”».Secondo la ricorrente, «i medesimi ragionamenti posti a fondamento dell’intero corpomotivazionale per il delitto di truffa» sarebbero «sussumibili anche per il delitto de quo».Deduce «in ogni caso l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo generico nonpotendosi ritenere che [OSCURATO:PERSONA], per quanto già argomentato in precedenza, fosse aconoscenza degli eventuali illeciti perpetrati da altri soggetti».3.5.

Con il quinto motivo – che è proposto in via subordinata – la ricorrente deduce, inrelazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erroneaapplicazione dell’art. 640-bis cod. pen., con riferimento agli artt. 316-ter e 640, secondocomma, n. 1), cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] riassume il contenuto dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite dellaCorte di cassazione Sez. 2, n. 37421 del 22/10/2025, Notaro, e rappresenta «la perfettaanalogia del caso in esame con quello affrontato dalla Corte rimettente».pubblico è avvenuta sulla base della mera dichiarazione mendace e che il potere di controllodell’Agenzia [delle entrate] è solo successivo all’erogazione» e che il «danno per lo Stato, èda ritenersi un evento successivo ed eventuale rispetto all’indebita concessione del creditofiscale», deduce che: a) la condotta a lei contestata dovrebbe essere riqualificata comeindebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter cod. pen., «con leconseguenze di legge»; b) nel caso di qualificazione della stessa condotta come truffa per ilconseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art 640-bis cod. pen., tale delitto dovrebbeessere ritenuto solo tentato, «con ogni conseguenza prevista per legge».3.6.

Con il sesto motivo – che è proposto sempre in via subordinata – la ricorrentededuce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erroneaapplicazione dell’art. 321 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 322-bis dello stesso codice.Il motivo attiene al «quantum del profitto sequestrabile ai fini della confisca anche perequivalente quanto ai delitti in contestazione».Il Tribunale di Como avrebbe ritenuto che «l’ammontare del provvedimento ablatoriodovesse coincidere con il ricavo di [OSCURATO:PERSONA] ottenuto attraverso il corrispettivo delle operesvolte e confluito nel cassetto fiscale».Le censure della ricorrente sarebbero «state accolte solo in parte, avendo il [OSCURATO:PERSONA] ritenuto di dover escludere dal profitto “i crediti ceduti limitatamente alcorrispettivo ottenuto dal primo cessionario”» (così il ricorso).Nel richiamare i principi affermati da Sez.

U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA].p.a., la ricorrente rappresenta che i propri rilievi «att[engono] evidentemente al mancatoriconoscimento dei costi sostenuti dalla Società».Sulla premessa che «vi è stata in alcuni casi un’incompletezza delle opere rispetto allostato dell’avanzamento dei lavori indicato nelle relative dichiarazioni» e che, in altri casi,come affermato dallo stesso Tribunale di Como, «i lavori sono stati completati, ma sempre inun periodo successivo a quello asseverato» (secondo capoverso della pag. 8 dell’ordinanzaimpugnata), la ricorrente deduce che «[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe semplicemente rispettato i datiformali relativi ai SAL e al completamento delle opere, ma giammai ha conseguito il profittopari all’importo sequestrato, sia pure al netto del corrispettivo ceduto a terzi». [OSCURATO:PERSONA],pertanto, «si duole […] del mancato riconoscimento dell’effettivo vantaggio economico».Espone che «aveva depositato un’analisi consuntiva della totalità dei materialiimpiegati, delle fatture dirette imputabili alla commessa rilasciate da sub appaltatori,professionisti e fornitori, nonché di ogni altra spesa oggettivamente direttamente collegabile,al fine di stimare la differenza tra i ricavi e i costi (c.d. primo margine o margine industriale).Da tale margine, detratti i costi fissi di struttura pari a circa il 17%, è così possibiledeterminare il profitto della commessa», valore ricavabile ex art. 32 del d.P.R. 5 ottobre2010, n. 207, riportato nelle avvertenze del listino DEI, nel quale «viene indicato qualemargine utile d’impresa un valore pari al 10%», con la conseguenza che, «[u]tilizzando taleultimo dato, il valore medio del profitto di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. può essere rappresentato in €2.787.863,93».Ciò esposto, la ricorrente contesta la motivazione che figura alla pag. 19 (punto 4)dell’ordinanza impugnata.Sotto un primo profilo, deduce che «è onere dell’[OSCURATO:PERSONA] procedere al sequestro previaquantificazione dell’effettivo vantaggio», con la conseguenza che il «conteggio dovevaessere effettuato da parte della [OSCURATO:PERSONA] prima del provvedimento ablatorio».Sotto un secondo profilo, deduce che «la difesa aveva individuato l’esatto valore delprofitto eventualmente confiscabile attraverso un calcolo oggettivamente confutabile con iparametri offerti dal listino DEI e dei conteggi sopra richiamati, compendiati nella relazionedell’Ing.

Arienti».

Né sarebbe sostenibile la tesi del Tribunale di Como secondo cui «sidovrebbe attendere addirittura una perizia, evidentemente rimandando alla fase di merito».3.7.

Con il settimo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 309, comma 9, 321 e324, comma 7, dello stesso codice.Con riguardo al requisito del periculum in mora, che costituisce l’oggetto del motivo, laricorrente, dopo avere riassunto la motivazione del decreto “genetico”, e dopo avererammentato come la Corte di cassazione richieda «la sussistenza degli elementi dellaconcretezza ed attualità rispetto alla specifica situazione di fatto», lamenta che il Tribunale diComo, come già il G.i.p. dello stesso Tribunale, si sarebbero «avvalsi di mere formule distile».Deduce anzitutto che la motivazione della sussistenza del periculum in mora non può«essere imperniata sulla natura fungibile del denaro».In secondo luogo, sarebbero «mere formule di stile» quelle «relative all’ingentequantità, sistematicità e la potenziale valorizzazione delle somme di denaro».In terzo luogo, quanto alla «presenza di una holding e all’avvenuto trasferimento di6.686.489,00 euro», osserva che: a) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fa parte di una holding «nongiustifica in alcun modo il paventato pericolo di dispersione, posto che anche i proventiversati alla controllante [OSCURATO:SOCIETA]. risultano del tutto tracciati»; b) il menzionato«trasferimento della somma risulta, allo stesso modo, riversato su conti bancari – sia pureesteri – e tale operazione rientra tra quelle contabilmente legittimate tra società facenti partedello stesso gruppo, senza poter rilevare alcuna volontà di dispersione di risorse nétantomeno di sottrazione di somme».Pertanto, difetterebbe «il riscontro in punto di concretezza del periculum parametrato asolidi elementi fattuali».La ricorrente rappresenta infine che, richiamando il principio di proporzionalità, aveva«rileva[to] come un’iscrizione di ipoteca legale o un’annotazione del sequestro sui registriimmobiliari dei beni di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri soggetti obbligati in solido avrebbecertamente potuto garantire le esigenze cautelari, anche considerando il rilevante valoredegli immobili e la potenziale rideterminazione del sequestro secondo quanto invocato» conil quinto motivo.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a quattro motivi.4.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la «nullità del sequestro, per mancanzadell’autonoma valutazione degli elementi forniti dalla difesa», a norma dell’art. 292, comma2, lett. c-bis), cod. proc. pen.Espone che, con il primo motivo nuovo di riesame, aveva eccepito la nullità del decreto“genetico” del 13/08/2025 del G.i.p. del Tribunale di Como per la mancanza dell’autonomavalutazione degli elementi forniti dalla difesa consistenti in due memorie alle quali eranoallegati: a) a quella del 14/02/2025, la relazione tecnica del consulente della difesa, il qualeaveva concluso le proprie considerazioni rappresentando che, secondo il vigente quadrotecnico-normativo, «il mancato completamento fisico delle opere non preclude di accedere aibenefici fiscali»; b) a quella del 29/05/2025, una sentenza della Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Rieti secondo cui, «ai fini del raggiungimento della soglia del 30% perl’ottenimento del primo SAL, devono essere considerate non solo le opere effettivamenteeseguite, ma anche le “somministrazioni effettuate, purché tali somministrazioni sianoriferibili al medesimo cantiere”».Tali elementi, forniti dalla difesa, non sarebbero stati oggetto non solo di autonomavalutazione ma, in realtà, neppure di mera esposizione nel decreto di sequestro, che non liavrebbe neppure menzionati.Ciò detto, il ricorrente contesta la motivazione resa dal Tribunale di Como alla pag. 11dell’ordinanza impugnata.Quanto all’affermazione del Tribunale di Como secondo cui l’omessa valutazione di unamemoria difensiva non determinerebbe nullità, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che: a) «il fulcrodell’allegazione era il contributo tecnico unito ad essa e non, in sé, il portato argomentativodel difensore»; b) «la dimostrazione che i contributi difensivi erano decisivi» sarebbe stataimplicitamente fornita dal fatto che proprio tali contributi avevano originato la richiesta delpubblico ministero di un parere da parte dell’Agenzia delle entrate.Quanto all’argomentazione di cui al secondo e al terzo capoverso della pag. 11dell’ordinanza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA], dopo avere esposto come nella stessa il Tribunale diComo abbia riconosciuto che il decreto di sequestro non conteneva il «riferimento esplicitoalle memorie difensive», contesta che il fatto, valorizzato dallo stesso Tribunale, che il G.i.p.avrebbe «implicitamente fatto proprie le considerazioni del P.M. – e, a monte, dell’Agenziadelle Entrate –» possa integrare «l’esposizione e l’autonoma valutazione» che sono richiestedalla lett. c-bis) del comma 2 dell’art. 292 cod. proc. pen., atteso che difetterebbe sia«l’esposizione» sia «l’autonoma valutazione».Quanto all’esposizione, il ricorrente afferma che «in alcuna porzione del decreto disequestro si fa un benché minimo riferimento al deposito da parte della difesa di uncontributo tecnico o di un approdo giurisprudenziale nel merito», che «[m]en che meno se neillustrano i contenuti» e che, «[a] ben vedere, neppure si dà conto che il Pubblico Ministerone abbia fatto menzione».Quanto all’autonoma valutazione, essa, conseguentemente, mancherebbe, atteso chenon sarebbe dato «riscontrare alcun passaggio argomentativo nel quale si prenda posizione,eventualmente in senso critico, sui contributi difensivi».[OSCURATO:PERSONA] argomenta che il «rinvio» (alle «considerazioni del PM»), addirittura implicito,non si potrebbe considerare una forma di autonoma valutazione, atteso che il «rinvio» noncostituisce una valutazione, tanto più quando non è neppure «puntuale e preciso, cioè privodell’indicazione del passaggio della richiesta di sequestro di cui si fa richiamo».La carenza argomentativa dell’ordinanza impugnata emergerebbe vieppiù alla luce delfatto che, in realtà, neppure la richiesta del pubblico ministero avrebbe contenuto alcunriferimento ai «contributi della difesa» e al menzionato parere dell’Agenzia delle entrate.Quest’ultimo non sarebbe stato citato nella richiesta di sequestro né sarebbe stato allegatoalla stessa.Ne discenderebbe pertanto che anche quello che il Tribunale di Como ha consideratoun «rinvio» implicito (alle «considerazioni del PM») tale non sarebbe «perché non vi è nulladi quanto contenuto nella richiesta di sequestro che venga richiamato».4.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 14,comma 1, lett. d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 2018,«nella parte in cui non vengono inclusi all’interno di quanto asseverabile con gli statiavanzamento lavori, anche le forniture di impianti tecnologici oggetto dell’appalto e apportateal cantiere».Il Tribunale di Como avrebbe rigettato il secondo motivo nuovo di riesame sulpresupposto che le asseverazioni in contestazione si dovevano ritenere false in quanto i SALnon potrebbero avere a oggetto «anche le forniture, ma solo le lavorazioni effettivamenteapportate» (così il ricorso).L’impostazione seguita dal Tribunale di Como sarebbe frutto di un duplice erroreinterpretativo, atteso che tale Tribunale, da un lato, non avrebbe compreso la natura del tipodi contratto che veniva in rilievo e, dall’altro lato, non avrebbe attribuito all’art. 14, comma 1,lett. d), del decreto ministeriale n. 49 del 2018, il significato che emerge dal suo tenoretestuale.Sotto il primo profilo, il [OSCURATO:PERSONA] espone che quelli che erano conclusi da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.non erano appalti di lavori ma appalti di natura mista, con prevalenza dell’elemento fornitura,in quanto consistevano, essenzialmente, nell’acquisto di un bene e nella sua posa in opera(come, ad esempio, nel caso dell’acquisto e installazione di pannelli solari).

Nel contrattomisto di appalto, infatti, la funzione prevalente è quella caratterizzata dal maggiore valoreeconomico e, nel caso di specie, il maggior valore economico era costituito dai beni dafornire piuttosto che da quello della componente lavoro che è necessaria per la posa inopera degli stessi beni.

Da ciò il primo «equivoco» nel quale sarebbe caduto il Tribunale diComo là dove, sulla scia del menzionato parere dell’Agenzia delle entrate, ha fattoriferimento all’«acquisto di materiale edile», atteso che un conto sarebbero gli impianti cheIsoterma s.r.l. acquistava e forniva ai propri committenti, un altro i materiali edili.

I primi,infatti, sarebbero «l’oggetto focale del contratto» e ne costituirebbero «il fulcro economicoprincipale».

I secondi sarebbero invece «elementi di carattere accessorio che servono perl’installazione dei primi».

Da ciò il «disallineamento esegetico tra l’indicazione dell’Agenziadelle Entrate, che puntualizza come il mero acquisto di materiale edile non possa essere diper sé oggetto di SAL, e la natura specifica del contratto, nel quale la fornitura di cui si trattaè un ritrovato tecnologico, che peraltro assorbe la quasi totalità del valore dell’appalto erispetto al quale i materiali edili sono strumentali». [OSCURATO:PERSONA] invoca anche il passaggio di Sez.3, n. 43012 del 13/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283767-01, nel quale la Corte di cassazione haaffermato che, «[s]ulla base della definizione normativa di SAL, al massimo, possono esserevalidamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni (forniture) di beni a pièd’opera» (pag. 17); passaggio che renderebbe «non centrato» il riferimento fatto dalTribunale di Como a questa stessa sentenza.Sotto il secondo profilo, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il Tribunale di Como avrebbe dato unalettura dell’art. 14, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale n. 49 del 2018, non coerentecon tale norma, la quale definisce la portata dello stato di avanzamento lavori come ciò che«riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appaltosino ad allora».

Il Tribunale di Como avrebbe valorizzato solo il termine «lavorazioni», senzaconsiderare che il suddetto decreto ministeriale «non può avere la medesima estensione disignificato a prescindere dalle caratteristiche del contratto di riferimento», atteso che, se cosìfosse, sarebbe obliterato il richiamo anche alle «somministrazioni».

Queste, che devonoessere anch’esse «eseguite», non potrebbero che avere riguardo alle forniture di beni lequali, chiaramente, siano concretamente apportate al cantiere; quindi, che sianoeffettivamente “a piè d’opera”, e non meramente acquistate.Pertanto, una lettura coordinata dell’art. 14, comma 1, lett. d), del decreto ministerialen. 49 del 2018, in considerazione della ritenuta (dal Tribunale di Como) applicabilità di essoa tutti i contratti, anche quelli di fornitura, dovrebbe necessariamente condurre nell’ambitodei SAL i beni oggetto di fornitura, che siano stati effettivamente apportati al cantiere delcommittente, in quanto somministrazioni eseguite.4.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione degli artt. 640 e 640-bis cod. pen.

«nella parte in cui si ritiene configurabile il reato in questione anche al cospettodi un danno patrimoniale solo in capo ad un terzo soggetto privato e non allo Stato».L’interpretazione che sarebbe stata seguita dal Tribunale di Como, sulla scorta di Sez.2, n. 40015 del 23/10/2024, Erricchiello, Rv. 287083-01, condurrebbe all’inaccettabileconclusione di ritenere configurabile il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. in assenza di uneffettivo pregiudizio patrimoniale in capo allo Stato.Infatti, ritenere che tale reato si consumi anche solo con la prima cessione del creditod’imposta a soggetti terzi condurrebbe a conseguenze incompatibili con la struttura dellostesso reato, atteso che: a) da un lato, il danno verrebbe individuato solo in capo a unsoggetto terzo privato, il terzo cessionario del credito, laddove nella fattispecie aggravata dicui all’art. 640-bis cod. pen. il danno è quello che si produce in capo a un soggettoqualificato che è lo Stato; b) dall’altro lato, non vi sarebbe alcun concreto ed effettivopregiudizio patrimoniale per lo Stato ma solo l’assunzione di un debito, da parte dello stesso,nei confronti del terzo cessionario del credito d’imposta, atteso che il pregiudizio per lo Statosi produrrebbe solo in conseguenza della compensazione che il terzo dovesse fare deicrediti inseriti nel proprio cassetto fiscale.4.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione degli artt. 324,comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., «con conseguente mancata restituzione dellesomme non costituenti profitto del reato e mancata immediata esecutorietà dell’ordinanzaemessa dal Tribunale del riesame».Il Tribunale di Como avrebbe violato tali disposizioni e l’ordinanza impugnata sarebbeanche abnorme perché, da un lato, il Tribunale ha riconosciuto che erano «parzialmentecondivisibili le considerazioni difensive in punto di consumazione del reato di cui all’art. 640-bis c.p., poiché, se il credito […] non viene utilizzato, il danno è a ben vedere solopotenziale» (secondo capoverso della pag. 17 dell’ordinanza impugnata) e, dall’altro lato, neldispositivo, ha confermato il sequestro, non ha dissequestrato alcunché e ha demandato, inmodo del tutto irrituale, al pubblico ministero ulteriori accertamenti (sul valore dei corrispettiviottenuti dal primo cessionario dei crediti) al fine di determinare l’effettivo ammontare delprofitto del reato.Diversamente, attesa la riconosciuta parziale fondatezza delle doglianze difensive, laformula conclusiva dell’ordinanza avrebbe dovuto essere quella dell’accoglimento parziale,con le conseguenti riforma parziale del decreto di sequestro e restituzione delle somme nonqualificabili come profitto del reato.In particolare, da quanto emergeva dagli atti a disposizione del Tribunale di Como, gliunici importi che costituivano profitto del reato – «nell’ignoranza rispetto alla circostanza cheIsoterma avesse o meno ceduto i crediti d’imposta e, in questo caso, all’importo percepitocome corrispettivo» – erano i crediti che erano stati indebitamente utilizzati incompensazione, pari a € 1.160.382,95 in relazione al reato di cui al capo 7) e a € 606.909,50in relazione al reato di cui al capo 8).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Con la sentenza “Capasso”, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermatoche, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioniconcernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47,nel comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art.324, comma 7, dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione delprovvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel sensoche il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca onon contiene l’autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessariofondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016,Capasso, Rv. 266789-01).Il Tribunale di Como ha ritenuto che, nel decreto di sequestro del 13/08/2025, il G.i.p.del Tribunale di Como avesse «esplicitato l’autonoma valutazione della richiesta dellaprocura in un paragrafo denominato “conclusioni di sintesi”, nel quale ha espresso delleconsiderazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nella richiesta di sequestro, non potendosicosì ritenere che egli sia limitato a richiamare in modo acritico quest’ultima» (ultimocapoverso della pag. 10 dell’ordinanza impugnata).Tale motivazione del Tribunale di Como è assolutamente corretta.Alla pag. 25 del decreto di sequestro del 13/08/2025, il G.i.p. del Tribunale di Comoaveva preannunciato che avrebbe riportato il contenuto della richiesta del pubblico ministero,in quanto la condivideva, ma che, «successivamente alle Fonti ed alle Valutazioni effettuatedal Pubblico Ministero», avrebbe inserito, in relazione ai reati in contestazione, le«precisazioni, valutazioni e conclusioni di sintesi che si sono ritenute opportune».Tali «conclusioni di sintesi» risultano effettivamente esposte alle pagg. 299-326 deldecreto di sequestro del 13/08/2025 e dalla lettura delle stesse conclusioni risulta come,conformemente a quanto è stato correttamente ritenuto dal Tribunale di Como, il G.i.p. delTribunale di Como avesse effettivamente svolto un autonomo vaglio degli elementi posti afondamento della misura cautelare reale e avesse dato contezza delle ragioni per cui avevafatto proprio il contenuto della richiesta del pubblico ministero.2.

Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di MarcoToppi – i quali motivi, prospettando delle doglianze analoghe, possono essere esaminaticongiuntamente – non sono fondati.[OSCURATO:PERSONA] reputa di dovere prendere le mosse dai princìpi che sono stati affermati dallaCorte di cassazione in ordine alla nozione di «elementi forniti dalla difesa» la cui mancataautonoma valutazione, nel provvedimento che dispone la misura cautelare, comporta, anorma del combinato disposto degli artt. 292, comma 2, lett. c-bis), e 309, comma 9, cod.proc. pen., il dovere del tribunale del riesame di annullare il provvedimento “genetico”.La Corte di cassazione ha a tale proposito più volte chiarito che, in tema di misurecautelari, rientrano nella nozione di «elementi forniti dalla difesa», da valutare nelprovvedimento “genetico” a pena di nullità ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., isoli dati di natura oggettiva e concludente ai fini decisori, essendo escluse, invece, le mereposizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative, le diverse interpretazionidegli elementi indiziari e gli assunti defatigatori, che restano assorbiti nel complessivoapprezzamento operato dal giudice della cautela (Sez. 3, n. 47593 del 15/10/2024, Cursano,Rv. 287275-01; Sez. 5, n. 44341 del 13/05/2019, Paris, Rv. 277127-01; Sez. 6, n. 12442 del09/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249641-01).Anche il comma 2-ter dell’art. 292 cod. proc. pen. non impone al giudice del riesamel’indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione diqualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la pertinenza,restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensiveoggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementiassorbiti nella valutazione complessiva del giudice che applica la misura cautelare (Sez. 1,n. 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Brandimarte, Rv. 275053-01).La Corte di cassazione ha altresì chiarito che, in tema di riesame dei provvedimenti disequestro, non sussiste l’obbligo del pubblico ministero di trasmettere, ex art. 309, comma 5,cod. proc. pen., accanto agli elementi di prova favorevoli all’indagato, anche la memoriadifensiva, seppure vi siano allegati documenti, in quanto essa è un atto proveniente daldifensore che, pur costituendo un importante strumento difensivo, non costituisce una provaa favore dell’indagato (Sez. 2, n. 40534 del 04/07/2019, Shopov, Rv. 277043-01.Successivamente, Sez. 3, n. 26620 del 16/04/2025, [OSCURATO:PERSONA] delle Cave, Rv.288367-01, con la quale è stato precisato che non è estensibile alle misure cautelari reali ildisposto di cui all’art. 291 cod. proc. pen. che impone al pubblico ministero, in caso dirichiesta di misura cautelare personale, di trasmettere al giudice le memorie difensive giàdepositate, ostandovi il dato letterale e sistematico).Posto che, pertanto, gli «elementi forniti dalla difesa» che devono essereautonomamente valutati dal giudice che dispone la misura, a norma dell’art. 292, comma 2,lett. c-bis), cod. proc. pen., sono i soli dati di natura oggettiva concludenti ai fini delladecisione, con riguardo al caso di specie, si deve rilevare che gli elementi di cui all’allegatoalla memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], costituito dalla relazione tecnica del consulente della difesa, edi cui all’allegato alla memoria del 29/05/2025, costituito da una sentenza della Corte digiustizia tributaria di primo grado di Rieti, constavano entrambi di argomentazioni dirette asostenere che, ai fini del rilascio dell’asseverazione dello stato di avanzamento dei lavori (dariferirsi ad almeno il 30% dell’intervento complessivo), avrebbero potuto essere considerateanche le somministrazioni concretamente apportate allo specifico cantiere.Tali argomentazioni consistevano pertanto, in realtà, non in dati di natura oggettiva main meri argomenti di diritto, con la conseguenza che l’eventuale pretermissione dellavalutazione dei menzionati elementi nel decreto “genetico” – e la loro valutazione solo daparte del Tribunale di Como – non può integrare una causa di annullamento del medesimodecreto “genetico” per violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen.3.

Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso di MarcoToppi – i quali motivi, prospettando delle doglianze analoghe, possono essere esaminaticongiuntamente – sono manifestamente infondati, attesa la loro genericità e non decisività.Tali motivi pongono la questione se, nei contratti di fornitura con posa in opera diimpianti tecnologici, quali sarebbero quelli che vengono qui in rilievo, possano essere inclusenello stato avanzamento lavori (SAL) le forniture di beni concretamente apportate alcantiere, cioè a piè d’opera, con la conseguenza che le asseverazioni rilasciate per siffattiSAL non si potrebbero ritenere false.Si deve in proposito rammentare che, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 121 deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto rilancio”), conv. con modif. dallalegge 17 luglio 2020, n. 77, l’opzione, tra l’altro, per lo sconto in fattura «può essereesercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Ai fini del presentecomma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori nonpossono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato diavanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».Inoltre, l’art. 14, comma 1, lett. d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti n. 49 del 2018, definisce «lo stato di avanzamento lavori (SAL)» come il documento«che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principiodell’appalto sino ad allora».Ciò posto, sotto un primo profilo, si deve rilevare che, anche ad ammettere che, come èstato incidentalmente affermato da Sez. 3, n. 42012 del 13/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], cit., «almassimo, possono essere validamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni(forniture) di beni a piè d’opera» (pag. 17), sarebbe appunto in ogni caso necessario che, almomento del rilascio dell’asseverazione per i SAL, le forniture di beni siano stateconcretamente apportate ai cantieri, siano, cioè, a piè d’opera.Tale circostanza di fatto risulta tuttavia meramente presupposta dai motivi in esame e,alla luce della lettura del decreto di sequestro del 13/08/2025, appare talora apertamentesmentita dagli esiti delle indagini svolte (si vedano, a mero titolo di esempio: la pag. 83,relativamente al contratto di appalto con il committente [OSCURATO:PERSONA]; la pag. 93,relativamente al contratto di appalto con la committente [OSCURATO:PERSONA]; la pag. 172,relativamente al contratto di appalto con il committente [OSCURATO:PERSONA]).Da ciò la genericità del motivo.Sotto un secondo profilo, si deve rilevare che il fumus dei reati in contestazione appareriposare sulla falsità non solo delle asseverazioni per i SAL, ma anche sulla falsità delleasseverazioni di fine lavori, in quanto rilasciate prima che gli stessi fossero terminati.Da ciò la non decisività dei motivi, atteso che, con gli stessi, i ricorrenti si sono limitati asostenere la correttezza delle asseverazioni rilasciate per i SAL, senza considerare che,come si è detto, il fumus dei reati riposa anche sulla falsità delle asseverazioni di fine lavori.L’ulteriore contestazione che è stata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con il motivo inesame, cioè quella relativa all’«individua[zione del] profitto illecito nella totalità del contributostatale» (così il ricorso), verrà esaminata insieme al sesto motivo del ricorso della stessaMarina [OSCURATO:PERSONA].4.

Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Si deve rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza“Mariano”, hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica dellecondizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o dellaCorte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di meritoconcernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggettodi investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta equella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi dicolpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01).In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice èdemandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente atutti gli elementi della fattispecie contestata.

Lo stesso giudice può di conseguenza rilevareanche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purché esso emerga ictu oculi (Sez. 2, n.18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 240521-01).Giova altresì ricordare che le Sezioni unite hanno anche chiarito che, in tema diriesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltantopuò essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.,rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramenteapparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma nonl’illogicità manifesta, la quale si può denunciare nel giudizio di legittimità soltanto tramite lospecifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 dellostesso codice (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01.Successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv.269119-01).Rammentati tali princìpi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve anzitutto precisareche, diversamente da quanto mostra di ritenere la ricorrente, la truffa aggravata per ilconseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod. pen. (la quale costituisceun’ipotesi aggravata del delitto di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. e non una figuraautonoma di reato: Sez.

U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, Rv. 22663-01) è un reato a dologenerico e non a dolo specifico.dolo generico della [OSCURATO:PERSONA] riguardo ai reati di truffa aggravata per il conseguimento dierogazioni pubbliche e di indebita compensazione emergesse dagli indici fattuali costituiti: a)dal carattere macroscopico degli illeciti che erano stati commessi da [OSCURATO:PERSONA], tali dadeterminare un vertiginoso aumento del fatturato di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel giro di poco tempo; b)dal rapporto di coniugio tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; c) dal ruolo che la [OSCURATO:PERSONA] avevaassunto nella contrattazione con le banche per la cessione dei crediti d’imposta ottenuti daIsoterma s.r.l.Tale argomentazione, fondata sull’esposizione degli indici fattuali in ragione dei qualinon era possibile escludere ictu oculi la sussistenza del dolo (generico) in capo alla [OSCURATO:PERSONA],si deve ritenere, alla luce dei principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sonorammentati, senz’altro sufficiente e, alla luce dei medesimi principi, esente da vizi censurabilicon il ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.5.

Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso di MarcoToppi – i quali motivi, prospettando delle doglianze analoghe, possono essere esaminaticongiuntamente – non sono fondati.Con la menzionata (da [OSCURATO:PERSONA]) Sez. 2, n. 37421 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Notaro, eranostate rimesse alle Sezioni unite della Corte di cassazione le seguenti questioni:1) se, nella materia dei cosiddetti Superbonus 110%, di cui al decreto-legge n. 34 del2020, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture peroperazioni in tutto o in parte inesistenti con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto delladetrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per lacessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione, sia condotta sussumibilenella fattispecie di reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. o in quella di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.;2) se, nell’ipotesi in cui la condotta sopra descritta sia da definire giuridicamente aisensi degli artt. 640 e 640-bis cod. pen., essa integri il reato in forma consumata ovvero informa tentata.Con l’informazione provvisoria n. 4/2026, le Sezioni unite ha reso noto di avere adottatole seguenti soluzioni:1) la condotta è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod.pen.;2) essa integra il reato in forma consumata.Poiché, come risulta da tale informazione provvisoria, le Sezioni unite hanno adottatosoluzioni di segno opposto a quelle sostenute dai ricorrenti, ne consegue il rigetto dei motivi.6.

La contestazione relativa all’«individua[zione del] profitto illecito nella totalità delcontributo statale» (così il ricorso) che è stata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivodel suo ricorso e il sesto motivo del ricorso della stessa [OSCURATO:PERSONA] non è fondata.Il comma 5 dell’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che, «[q]ualora siaaccertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alladetrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importocorrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1».Ne discende pertanto che, come è stato condivisibilmente ritenuto anche dall’Agenziadelle entrate con la circolare 8 agosto 2000, n. 24/E (punto 8.2), nel caso di non veridicitàdelle asseverazioni si determina la decadenza dal beneficio fiscale.Si deve quindi reputare che, allorquando i crediti d’imposta siano “generati” con un attodi disposizione dello Stato che è effetto della condotta illecita truffaldina costituita dalla nonveridicità delle asseverazioni, poiché si determina la conseguente decadenza dall’interobeneficio fiscale, tali crediti si debbano ritenere interamente assoggettabili a confisca (e,prima, a sequestro preventivo finalizzato alla confisca), quale profitto del reato di cui all’art.640-bis cod. pen., senza che, diversamente da quanto è sostenuto dalla ricorrente: a) sipossa ravvisare una sorta di “legittimità differita” dei medesimi crediti, nonostante leasseverazioni riguardino stati di avanzamento di lavori ancora non eseguiti o lavori ancoranon terminati, per essere stati i medesimi lavori comunque eseguiti o terminati in datasuccessiva a quella di rilascio dell’asseverazione; b) dall’indicato profitto si debbano detrarrei costi sostenuti dall’impresa per la realizzazione di tali lavori.7.

Il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza “Ellade”, hanno chiarito cheil provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.,finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazioneanche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessarial’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvorestando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto,detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la solaappartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez.

U, n. 36959 del24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01, relativa a una fattispecie concernente un sequestropreventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, in ordine al quale la Corte ha chiaritoche l’onere di motivazione si può ritenere assolto allorché il provvedimento si soffermi sulleragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso,deteriorato, utilizzato o alienato).Il Tribunale di Como ha indicato le ragioni che rendevano necessaria l’anticipazionedell’effetto ablativo della confisca del denaro rispetto alla definizione del giudizio,ravvisandole, in particolare, nella sistematicità delle condotte truffaldine che erano staterealizzate dagli indagati, nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. faceva parte di una holding (sicché iproventi di tale società avrebbero potuto essere versati alla controllante) e nel fatto che oltresei milioni di euro erano stati trasferiti su conti esteri.Tale argomentazione, fondata sull’esposizione degli indici fattuali in ragione dei quali sidoveva ritenere che il denaro, nelle more del giudizio, potesse essere modificato, disperso,alienato, non risulta basata su «mere formule di stile», come è sostenuto dalla ricorrente, esi deve ritenere senz’altro sufficiente e, alla luce dei principi, affermati dalla Corte dicassazione, che si sono rammentati al punto 4, esente da vizi censurabili con il ricorso percassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.Quanto alla doglianza che è stata formulata in relazione al principio di proporzionalità, ilTribunale di Como ha correttamente evidenziato come essa si dovesse ritenere del tuttogenerica, in difetto di qualsivoglia indicazione circa gli specifici beni, di valore corrispondentealle somme sequestrate, sui quali si sarebbe asseritamente potuta iscrivere ipoteca.8.

Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.Come risulta dalla lettura del dispositivo dell’ordinanza impugnata, il Tribunale di Comoha confermato il decreto di sequestro con riferimento soltanto ad alcune «voci», cioè quellecostituite: a) dalle somme corrispondenti ai crediti che erano stati indebitamente utilizzati incompensazione, pari a € 1.160.382,95 in relazione al reato di cui al capo 7) e a € 606.909,50in relazione al reato di cui al capo 8); b) ai crediti che erano stati ceduti, limitatamente alcorrispettivo che era stato ottenuto dal primo cessionario.La conferma del decreto di sequestro è stata pertanto parziale, in coerenza con lamotivazione dell’ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale di Como aveva reputato: a)«parzialmente condivisibili le considerazioni difensive in punto di consumazione del reato dicui all’art. 640 bis c.p. poiché se il credito – che nasce con l’accettazione da partedell’Agenzia delle Entrate, specularmente al debito dello Stato – non viene utilizzato, ildanno è a ben vedere solo potenziale, con la conseguenza che la truffa può dirsi solotentata e non consumata» (secondo capoverso della pag. 7 dell’ordinanza impugnata); b)che «[p]er determinare l’ingiusto profitto, in relazione alla parte dei crediti ceduta, occorrerà[…] stabilire l’esatto importo del corrispettivo incassato dal cessionario» (ultimo paragrafodella pag. 18 dell’ordinanza impugnata).Tuttavia, nonostante una tale conferma soltanto parziale, nei termini che si sono detti,del decreto di sequestro, il Tribunale di Como ha omesso di disporre, come è previstodall’art. 324, comma 7, secondo periodo, cod. proc. pen. – il quale detta una norma che, conuna differenziazione rispetto a quanto è stabilito dall’art. 309 cod. proc. pen., appare dettataproprio in relazione alla specificità dei provvedimenti cautelari reali – la revoca parziale deldecreto di sequestro, con riguardo alle «voci» non confermate, e la conseguente restituzionedelle somme sequestrate in relazione alle quali, per effetto della medesima revoca parziale,si dovevano ritenere venuti meno i presupposti della misura cautelare.9.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente allamancata restituzione delle somme relative alle voci non indicate in dispositivo, con rinvio, perun nuovo giudizio, al Tribunale di Como, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11608/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 593/2026LUCIANO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI R.G.N. 43/2026IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/09/19802. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Comovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento delricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento delricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Como disponeva:a) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il sequestro preventivo diretto o, in subordine, perequivalente, della somma di € 27.878.693,00 quale profitto del reato di truffa aggravata per ilconseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod. pen., in relazione all’illecitoamministrativo, dipendente da tale reato, previsto dagli artt. 5 e 24 del d.lgs. 8 giugno 2001,n. 231, di cui al capo 9);b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo per equivalente:b.1) in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazionipubbliche previsto dall’art. 640-bis cod. pen. di cui al capo 6), fino a concorrenza dell’importodi € 13.939.346,50, previa deduzione delle somme già oggetto di sequestro nei confronti diIsoterma s.r.l.;b.2) in relazione al reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater deld.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo 7), fino a concorrenza della somma di €580.191,47;c) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo per equivalente:c.1) in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazionipubbliche previsto dall’art. 640-bis cod. pen. di cui al capo 6), fino a concorrenza dell’importodi € 13.939.346,50, previa deduzione delle somme già oggetto di sequestro nei confronti diIsoterma s.r.l.;c.2) in relazione al reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater deld.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo 7), fino a concorrenza della somma di € 580.191,47;c.3) in relazione al reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater deld.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo 8), fino a concorrenza della somma di € 607.909,50.Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui al capo 6)sarebbe stato realizzato mediante l’ottenimento, mercé il cosiddetto “sconto in fattura”praticato dall’impresa esecutrice dei lavori [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di crediti d’imposta in luogo delledetrazioni fiscali del cosiddetto “Superbonus 110%” fittizi, in quanto tale agevolazione fiscaleera stata richiesta in assenza dei relativi presupposti costitutivi.I reati di indebita compensazione di cui al capo 7) (reato contestato sia alla [OSCURATO:PERSONA] siaal [OSCURATO:PERSONA]) e al capo 8) (reato contestato al solo [OSCURATO:PERSONA]) sarebbero stati realizzati utilizzando incompensazione i suddetti crediti d’imposta non spettanti.Pronunciandosi sulle richieste di riesame che erano state presentate da [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale diComo, con ordinanza del 14/11/2025, confermava il sequestro con riguardo:a) alle somme corrispondenti ai crediti che erano stati indebitamente utilizzati incompensazione, pari a € 1.160.382,95 in relazione al reato di cui al capo 7) e a € 606.909,50in relazione al reato di cui al capo 8);b) ai crediti che erano stati ceduti, limitatamente al corrispettivo (che poteva noncoincidere con il valore nominale degli stessi crediti) che era stato ottenuto dal primocessionario.2.

Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Como, hanno propostoricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, MarinaPatané e [OSCURATO:PERSONA].3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Giotto, è affidato a sette motivi.3.1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 324, comma 7, cod. proc.pen., in relazione all’art. 309, comma 9, dello stesso codice, per la mancanza dell’autonomavalutazione, ai sensi dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

«quanto ai gravi indizi dicolpevolezza e alle esigenze cautelari».Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dall’esame del decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale diComo risulterebbe «di palese evidenza la sovrapposizione delle argomentazioni espostenella richiesta di misura cautelare formulata dalla [OSCURATO:PERSONA]».La ricorrente contesta la motivazione con cui il Tribunale di Como ha rigettato il motivodi riesame che ella aveva articolato su tale punto – secondo la quale «il Gip ha esplicitatol’autonoma valutazione della richiesta della Procura in un paragrafo denominato “conclusionidi sintesi”, nel quale ha espresso delle considerazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nellarichiesta di sequestro» (ultimo capoverso della pag. 10 dell’ordinanza impugnata) – attesoche, in tale motivazione, lo stesso Tribunale non avrebbe «esplicitato in cosa sia consistitol’esame critico e l’autonoma valutazione del GIP rispetto alla richiesta della Procura».3.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 324, comma 7, cod. proc.pen., in relazione all’art. 309, comma 9, dello stesso codice, «per omessa valutazione deglielementi forniti dalla difesa nel corso delle indagini».[OSCURATO:PERSONA] lamenta che, nel decreto “genetico”, il G.i.p. del Tribunale di Como nonavrebbe argomentato in ordine agli elementi che erano stati forniti dalla difesa, in particolare,in ordine alla memoria difensiva che era stata depositata il 14/02/2025 e alla relazione deldottore commercialista [OSCURATO:PERSONA] ad essa allegata.La ricorrente contesta la motivazione con cui il Tribunale di Como ha rigettato il motivodi riesame che ella aveva articolato su tale punto, in particolare, le argomentazioni di cui alterzo e al quarto capoverso della pag. 11 dell’ordinanza impugnata, nelle quali il Tribunale diComo avrebbe peraltro riconosciuto l’omessa argomentazione, da parte del G.i.p. delTribunale di Como, in ordine ai suddetti elementi forniti dalla difesa.3.3.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 14 del decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, dell’art. 28 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, e dell’art. 14 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.Incorrendo nell’inosservanza e nell’erronea applicazione di tali norme, il Tribunale diComo non avrebbe considerato che, nelle fattispecie in esame, ricorrevano appalti non dilavori ma di forniture con posa in opera di impianti tecnologici, le quali sono computabili nellostato di avanzamento lavori (SAL), con le conseguenze che, se tali «somministrazioni sonostate eseguite, esse sono attestabili» e che le conseguenti asseverazioni non sarebberostate false.La ricorrente sintetizza le proprie argomentazioni affermando che, «allorquando si trattidi contratto di fornitura (ad es. di impianto fotovoltaico) il contratto si perfeziona con laconsegna del bene, costituendo la posa in opera un adempimento accessorio.

Lasomministrazione si è quindi perfezionata e completata, quindi nulla osta […] alla suaasseverazione».Sotto un altro profilo, il Tribunale di Como avrebbe violato la norma «di cui all’art. 13 deld.lgs. 471/2023, poiché individua il profitto illecito nella totalità del contributo statale, senzatenere in alcun conto la circostanza, incontroversa, che le attività sono state tutte terminate econcluse nella vigenza del 110%».3.4.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 42 e 640-bis cod. pen.,con riferimento all’art. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen., e all’art. 10-quater del d.lgs. n.74 del 2000.3.4.1.

L’ordinanza impugnata sarebbe censurabile, anzitutto, sotto il profilo dellaritenuta sussistenza del «dolo specifico» del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., inrelazione all’art. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen., di cui al capo 6).Dopo avere riassunto le argomentazioni che erano contenute nel decreto del13/08/2025 del G.i.p. del Tribunale di Como, la ricorrente contesta la motivazione che figuraalle pagg. 20-21 (punto 5) dell’ordinanza impugnata, dalla quale risulterebbe la violazione dilegge nella quale sarebbe incorso il Tribunale di Como, «non essendo in alcun modorilevabile la sussistenza […] di un dolo specifico di [OSCURATO:PERSONA] nelle eventuali violazioni dilegge, sia a titolo di concorso che a quello specifico di impedire l’evento».Il Tribunale di Como si sarebbe «rifugia[to] in massime di “esperienza”» che nonpotrebbero «essere riferite al caso concreto».La ricorrente rappresenta in proposito che: a) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contava 27 dipendenti,sicché non si potrebbe sostenere che fosse «una piccola impresa a conduzione familiare»(così il ricorso); b) sarebbe «censurabile il ragionamento in base al quale [OSCURATO:PERSONA] rispondere del delitto in oggetto in quanto [le] certificazioni risultavano“macroscopicamente” illecite».Il Tribunale di Como e, prima, il G.i.p. dello stesso Tribunale, avrebbero ricavato lasussistenza dell’elemento soggettivo in capo alla [OSCURATO:PERSONA] «in forza del principio secondo cuila stessa fosse a conoscenza delle false attestazioni commesse da altri e pur nonconcorrendo in tali reati».[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che «[t]utte le relazioni tecniche finalizzate ad ottenerel’erogazione dei finanziamenti dovevano essere vagliate da un professionista incaricato diapporre i visti di conformità», nella specie, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Con riguardoall’attività da costei svolta, la ricorrente invoca il ricorso per decreto ingiuntivo per €840.541,44 che era stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], nel quale «veniva analizzata lacomplessa attività di verifica delle singole asseverazioni e attestazioni rilasciate dagli altriprofessionisti».

Ne discenderebbe che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] «non si era limitata […] adeffettuare una sommaria verifica dei documenti da allegare alla pratica “Superbonus”, maaveva invero effettuato una vera e propria analisi di tutta la documentazione».Quindi, «la presenza di tecnici sui singoli cantieri che rilasciavano poi le certificazioni –e non solo quindi il marito [OSCURATO:PERSONA] – la presenza di personale amministrativo per lacomplessa elaborazione di tutti i dati fiscali e soprattutto il lavoro svolto dalla dottoressaLaura [OSCURATO:PERSONA]» sarebbero «tutti elementi decisivi per far ritenere come in concretoPatanè [OSCURATO:PERSONA] non fosse da considerarsi né una mera testa di legno – come ritenuto dai dueGiudici territoriali – né, allo stesso modo, un soggetto che potesse occuparsi, personalmentee in prima battuta, della complessa attività sottostante alle erogazioni».Il Tribunale di Como avrebbe «aderi[to] alla tesi della condotta omissiva derivantedall’obbligo giuridico di impedire l’evento».

Tale «principio» contesterebbe tuttavia «conquello richiesto dal dolo specifico del delitto di cui all’art. 640 bis c.p.».3.4.2.

L’ordinanza impugnata sarebbe censurabile, in secondo luogo, sotto il profilodella ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, di cui alcapo 7), e del relativo dolo generico.Il Tribunale di Como avrebbe «ritenuto sussistenti elementi di responsabilità in capo aPatané [OSCURATO:PERSONA] attraverso la mera congettura del “non poteva non sapere” circa l’illiceitàdelle asseverazioni per “crediti inesistenti”».Secondo la ricorrente, «i medesimi ragionamenti posti a fondamento dell’intero corpomotivazionale per il delitto di truffa» sarebbero «sussumibili anche per il delitto de quo».Deduce «in ogni caso l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo generico nonpotendosi ritenere che [OSCURATO:PERSONA], per quanto già argomentato in precedenza, fosse aconoscenza degli eventuali illeciti perpetrati da altri soggetti».3.5.

Con il quinto motivo – che è proposto in via subordinata – la ricorrente deduce, inrelazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erroneaapplicazione dell’art. 640-bis cod. pen., con riferimento agli artt. 316-ter e 640, secondocomma, n. 1), cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] riassume il contenuto dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite dellaCorte di cassazione Sez. 2, n. 37421 del 22/10/2025, Notaro, e rappresenta «la perfettaanalogia del caso in esame con quello affrontato dalla Corte rimettente».pubblico è avvenuta sulla base della mera dichiarazione mendace e che il potere di controllodell’Agenzia [delle entrate] è solo successivo all’erogazione» e che il «danno per lo Stato, èda ritenersi un evento successivo ed eventuale rispetto all’indebita concessione del creditofiscale», deduce che: a) la condotta a lei contestata dovrebbe essere riqualificata comeindebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter cod. pen., «con leconseguenze di legge»; b) nel caso di qualificazione della stessa condotta come truffa per ilconseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art 640-bis cod. pen., tale delitto dovrebbeessere ritenuto solo tentato, «con ogni conseguenza prevista per legge».3.6.

Con il sesto motivo – che è proposto sempre in via subordinata – la ricorrentededuce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erroneaapplicazione dell’art. 321 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 322-bis dello stesso codice.Il motivo attiene al «quantum del profitto sequestrabile ai fini della confisca anche perequivalente quanto ai delitti in contestazione».Il Tribunale di Como avrebbe ritenuto che «l’ammontare del provvedimento ablatoriodovesse coincidere con il ricavo di [OSCURATO:PERSONA] ottenuto attraverso il corrispettivo delle operesvolte e confluito nel cassetto fiscale».Le censure della ricorrente sarebbero «state accolte solo in parte, avendo il [OSCURATO:PERSONA] ritenuto di dover escludere dal profitto “i crediti ceduti limitatamente alcorrispettivo ottenuto dal primo cessionario”» (così il ricorso).Nel richiamare i principi affermati da Sez.

U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA].p.a., la ricorrente rappresenta che i propri rilievi «att[engono] evidentemente al mancatoriconoscimento dei costi sostenuti dalla Società».Sulla premessa che «vi è stata in alcuni casi un’incompletezza delle opere rispetto allostato dell’avanzamento dei lavori indicato nelle relative dichiarazioni» e che, in altri casi,come affermato dallo stesso Tribunale di Como, «i lavori sono stati completati, ma sempre inun periodo successivo a quello asseverato» (secondo capoverso della pag. 8 dell’ordinanzaimpugnata), la ricorrente deduce che «[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe semplicemente rispettato i datiformali relativi ai SAL e al completamento delle opere, ma giammai ha conseguito il profittopari all’importo sequestrato, sia pure al netto del corrispettivo ceduto a terzi». [OSCURATO:PERSONA],pertanto, «si duole […] del mancato riconoscimento dell’effettivo vantaggio economico».Espone che «aveva depositato un’analisi consuntiva della totalità dei materialiimpiegati, delle fatture dirette imputabili alla commessa rilasciate da sub appaltatori,professionisti e fornitori, nonché di ogni altra spesa oggettivamente direttamente collegabile,al fine di stimare la differenza tra i ricavi e i costi (c.d. primo margine o margine industriale).Da tale margine, detratti i costi fissi di struttura pari a circa il 17%, è così possibiledeterminare il profitto della commessa», valore ricavabile ex art. 32 del d.P.R. 5 ottobre2010, n. 207, riportato nelle avvertenze del listino DEI, nel quale «viene indicato qualemargine utile d’impresa un valore pari al 10%», con la conseguenza che, «[u]tilizzando taleultimo dato, il valore medio del profitto di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. può essere rappresentato in €2.787.863,93».Ciò esposto, la ricorrente contesta la motivazione che figura alla pag. 19 (punto 4)dell’ordinanza impugnata.Sotto un primo profilo, deduce che «è onere dell’[OSCURATO:PERSONA] procedere al sequestro previaquantificazione dell’effettivo vantaggio», con la conseguenza che il «conteggio dovevaessere effettuato da parte della [OSCURATO:PERSONA] prima del provvedimento ablatorio».Sotto un secondo profilo, deduce che «la difesa aveva individuato l’esatto valore delprofitto eventualmente confiscabile attraverso un calcolo oggettivamente confutabile con iparametri offerti dal listino DEI e dei conteggi sopra richiamati, compendiati nella relazionedell’Ing.

Arienti».

Né sarebbe sostenibile la tesi del Tribunale di Como secondo cui «sidovrebbe attendere addirittura una perizia, evidentemente rimandando alla fase di merito».3.7.

Con il settimo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 309, comma 9, 321 e324, comma 7, dello stesso codice.Con riguardo al requisito del periculum in mora, che costituisce l’oggetto del motivo, laricorrente, dopo avere riassunto la motivazione del decreto “genetico”, e dopo avererammentato come la Corte di cassazione richieda «la sussistenza degli elementi dellaconcretezza ed attualità rispetto alla specifica situazione di fatto», lamenta che il Tribunale diComo, come già il G.i.p. dello stesso Tribunale, si sarebbero «avvalsi di mere formule distile».Deduce anzitutto che la motivazione della sussistenza del periculum in mora non può«essere imperniata sulla natura fungibile del denaro».In secondo luogo, sarebbero «mere formule di stile» quelle «relative all’ingentequantità, sistematicità e la potenziale valorizzazione delle somme di denaro».In terzo luogo, quanto alla «presenza di una holding e all’avvenuto trasferimento di6.686.489,00 euro», osserva che: a) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fa parte di una holding «nongiustifica in alcun modo il paventato pericolo di dispersione, posto che anche i proventiversati alla controllante [OSCURATO:SOCIETA]. risultano del tutto tracciati»; b) il menzionato«trasferimento della somma risulta, allo stesso modo, riversato su conti bancari – sia pureesteri – e tale operazione rientra tra quelle contabilmente legittimate tra società facenti partedello stesso gruppo, senza poter rilevare alcuna volontà di dispersione di risorse nétantomeno di sottrazione di somme».Pertanto, difetterebbe «il riscontro in punto di concretezza del periculum parametrato asolidi elementi fattuali».La ricorrente rappresenta infine che, richiamando il principio di proporzionalità, aveva«rileva[to] come un’iscrizione di ipoteca legale o un’annotazione del sequestro sui registriimmobiliari dei beni di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri soggetti obbligati in solido avrebbecertamente potuto garantire le esigenze cautelari, anche considerando il rilevante valoredegli immobili e la potenziale rideterminazione del sequestro secondo quanto invocato» conil quinto motivo.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a quattro motivi.4.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la «nullità del sequestro, per mancanzadell’autonoma valutazione degli elementi forniti dalla difesa», a norma dell’art. 292, comma2, lett. c-bis), cod. proc. pen.Espone che, con il primo motivo nuovo di riesame, aveva eccepito la nullità del decreto“genetico” del 13/08/2025 del G.i.p. del Tribunale di Como per la mancanza dell’autonomavalutazione degli elementi forniti dalla difesa consistenti in due memorie alle quali eranoallegati: a) a quella del 14/02/2025, la relazione tecnica del consulente della difesa, il qualeaveva concluso le proprie considerazioni rappresentando che, secondo il vigente quadrotecnico-normativo, «il mancato completamento fisico delle opere non preclude di accedere aibenefici fiscali»; b) a quella del 29/05/2025, una sentenza della Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Rieti secondo cui, «ai fini del raggiungimento della soglia del 30% perl’ottenimento del primo SAL, devono essere considerate non solo le opere effettivamenteeseguite, ma anche le “somministrazioni effettuate, purché tali somministrazioni sianoriferibili al medesimo cantiere”».Tali elementi, forniti dalla difesa, non sarebbero stati oggetto non solo di autonomavalutazione ma, in realtà, neppure di mera esposizione nel decreto di sequestro, che non liavrebbe neppure menzionati.Ciò detto, il ricorrente contesta la motivazione resa dal Tribunale di Como alla pag. 11dell’ordinanza impugnata.Quanto all’affermazione del Tribunale di Como secondo cui l’omessa valutazione di unamemoria difensiva non determinerebbe nullità, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che: a) «il fulcrodell’allegazione era il contributo tecnico unito ad essa e non, in sé, il portato argomentativodel difensore»; b) «la dimostrazione che i contributi difensivi erano decisivi» sarebbe stataimplicitamente fornita dal fatto che proprio tali contributi avevano originato la richiesta delpubblico ministero di un parere da parte dell’Agenzia delle entrate.Quanto all’argomentazione di cui al secondo e al terzo capoverso della pag. 11dell’ordinanza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA], dopo avere esposto come nella stessa il Tribunale diComo abbia riconosciuto che il decreto di sequestro non conteneva il «riferimento esplicitoalle memorie difensive», contesta che il fatto, valorizzato dallo stesso Tribunale, che il G.i.p.avrebbe «implicitamente fatto proprie le considerazioni del P.M. – e, a monte, dell’Agenziadelle Entrate –» possa integrare «l’esposizione e l’autonoma valutazione» che sono richiestedalla lett. c-bis) del comma 2 dell’art. 292 cod. proc. pen., atteso che difetterebbe sia«l’esposizione» sia «l’autonoma valutazione».Quanto all’esposizione, il ricorrente afferma che «in alcuna porzione del decreto disequestro si fa un benché minimo riferimento al deposito da parte della difesa di uncontributo tecnico o di un approdo giurisprudenziale nel merito», che «[m]en che meno se neillustrano i contenuti» e che, «[a] ben vedere, neppure si dà conto che il Pubblico Ministerone abbia fatto menzione».Quanto all’autonoma valutazione, essa, conseguentemente, mancherebbe, atteso chenon sarebbe dato «riscontrare alcun passaggio argomentativo nel quale si prenda posizione,eventualmente in senso critico, sui contributi difensivi».[OSCURATO:PERSONA] argomenta che il «rinvio» (alle «considerazioni del PM»), addirittura implicito,non si potrebbe considerare una forma di autonoma valutazione, atteso che il «rinvio» noncostituisce una valutazione, tanto più quando non è neppure «puntuale e preciso, cioè privodell’indicazione del passaggio della richiesta di sequestro di cui si fa richiamo».La carenza argomentativa dell’ordinanza impugnata emergerebbe vieppiù alla luce delfatto che, in realtà, neppure la richiesta del pubblico ministero avrebbe contenuto alcunriferimento ai «contributi della difesa» e al menzionato parere dell’Agenzia delle entrate.Quest’ultimo non sarebbe stato citato nella richiesta di sequestro né sarebbe stato allegatoalla stessa.Ne discenderebbe pertanto che anche quello che il Tribunale di Como ha consideratoun «rinvio» implicito (alle «considerazioni del PM») tale non sarebbe «perché non vi è nulladi quanto contenuto nella richiesta di sequestro che venga richiamato».4.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 14,comma 1, lett. d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 2018,«nella parte in cui non vengono inclusi all’interno di quanto asseverabile con gli statiavanzamento lavori, anche le forniture di impianti tecnologici oggetto dell’appalto e apportateal cantiere».Il Tribunale di Como avrebbe rigettato il secondo motivo nuovo di riesame sulpresupposto che le asseverazioni in contestazione si dovevano ritenere false in quanto i SALnon potrebbero avere a oggetto «anche le forniture, ma solo le lavorazioni effettivamenteapportate» (così il ricorso).L’impostazione seguita dal Tribunale di Como sarebbe frutto di un duplice erroreinterpretativo, atteso che tale Tribunale, da un lato, non avrebbe compreso la natura del tipodi contratto che veniva in rilievo e, dall’altro lato, non avrebbe attribuito all’art. 14, comma 1,lett. d), del decreto ministeriale n. 49 del 2018, il significato che emerge dal suo tenoretestuale.Sotto il primo profilo, il [OSCURATO:PERSONA] espone che quelli che erano conclusi da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.non erano appalti di lavori ma appalti di natura mista, con prevalenza dell’elemento fornitura,in quanto consistevano, essenzialmente, nell’acquisto di un bene e nella sua posa in opera(come, ad esempio, nel caso dell’acquisto e installazione di pannelli solari).

Nel contrattomisto di appalto, infatti, la funzione prevalente è quella caratterizzata dal maggiore valoreeconomico e, nel caso di specie, il maggior valore economico era costituito dai beni dafornire piuttosto che da quello della componente lavoro che è necessaria per la posa inopera degli stessi beni.

Da ciò il primo «equivoco» nel quale sarebbe caduto il Tribunale diComo là dove, sulla scia del menzionato parere dell’Agenzia delle entrate, ha fattoriferimento all’«acquisto di materiale edile», atteso che un conto sarebbero gli impianti cheIsoterma s.r.l. acquistava e forniva ai propri committenti, un altro i materiali edili.

I primi,infatti, sarebbero «l’oggetto focale del contratto» e ne costituirebbero «il fulcro economicoprincipale».

I secondi sarebbero invece «elementi di carattere accessorio che servono perl’installazione dei primi».

Da ciò il «disallineamento esegetico tra l’indicazione dell’Agenziadelle Entrate, che puntualizza come il mero acquisto di materiale edile non possa essere diper sé oggetto di SAL, e la natura specifica del contratto, nel quale la fornitura di cui si trattaè un ritrovato tecnologico, che peraltro assorbe la quasi totalità del valore dell’appalto erispetto al quale i materiali edili sono strumentali». [OSCURATO:PERSONA] invoca anche il passaggio di Sez.3, n. 43012 del 13/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283767-01, nel quale la Corte di cassazione haaffermato che, «[s]ulla base della definizione normativa di SAL, al massimo, possono esserevalidamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni (forniture) di beni a pièd’opera» (pag. 17); passaggio che renderebbe «non centrato» il riferimento fatto dalTribunale di Como a questa stessa sentenza.Sotto il secondo profilo, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il Tribunale di Como avrebbe dato unalettura dell’art. 14, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale n. 49 del 2018, non coerentecon tale norma, la quale definisce la portata dello stato di avanzamento lavori come ciò che«riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appaltosino ad allora».

Il Tribunale di Como avrebbe valorizzato solo il termine «lavorazioni», senzaconsiderare che il suddetto decreto ministeriale «non può avere la medesima estensione disignificato a prescindere dalle caratteristiche del contratto di riferimento», atteso che, se cosìfosse, sarebbe obliterato il richiamo anche alle «somministrazioni».

Queste, che devonoessere anch’esse «eseguite», non potrebbero che avere riguardo alle forniture di beni lequali, chiaramente, siano concretamente apportate al cantiere; quindi, che sianoeffettivamente “a piè d’opera”, e non meramente acquistate.Pertanto, una lettura coordinata dell’art. 14, comma 1, lett. d), del decreto ministerialen. 49 del 2018, in considerazione della ritenuta (dal Tribunale di Como) applicabilità di essoa tutti i contratti, anche quelli di fornitura, dovrebbe necessariamente condurre nell’ambitodei SAL i beni oggetto di fornitura, che siano stati effettivamente apportati al cantiere delcommittente, in quanto somministrazioni eseguite.4.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione degli artt. 640 e 640-bis cod. pen.

«nella parte in cui si ritiene configurabile il reato in questione anche al cospettodi un danno patrimoniale solo in capo ad un terzo soggetto privato e non allo Stato».L’interpretazione che sarebbe stata seguita dal Tribunale di Como, sulla scorta di Sez.2, n. 40015 del 23/10/2024, Erricchiello, Rv. 287083-01, condurrebbe all’inaccettabileconclusione di ritenere configurabile il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. in assenza di uneffettivo pregiudizio patrimoniale in capo allo Stato.Infatti, ritenere che tale reato si consumi anche solo con la prima cessione del creditod’imposta a soggetti terzi condurrebbe a conseguenze incompatibili con la struttura dellostesso reato, atteso che: a) da un lato, il danno verrebbe individuato solo in capo a unsoggetto terzo privato, il terzo cessionario del credito, laddove nella fattispecie aggravata dicui all’art. 640-bis cod. pen. il danno è quello che si produce in capo a un soggettoqualificato che è lo Stato; b) dall’altro lato, non vi sarebbe alcun concreto ed effettivopregiudizio patrimoniale per lo Stato ma solo l’assunzione di un debito, da parte dello stesso,nei confronti del terzo cessionario del credito d’imposta, atteso che il pregiudizio per lo Statosi produrrebbe solo in conseguenza della compensazione che il terzo dovesse fare deicrediti inseriti nel proprio cassetto fiscale.4.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione degli artt. 324,comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., «con conseguente mancata restituzione dellesomme non costituenti profitto del reato e mancata immediata esecutorietà dell’ordinanzaemessa dal Tribunale del riesame».Il Tribunale di Como avrebbe violato tali disposizioni e l’ordinanza impugnata sarebbeanche abnorme perché, da un lato, il Tribunale ha riconosciuto che erano «parzialmentecondivisibili le considerazioni difensive in punto di consumazione del reato di cui all’art. 640-bis c.p., poiché, se il credito […] non viene utilizzato, il danno è a ben vedere solopotenziale» (secondo capoverso della pag. 17 dell’ordinanza impugnata) e, dall’altro lato, neldispositivo, ha confermato il sequestro, non ha dissequestrato alcunché e ha demandato, inmodo del tutto irrituale, al pubblico ministero ulteriori accertamenti (sul valore dei corrispettiviottenuti dal primo cessionario dei crediti) al fine di determinare l’effettivo ammontare delprofitto del reato.Diversamente, attesa la riconosciuta parziale fondatezza delle doglianze difensive, laformula conclusiva dell’ordinanza avrebbe dovuto essere quella dell’accoglimento parziale,con le conseguenti riforma parziale del decreto di sequestro e restituzione delle somme nonqualificabili come profitto del reato.In particolare, da quanto emergeva dagli atti a disposizione del Tribunale di Como, gliunici importi che costituivano profitto del reato – «nell’ignoranza rispetto alla circostanza cheIsoterma avesse o meno ceduto i crediti d’imposta e, in questo caso, all’importo percepitocome corrispettivo» – erano i crediti che erano stati indebitamente utilizzati incompensazione, pari a € 1.160.382,95 in relazione al reato di cui al capo 7) e a € 606.909,50in relazione al reato di cui al capo 8).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Con la sentenza “Capasso”, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermatoche, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioniconcernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47,nel comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art.324, comma 7, dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione delprovvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel sensoche il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca onon contiene l’autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessariofondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016,Capasso, Rv. 266789-01).Il Tribunale di Como ha ritenuto che, nel decreto di sequestro del 13/08/2025, il G.i.p.del Tribunale di Como avesse «esplicitato l’autonoma valutazione della richiesta dellaprocura in un paragrafo denominato “conclusioni di sintesi”, nel quale ha espresso delleconsiderazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nella richiesta di sequestro, non potendosicosì ritenere che egli sia limitato a richiamare in modo acritico quest’ultima» (ultimocapoverso della pag. 10 dell’ordinanza impugnata).Tale motivazione del Tribunale di Como è assolutamente corretta.Alla pag. 25 del decreto di sequestro del 13/08/2025, il G.i.p. del Tribunale di Comoaveva preannunciato che avrebbe riportato il contenuto della richiesta del pubblico ministero,in quanto la condivideva, ma che, «successivamente alle Fonti ed alle Valutazioni effettuatedal Pubblico Ministero», avrebbe inserito, in relazione ai reati in contestazione, le«precisazioni, valutazioni e conclusioni di sintesi che si sono ritenute opportune».Tali «conclusioni di sintesi» risultano effettivamente esposte alle pagg. 299-326 deldecreto di sequestro del 13/08/2025 e dalla lettura delle stesse conclusioni risulta come,conformemente a quanto è stato correttamente ritenuto dal Tribunale di Como, il G.i.p. delTribunale di Como avesse effettivamente svolto un autonomo vaglio degli elementi posti afondamento della misura cautelare reale e avesse dato contezza delle ragioni per cui avevafatto proprio il contenuto della richiesta del pubblico ministero.2.

Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di MarcoToppi – i quali motivi, prospettando delle doglianze analoghe, possono essere esaminaticongiuntamente – non sono fondati.[OSCURATO:PERSONA] reputa di dovere prendere le mosse dai princìpi che sono stati affermati dallaCorte di cassazione in ordine alla nozione di «elementi forniti dalla difesa» la cui mancataautonoma valutazione, nel provvedimento che dispone la misura cautelare, comporta, anorma del combinato disposto degli artt. 292, comma 2, lett. c-bis), e 309, comma 9, cod.proc. pen., il dovere del tribunale del riesame di annullare il provvedimento “genetico”.La Corte di cassazione ha a tale proposito più volte chiarito che, in tema di misurecautelari, rientrano nella nozione di «elementi forniti dalla difesa», da valutare nelprovvedimento “genetico” a pena di nullità ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., isoli dati di natura oggettiva e concludente ai fini decisori, essendo escluse, invece, le mereposizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative, le diverse interpretazionidegli elementi indiziari e gli assunti defatigatori, che restano assorbiti nel complessivoapprezzamento operato dal giudice della cautela (Sez. 3, n. 47593 del 15/10/2024, Cursano,Rv. 287275-01; Sez. 5, n. 44341 del 13/05/2019, Paris, Rv. 277127-01; Sez. 6, n. 12442 del09/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249641-01).Anche il comma 2-ter dell’art. 292 cod. proc. pen. non impone al giudice del riesamel’indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione diqualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la pertinenza,restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensiveoggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementiassorbiti nella valutazione complessiva del giudice che applica la misura cautelare (Sez. 1,n. 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Brandimarte, Rv. 275053-01).La Corte di cassazione ha altresì chiarito che, in tema di riesame dei provvedimenti disequestro, non sussiste l’obbligo del pubblico ministero di trasmettere, ex art. 309, comma 5,cod. proc. pen., accanto agli elementi di prova favorevoli all’indagato, anche la memoriadifensiva, seppure vi siano allegati documenti, in quanto essa è un atto proveniente daldifensore che, pur costituendo un importante strumento difensivo, non costituisce una provaa favore dell’indagato (Sez. 2, n. 40534 del 04/07/2019, Shopov, Rv. 277043-01.Successivamente, Sez. 3, n. 26620 del 16/04/2025, [OSCURATO:PERSONA] delle Cave, Rv.288367-01, con la quale è stato precisato che non è estensibile alle misure cautelari reali ildisposto di cui all’art. 291 cod. proc. pen. che impone al pubblico ministero, in caso dirichiesta di misura cautelare personale, di trasmettere al giudice le memorie difensive giàdepositate, ostandovi il dato letterale e sistematico).Posto che, pertanto, gli «elementi forniti dalla difesa» che devono essereautonomamente valutati dal giudice che dispone la misura, a norma dell’art. 292, comma 2,lett. c-bis), cod. proc. pen., sono i soli dati di natura oggettiva concludenti ai fini delladecisione, con riguardo al caso di specie, si deve rilevare che gli elementi di cui all’allegatoalla memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], costituito dalla relazione tecnica del consulente della difesa, edi cui all’allegato alla memoria del 29/05/2025, costituito da una sentenza della Corte digiustizia tributaria di primo grado di Rieti, constavano entrambi di argomentazioni dirette asostenere che, ai fini del rilascio dell’asseverazione dello stato di avanzamento dei lavori (dariferirsi ad almeno il 30% dell’intervento complessivo), avrebbero potuto essere considerateanche le somministrazioni concretamente apportate allo specifico cantiere.Tali argomentazioni consistevano pertanto, in realtà, non in dati di natura oggettiva main meri argomenti di diritto, con la conseguenza che l’eventuale pretermissione dellavalutazione dei menzionati elementi nel decreto “genetico” – e la loro valutazione solo daparte del Tribunale di Como – non può integrare una causa di annullamento del medesimodecreto “genetico” per violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen.3.

Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso di MarcoToppi – i quali motivi, prospettando delle doglianze analoghe, possono essere esaminaticongiuntamente – sono manifestamente infondati, attesa la loro genericità e non decisività.Tali motivi pongono la questione se, nei contratti di fornitura con posa in opera diimpianti tecnologici, quali sarebbero quelli che vengono qui in rilievo, possano essere inclusenello stato avanzamento lavori (SAL) le forniture di beni concretamente apportate alcantiere, cioè a piè d’opera, con la conseguenza che le asseverazioni rilasciate per siffattiSAL non si potrebbero ritenere false.Si deve in proposito rammentare che, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 121 deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto rilancio”), conv. con modif. dallalegge 17 luglio 2020, n. 77, l’opzione, tra l’altro, per lo sconto in fattura «può essereesercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Ai fini del presentecomma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori nonpossono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato diavanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».Inoltre, l’art. 14, comma 1, lett. d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti n. 49 del 2018, definisce «lo stato di avanzamento lavori (SAL)» come il documento«che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principiodell’appalto sino ad allora».Ciò posto, sotto un primo profilo, si deve rilevare che, anche ad ammettere che, come èstato incidentalmente affermato da Sez. 3, n. 42012 del 13/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], cit., «almassimo, possono essere validamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni(forniture) di beni a piè d’opera» (pag. 17), sarebbe appunto in ogni caso necessario che, almomento del rilascio dell’asseverazione per i SAL, le forniture di beni siano stateconcretamente apportate ai cantieri, siano, cioè, a piè d’opera.Tale circostanza di fatto risulta tuttavia meramente presupposta dai motivi in esame e,alla luce della lettura del decreto di sequestro del 13/08/2025, appare talora apertamentesmentita dagli esiti delle indagini svolte (si vedano, a mero titolo di esempio: la pag. 83,relativamente al contratto di appalto con il committente [OSCURATO:PERSONA]; la pag. 93,relativamente al contratto di appalto con la committente [OSCURATO:PERSONA]; la pag. 172,relativamente al contratto di appalto con il committente [OSCURATO:PERSONA]).Da ciò la genericità del motivo.Sotto un secondo profilo, si deve rilevare che il fumus dei reati in contestazione appareriposare sulla falsità non solo delle asseverazioni per i SAL, ma anche sulla falsità delleasseverazioni di fine lavori, in quanto rilasciate prima che gli stessi fossero terminati.Da ciò la non decisività dei motivi, atteso che, con gli stessi, i ricorrenti si sono limitati asostenere la correttezza delle asseverazioni rilasciate per i SAL, senza considerare che,come si è detto, il fumus dei reati riposa anche sulla falsità delle asseverazioni di fine lavori.L’ulteriore contestazione che è stata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con il motivo inesame, cioè quella relativa all’«individua[zione del] profitto illecito nella totalità del contributostatale» (così il ricorso), verrà esaminata insieme al sesto motivo del ricorso della stessaMarina [OSCURATO:PERSONA].4.

Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Si deve rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza“Mariano”, hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica dellecondizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o dellaCorte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di meritoconcernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggettodi investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta equella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi dicolpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01).In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice èdemandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente atutti gli elementi della fattispecie contestata.

Lo stesso giudice può di conseguenza rilevareanche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purché esso emerga ictu oculi (Sez. 2, n.18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 240521-01).Giova altresì ricordare che le Sezioni unite hanno anche chiarito che, in tema diriesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltantopuò essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.,rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramenteapparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma nonl’illogicità manifesta, la quale si può denunciare nel giudizio di legittimità soltanto tramite lospecifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 dellostesso codice (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01.Successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv.269119-01).Rammentati tali princìpi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve anzitutto precisareche, diversamente da quanto mostra di ritenere la ricorrente, la truffa aggravata per ilconseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod. pen. (la quale costituisceun’ipotesi aggravata del delitto di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. e non una figuraautonoma di reato: Sez.

U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, Rv. 22663-01) è un reato a dologenerico e non a dolo specifico.dolo generico della [OSCURATO:PERSONA] riguardo ai reati di truffa aggravata per il conseguimento dierogazioni pubbliche e di indebita compensazione emergesse dagli indici fattuali costituiti: a)dal carattere macroscopico degli illeciti che erano stati commessi da [OSCURATO:PERSONA], tali dadeterminare un vertiginoso aumento del fatturato di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel giro di poco tempo; b)dal rapporto di coniugio tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; c) dal ruolo che la [OSCURATO:PERSONA] avevaassunto nella contrattazione con le banche per la cessione dei crediti d’imposta ottenuti daIsoterma s.r.l.Tale argomentazione, fondata sull’esposizione degli indici fattuali in ragione dei qualinon era possibile escludere ictu oculi la sussistenza del dolo (generico) in capo alla [OSCURATO:PERSONA],si deve ritenere, alla luce dei principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sonorammentati, senz’altro sufficiente e, alla luce dei medesimi principi, esente da vizi censurabilicon il ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.5.

Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso di MarcoToppi – i quali motivi, prospettando delle doglianze analoghe, possono essere esaminaticongiuntamente – non sono fondati.Con la menzionata (da [OSCURATO:PERSONA]) Sez. 2, n. 37421 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Notaro, eranostate rimesse alle Sezioni unite della Corte di cassazione le seguenti questioni:1) se, nella materia dei cosiddetti Superbonus 110%, di cui al decreto-legge n. 34 del2020, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture peroperazioni in tutto o in parte inesistenti con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto delladetrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per lacessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione, sia condotta sussumibilenella fattispecie di reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. o in quella di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.;2) se, nell’ipotesi in cui la condotta sopra descritta sia da definire giuridicamente aisensi degli artt. 640 e 640-bis cod. pen., essa integri il reato in forma consumata ovvero informa tentata.Con l’informazione provvisoria n. 4/2026, le Sezioni unite ha reso noto di avere adottatole seguenti soluzioni:1) la condotta è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod.pen.;2) essa integra il reato in forma consumata.Poiché, come risulta da tale informazione provvisoria, le Sezioni unite hanno adottatosoluzioni di segno opposto a quelle sostenute dai ricorrenti, ne consegue il rigetto dei motivi.6.

La contestazione relativa all’«individua[zione del] profitto illecito nella totalità delcontributo statale» (così il ricorso) che è stata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivodel suo ricorso e il sesto motivo del ricorso della stessa [OSCURATO:PERSONA] non è fondata.Il comma 5 dell’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che, «[q]ualora siaaccertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alladetrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importocorrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1».Ne discende pertanto che, come è stato condivisibilmente ritenuto anche dall’Agenziadelle entrate con la circolare 8 agosto 2000, n. 24/E (punto 8.2), nel caso di non veridicitàdelle asseverazioni si determina la decadenza dal beneficio fiscale.Si deve quindi reputare che, allorquando i crediti d’imposta siano “generati” con un attodi disposizione dello Stato che è effetto della condotta illecita truffaldina costituita dalla nonveridicità delle asseverazioni, poiché si determina la conseguente decadenza dall’interobeneficio fiscale, tali crediti si debbano ritenere interamente assoggettabili a confisca (e,prima, a sequestro preventivo finalizzato alla confisca), quale profitto del reato di cui all’art.640-bis cod. pen., senza che, diversamente da quanto è sostenuto dalla ricorrente: a) sipossa ravvisare una sorta di “legittimità differita” dei medesimi crediti, nonostante leasseverazioni riguardino stati di avanzamento di lavori ancora non eseguiti o lavori ancoranon terminati, per essere stati i medesimi lavori comunque eseguiti o terminati in datasuccessiva a quella di rilascio dell’asseverazione; b) dall’indicato profitto si debbano detrarrei costi sostenuti dall’impresa per la realizzazione di tali lavori.7.

Il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza “Ellade”, hanno chiarito cheil provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.,finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazioneanche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessarial’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvorestando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto,detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la solaappartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez.

U, n. 36959 del24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01, relativa a una fattispecie concernente un sequestropreventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, in ordine al quale la Corte ha chiaritoche l’onere di motivazione si può ritenere assolto allorché il provvedimento si soffermi sulleragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso,deteriorato, utilizzato o alienato).Il Tribunale di Como ha indicato le ragioni che rendevano necessaria l’anticipazionedell’effetto ablativo della confisca del denaro rispetto alla definizione del giudizio,ravvisandole, in particolare, nella sistematicità delle condotte truffaldine che erano staterealizzate dagli indagati, nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. faceva parte di una holding (sicché iproventi di tale società avrebbero potuto essere versati alla controllante) e nel fatto che oltresei milioni di euro erano stati trasferiti su conti esteri.Tale argomentazione, fondata sull’esposizione degli indici fattuali in ragione dei quali sidoveva ritenere che il denaro, nelle more del giudizio, potesse essere modificato, disperso,alienato, non risulta basata su «mere formule di stile», come è sostenuto dalla ricorrente, esi deve ritenere senz’altro sufficiente e, alla luce dei principi, affermati dalla Corte dicassazione, che si sono rammentati al punto 4, esente da vizi censurabili con il ricorso percassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.Quanto alla doglianza che è stata formulata in relazione al principio di proporzionalità, ilTribunale di Como ha correttamente evidenziato come essa si dovesse ritenere del tuttogenerica, in difetto di qualsivoglia indicazione circa gli specifici beni, di valore corrispondentealle somme sequestrate, sui quali si sarebbe asseritamente potuta iscrivere ipoteca.8.

Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.Come risulta dalla lettura del dispositivo dell’ordinanza impugnata, il Tribunale di Comoha confermato il decreto di sequestro con riferimento soltanto ad alcune «voci», cioè quellecostituite: a) dalle somme corrispondenti ai crediti che erano stati indebitamente utilizzati incompensazione, pari a € 1.160.382,95 in relazione al reato di cui al capo 7) e a € 606.909,50in relazione al reato di cui al capo 8); b) ai crediti che erano stati ceduti, limitatamente alcorrispettivo che era stato ottenuto dal primo cessionario.La conferma del decreto di sequestro è stata pertanto parziale, in coerenza con lamotivazione dell’ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale di Como aveva reputato: a)«parzialmente condivisibili le considerazioni difensive in punto di consumazione del reato dicui all’art. 640 bis c.p. poiché se il credito – che nasce con l’accettazione da partedell’Agenzia delle Entrate, specularmente al debito dello Stato – non viene utilizzato, ildanno è a ben vedere solo potenziale, con la conseguenza che la truffa può dirsi solotentata e non consumata» (secondo capoverso della pag. 7 dell’ordinanza impugnata); b)che «[p]er determinare l’ingiusto profitto, in relazione alla parte dei crediti ceduta, occorrerà[…] stabilire l’esatto importo del corrispettivo incassato dal cessionario» (ultimo paragrafodella pag. 18 dell’ordinanza impugnata).Tuttavia, nonostante una tale conferma soltanto parziale, nei termini che si sono detti,del decreto di sequestro, il Tribunale di Como ha omesso di disporre, come è previstodall’art. 324, comma 7, secondo periodo, cod. proc. pen. – il quale detta una norma che, conuna differenziazione rispetto a quanto è stabilito dall’art. 309 cod. proc. pen., appare dettataproprio in relazione alla specificità dei provvedimenti cautelari reali – la revoca parziale deldecreto di sequestro, con riguardo alle «voci» non confermate, e la conseguente restituzionedelle somme sequestrate in relazione alle quali, per effetto della medesima revoca parziale,si dovevano ritenere venuti meno i presupposti della misura cautelare.9.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente allamancata restituzione delle somme relative alle voci non indicate in dispositivo, con rinvio, perun nuovo giudizio, al Tribunale di Como, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc. pen.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata restituzione delle somme relativealle voci non indicate in dispositivo e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di comocompetente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata restituzione delle somme relativealle voci non indicate in dispositivo e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di comocompetente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/09/19802. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Comovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento delricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento delricorso.   [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Como disponeva:a) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il sequestro preventivo diretto o, in subordine, perequivalente, della somma di € 27.878.693,00 quale profitto del reato di truffa aggravata per ilconseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod. pen., in relazione all’illecitoamministrativo, dipendente da tale reato, previsto dagli artt. 5 e 24 del d.lgs. 8 giugno 2001,n. 231, di cui al capo 9);b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo per equivalente:b.1) in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazionipubbliche previsto dall’art. 640-bis cod. pen. di cui al capo 6), fino a concorrenza dell’importodi € 13.939.346,50, previa deduzione delle somme già oggetto di sequestro nei confronti diIsoterma s.r.l.;b.2) in relazione al reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater deld.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo 7), fino a concorrenza della somma di €580.191,47;c) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo per equivalente:c.1) in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazionipubbliche previsto dall’art. 640-bis cod. pen. di cui al capo 6), fino a concorrenza dell’importodi € 13.939.346,50, previa deduzione delle somme già oggetto di sequestro nei confronti diIsoterma s.r.l.;c.2) in relazione al reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater deld.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo 7), fino a concorrenza della somma di € 580.191,47;c.3) in relazione al reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater deld.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo 8), fino a concorrenza della somma di € 607.909,50.Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui al capo 6)sarebbe stato realizzato mediante l’ottenimento, mercé il cosiddetto “sconto in fattura”praticato dall’impresa esecutrice dei lavori [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di crediti d’imposta in luogo delledetrazioni fiscali del cosiddetto “Superbonus 110%” fittizi, in quanto tale agevolazione fiscaleera stata richiesta in assenza dei relativi presupposti costitutivi.I reati di indebita compensazione di cui al capo 7) (reato contestato sia alla [OSCURATO:PERSONA] siaal [OSCURATO:PERSONA]) e al capo 8) (reato contestato al solo [OSCURATO:PERSONA]) sarebbero stati realizzati utilizzando incompensazione i suddetti crediti d’imposta non spettanti.Pronunciandosi sulle richieste di riesame che erano state presentate da [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale diComo, con ordinanza del 14/11/2025, confermava il sequestro con riguardo:a) alle somme corrispondenti ai crediti che erano stati indebitamente utilizzati incompensazione, pari a € 1.160.382,95 in relazione al reato di cui al capo 7) e a € 606.909,50in relazione al reato di cui al capo 8);b) ai crediti che erano stati ceduti, limitatamente al corrispettivo (che poteva noncoincidere con il valore nominale degli stessi crediti) che era stato ottenuto dal primocessionario.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Como, hanno propostoricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, MarinaPatané e [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Giotto, è affidato a sette motivi.3.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 324, comma 7, cod. proc.pen., in relazione all’art. 309, comma 9, dello stesso codice, per la mancanza dell’autonomavalutazione, ai sensi dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. «quanto ai gravi indizi dicolpevolezza e alle esigenze cautelari».Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dall’esame del decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale diComo risulterebbe «di palese evidenza la sovrapposizione delle argomentazioni espostenella richiesta di misura cautelare formulata dalla [OSCURATO:PERSONA]».La ricorrente contesta la motivazione con cui il Tribunale di Como ha rigettato il motivodi riesame che ella aveva articolato su tale punto – secondo la quale «il Gip ha esplicitatol’autonoma valutazione della richiesta della Procura in un paragrafo denominato “conclusionidi sintesi”, nel quale ha espresso delle considerazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nellarichiesta di sequestro» (ultimo capoverso della pag. 10 dell’ordinanza impugnata) – attesoche, in tale motivazione, lo stesso Tribunale non avrebbe «esplicitato in cosa sia consistitol’esame critico e l’autonoma valutazione del GIP rispetto alla richiesta della Procura».3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 324, comma 7, cod. proc.pen., in relazione all’art. 309, comma 9, dello stesso codice, «per omessa valutazione deglielementi forniti dalla difesa nel corso delle indagini».[OSCURATO:PERSONA] lamenta che, nel decreto “genetico”, il G.i.p. del Tribunale di Como nonavrebbe argomentato in ordine agli elementi che erano stati forniti dalla difesa, in particolare,in ordine alla memoria difensiva che era stata depositata il 14/02/2025 e alla relazione deldottore commercialista [OSCURATO:PERSONA] ad essa allegata.La ricorrente contesta la motivazione con cui il Tribunale di Como ha rigettato il motivodi riesame che ella aveva articolato su tale punto, in particolare, le argomentazioni di cui alterzo e al quarto capoverso della pag. 11 dell’ordinanza impugnata, nelle quali il Tribunale diComo avrebbe peraltro riconosciuto l’omessa argomentazione, da parte del G.i.p. delTribunale di Como, in ordine ai suddetti elementi forniti dalla difesa.3.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 14 del decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, dell’art. 28 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, e dell’art. 14 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.Incorrendo nell’inosservanza e nell’erronea applicazione di tali norme, il Tribunale diComo non avrebbe considerato che, nelle fattispecie in esame, ricorrevano appalti non dilavori ma di forniture con posa in opera di impianti tecnologici, le quali sono computabili nellostato di avanzamento lavori (SAL), con le conseguenze che, se tali «somministrazioni sonostate eseguite, esse sono attestabili» e che le conseguenti asseverazioni non sarebberostate false.La ricorrente sintetizza le proprie argomentazioni affermando che, «allorquando si trattidi contratto di fornitura (ad es. di impianto fotovoltaico) il contratto si perfeziona con laconsegna del bene, costituendo la posa in opera un adempimento accessorio. Lasomministrazione si è quindi perfezionata e completata, quindi nulla osta […] alla suaasseverazione».Sotto un altro profilo, il Tribunale di Como avrebbe violato la norma «di cui all’art. 13 deld.lgs. 471/2023, poiché individua il profitto illecito nella totalità del contributo statale, senzatenere in alcun conto la circostanza, incontroversa, che le attività sono state tutte terminate econcluse nella vigenza del 110%».3.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 42 e 640-bis cod. pen.,con riferimento all’art. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen., e all’art. 10-quater del d.lgs. n.74 del 2000.3.4.1. L’ordinanza impugnata sarebbe censurabile, anzitutto, sotto il profilo dellaritenuta sussistenza del «dolo specifico» del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., inrelazione all’art. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen., di cui al capo 6).Dopo avere riassunto le argomentazioni che erano contenute nel decreto del13/08/2025 del G.i.p. del Tribunale di Como, la ricorrente contesta la motivazione che figuraalle pagg. 20-21 (punto 5) dell’ordinanza impugnata, dalla quale risulterebbe la violazione dilegge nella quale sarebbe incorso il Tribunale di Como, «non essendo in alcun modorilevabile la sussistenza […] di un dolo specifico di [OSCURATO:PERSONA] nelle eventuali violazioni dilegge, sia a titolo di concorso che a quello specifico di impedire l’evento».Il Tribunale di Como si sarebbe «rifugia[to] in massime di “esperienza”» che nonpotrebbero «essere riferite al caso concreto».La ricorrente rappresenta in proposito che: a) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contava 27 dipendenti,sicché non si potrebbe sostenere che fosse «una piccola impresa a conduzione familiare»(così il ricorso); b) sarebbe «censurabile il ragionamento in base al quale [OSCURATO:PERSONA] rispondere del delitto in oggetto in quanto [le] certificazioni risultavano“macroscopicamente” illecite».Il Tribunale di Como e, prima, il G.i.p. dello stesso Tribunale, avrebbero ricavato lasussistenza dell’elemento soggettivo in capo alla [OSCURATO:PERSONA] «in forza del principio secondo cuila stessa fosse a conoscenza delle false attestazioni commesse da altri e pur nonconcorrendo in tali reati».[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che «[t]utte le relazioni tecniche finalizzate ad ottenerel’erogazione dei finanziamenti dovevano essere vagliate da un professionista incaricato diapporre i visti di conformità», nella specie, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardoall’attività da costei svolta, la ricorrente invoca il ricorso per decreto ingiuntivo per €840.541,44 che era stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], nel quale «veniva analizzata lacomplessa attività di verifica delle singole asseverazioni e attestazioni rilasciate dagli altriprofessionisti». Ne discenderebbe che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] «non si era limitata […] adeffettuare una sommaria verifica dei documenti da allegare alla pratica “Superbonus”, maaveva invero effettuato una vera e propria analisi di tutta la documentazione».Quindi, «la presenza di tecnici sui singoli cantieri che rilasciavano poi le certificazioni –e non solo quindi il marito [OSCURATO:PERSONA] – la presenza di personale amministrativo per lacomplessa elaborazione di tutti i dati fiscali e soprattutto il lavoro svolto dalla dottoressaLaura [OSCURATO:PERSONA]» sarebbero «tutti elementi decisivi per far ritenere come in concretoPatanè [OSCURATO:PERSONA] non fosse da considerarsi né una mera testa di legno – come ritenuto dai dueGiudici territoriali – né, allo stesso modo, un soggetto che potesse occuparsi, personalmentee in prima battuta, della complessa attività sottostante alle erogazioni».Il Tribunale di Como avrebbe «aderi[to] alla tesi della condotta omissiva derivantedall’obbligo giuridico di impedire l’evento». Tale «principio» contesterebbe tuttavia «conquello richiesto dal dolo specifico del delitto di cui all’art. 640 bis c.p.».3.4.2. L’ordinanza impugnata sarebbe censurabile, in secondo luogo, sotto il profilodella ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, di cui alcapo 7), e del relativo dolo generico.Il Tribunale di Como avrebbe «ritenuto sussistenti elementi di responsabilità in capo aPatané [OSCURATO:PERSONA] attraverso la mera congettura del “non poteva non sapere” circa l’illiceitàdelle asseverazioni per “crediti inesistenti”».Secondo la ricorrente, «i medesimi ragionamenti posti a fondamento dell’intero corpomotivazionale per il delitto di truffa» sarebbero «sussumibili anche per il delitto de quo».Deduce «in ogni caso l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo generico nonpotendosi ritenere che [OSCURATO:PERSONA], per quanto già argomentato in precedenza, fosse aconoscenza degli eventuali illeciti perpetrati da altri soggetti».3.5. Con il quinto motivo – che è proposto in via subordinata – la ricorrente deduce, inrelazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erroneaapplicazione dell’art. 640-bis cod. pen., con riferimento agli artt. 316-ter e 640, secondocomma, n. 1), cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] riassume il contenuto dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite dellaCorte di cassazione Sez. 2, n. 37421 del 22/10/2025, Notaro, e rappresenta «la perfettaanalogia del caso in esame con quello affrontato dalla Corte rimettente».pubblico è avvenuta sulla base della mera dichiarazione mendace e che il potere di controllodell’Agenzia [delle entrate] è solo successivo all’erogazione» e che il «danno per lo Stato, èda ritenersi un evento successivo ed eventuale rispetto all’indebita concessione del creditofiscale», deduce che: a) la condotta a lei contestata dovrebbe essere riqualificata comeindebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter cod. pen., «con leconseguenze di legge»; b) nel caso di qualificazione della stessa condotta come truffa per ilconseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art 640-bis cod. pen., tale delitto dovrebbeessere ritenuto solo tentato, «con ogni conseguenza prevista per legge».3.6. Con il sesto motivo – che è proposto sempre in via subordinata – la ricorrentededuce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erroneaapplicazione dell’art. 321 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 322-bis dello stesso codice.Il motivo attiene al «quantum del profitto sequestrabile ai fini della confisca anche perequivalente quanto ai delitti in contestazione».Il Tribunale di Como avrebbe ritenuto che «l’ammontare del provvedimento ablatoriodovesse coincidere con il ricavo di [OSCURATO:PERSONA] ottenuto attraverso il corrispettivo delle operesvolte e confluito nel cassetto fiscale».Le censure della ricorrente sarebbero «state accolte solo in parte, avendo il [OSCURATO:PERSONA] ritenuto di dover escludere dal profitto “i crediti ceduti limitatamente alcorrispettivo ottenuto dal primo cessionario”» (così il ricorso).Nel richiamare i principi affermati da Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA].p.a., la ricorrente rappresenta che i propri rilievi «att[engono] evidentemente al mancatoriconoscimento dei costi sostenuti dalla Società».Sulla premessa che «vi è stata in alcuni casi un’incompletezza delle opere rispetto allostato dell’avanzamento dei lavori indicato nelle relative dichiarazioni» e che, in altri casi,come affermato dallo stesso Tribunale di Como, «i lavori sono stati completati, ma sempre inun periodo successivo a quello asseverato» (secondo capoverso della pag. 8 dell’ordinanzaimpugnata), la ricorrente deduce che «[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe semplicemente rispettato i datiformali relativi ai SAL e al completamento delle opere, ma giammai ha conseguito il profittopari all’importo sequestrato, sia pure al netto del corrispettivo ceduto a terzi». [OSCURATO:PERSONA],pertanto, «si duole […] del mancato riconoscimento dell’effettivo vantaggio economico».Espone che «aveva depositato un’analisi consuntiva della totalità dei materialiimpiegati, delle fatture dirette imputabili alla commessa rilasciate da sub appaltatori,professionisti e fornitori, nonché di ogni altra spesa oggettivamente direttamente collegabile,al fine di stimare la differenza tra i ricavi e i costi (c.d. primo margine o margine industriale).Da tale margine, detratti i costi fissi di struttura pari a circa il 17%, è così possibiledeterminare il profitto della commessa», valore ricavabile ex art. 32 del d.P.R. 5 ottobre2010, n. 207, riportato nelle avvertenze del listino DEI, nel quale «viene indicato qualemargine utile d’impresa un valore pari al 10%», con la conseguenza che, «[u]tilizzando taleultimo dato, il valore medio del profitto di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. può essere rappresentato in €2.787.863,93».Ciò esposto, la ricorrente contesta la motivazione che figura alla pag. 19 (punto 4)dell’ordinanza impugnata.Sotto un primo profilo, deduce che «è onere dell’[OSCURATO:PERSONA] procedere al sequestro previaquantificazione dell’effettivo vantaggio», con la conseguenza che il «conteggio dovevaessere effettuato da parte della [OSCURATO:PERSONA] prima del provvedimento ablatorio».Sotto un secondo profilo, deduce che «la difesa aveva individuato l’esatto valore delprofitto eventualmente confiscabile attraverso un calcolo oggettivamente confutabile con iparametri offerti dal listino DEI e dei conteggi sopra richiamati, compendiati nella relazionedell’Ing. Arienti». Né sarebbe sostenibile la tesi del Tribunale di Como secondo cui «sidovrebbe attendere addirittura una perizia, evidentemente rimandando alla fase di merito».3.7. Con il settimo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 309, comma 9, 321 e324, comma 7, dello stesso codice.Con riguardo al requisito del periculum in mora, che costituisce l’oggetto del motivo, laricorrente, dopo avere riassunto la motivazione del decreto “genetico”, e dopo avererammentato come la Corte di cassazione richieda «la sussistenza degli elementi dellaconcretezza ed attualità rispetto alla specifica situazione di fatto», lamenta che il Tribunale diComo, come già il G.i.p. dello stesso Tribunale, si sarebbero «avvalsi di mere formule distile».Deduce anzitutto che la motivazione della sussistenza del periculum in mora non può«essere imperniata sulla natura fungibile del denaro».In secondo luogo, sarebbero «mere formule di stile» quelle «relative all’ingentequantità, sistematicità e la potenziale valorizzazione delle somme di denaro».In terzo luogo, quanto alla «presenza di una holding e all’avvenuto trasferimento di6.686.489,00 euro», osserva che: a) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fa parte di una holding «nongiustifica in alcun modo il paventato pericolo di dispersione, posto che anche i proventiversati alla controllante [OSCURATO:SOCIETA]. risultano del tutto tracciati»; b) il menzionato«trasferimento della somma risulta, allo stesso modo, riversato su conti bancari – sia pureesteri – e tale operazione rientra tra quelle contabilmente legittimate tra società facenti partedello stesso gruppo, senza poter rilevare alcuna volontà di dispersione di risorse nétantomeno di sottrazione di somme».Pertanto, difetterebbe «il riscontro in punto di concretezza del periculum parametrato asolidi elementi fattuali».La ricorrente rappresenta infine che, richiamando il principio di proporzionalità, aveva«rileva[to] come un’iscrizione di ipoteca legale o un’annotazione del sequestro sui registriimmobiliari dei beni di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri soggetti obbligati in solido avrebbecertamente potuto garantire le esigenze cautelari, anche considerando il rilevante valoredegli immobili e la potenziale rideterminazione del sequestro secondo quanto invocato» conil quinto motivo.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a quattro motivi.4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la «nullità del sequestro, per mancanzadell’autonoma valutazione degli elementi forniti dalla difesa», a norma dell’art. 292, comma2, lett. c-bis), cod. proc. pen.Espone che, con il primo motivo nuovo di riesame, aveva eccepito la nullità del decreto“genetico” del 13/08/2025 del G.i.p. del Tribunale di Como per la mancanza dell’autonomavalutazione degli elementi forniti dalla difesa consistenti in due memorie alle quali eranoallegati: a) a quella del 14/02/2025, la relazione tecnica del consulente della difesa, il qualeaveva concluso le proprie considerazioni rappresentando che, secondo il vigente quadrotecnico-normativo, «il mancato completamento fisico delle opere non preclude di accedere aibenefici fiscali»; b) a quella del 29/05/2025, una sentenza della Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Rieti secondo cui, «ai fini del raggiungimento della soglia del 30% perl’ottenimento del primo SAL, devono essere considerate non solo le opere effettivamenteeseguite, ma anche le “somministrazioni effettuate, purché tali somministrazioni sianoriferibili al medesimo cantiere”».Tali elementi, forniti dalla difesa, non sarebbero stati oggetto non solo di autonomavalutazione ma, in realtà, neppure di mera esposizione nel decreto di sequestro, che non liavrebbe neppure menzionati.Ciò detto, il ricorrente contesta la motivazione resa dal Tribunale di Como alla pag. 11dell’ordinanza impugnata.Quanto all’affermazione del Tribunale di Como secondo cui l’omessa valutazione di unamemoria difensiva non determinerebbe nullità, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che: a) «il fulcrodell’allegazione era il contributo tecnico unito ad essa e non, in sé, il portato argomentativodel difensore»; b) «la dimostrazione che i contributi difensivi erano decisivi» sarebbe stataimplicitamente fornita dal fatto che proprio tali contributi avevano originato la richiesta delpubblico ministero di un parere da parte dell’Agenzia delle entrate.Quanto all’argomentazione di cui al secondo e al terzo capoverso della pag. 11dell’ordinanza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA], dopo avere esposto come nella stessa il Tribunale diComo abbia riconosciuto che il decreto di sequestro non conteneva il «riferimento esplicitoalle memorie difensive», contesta che il fatto, valorizzato dallo stesso Tribunale, che il G.i.p.avrebbe «implicitamente fatto proprie le considerazioni del P.M. – e, a monte, dell’Agenziadelle Entrate –» possa integrare «l’esposizione e l’autonoma valutazione» che sono richiestedalla lett. c-bis) del comma 2 dell’art. 292 cod. proc. pen., atteso che difetterebbe sia«l’esposizione» sia «l’autonoma valutazione».Quanto all’esposizione, il ricorrente afferma che «in alcuna porzione del decreto disequestro si fa un benché minimo riferimento al deposito da parte della difesa di uncontributo tecnico o di un approdo giurisprudenziale nel merito», che «[m]en che meno se neillustrano i contenuti» e che, «[a] ben vedere, neppure si dà conto che il Pubblico Ministerone abbia fatto menzione».Quanto all’autonoma valutazione, essa, conseguentemente, mancherebbe, atteso chenon sarebbe dato «riscontrare alcun passaggio argomentativo nel quale si prenda posizione,eventualmente in senso critico, sui contributi difensivi».[OSCURATO:PERSONA] argomenta che il «rinvio» (alle «considerazioni del PM»), addirittura implicito,non si potrebbe considerare una forma di autonoma valutazione, atteso che il «rinvio» noncostituisce una valutazione, tanto più quando non è neppure «puntuale e preciso, cioè privodell’indicazione del passaggio della richiesta di sequestro di cui si fa richiamo».La carenza argomentativa dell’ordinanza impugnata emergerebbe vieppiù alla luce delfatto che, in realtà, neppure la richiesta del pubblico ministero avrebbe contenuto alcunriferimento ai «contributi della difesa» e al menzionato parere dell’Agenzia delle entrate.Quest’ultimo non sarebbe stato citato nella richiesta di sequestro né sarebbe stato allegatoalla stessa.Ne discenderebbe pertanto che anche quello che il Tribunale di Como ha consideratoun «rinvio» implicito (alle «considerazioni del PM») tale non sarebbe «perché non vi è nulladi quanto contenuto nella richiesta di sequestro che venga richiamato».4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 14,comma 1, lett. d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 2018,«nella parte in cui non vengono inclusi all’interno di quanto asseverabile con gli statiavanzamento lavori, anche le forniture di impianti tecnologici oggetto dell’appalto e apportateal cantiere».Il Tribunale di Como avrebbe rigettato il secondo motivo nuovo di riesame sulpresupposto che le asseverazioni in contestazione si dovevano ritenere false in quanto i SALnon potrebbero avere a oggetto «anche le forniture, ma solo le lavorazioni effettivamenteapportate» (così il ricorso).L’impostazione seguita dal Tribunale di Como sarebbe frutto di un duplice erroreinterpretativo, atteso che tale Tribunale, da un lato, non avrebbe compreso la natura del tipodi contratto che veniva in rilievo e, dall’altro lato, non avrebbe attribuito all’art. 14, comma 1,lett. d), del decreto ministeriale n. 49 del 2018, il significato che emerge dal suo tenoretestuale.Sotto il primo profilo, il [OSCURATO:PERSONA] espone che quelli che erano conclusi da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.non erano appalti di lavori ma appalti di natura mista, con prevalenza dell’elemento fornitura,in quanto consistevano, essenzialmente, nell’acquisto di un bene e nella sua posa in opera(come, ad esempio, nel caso dell’acquisto e installazione di pannelli solari). Nel contrattomisto di appalto, infatti, la funzione prevalente è quella caratterizzata dal maggiore valoreeconomico e, nel caso di specie, il maggior valore economico era costituito dai beni dafornire piuttosto che da quello della componente lavoro che è necessaria per la posa inopera degli stessi beni. Da ciò il primo «equivoco» nel quale sarebbe caduto il Tribunale diComo là dove, sulla scia del menzionato parere dell’Agenzia delle entrate, ha fattoriferimento all’«acquisto di materiale edile», atteso che un conto sarebbero gli impianti cheIsoterma s.r.l. acquistava e forniva ai propri committenti, un altro i materiali edili. I primi,infatti, sarebbero «l’oggetto focale del contratto» e ne costituirebbero «il fulcro economicoprincipale». I secondi sarebbero invece «elementi di carattere accessorio che servono perl’installazione dei primi». Da ciò il «disallineamento esegetico tra l’indicazione dell’Agenziadelle Entrate, che puntualizza come il mero acquisto di materiale edile non possa essere diper sé oggetto di SAL, e la natura specifica del contratto, nel quale la fornitura di cui si trattaè un ritrovato tecnologico, che peraltro assorbe la quasi totalità del valore dell’appalto erispetto al quale i materiali edili sono strumentali». [OSCURATO:PERSONA] invoca anche il passaggio di Sez.3, n. 43012 del 13/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283767-01, nel quale la Corte di cassazione haaffermato che, «[s]ulla base della definizione normativa di SAL, al massimo, possono esserevalidamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni (forniture) di beni a pièd’opera» (pag. 17); passaggio che renderebbe «non centrato» il riferimento fatto dalTribunale di Como a questa stessa sentenza.Sotto il secondo profilo, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il Tribunale di Como avrebbe dato unalettura dell’art. 14, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale n. 49 del 2018, non coerentecon tale norma, la quale definisce la portata dello stato di avanzamento lavori come ciò che«riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appaltosino ad allora». Il Tribunale di Como avrebbe valorizzato solo il termine «lavorazioni», senzaconsiderare che il suddetto decreto ministeriale «non può avere la medesima estensione disignificato a prescindere dalle caratteristiche del contratto di riferimento», atteso che, se cosìfosse, sarebbe obliterato il richiamo anche alle «somministrazioni». Queste, che devonoessere anch’esse «eseguite», non potrebbero che avere riguardo alle forniture di beni lequali, chiaramente, siano concretamente apportate al cantiere; quindi, che sianoeffettivamente “a piè d’opera”, e non meramente acquistate.Pertanto, una lettura coordinata dell’art. 14, comma 1, lett. d), del decreto ministerialen. 49 del 2018, in considerazione della ritenuta (dal Tribunale di Como) applicabilità di essoa tutti i contratti, anche quelli di fornitura, dovrebbe necessariamente condurre nell’ambitodei SAL i beni oggetto di fornitura, che siano stati effettivamente apportati al cantiere delcommittente, in quanto somministrazioni eseguite.4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione degli artt. 640 e 640-bis cod. pen. «nella parte in cui si ritiene configurabile il reato in questione anche al cospettodi un danno patrimoniale solo in capo ad un terzo soggetto privato e non allo Stato».L’interpretazione che sarebbe stata seguita dal Tribunale di Como, sulla scorta di Sez.2, n. 40015 del 23/10/2024, Erricchiello, Rv. 287083-01, condurrebbe all’inaccettabileconclusione di ritenere configurabile il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. in assenza di uneffettivo pregiudizio patrimoniale in capo allo Stato.Infatti, ritenere che tale reato si consumi anche solo con la prima cessione del creditod’imposta a soggetti terzi condurrebbe a conseguenze incompatibili con la struttura dellostesso reato, atteso che: a) da un lato, il danno verrebbe individuato solo in capo a unsoggetto terzo privato, il terzo cessionario del credito, laddove nella fattispecie aggravata dicui all’art. 640-bis cod. pen. il danno è quello che si produce in capo a un soggettoqualificato che è lo Stato; b) dall’altro lato, non vi sarebbe alcun concreto ed effettivopregiudizio patrimoniale per lo Stato ma solo l’assunzione di un debito, da parte dello stesso,nei confronti del terzo cessionario del credito d’imposta, atteso che il pregiudizio per lo Statosi produrrebbe solo in conseguenza della compensazione che il terzo dovesse fare deicrediti inseriti nel proprio cassetto fiscale.4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione degli artt. 324,comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., «con conseguente mancata restituzione dellesomme non costituenti profitto del reato e mancata immediata esecutorietà dell’ordinanzaemessa dal Tribunale del riesame».Il Tribunale di Como avrebbe violato tali disposizioni e l’ordinanza impugnata sarebbeanche abnorme perché, da un lato, il Tribunale ha riconosciuto che erano «parzialmentecondivisibili le considerazioni difensive in punto di consumazione del reato di cui all’art. 640-bis c.p., poiché, se il credito […] non viene utilizzato, il danno è a ben vedere solopotenziale» (secondo capoverso della pag. 17 dell’ordinanza impugnata) e, dall’altro lato, neldispositivo, ha confermato il sequestro, non ha dissequestrato alcunché e ha demandato, inmodo del tutto irrituale, al pubblico ministero ulteriori accertamenti (sul valore dei corrispettiviottenuti dal primo cessionario dei crediti) al fine di determinare l’effettivo ammontare delprofitto del reato.Diversamente, attesa la riconosciuta parziale fondatezza delle doglianze difensive, laformula conclusiva dell’ordinanza avrebbe dovuto essere quella dell’accoglimento parziale,con le conseguenti riforma parziale del decreto di sequestro e restituzione delle somme nonqualificabili come profitto del reato.In particolare, da quanto emergeva dagli atti a disposizione del Tribunale di Como, gliunici importi che costituivano profitto del reato – «nell’ignoranza rispetto alla circostanza cheIsoterma avesse o meno ceduto i crediti d’imposta e, in questo caso, all’importo percepitocome corrispettivo» – erano i crediti che erano stati indebitamente utilizzati incompensazione, pari a € 1.160.382,95 in relazione al reato di cui al capo 7) e a € 606.909,50in relazione al reato di cui al capo 8).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Con la sentenza “Capasso”, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermatoche, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioniconcernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47,nel comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art.324, comma 7, dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione delprovvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel sensoche il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca onon contiene l’autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessariofondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016,Capasso, Rv. 266789-01).Il Tribunale di Como ha ritenuto che, nel decreto di sequestro del 13/08/2025, il G.i.p.del Tribunale di Como avesse «esplicitato l’autonoma valutazione della richiesta dellaprocura in un paragrafo denominato “conclusioni di sintesi”, nel quale ha espresso delleconsiderazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nella richiesta di sequestro, non potendosicosì ritenere che egli sia limitato a richiamare in modo acritico quest’ultima» (ultimocapoverso della pag. 10 dell’ordinanza impugnata).Tale motivazione del Tribunale di Como è assolutamente corretta.Alla pag. 25 del decreto di sequestro del 13/08/2025, il G.i.p. del Tribunale di Comoaveva preannunciato che avrebbe riportato il contenuto della richiesta del pubblico ministero,in quanto la condivideva, ma che, «successivamente alle Fonti ed alle Valutazioni effettuatedal Pubblico Ministero», avrebbe inserito, in relazione ai reati in contestazione, le«precisazioni, valutazioni e conclusioni di sintesi che si sono ritenute opportune».Tali «conclusioni di sintesi» risultano effettivamente esposte alle pagg. 299-326 deldecreto di sequestro del 13/08/2025 e dalla lettura delle stesse conclusioni risulta come,conformemente a quanto è stato correttamente ritenuto dal Tribunale di Como, il G.i.p. delTribunale di Como avesse effettivamente svolto un autonomo vaglio degli elementi posti afondamento della misura cautelare reale e avesse dato contezza delle ragioni per cui avevafatto proprio il contenuto della richiesta del pubblico ministero.2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di MarcoToppi – i quali motivi, prospettando delle doglianze analoghe, possono essere esaminaticongiuntamente – non sono fondati.[OSCURATO:PERSONA] reputa di dovere prendere le mosse dai princìpi che sono stati affermati dallaCorte di cassazione in ordine alla nozione di «elementi forniti dalla difesa» la cui mancataautonoma valutazione, nel provvedimento che dispone la misura cautelare, comporta, anorma del combinato disposto degli artt. 292, comma 2, lett. c-bis), e 309, comma 9, cod.proc. pen., il dovere del tribunale del riesame di annullare il provvedimento “genetico”.La Corte di cassazione ha a tale proposito più volte chiarito che, in tema di misurecautelari, rientrano nella nozione di «elementi forniti dalla difesa», da valutare nelprovvedimento “genetico” a pena di nullità ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., isoli dati di natura oggettiva e concludente ai fini decisori, essendo escluse, invece, le mereposizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative, le diverse interpretazionidegli elementi indiziari e gli assunti defatigatori, che restano assorbiti nel complessivoapprezzamento operato dal giudice della cautela (Sez. 3, n. 47593 del 15/10/2024, Cursano,Rv. 287275-01; Sez. 5, n. 44341 del 13/05/2019, Paris, Rv. 277127-01; Sez. 6, n. 12442 del09/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249641-01).Anche il comma 2-ter dell’art. 292 cod. proc. pen. non impone al giudice del riesamel’indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione diqualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la pertinenza,restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensiveoggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementiassorbiti nella valutazione complessiva del giudice che applica la misura cautelare (Sez. 1,n. 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Brandimarte, Rv. 275053-01).La Corte di cassazione ha altresì chiarito che, in tema di riesame dei provvedimenti disequestro, non sussiste l’obbligo del pubblico ministero di trasmettere, ex art. 309, comma 5,cod. proc. pen., accanto agli elementi di prova favorevoli all’indagato, anche la memoriadifensiva, seppure vi siano allegati documenti, in quanto essa è un atto proveniente daldifensore che, pur costituendo un importante strumento difensivo, non costituisce una provaa favore dell’indagato (Sez. 2, n. 40534 del 04/07/2019, Shopov, Rv. 277043-01.Successivamente, Sez. 3, n. 26620 del 16/04/2025, [OSCURATO:PERSONA] delle Cave, Rv.288367-01, con la quale è stato precisato che non è estensibile alle misure cautelari reali ildisposto di cui all’art. 291 cod. proc. pen. che impone al pubblico ministero, in caso dirichiesta di misura cautelare personale, di trasmettere al giudice le memorie difensive giàdepositate, ostandovi il dato letterale e sistematico).Posto che, pertanto, gli «elementi forniti dalla difesa» che devono essereautonomamente valutati dal giudice che dispone la misura, a norma dell’art. 292, comma 2,lett. c-bis), cod. proc. pen., sono i soli dati di natura oggettiva concludenti ai fini delladecisione, con riguardo al caso di specie, si deve rilevare che gli elementi di cui all’allegatoalla memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], costituito dalla relazione tecnica del consulente della difesa, edi cui all’allegato alla memoria del 29/05/2025, costituito da una sentenza della Corte digiustizia tributaria di primo grado di Rieti, constavano entrambi di argomentazioni dirette asostenere che, ai fini del rilascio dell’asseverazione dello stato di avanzamento dei lavori (dariferirsi ad almeno il 30% dell’intervento complessivo), avrebbero potuto essere considerateanche le somministrazioni concretamente apportate allo specifico cantiere.Tali argomentazioni consistevano pertanto, in realtà, non in dati di natura oggettiva main meri argomenti di diritto, con la conseguenza che l’eventuale pretermissione dellavalutazione dei menzionati elementi nel decreto “genetico” – e la loro valutazione solo daparte del Tribunale di Como – non può integrare una causa di annullamento del medesimodecreto “genetico” per violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen.3. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso di MarcoToppi – i quali motivi, prospettando delle doglianze analoghe, possono essere esaminaticongiuntamente – sono manifestamente infondati, attesa la loro genericità e non decisività.Tali motivi pongono la questione se, nei contratti di fornitura con posa in opera diimpianti tecnologici, quali sarebbero quelli che vengono qui in rilievo, possano essere inclusenello stato avanzamento lavori (SAL) le forniture di beni concretamente apportate alcantiere, cioè a piè d’opera, con la conseguenza che le asseverazioni rilasciate per siffattiSAL non si potrebbero ritenere false.Si deve in proposito rammentare che, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 121 deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto rilancio”), conv. con modif. dallalegge 17 luglio 2020, n. 77, l’opzione, tra l’altro, per lo sconto in fattura «può essereesercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presentecomma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori nonpossono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato diavanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».Inoltre, l’art. 14, comma 1, lett. d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti n. 49 del 2018, definisce «lo stato di avanzamento lavori (SAL)» come il documento«che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principiodell’appalto sino ad allora».Ciò posto, sotto un primo profilo, si deve rilevare che, anche ad ammettere che, come èstato incidentalmente affermato da Sez. 3, n. 42012 del 13/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], cit., «almassimo, possono essere validamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni(forniture) di beni a piè d’opera» (pag. 17), sarebbe appunto in ogni caso necessario che, almomento del rilascio dell’asseverazione per i SAL, le forniture di beni siano stateconcretamente apportate ai cantieri, siano, cioè, a piè d’opera.Tale circostanza di fatto risulta tuttavia meramente presupposta dai motivi in esame e,alla luce della lettura del decreto di sequestro del 13/08/2025, appare talora apertamentesmentita dagli esiti delle indagini svolte (si vedano, a mero titolo di esempio: la pag. 83,relativamente al contratto di appalto con il committente [OSCURATO:PERSONA]; la pag. 93,relativamente al contratto di appalto con la committente [OSCURATO:PERSONA]; la pag. 172,relativamente al contratto di appalto con il committente [OSCURATO:PERSONA]).Da ciò la genericità del motivo.Sotto un secondo profilo, si deve rilevare che il fumus dei reati in contestazione appareriposare sulla falsità non solo delle asseverazioni per i SAL, ma anche sulla falsità delleasseverazioni di fine lavori, in quanto rilasciate prima che gli stessi fossero terminati.Da ciò la non decisività dei motivi, atteso che, con gli stessi, i ricorrenti si sono limitati asostenere la correttezza delle asseverazioni rilasciate per i SAL, senza considerare che,come si è detto, il fumus dei reati riposa anche sulla falsità   delle asseverazioni di fine lavori.L’ulteriore contestazione che è stata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con il motivo inesame, cioè quella relativa all’«individua[zione del] profitto illecito nella totalità del contributostatale» (così il ricorso), verrà esaminata insieme al sesto motivo del ricorso della stessaMarina [OSCURATO:PERSONA].4. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Si deve rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza“Mariano”, hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica dellecondizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o dellaCorte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di meritoconcernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggettodi investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta equella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi dicolpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01).In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice èdemandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente atutti gli elementi della fattispecie contestata. Lo stesso giudice può di conseguenza rilevareanche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purché esso emerga ictu oculi (Sez. 2, n.18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 240521-01).Giova altresì ricordare che le Sezioni unite hanno anche chiarito che, in tema diriesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltantopuò essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.,rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramenteapparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma nonl’illogicità manifesta, la quale si può denunciare nel giudizio di legittimità soltanto tramite lospecifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 dellostesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01.Successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv.269119-01).Rammentati tali princìpi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve anzitutto precisareche, diversamente da quanto mostra di ritenere la ricorrente, la truffa aggravata per ilconseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod. pen. (la quale costituisceun’ipotesi aggravata del delitto di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. e non una figuraautonoma di reato: Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, Rv. 22663-01) è un reato a dologenerico e non a dolo specifico.dolo generico della [OSCURATO:PERSONA] riguardo ai reati di truffa aggravata per il conseguimento dierogazioni pubbliche e di indebita compensazione emergesse dagli indici fattuali costituiti: a)dal carattere macroscopico degli illeciti che erano stati commessi da [OSCURATO:PERSONA], tali dadeterminare un vertiginoso aumento del fatturato di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel giro di poco tempo; b)dal rapporto di coniugio tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; c) dal ruolo che la [OSCURATO:PERSONA] avevaassunto nella contrattazione con le banche per la cessione dei crediti d’imposta ottenuti daIsoterma s.r.l.Tale argomentazione, fondata sull’esposizione degli indici fattuali in ragione dei qualinon era possibile escludere ictu oculi la sussistenza del dolo (generico) in capo alla [OSCURATO:PERSONA],si deve ritenere, alla luce dei principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sonorammentati, senz’altro sufficiente e, alla luce dei medesimi principi, esente da vizi censurabilicon il ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.5. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso di MarcoToppi – i quali motivi, prospettando delle doglianze analoghe, possono essere esaminaticongiuntamente – non sono fondati.Con la menzionata (da [OSCURATO:PERSONA]) Sez. 2, n. 37421 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Notaro, eranostate rimesse alle Sezioni unite della Corte di cassazione le seguenti questioni:1) se, nella materia dei cosiddetti Superbonus 110%, di cui al decreto-legge n. 34 del2020, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture peroperazioni in tutto o in parte inesistenti con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto delladetrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per lacessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione, sia condotta sussumibilenella fattispecie di reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. o in quella di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.;2) se, nell’ipotesi in cui la condotta sopra descritta sia da definire giuridicamente aisensi degli artt. 640 e 640-bis cod. pen., essa integri il reato in forma consumata ovvero informa tentata.Con l’informazione provvisoria n. 4/2026, le Sezioni unite ha reso noto di avere adottatole seguenti soluzioni:1) la condotta è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod.pen.;2) essa integra il reato in forma consumata.Poiché, come risulta da tale informazione provvisoria, le Sezioni unite hanno adottatosoluzioni di segno opposto a quelle sostenute dai ricorrenti, ne consegue il rigetto dei motivi.6. La contestazione relativa all’«individua[zione del] profitto illecito nella totalità delcontributo statale» (così il ricorso) che è stata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivodel suo ricorso e il sesto motivo del ricorso della stessa [OSCURATO:PERSONA] non è fondata.Il comma 5 dell’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che, «[q]ualora siaaccertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alladetrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importocorrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1».Ne discende pertanto che, come è stato condivisibilmente ritenuto anche dall’Agenziadelle entrate con la circolare 8 agosto 2000, n. 24/E (punto 8.2), nel caso di non veridicitàdelle asseverazioni si determina la decadenza dal beneficio fiscale.Si deve quindi reputare che, allorquando i crediti d’imposta siano “generati” con un attodi disposizione dello Stato che è effetto della condotta illecita truffaldina costituita dalla nonveridicità delle asseverazioni, poiché si determina la conseguente decadenza dall’interobeneficio fiscale, tali crediti si debbano ritenere interamente assoggettabili a confisca (e,prima, a sequestro preventivo finalizzato alla confisca), quale profitto del reato di cui all’art.640-bis cod. pen., senza che, diversamente da quanto è sostenuto dalla ricorrente: a) sipossa ravvisare una sorta di “legittimità differita” dei medesimi crediti, nonostante leasseverazioni riguardino stati di avanzamento di lavori ancora non eseguiti o lavori ancoranon terminati, per essere stati i medesimi lavori comunque eseguiti o terminati in datasuccessiva a quella di rilascio dell’asseverazione; b) dall’indicato profitto si debbano detrarrei costi sostenuti dall’impresa per la realizzazione di tali lavori.7. Il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza “Ellade”, hanno chiarito cheil provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.,finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazioneanche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessarial’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvorestando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto,detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la solaappartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01, relativa a una fattispecie concernente un sequestropreventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, in ordine al quale la Corte ha chiaritoche l’onere di motivazione si può ritenere assolto allorché il provvedimento si soffermi sulleragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso,deteriorato, utilizzato o alienato).Il Tribunale di Como ha indicato le ragioni che rendevano necessaria l’anticipazionedell’effetto ablativo della confisca del denaro rispetto alla definizione del giudizio,ravvisandole, in particolare, nella sistematicità delle condotte truffaldine che erano staterealizzate dagli indagati, nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. faceva parte di una holding (sicché iproventi di tale società avrebbero potuto essere versati alla controllante) e nel fatto che oltresei milioni di euro erano stati trasferiti su conti esteri.Tale argomentazione, fondata sull’esposizione degli indici fattuali in ragione dei quali sidoveva ritenere che il denaro, nelle more del giudizio, potesse essere modificato, disperso,alienato, non risulta basata su «mere formule di stile», come è sostenuto dalla ricorrente, esi deve ritenere senz’altro sufficiente e, alla luce dei principi, affermati dalla Corte dicassazione, che si sono rammentati al punto 4, esente da vizi censurabili con il ricorso percassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.Quanto alla doglianza che è stata formulata in relazione al principio di proporzionalità, ilTribunale di Como ha correttamente evidenziato come essa si dovesse ritenere del tuttogenerica, in difetto di qualsivoglia indicazione circa gli specifici beni, di valore corrispondentealle somme sequestrate, sui quali si sarebbe asseritamente potuta iscrivere ipoteca.8. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.Come risulta dalla lettura del dispositivo dell’ordinanza impugnata, il Tribunale di Comoha confermato il decreto di sequestro con riferimento soltanto ad alcune «voci», cioè quellecostituite: a) dalle somme corrispondenti ai crediti che erano stati indebitamente utilizzati incompensazione, pari a € 1.160.382,95 in relazione al reato di cui al capo 7) e a € 606.909,50in relazione al reato di cui al capo 8); b) ai crediti che erano stati ceduti, limitatamente alcorrispettivo che era stato ottenuto dal primo cessionario.La conferma del decreto di sequestro è stata pertanto parziale, in coerenza con lamotivazione dell’ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale di Como aveva reputato: a)«parzialmente condivisibili le considerazioni difensive in punto di consumazione del reato dicui all’art. 640 bis c.p. poiché se il credito – che nasce con l’accettazione da partedell’Agenzia delle Entrate, specularmente al debito dello Stato – non viene utilizzato, ildanno è a ben vedere solo potenziale, con la conseguenza che la truffa può dirsi solotentata e non consumata» (secondo capoverso della pag. 7 dell’ordinanza impugnata); b)che «[p]er determinare l’ingiusto profitto, in relazione alla parte dei crediti ceduta, occorrerà[…] stabilire l’esatto importo del corrispettivo incassato dal cessionario» (ultimo paragrafodella pag. 18 dell’ordinanza impugnata).Tuttavia, nonostante una tale conferma soltanto parziale, nei termini che si sono detti,del decreto di sequestro, il Tribunale di Como ha omesso di disporre, come è previstodall’art. 324, comma 7, secondo periodo, cod. proc. pen. – il quale detta una norma che, conuna differenziazione rispetto a quanto è stabilito dall’art. 309 cod. proc. pen., appare dettataproprio in relazione alla specificità dei provvedimenti cautelari reali – la revoca parziale deldecreto di sequestro, con riguardo alle «voci» non confermate, e la conseguente restituzionedelle somme sequestrate in relazione alle quali, per effetto della medesima revoca parziale,si dovevano ritenere venuti meno i presupposti della misura cautelare.9. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente allamancata restituzione delle somme relative alle voci non indicate in dispositivo, con rinvio, perun nuovo giudizio, al Tribunale di Como, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11608/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 593/2026LUCIANO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI R.G.N. 43/2026IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/09/19802. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Comovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento delricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento delricorso.   [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Como disponeva:a) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il sequestro preventivo diretto o, in subordine, perequivalente, della somma di € 27.878.693,00 quale profitto del reato di truffa aggravata per ilconseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod. pen., in relazione all’illecitoamministrativo, dipendente da tale reato, previsto dagli artt. 5 e 24 del d.lgs. 8 giugno 2001,n. 231, di cui al capo 9);b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo per equivalente:b.1) in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazionipubbliche previsto dall’art. 640-bis cod. pen. di cui al capo 6), fino a concorrenza dell’importodi € 13.939.346,50, previa deduzione delle somme già oggetto di sequestro nei confronti diIsoterma s.r.l.;b.2) in relazione al reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater deld.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo 7), fino a concorrenza della somma di €580.191,47;c) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo per equivalente:c.1) in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazionipubbliche previsto dall’art. 640-bis cod. pen. di cui al capo 6), fino a concorrenza dell’importodi € 13.939.346,50, previa deduzione delle somme già oggetto di sequestro nei confronti diIsoterma s.r.l.;c.2) in relazione al reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater deld.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo 7), fino a concorrenza della somma di € 580.191,47;c.3) in relazione al reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater deld.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo 8), fino a concorrenza della somma di € 607.909,50.Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui al capo 6)sarebbe stato realizzato mediante l’ottenimento, mercé il cosiddetto “sconto in fattura”praticato dall’impresa esecutrice dei lavori [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di crediti d’imposta in luogo delledetrazioni fiscali del cosiddetto “Superbonus 110%” fittizi, in quanto tale agevolazione fiscaleera stata richiesta in assenza dei relativi presupposti costitutivi.I reati di indebita compensazione di cui al capo 7) (reato contestato sia alla [OSCURATO:PERSONA] siaal [OSCURATO:PERSONA]) e al capo 8) (reato contestato al solo [OSCURATO:PERSONA]) sarebbero stati realizzati utilizzando incompensazione i suddetti crediti d’imposta non spettanti.Pronunciandosi sulle richieste di riesame che erano state presentate da [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale diComo, con ordinanza del 14/11/2025, confermava il sequestro con riguardo:a) alle somme corrispondenti ai crediti che erano stati indebitamente utilizzati incompensazione, pari a € 1.160.382,95 in relazione al reato di cui al capo 7) e a € 606.909,50in relazione al reato di cui al capo 8);b) ai crediti che erano stati ceduti, limitatamente al corrispettivo (che poteva noncoincidere con il valore nominale degli stessi crediti) che era stato ottenuto dal primocessionario.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Como, hanno propostoricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, MarinaPatané e [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Giotto, è affidato a sette motivi.3.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 324, comma 7, cod. proc.pen., in relazione all’art. 309, comma 9, dello stesso codice, per la mancanza dell’autonomavalutazione, ai sensi dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. «quanto ai gravi indizi dicolpevolezza e alle esigenze cautelari».Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dall’esame del decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale diComo risulterebbe «di palese evidenza la sovrapposizione delle argomentazioni espostenella richiesta di misura cautelare formulata dalla [OSCURATO:PERSONA]».La ricorrente contesta la motivazione con cui il Tribunale di Como ha rigettato il motivodi riesame che ella aveva articolato su tale punto – secondo la quale «il Gip ha esplicitatol’autonoma valutazione della richiesta della Procura in un paragrafo denominato “conclusionidi sintesi”, nel quale ha espresso delle considerazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nellarichiesta di sequestro» (ultimo capoverso della pag. 10 dell’ordinanza impugnata) – attesoche, in tale motivazione, lo stesso Tribunale non avrebbe «esplicitato in cosa sia consistitol’esame critico e l’autonoma valutazione del GIP rispetto alla richiesta della Procura».3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 324, comma 7, cod. proc.pen., in relazione all’art. 309, comma 9, dello stesso codice, «per omessa valutazione deglielementi forniti dalla difesa nel corso delle indagini».[OSCURATO:PERSONA] lamenta che, nel decreto “genetico”, il G.i.p. del Tribunale di Como nonavrebbe argomentato in ordine agli elementi che erano stati forniti dalla difesa, in particolare,in ordine alla memoria difensiva che era stata depositata il 14/02/2025 e alla relazione deldottore commercialista [OSCURATO:PERSONA] ad essa allegata.La ricorrente contesta la motivazione con cui il Tribunale di Como ha rigettato il motivodi riesame che ella aveva articolato su tale punto, in particolare, le argomentazioni di cui alterzo e al quarto capoverso della pag. 11 dell’ordinanza impugnata, nelle quali il Tribunale diComo avrebbe peraltro riconosciuto l’omessa argomentazione, da parte del G.i.p. delTribunale di Como, in ordine ai suddetti elementi forniti dalla difesa.3.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 14 del decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, dell’art. 28 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, e dell’art. 14 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.Incorrendo nell’inosservanza e nell’erronea applicazione di tali norme, il Tribunale diComo non avrebbe considerato che, nelle fattispecie in esame, ricorrevano appalti non dilavori ma di forniture con posa in opera di impianti tecnologici, le quali sono computabili nellostato di avanzamento lavori (SAL), con le conseguenze che, se tali «somministrazioni sonostate eseguite, esse sono attestabili» e che le conseguenti asseverazioni non sarebberostate false.La ricorrente sintetizza le proprie argomentazioni affermando che, «allorquando si trattidi contratto di fornitura (ad es. di impianto fotovoltaico) il contratto si perfeziona con laconsegna del bene, costituendo la posa in opera un adempimento accessorio. Lasomministrazione si è quindi perfezionata e completata, quindi nulla osta […] alla suaasseverazione».Sotto un altro profilo, il Tribunale di Como avrebbe violato la norma «di cui all’art. 13 deld.lgs. 471/2023, poiché individua il profitto illecito nella totalità del contributo statale, senzatenere in alcun conto la circostanza, incontroversa, che le attività sono state tutte terminate econcluse nella vigenza del 110%».3.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 42 e 640-bis cod. pen.,con riferimento all’art. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen., e all’art. 10-quater del d.lgs. n.74 del 2000.3.4.1. L’ordinanza impugnata sarebbe censurabile, anzitutto, sotto il profilo dellaritenuta sussistenza del «dolo specifico» del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., inrelazione all’art. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen., di cui al capo 6).Dopo avere riassunto le argomentazioni che erano contenute nel decreto del13/08/2025 del G.i.p. del Tribunale di Como, la ricorrente contesta la motivazione che figuraalle pagg. 20-21 (punto 5) dell’ordinanza impugnata, dalla quale risulterebbe la violazione dilegge nella quale sarebbe incorso il Tribunale di Como, «non essendo in alcun modorilevabile la sussistenza […] di un dolo specifico di [OSCURATO:PERSONA] nelle eventuali violazioni dilegge, sia a titolo di concorso che a quello specifico di impedire l’evento».Il Tribunale di Como si sarebbe «rifugia[to] in massime di “esperienza”» che nonpotrebbero «essere riferite al caso concreto».La ricorrente rappresenta in proposito che: a) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contava 27 dipendenti,sicché non si potrebbe sostenere che fosse «una piccola impresa a conduzione familiare»(così il ricorso); b) sarebbe «censurabile il ragionamento in base al quale [OSCURATO:PERSONA] rispondere del delitto in oggetto in quanto [le] certificazioni risultavano“macroscopicamente” illecite».Il Tribunale di Como e, prima, il G.i.p. dello stesso Tribunale, avrebbero ricavato lasussistenza dell’elemento soggettivo in capo alla [OSCURATO:PERSONA] «in forza del principio secondo cuila stessa fosse a conoscenza delle false attestazioni commesse da altri e pur nonconcorrendo in tali reati».[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che «[t]utte le relazioni tecniche finalizzate ad ottenerel’erogazione dei finanziamenti dovevano essere vagliate da un professionista incaricato diapporre i visti di conformità», nella specie, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardoall’attività da costei svolta, la ricorrente invoca il ricorso per decreto ingiuntivo per €840.541,44 che era stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], nel quale «veniva analizzata lacomplessa attività di verifica delle singole asseverazioni e attestazioni rilasciate dagli altriprofessionisti». Ne discenderebbe che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] «non si era limitata […] adeffettuare una sommaria verifica dei documenti da allegare alla pratica “Superbonus”, maaveva invero effettuato una vera e propria analisi di tutta la documentazione».Quindi, «la presenza di tecnici sui singoli cantieri che rilasciavano poi le certificazioni –e non solo quindi il marito [OSCURATO:PERSONA] – la presenza di personale amministrativo per lacomplessa elaborazione di tutti i dati fiscali e soprattutto il lavoro svolto dalla dottoressaLaura [OSCURATO:PERSONA]» sarebbero «tutti elementi decisivi per far ritenere come in concretoPatanè [OSCURATO:PERSONA] non fosse da considerarsi né una mera testa di legno – come ritenuto dai dueGiudici territoriali – né, allo stesso modo, un soggetto che potesse occuparsi, personalmentee in prima battuta, della complessa attività sottostante alle erogazioni».Il Tribunale di Como avrebbe «aderi[to] alla tesi della condotta omissiva derivantedall’obbligo giuridico di impedire l’evento». Tale «principio» contesterebbe tuttavia «conquello richiesto dal dolo specifico del delitto di cui all’art. 640 bis c.p.».3.4.2. L’ordinanza impugnata sarebbe censurabile, in secondo luogo, sotto il profilodella ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, di cui alcapo 7), e del relativo dolo generico.Il Tribunale di Como avrebbe «ritenuto sussistenti elementi di responsabilità in capo aPatané [OSCURATO:PERSONA] attraverso la mera congettura del “non poteva non sapere” circa l’illiceitàdelle asseverazioni per “crediti inesistenti”».Secondo la ricorrente, «i medesimi ragionamenti posti a fondamento dell’intero corpomotivazionale per il delitto di truffa» sarebbero «sussumibili anche per il delitto de quo».Deduce «in ogni caso l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo generico nonpotendosi ritenere che [OSCURATO:PERSONA], per quanto già argomentato in precedenza, fosse aconoscenza degli eventuali illeciti perpetrati da altri soggetti».3.5. Con il quinto motivo – che è proposto in via subordinata – la ricorrente deduce, inrelazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erroneaapplicazione dell’art. 640-bis cod. pen., con riferimento agli artt. 316-ter e 640, secondocomma, n. 1), cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] riassume il contenuto dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite dellaCorte di cassazione Sez. 2, n. 37421 del 22/10/2025, Notaro, e rappresenta «la perfettaanalogia del caso in esame con quello affrontato dalla Corte rimettente».pubblico è avvenuta sulla base della mera dichiarazione mendace e che il potere di controllodell’Agenzia [delle entrate] è solo successivo all’erogazione» e che il «danno per lo Stato, èda ritenersi un evento successivo ed eventuale rispetto all’indebita concessione del creditofiscale», deduce che: a) la condotta a lei contestata dovrebbe essere riqualificata comeindebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter cod. pen., «con leconseguenze di legge»; b) nel caso di qualificazione della stessa condotta come truffa per ilconseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art 640-bis cod. pen., tale delitto dovrebbeessere ritenuto solo tentato, «con ogni conseguenza prevista per legge».3.6. Con il sesto motivo – che è proposto sempre in via subordinata – la ricorrentededuce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erroneaapplicazione dell’art. 321 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 322-bis dello stesso codice.Il motivo attiene al «quantum del profitto sequestrabile ai fini della confisca anche perequivalente quanto ai delitti in contestazione».Il Tribunale di Como avrebbe ritenuto che «l’ammontare del provvedimento ablatoriodovesse coincidere con il ricavo di [OSCURATO:PERSONA] ottenuto attraverso il corrispettivo delle operesvolte e confluito nel cassetto fiscale».Le censure della ricorrente sarebbero «state accolte solo in parte, avendo il [OSCURATO:PERSONA] ritenuto di dover escludere dal profitto “i crediti ceduti limitatamente alcorrispettivo ottenuto dal primo cessionario”» (così il ricorso).Nel richiamare i principi affermati da Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA].p.a., la ricorrente rappresenta che i propri rilievi «att[engono] evidentemente al mancatoriconoscimento dei costi sostenuti dalla Società».Sulla premessa che «vi è stata in alcuni casi un’incompletezza delle opere rispetto allostato dell’avanzamento dei lavori indicato nelle relative dichiarazioni» e che, in altri casi,come affermato dallo stesso Tribunale di Como, «i lavori sono stati completati, ma sempre inun periodo successivo a quello asseverato» (secondo capoverso della pag. 8 dell’ordinanzaimpugnata), la ricorrente deduce che «[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe semplicemente rispettato i datiformali relativi ai SAL e al completamento delle opere, ma giammai ha conseguito il profittopari all’importo sequestrato, sia pure al netto del corrispettivo ceduto a terzi». [OSCURATO:PERSONA],pertanto, «si duole […] del mancato riconoscimento dell’effettivo vantaggio economico».Espone che «aveva depositato un’analisi consuntiva della totalità dei materialiimpiegati, delle fatture dirette imputabili alla commessa rilasciate da sub appaltatori,professionisti e fornitori, nonché di ogni altra spesa oggettivamente direttamente collegabile,al fine di stimare la differenza tra i ricavi e i costi (c.d. primo margine o margine industriale).Da tale margine, detratti i costi fissi di struttura pari a circa il 17%, è così possibiledeterminare il profitto della commessa», valore ricavabile ex art. 32 del d.P.R. 5 ottobre2010, n. 207, riportato nelle avvertenze del listino DEI, nel quale «viene indicato qualemargine utile d’impresa un valore pari al 10%», con la conseguenza che, «[u]tilizzando taleultimo dato, il valore medio del profitto di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. può essere rappresentato in €2.787.863,93».Ciò esposto, la ricorrente contesta la motivazione che figura alla pag. 19 (punto 4)dell’ordinanza impugnata.Sotto un primo profilo, deduce che «è onere dell’[OSCURATO:PERSONA] procedere al sequestro previaquantificazione dell’effettivo vantaggio», con la conseguenza che il «conteggio dovevaessere effettuato da parte della [OSCURATO:PERSONA] prima del provvedimento ablatorio».Sotto un secondo profilo, deduce che «la difesa aveva individuato l’esatto valore delprofitto eventualmente confiscabile attraverso un calcolo oggettivamente confutabile con iparametri offerti dal listino DEI e dei conteggi sopra richiamati, compendiati nella relazionedell’Ing. Arienti». Né sarebbe sostenibile la tesi del Tribunale di Como secondo cui «sidovrebbe attendere addirittura una perizia, evidentemente rimandando alla fase di merito».3.7. Con il settimo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 309, comma 9, 321 e324, comma 7, dello stesso codice.Con riguardo al requisito del periculum in mora, che costituisce l’oggetto del motivo, laricorrente, dopo avere riassunto la motivazione del decreto “genetico”, e dopo avererammentato come la Corte di cassazione richieda «la sussistenza degli elementi dellaconcretezza ed attualità rispetto alla specifica situazione di fatto», lamenta che il Tribunale diComo, come già il G.i.p. dello stesso Tribunale, si sarebbero «avvalsi di mere formule distile».Deduce anzitutto che la motivazione della sussistenza del periculum in mora non può«essere imperniata sulla natura fungibile del denaro».In secondo luogo, sarebbero «mere formule di stile» quelle «relative all’ingentequantità, sistematicità e la potenziale valorizzazione delle somme di denaro».In terzo luogo, quanto alla «presenza di una holding e all’avvenuto trasferimento di6.686.489,00 euro», osserva che: a) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fa parte di una holding «nongiustifica in alcun modo il paventato pericolo di dispersione, posto che anche i proventiversati alla controllante [OSCURATO:SOCIETA]. risultano del tutto tracciati»; b) il menzionato«trasferimento della somma risulta, allo stesso modo, riversato su conti bancari – sia pureesteri – e tale operazione rientra tra quelle contabilmente legittimate tra società facenti partedello stesso gruppo, senza poter rilevare alcuna volontà di dispersione di risorse nétantomeno di sottrazione di somme».Pertanto, difetterebbe «il riscontro in punto di concretezza del periculum parametrato asolidi elementi fattuali».La ricorrente rappresenta infine che, richiamando il principio di proporzionalità, aveva«rileva[to] come un’iscrizione di ipoteca legale o un’annotazione del sequestro sui registriimmobiliari dei beni di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri soggetti obbligati in solido avrebbecertamente potuto garantire le esigenze cautelari, anche considerando il rilevante valoredegli immobili e la potenziale rideterminazione del sequestro secondo quanto invocato» conil quinto motivo.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a quattro motivi.4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la «nullità del sequestro, per mancanzadell’autonoma valutazione degli elementi forniti dalla difesa», a norma dell’art. 292, comma2, lett. c-bis), cod. proc. pen.Espone che, con il primo motivo nuovo di riesame, aveva eccepito la nullità del decreto“genetico” del 13/08/2025 del G.i.p. del Tribunale di Como per la mancanza dell’autonomavalutazione degli elementi forniti dalla difesa consistenti in due memorie alle quali eranoallegati: a) a quella del 14/02/2025, la relazione tecnica del consulente della difesa, il qualeaveva concluso le proprie considerazioni rappresentando che, secondo il vigente quadrotecnico-normativo, «il mancato completamento fisico delle opere non preclude di accedere aibenefici fiscali»; b) a quella del 29/05/2025, una sentenza della Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Rieti secondo cui, «ai fini del raggiungimento della soglia del 30% perl’ottenimento del primo SAL, devono essere considerate non solo le opere effettivamenteeseguite, ma anche le “somministrazioni effettuate, purché tali somministrazioni sianoriferibili al medesimo cantiere”».Tali elementi, forniti dalla difesa, non sarebbero stati oggetto non solo di autonomavalutazione ma, in realtà, neppure di mera esposizione nel decreto di sequestro, che non liavrebbe neppure menzionati.Ciò detto, il ricorrente contesta la motivazione resa dal Tribunale di Como alla pag. 11dell’ordinanza impugnata.Quanto all’affermazione del Tribunale di Como secondo cui l’omessa valutazione di unamemoria difensiva non determinerebbe nullità, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che: a) «il fulcrodell’allegazione era il contributo tecnico unito ad essa e non, in sé, il portato argomentativodel difensore»; b) «la dimostrazione che i contributi difensivi erano decisivi» sarebbe stataimplicitamente fornita dal fatto che proprio tali contributi avevano originato la richiesta delpubblico ministero di un parere da parte dell’Agenzia delle entrate.Quanto all’argomentazione di cui al secondo e al terzo capoverso della pag. 11dell’ordinanza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA], dopo avere esposto come nella stessa il Tribunale diComo abbia riconosciuto che il decreto di sequestro non conteneva il «riferimento esplicitoalle memorie difensive», contesta che il fatto, valorizzato dallo stesso Tribunale, che il G.i.p.avrebbe «implicitamente fatto proprie le considerazioni del P.M. – e, a monte, dell’Agenziadelle Entrate –» possa integrare «l’esposizione e l’autonoma valutazione» che sono richiestedalla lett. c-bis) del comma 2 dell’art. 292 cod. proc. pen., atteso che difetterebbe sia«l’esposizione» sia «l’autonoma valutazione».Quanto all’esposizione, il ricorrente afferma che «in alcuna porzione del decreto disequestro si fa un benché minimo riferimento al deposito da parte della difesa di uncontributo tecnico o di un approdo giurisprudenziale nel merito», che «[m]en che meno se neillustrano i contenuti» e che, «[a] ben vedere, neppure si dà conto che il Pubblico Ministerone abbia fatto menzione».Quanto all’autonoma valutazione, essa, conseguentemente, mancherebbe, atteso chenon sarebbe dato «riscontrare alcun passaggio argomentativo nel quale si prenda posizione,eventualmente in senso critico, sui contributi difensivi».[OSCURATO:PERSONA] argomenta che il «rinvio» (alle «considerazioni del PM»), addirittura implicito,non si potrebbe considerare una forma di autonoma valutazione, atteso che il «rinvio» noncostituisce una valutazione, tanto più quando non è neppure «puntuale e preciso, cioè privodell’indicazione del passaggio della richiesta di sequestro di cui si fa richiamo».La carenza argomentativa dell’ordinanza impugnata emergerebbe vieppiù alla luce delfatto che, in realtà, neppure la richiesta del pubblico ministero avrebbe contenuto alcunriferimento ai «contributi della difesa» e al menzionato parere dell’Agenzia delle entrate.Quest’ultimo non sarebbe stato citato nella richiesta di sequestro né sarebbe stato allegatoalla stessa.Ne discenderebbe pertanto che anche quello che il Tribunale di Como ha consideratoun «rinvio» implicito (alle «considerazioni del PM») tale non sarebbe «perché non vi è nulladi quanto contenuto nella richiesta di sequestro che venga richiamato».4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 14,comma 1, lett. d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 2018,«nella parte in cui non vengono inclusi all’interno di quanto asseverabile con gli statiavanzamento lavori, anche le forniture di impianti tecnologici oggetto dell’appalto e apportateal cantiere».Il Tribunale di Como avrebbe rigettato il secondo motivo nuovo di riesame sulpresupposto che le asseverazioni in contestazione si dovevano ritenere false in quanto i SALnon potrebbero avere a oggetto «anche le forniture, ma solo le lavorazioni effettivamenteapportate» (così il ricorso).L’impostazione seguita dal Tribunale di Como sarebbe frutto di un duplice erroreinterpretativo, atteso che tale Tribunale, da un lato, non avrebbe compreso la natura del tipodi contratto che veniva in rilievo e, dall’altro lato, non avrebbe attribuito all’art. 14, comma 1,lett. d), del decreto ministeriale n. 49 del 2018, il significato che emerge dal suo tenoretestuale.Sotto il primo profilo, il [OSCURATO:PERSONA] espone che quelli che erano conclusi da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.non erano appalti di lavori ma appalti di natura mista, con prevalenza dell’elemento fornitura,in quanto consistevano, essenzialmente, nell’acquisto di un bene e nella sua posa in opera(come, ad esempio, nel caso dell’acquisto e installazione di pannelli solari). Nel contrattomisto di appalto, infatti, la funzione prevalente è quella caratterizzata dal maggiore valoreeconomico e, nel caso di specie, il maggior valore economico era costituito dai beni dafornire piuttosto che da quello della componente lavoro che è necessaria per la posa inopera degli stessi beni. Da ciò il primo «equivoco» nel quale sarebbe caduto il Tribunale diComo là dove, sulla scia del menzionato parere dell’Agenzia delle entrate, ha fattoriferimento all’«acquisto di materiale edile», atteso che un conto sarebbero gli impianti cheIsoterma s.r.l. acquistava e forniva ai propri committenti, un altro i materiali edili. I primi,infatti, sarebbero «l’oggetto focale del contratto» e ne costituirebbero «il fulcro economicoprincipale». I secondi sarebbero invece «elementi di carattere accessorio che servono perl’installazione dei primi». Da ciò il «disallineamento esegetico tra l’indicazione dell’Agenziadelle Entrate, che puntualizza come il mero acquisto di materiale edile non possa essere diper sé oggetto di SAL, e la natura specifica del contratto, nel quale la fornitura di cui si trattaè un ritrovato tecnologico, che peraltro assorbe la quasi totalità del valore dell’appalto erispetto al quale i materiali edili sono strumentali». [OSCURATO:PERSONA] invoca anche il passaggio di Sez.3, n. 43012 del 13/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283767-01, nel quale la Corte di cassazione haaffermato che, «[s]ulla base della definizione normativa di SAL, al massimo, possono esserevalidamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni (forniture) di beni a pièd’opera» (pag. 17); passaggio che renderebbe «non centrato» il riferimento fatto dalTribunale di Como a questa stessa sentenza.Sotto il secondo profilo, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il Tribunale di Como avrebbe dato unalettura dell’art. 14, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale n. 49 del 2018, non coerentecon tale norma, la quale definisce la portata dello stato di avanzamento lavori come ciò che«riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appaltosino ad allora». Il Tribunale di Como avrebbe valorizzato solo il termine «lavorazioni», senzaconsiderare che il suddetto decreto ministeriale «non può avere la medesima estensione disignificato a prescindere dalle caratteristiche del contratto di riferimento», atteso che, se cosìfosse, sarebbe obliterato il richiamo anche alle «somministrazioni». Queste, che devonoessere anch’esse «eseguite», non potrebbero che avere riguardo alle forniture di beni lequali, chiaramente, siano concretamente apportate al cantiere; quindi, che sianoeffettivamente “a piè d’opera”, e non meramente acquistate.Pertanto, una lettura coordinata dell’art. 14, comma 1, lett. d), del decreto ministerialen. 49 del 2018, in considerazione della ritenuta (dal Tribunale di Como) applicabilità di essoa tutti i contratti, anche quelli di fornitura, dovrebbe necessariamente condurre nell’ambitodei SAL i beni oggetto di fornitura, che siano stati effettivamente apportati al cantiere delcommittente, in quanto somministrazioni eseguite.4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione degli artt. 640 e 640-bis cod. pen. «nella parte in cui si ritiene configurabile il reato in questione anche al cospettodi un danno patrimoniale solo in capo ad un terzo soggetto privato e non allo Stato».L’interpretazione che sarebbe stata seguita dal Tribunale di Como, sulla scorta di Sez.2, n. 40015 del 23/10/2024, Erricchiello, Rv. 287083-01, condurrebbe all’inaccettabileconclusione di ritenere configurabile il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. in assenza di uneffettivo pregiudizio patrimoniale in capo allo Stato.Infatti, ritenere che tale reato si consumi anche solo con la prima cessione del creditod’imposta a soggetti terzi condurrebbe a conseguenze incompatibili con la struttura dellostesso reato, atteso che: a) da un lato, il danno verrebbe individuato solo in capo a unsoggetto terzo privato, il terzo cessionario del credito, laddove nella fattispecie aggravata dicui all’art. 640-bis cod. pen. il danno è quello che si produce in capo a un soggettoqualificato che è lo Stato; b) dall’altro lato, non vi sarebbe alcun concreto ed effettivopregiudizio patrimoniale per lo Stato ma solo l’assunzione di un debito, da parte dello stesso,nei confronti del terzo cessionario del credito d’imposta, atteso che il pregiudizio per lo Statosi produrrebbe solo in conseguenza della compensazione che il terzo dovesse fare deicrediti inseriti nel proprio cassetto fiscale.4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione degli artt. 324,comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., «con conseguente mancata restituzione dellesomme non costituenti profitto del reato e mancata immediata esecutorietà dell’ordinanzaemessa dal Tribunale del riesame».Il Tribunale di Como avrebbe violato tali disposizioni e l’ordinanza impugnata sarebbeanche abnorme perché, da un lato, il Tribunale ha riconosciuto che erano «parzialmentecondivisibili le considerazioni difensive in punto di consumazione del reato di cui all’art. 640-bis c.p., poiché, se il credito […] non viene utilizzato, il danno è a ben vedere solopotenziale» (secondo capoverso della pag. 17 dell’ordinanza impugnata) e, dall’altro lato, neldispositivo, ha confermato il sequestro, non ha dissequestrato alcunché e ha demandato, inmodo del tutto irrituale, al pubblico ministero ulteriori accertamenti (sul valore dei corrispettiviottenuti dal primo cessionario dei crediti) al fine di determinare l’effettivo ammontare delprofitto del reato.Diversamente, attesa la riconosciuta parziale fondatezza delle doglianze difensive, laformula conclusiva dell’ordinanza avrebbe dovuto essere quella dell’accoglimento parziale,con le conseguenti riforma parziale del decreto di sequestro e restituzione delle somme nonqualificabili come profitto del reato.In particolare, da quanto emergeva dagli atti a disposizione del Tribunale di Como, gliunici importi che costituivano profitto del reato – «nell’ignoranza rispetto alla circostanza cheIsoterma avesse o meno ceduto i crediti d’imposta e, in questo caso, all’importo percepitocome corrispettivo» – erano i crediti che erano stati indebitamente utilizzati incompensazione, pari a € 1.160.382,95 in relazione al reato di cui al capo 7) e a € 606.909,50in relazione al reato di cui al capo 8).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Con la sentenza “Capasso”, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermatoche, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioniconcernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47,nel comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art.324, comma 7, dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione delprovvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel sensoche il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca onon contiene l’autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessariofondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016,Capasso, Rv. 266789-01).Il Tribunale di Como ha ritenuto che, nel decreto di sequestro del 13/08/2025, il G.i.p.del Tribunale di Como avesse «esplicitato l’autonoma valutazione della richiesta dellaprocura in un paragrafo denominato “conclusioni di sintesi”, nel quale ha espresso delleconsiderazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nella richiesta di sequestro, non potendosicosì ritenere che egli sia limitato a richiamare in modo acritico quest’ultima» (ultimocapoverso della pag. 10 dell’ordinanza impugnata).Tale motivazione del Tribunale di Como è assolutamente corretta.Alla pag. 25 del decreto di sequestro del 13/08/2025, il G.i.p. del Tribunale di Comoaveva preannunciato che avrebbe riportato il contenuto della richiesta del pubblico ministero,in quanto la condivideva, ma che, «successivamente alle Fonti ed alle Valutazioni effettuatedal Pubblico Ministero», avrebbe inserito, in relazione ai reati in contestazione, le«precisazioni, valutazioni e conclusioni di sintesi che si sono ritenute opportune».Tali «conclusioni di sintesi» risultano effettivamente esposte alle pagg. 299-326 deldecreto di sequestro del 13/08/2025 e dalla lettura delle stesse conclusioni risulta come,conformemente a quanto è stato correttamente ritenuto dal Tribunale di Como, il G.i.p. delTribunale di Como avesse effettivamente svolto un autonomo vaglio degli elementi posti afondamento della misura cautelare reale e avesse dato contezza delle ragioni per cui avevafatto proprio il contenuto della richiesta del pubblico ministero.2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di MarcoToppi – i quali motivi, prospettando delle doglianze analoghe, possono essere esaminaticongiuntamente – non sono fondati.[OSCURATO:PERSONA] reputa di dovere prendere le mosse dai princìpi che sono stati affermati dallaCorte di cassazione in ordine alla nozione di «elementi forniti dalla difesa» la cui mancataautonoma valutazione, nel provvedimento che dispone la misura cautelare, comporta, anorma del combinato disposto degli artt. 292, comma 2, lett. c-bis), e 309, comma 9, cod.proc. pen., il dovere del tribunale del riesame di annullare il provvedimento “genetico”.La Corte di cassazione ha a tale proposito più volte chiarito che, in tema di misurecautelari, rientrano nella nozione di «elementi forniti dalla difesa», da valutare nelprovvedimento “genetico” a pena di nullità ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., isoli dati di natura oggettiva e concludente ai fini decisori, essendo escluse, invece, le mereposizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative, le diverse interpretazionidegli elementi indiziari e gli assunti defatigatori, che restano assorbiti nel complessivoapprezzamento operato dal giudice della cautela (Sez. 3, n. 47593 del 15/10/2024, Cursano,Rv. 287275-01; Sez. 5, n. 44341 del 13/05/2019, Paris, Rv. 277127-01; Sez. 6, n. 12442 del09/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249641-01).Anche il comma 2-ter dell’art. 292 cod. proc. pen. non impone al giudice del riesamel’indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione diqualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la pertinenza,restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensiveoggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementiassorbiti nella valutazione complessiva del giudice che applica la misura cautelare (Sez. 1,n. 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Brandimarte, Rv. 275053-01).La Corte di cassazione ha altresì chiarito che, in tema di riesame dei provvedimenti disequestro, non sussiste l’obbligo del pubblico ministero di trasmettere, ex art. 309, comma 5,cod. proc. pen., accanto agli elementi di prova favorevoli all’indagato, anche la memoriadifensiva, seppure vi siano allegati documenti, in quanto essa è un atto proveniente daldifensore che, pur costituendo un importante strumento difensivo, non costituisce una provaa favore dell’indagato (Sez. 2, n. 40534 del 04/07/2019, Shopov, Rv. 277043-01.Successivamente, Sez. 3, n. 26620 del 16/04/2025, [OSCURATO:PERSONA] delle Cave, Rv.288367-01, con la quale è stato precisato che non è estensibile alle misure cautelari reali ildisposto di cui all’art. 291 cod. proc. pen. che impone al pubblico ministero, in caso dirichiesta di misura cautelare personale, di trasmettere al giudice le memorie difensive giàdepositate, ostandovi il dato letterale e sistematico).Posto che, pertanto, gli «elementi forniti dalla difesa» che devono essereautonomamente valutati dal giudice che dispone la misura, a norma dell’art. 292, comma 2,lett. c-bis), cod. proc. pen., sono i soli dati di natura oggettiva concludenti ai fini delladecisione, con riguardo al caso di specie, si deve rilevare che gli elementi di cui all’allegatoalla memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], costituito dalla relazione tecnica del consulente della difesa, edi cui all’allegato alla memoria del 29/05/2025, costituito da una sentenza della Corte digiustizia tributaria di primo grado di Rieti, constavano entrambi di argomentazioni dirette asostenere che, ai fini del rilascio dell’asseverazione dello stato di avanzamento dei lavori (dariferirsi ad almeno il 30% dell’intervento complessivo), avrebbero potuto essere considerateanche le somministrazioni concretamente apportate allo specifico cantiere.Tali argomentazioni consistevano pertanto, in realtà, non in dati di natura oggettiva main meri argomenti di diritto, con la conseguenza che l’eventuale pretermissione dellavalutazione dei menzionati elementi nel decreto “genetico” – e la loro valutazione solo daparte del Tribunale di Como – non può integrare una causa di annullamento del medesimodecreto “genetico” per violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen.3. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso di MarcoToppi – i quali motivi, prospettando delle doglianze analoghe, possono essere esaminaticongiuntamente – sono manifestamente infondati, attesa la loro genericità e non decisività.Tali motivi pongono la questione se, nei contratti di fornitura con posa in opera diimpianti tecnologici, quali sarebbero quelli che vengono qui in rilievo, possano essere inclusenello stato avanzamento lavori (SAL) le forniture di beni concretamente apportate alcantiere, cioè a piè d’opera, con la conseguenza che le asseverazioni rilasciate per siffattiSAL non si potrebbero ritenere false.Si deve in proposito rammentare che, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 121 deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto rilancio”), conv. con modif. dallalegge 17 luglio 2020, n. 77, l’opzione, tra l’altro, per lo sconto in fattura «può essereesercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presentecomma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori nonpossono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato diavanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».Inoltre, l’art. 14, comma 1, lett. d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti n. 49 del 2018, definisce «lo stato di avanzamento lavori (SAL)» come il documento«che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principiodell’appalto sino ad allora».Ciò posto, sotto un primo profilo, si deve rilevare che, anche ad ammettere che, come èstato incidentalmente affermato da Sez. 3, n. 42012 del 13/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], cit., «almassimo, possono essere validamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni(forniture) di beni a piè d’opera» (pag. 17), sarebbe appunto in ogni caso necessario che, almomento del rilascio dell’asseverazione per i SAL, le forniture di beni siano stateconcretamente apportate ai cantieri, siano, cioè, a piè d’opera.Tale circostanza di fatto risulta tuttavia meramente presupposta dai motivi in esame e,alla luce della lettura del decreto di sequestro del 13/08/2025, appare talora apertamentesmentita dagli esiti delle indagini svolte (si vedano, a mero titolo di esempio: la pag. 83,relativamente al contratto di appalto con il committente [OSCURATO:PERSONA]; la pag. 93,relativamente al contratto di appalto con la committente [OSCURATO:PERSONA]; la pag. 172,relativamente al contratto di appalto con il committente [OSCURATO:PERSONA]).Da ciò la genericità del motivo.Sotto un secondo profilo, si deve rilevare che il fumus dei reati in contestazione appareriposare sulla falsità non solo delle asseverazioni per i SAL, ma anche sulla falsità delleasseverazioni di fine lavori, in quanto rilasciate prima che gli stessi fossero terminati.Da ciò la non decisività dei motivi, atteso che, con gli stessi, i ricorrenti si sono limitati asostenere la correttezza delle asseverazioni rilasciate per i SAL, senza considerare che,come si è detto, il fumus dei reati riposa anche sulla falsità   delle asseverazioni di fine lavori.L’ulteriore contestazione che è stata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con il motivo inesame, cioè quella relativa all’«individua[zione del] profitto illecito nella totalità del contributostatale» (così il ricorso), verrà esaminata insieme al sesto motivo del ricorso della stessaMarina [OSCURATO:PERSONA].4. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Si deve rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza“Mariano”, hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica dellecondizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o dellaCorte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di meritoconcernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggettodi investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta equella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi dicolpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01).In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice èdemandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente atutti gli elementi della fattispecie contestata. Lo stesso giudice può di conseguenza rilevareanche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purché esso emerga ictu oculi (Sez. 2, n.18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 240521-01).Giova altresì ricordare che le Sezioni unite hanno anche chiarito che, in tema diriesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltantopuò essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.,rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramenteapparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma nonl’illogicità manifesta, la quale si può denunciare nel giudizio di legittimità soltanto tramite lospecifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 dellostesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01.Successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv.269119-01).Rammentati tali princìpi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve anzitutto precisareche, diversamente da quanto mostra di ritenere la ricorrente, la truffa aggravata per ilconseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod. pen. (la quale costituisceun’ipotesi aggravata del delitto di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. e non una figuraautonoma di reato: Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, Rv. 22663-01) è un reato a dologenerico e non a dolo specifico.dolo generico della [OSCURATO:PERSONA] riguardo ai reati di truffa aggravata per il conseguimento dierogazioni pubbliche e di indebita compensazione emergesse dagli indici fattuali costituiti: a)dal carattere macroscopico degli illeciti che erano stati commessi da [OSCURATO:PERSONA], tali dadeterminare un vertiginoso aumento del fatturato di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel giro di poco tempo; b)dal rapporto di coniugio tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; c) dal ruolo che la [OSCURATO:PERSONA] avevaassunto nella contrattazione con le banche per la cessione dei crediti d’imposta ottenuti daIsoterma s.r.l.Tale argomentazione, fondata sull’esposizione degli indici fattuali in ragione dei qualinon era possibile escludere ictu oculi la sussistenza del dolo (generico) in capo alla [OSCURATO:PERSONA],si deve ritenere, alla luce dei principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sonorammentati, senz’altro sufficiente e, alla luce dei medesimi principi, esente da vizi censurabilicon il ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.5. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso di MarcoToppi – i quali motivi, prospettando delle doglianze analoghe, possono essere esaminaticongiuntamente – non sono fondati.Con la menzionata (da [OSCURATO:PERSONA]) Sez. 2, n. 37421 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Notaro, eranostate rimesse alle Sezioni unite della Corte di cassazione le seguenti questioni:1) se, nella materia dei cosiddetti Superbonus 110%, di cui al decreto-legge n. 34 del2020, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture peroperazioni in tutto o in parte inesistenti con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto delladetrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per lacessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione, sia condotta sussumibilenella fattispecie di reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. o in quella di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.;2) se, nell’ipotesi in cui la condotta sopra descritta sia da definire giuridicamente aisensi degli artt. 640 e 640-bis cod. pen., essa integri il reato in forma consumata ovvero informa tentata.Con l’informazione provvisoria n. 4/2026, le Sezioni unite ha reso noto di avere adottatole seguenti soluzioni:1) la condotta è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod.pen.;2) essa integra il reato in forma consumata.Poiché, come risulta da tale informazione provvisoria, le Sezioni unite hanno adottatosoluzioni di segno opposto a quelle sostenute dai ricorrenti, ne consegue il rigetto dei motivi.6. La contestazione relativa all’«individua[zione del] profitto illecito nella totalità delcontributo statale» (così il ricorso) che è stata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivodel suo ricorso e il sesto motivo del ricorso della stessa [OSCURATO:PERSONA] non è fondata.Il comma 5 dell’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che, «[q]ualora siaaccertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alladetrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importocorrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1».Ne discende pertanto che, come è stato condivisibilmente ritenuto anche dall’Agenziadelle entrate con la circolare 8 agosto 2000, n. 24/E (punto 8.2), nel caso di non veridicitàdelle asseverazioni si determina la decadenza dal beneficio fiscale.Si deve quindi reputare che, allorquando i crediti d’imposta siano “generati” con un attodi disposizione dello Stato che è effetto della condotta illecita truffaldina costituita dalla nonveridicità delle asseverazioni, poiché si determina la conseguente decadenza dall’interobeneficio fiscale, tali crediti si debbano ritenere interamente assoggettabili a confisca (e,prima, a sequestro preventivo finalizzato alla confisca), quale profitto del reato di cui all’art.640-bis cod. pen., senza che, diversamente da quanto è sostenuto dalla ricorrente: a) sipossa ravvisare una sorta di “legittimità differita” dei medesimi crediti, nonostante leasseverazioni riguardino stati di avanzamento di lavori ancora non eseguiti o lavori ancoranon terminati, per essere stati i medesimi lavori comunque eseguiti o terminati in datasuccessiva a quella di rilascio dell’asseverazione; b) dall’indicato profitto si debbano detrarrei costi sostenuti dall’impresa per la realizzazione di tali lavori.7. Il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza “Ellade”, hanno chiarito cheil provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.,finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazioneanche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessarial’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvorestando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto,detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la solaappartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01, relativa a una fattispecie concernente un sequestropreventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, in ordine al quale la Corte ha chiaritoche l’onere di motivazione si può ritenere assolto allorché il provvedimento si soffermi sulleragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso,deteriorato, utilizzato o alienato).Il Tribunale di Como ha indicato le ragioni che rendevano necessaria l’anticipazionedell’effetto ablativo della confisca del denaro rispetto alla definizione del giudizio,ravvisandole, in particolare, nella sistematicità delle condotte truffaldine che erano staterealizzate dagli indagati, nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. faceva parte di una holding (sicché iproventi di tale società avrebbero potuto essere versati alla controllante) e nel fatto che oltresei milioni di euro erano stati trasferiti su conti esteri.Tale argomentazione, fondata sull’esposizione degli indici fattuali in ragione dei quali sidoveva ritenere che il denaro, nelle more del giudizio, potesse essere modificato, disperso,alienato, non risulta basata su «mere formule di stile», come è sostenuto dalla ricorrente, esi deve ritenere senz’altro sufficiente e, alla luce dei principi, affermati dalla Corte dicassazione, che si sono rammentati al punto 4, esente da vizi censurabili con il ricorso percassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.Quanto alla doglianza che è stata formulata in relazione al principio di proporzionalità, ilTribunale di Como ha correttamente evidenziato come essa si dovesse ritenere del tuttogenerica, in difetto di qualsivoglia indicazione circa gli specifici beni, di valore corrispondentealle somme sequestrate, sui quali si sarebbe asseritamente potuta iscrivere ipoteca.8. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.Come risulta dalla lettura del dispositivo dell’ordinanza impugnata, il Tribunale di Comoha confermato il decreto di sequestro con riferimento soltanto ad alcune «voci», cioè quellecostituite: a) dalle somme corrispondenti ai crediti che erano stati indebitamente utilizzati incompensazione, pari a € 1.160.382,95 in relazione al reato di cui al capo 7) e a € 606.909,50in relazione al reato di cui al capo 8); b) ai crediti che erano stati ceduti, limitatamente alcorrispettivo che era stato ottenuto dal primo cessionario.La conferma del decreto di sequestro è stata pertanto parziale, in coerenza con lamotivazione dell’ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale di Como aveva reputato: a)«parzialmente condivisibili le considerazioni difensive in punto di consumazione del reato dicui all’art. 640 bis c.p. poiché se il credito – che nasce con l’accettazione da partedell’Agenzia delle Entrate, specularmente al debito dello Stato – non viene utilizzato, ildanno è a ben vedere solo potenziale, con la conseguenza che la truffa può dirsi solotentata e non consumata» (secondo capoverso della pag. 7 dell’ordinanza impugnata); b)che «[p]er determinare l’ingiusto profitto, in relazione alla parte dei crediti ceduta, occorrerà[…] stabilire l’esatto importo del corrispettivo incassato dal cessionario» (ultimo paragrafodella pag. 18 dell’ordinanza impugnata).Tuttavia, nonostante una tale conferma soltanto parziale, nei termini che si sono detti,del decreto di sequestro, il Tribunale di Como ha omesso di disporre, come è previstodall’art. 324, comma 7, secondo periodo, cod. proc. pen. – il quale detta una norma che, conuna differenziazione rispetto a quanto è stabilito dall’art. 309 cod. proc. pen., appare dettataproprio in relazione alla specificità dei provvedimenti cautelari reali – la revoca parziale deldecreto di sequestro, con riguardo alle «voci» non confermate, e la conseguente restituzionedelle somme sequestrate in relazione alle quali, per effetto della medesima revoca parziale,si dovevano ritenere venuti meno i presupposti della misura cautelare.9. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente allamancata restituzione delle somme relative alle voci non indicate in dispositivo, con rinvio, perun nuovo giudizio, al Tribunale di Como, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata restituzione delle somme relativealle voci non indicate in dispositivo e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di comocompetente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata restituzione delle somme relativealle voci non indicate in dispositivo e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di comocompetente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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