CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2021
Cassazione n. 24332/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto fissarsi udienza con le forme dell'art. 127 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato in questa sede la Corte d'appello di Torino, pronunciando ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Torino del 12.11.2020, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del processo e quelli già giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Torino del 15.1.2020, applicando quale aumento a titolo di continuazione sulla più grave pena di anni 2 di reclusione e euro 640 di multa (per i fatti oggetto del presente processo), la pena di anni 1 di reclusione ed euro 160 di multa, irrogando complessivamente la pena di anni 3 di reclusione ed euro 800 di multa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata deducendo con unico motivo vizio della motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità; la Corte territoriale aveva recepito,in modo difforme dal contenuto della richiesta delle parti, l'accordo con cui era stata determinata la misura della pena, che era stata aumentata di mesi dieci e giorni 15 di reclusione, e non di mesi 12 di reclusione come indicato in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Premesso che il ricorso avverso la sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen., nell'ipotesi di manifesta infondatezza dei motivi formulati, va trattato con la procedura de plano prevista dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., rito che sfugge a censure di illegittimità costituzionale (Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella, Rv. 273920 - 01), dal controllo del verbale di udienza del 29 marzo 2021 risulta espressamente che le parti avevano indicato la misura della pena in aumento, tra loro concordata, in quella pari a mesi 12 di reclusione ed euro 160 di multa, pena che la Corte d'appello ha recepito nella sentenza impugnata, dando altresì atto che i calcoli intermedi operati dalle parti, per giungere all'individuazione della pena in aumento (e che formano oggetto della censura della ricorrente), dovessero essere eliminati come da loro richiesto. La pena indicata nella sentenza impugnata è dunque esattamente corrispondente a quella che le parti avevano concordato; sicché nessuna censura può esser formulata quanto all'eventuale difformità tra il procedimento commisurativo della pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti, essendo decisivo che la pena finale corrisponda a quella su cui è intervenuto l'accordo (Sez. 5, n. 668 del 29/09/2021, dep. 2022, Aiosa, Rv. 282530 - 01 riguardante l'ipotesi della diversa misura dell'aumento di pena determinato in sentenza per la continuazione, risultando la pena finale comunque conforme a quella oggetto di accordo). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass