CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02428/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. Considerato, anzitutto, che la Corte di appello di Catanzaro non è incorsa nel vizio di ultrapetizione lamentato dal ricorrente dato che l'impugnazione della pubblica accusa non riguardava il profilo della decisione assunta 'de plano', ma anche il merito della vicenda riguardante il nulla osta al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio, essendo stato evidenziato l'omesso esame, da parte della Corte territoriale, dell'entità dei precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] nonché la mancata verifica dell'effettivo insoluto presso l'ufficio recupero crediti. Rilevato, inoltre, che l'impugnazione proposta dalla pubblica accusa deve ritenersi rituale atteso che, nel caso di specie, l'esame diretto degli atti (consentito in questa sede per la natura del vizio lamentato) rivela che l'appello è stato depositato presso la cancelleria della Corte di appello dopo essere stato depositato nella segreteria della Procura generale della Corte di appello di Catanzaro da parte del sostituto, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] G. Magnavita che aveva delegato la stessa segreteria per il deposito in cancelleria. Ora, secondo l'orientamento largamente maggioritario presso questa Corte e condiviso dal Collegio, l'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto e non anche quando l'identità della persona che materialmente la presenta risulti desumibile dal complessivo esame del documento, con la conseguenza che la stessa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assume caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo, (Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Rv. 26044301, proprio in un caso nel quale la Corte ha escluso l'inammissibilità dell'appello del P.M., in relazione al quale l'ufficio ricevente non aveva provveduto né ad identificare il presentatore dell'atto, né ad attestare l'esistenza di una delega in favore di quest'ultimo; v., nello stesso senso, Sez. 6, n. 57871 del 18/09/2018, Rv. 27494401; Sez. 2, n. 43895 del 03/07/2019, Rv. 27773801; Sez. 4, n. 42867 del 26/09/2019, Rv. 27763003). Nel caso di specie, come detto, la provenienza dell'impugnazione non è dubbia, dal momento che l'atto risulta sottoscritto dal sostituto procuratore generale e depositato inizialmente presso la segreteria dell'ufficio. L'atto è peraltro imputabile all'ufficio, con la conseguenza che non è necessario individuare alcuna delega esterna rispetto all'ordinaria attribuzione dei compiti d'ufficio al dipendente incaricato di depositare l'atto presso la cancelleria del giudice individuato ai sensi dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Rom