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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 gennaio 2019

Cassazione n. 16142/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22819-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 76, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l ’ [OSCURATO:PERSONA] dell ’ Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4579/2018 della Corte d’appello di R oma , depositata il 21/01/2019 R.G.N. 2605/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma, adita in sede di rinvio a seguito d i Oggetto Lavoro pubblico personale con qualifica di ispettore generale ex art. 15 legge n. 88del 1999 R.G.N.22819/2019 Cron. Rep. Ud.23/05/2024 CC decisione di questa Corte (Sez. L, 07/07/2015, n. 14038), ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA]– già dipendente dell’ [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] con qualifica di ispettore generale ex art. 15 della legge n. 88 del 1989 – volta a rivendicare le differenze retributive, anche ai fini della liquidazione dell ’ indennità di buonuscita, per lo svolgimento di mansioni dirigenziali in qualità di responsabile dell’area vigilanza nella sede provinciale di Chieti. 2. Nei limiti di rilievo, la Corte territoriale ha premesso che la sentenza rescindente, accogliendo il ricorso proposto dall’Istituto previdenziale, aveva chiarito chela normativa in materia, analiticamente richiamata, prevedeva nelle direzioni provinciali e subprovinciali la possibilità di attribuire l’area di vigilanza ad un funzionario con qualifica di ispettore generale, con la precisazione che il trattamento economico di questi particolari dipendenti pubblici era demandato alla contrattazione integrativa che, come nel caso di specie, riconosceva un trattamento economico aggiuntivo(che non doveva necessariamente coincidere con quello attribuito ai dirigenti) per questi particolari dipendenti, con qualifica apicale non dirigenziale, cui era assegnata la direzione di uffici di particolare rilevanza. Su queste basi, la sentenza impugnata ha escluso che le mansioni svolte fossero di rango dirigenziale, e, di conseguenza, ha respinto la domanda intesa al riconoscimento di una retribuzione aggiuntiva rispetto a quella prevista dalla contrattazione integrativa. 3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando sei motivi, cui resiste l’I.N.P.S.con controricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 348 e 383 cod. proc. civ., del principio enunciato dalla Corte di cassazione nonché di uniformazione a detto principio da parte del giudice del rinvio (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, 3 cod. proc. civ.), sullo svolgimento di mansioni dirigenziali e sul diritto ad una integrazione retributiva. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 384 e 383, sotto altro profilo (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.) nonché l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti, in quanto il giudice di rinvio avrebbe disatteso gli accertamenti di fatto risultanti dai pregressi giudizi di merito nonché le relative premesse giuridiche (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.). 3. Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), per prospetta re la medesima censura sviluppata con il secondo mezzo, ma sotto il profilo del vizio di cui al n. 5dell’art. 360. 4. I primi tre motivi non possono trovare accoglimento in quanto dalla piana lettura della sentenza rescindente risulta destituito di fondamento l’assunto secondo cui sarebbe stata riconosciuta la natura dirigenziale delle mansioni svolte, rimanendo esclusa la dedotta violazione del principio affermato da questa Corte. Infatti, in esito a puntuale ricostruzione della disciplina e della specifica posizione del personale delle qualifiche cd. a esaurimento, quale quello di cui all’art. 15 della legge n. 88 del 1989, nella sentenza n. 14038del 2015 si rinviene la precisazione che per i predetti funzionari apicali tale disciplina è stata confermata successivamente fino all’art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ha ribadito come a tale personale – cui appartiene l’odierno ricorrente – poss a no essere attribuite anche funzioni vicarie del dirigente sia funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservate al dirigente, con definizione del relativo trattamento economico che tenga conto delle più elevate mansioni svolte a carattere direttivo, definito tramite il relativo contratto collettivo. Con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, è stato affermato che lo svolgimento delle mansioni di responsabile dell’area di vigilanza nelle direzioni provinciali e subprovinciali rientrava nelle attribuzioni che la contrattazione collettiva (in particolare: contratto collettivo integrativo del 25 luglio 2001) prevedeva come conferibili ad un funzionario con qualifica di ispettore generale, quale era il Cinalli, con il riconoscimento dello specifico trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva integrativa, come verificato nel caso di specie. Ne consegue all’evidenza che la sentenza rescindente, lungi dal riconoscere lo svolgimento di mansioni superiori, ha espressamente ritenuto compatibile la funzione ricoperta dall’odierno ricorrente con l’attribuzione dell’incarico di responsabile dell’area di vigilanza provinciale, escludendo altresì il diritto a trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quello già previsto dalla contrattazione integrativa. 5. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo (C.C.N.I.) dell’I.N.P.S. del 25 luglio 2001, nonché degli artt. 15, comma 1, della legge n. 88 del 1989 e 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), nonché violazione degli artt.1362, 1363 e ss. cod. civ. in relazione al C.C.N.I., nonché degli artt. 15, comma 1, della legge n. 88 del 1989 e 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), per l’errata interpretazione dellenorme o delle clausol e contrattual i . 5.1. La censura, nei termini formulati, presenta plurimi profili di inammissibilità. Infatti, è inammissibile nella parte in cui si prospetta i l vizio di violazione di diritto in riferimento a contratti collettivi integrativi , come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la deduzione del vizio di violazione o f alsa applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro è consentita dall’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. soltanto in relazione alle fonti dell’autonomia collettiva di carattere “nazionale” ( così, fra molte, Cass. Sez. L, 1 4 /0 1 /20 21 , n. 551). E’ altresì inammissibile nella parte in cui deduce la violazione degli art. 1362 e ss. cod. civ. senza in realtà prospettare alcuna specifica violazione dei canoni ermeneutici ma semplicemente proponendo un’inammissibile lettura alternativa della clausol a del contratto integrativo (fra molte, Cass. Sez. 3, 28/11/2017, n. 28319 ) rispetto a quella che aveva già ritenuto come l ’ incarico ricoperto trovasse adeguata remunerazione nel trattamento economico aggiuntivo previsto dalla contrattazione integrativa. 5. Con il quinto motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), per aver omesso di considerare l’accertato svolgimento di mansioni dirigenziali e il conseguente diritto al trattamento economico aggiuntivo. 6. Con il sesto motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 2909 e 324 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), per l’omesso rilievo dell’intangibilità dell’accertamento dei fatti e circostanze su cui si era formato il giudicato interno, in relazione a due punti della sentenza di primo grado (attribuzione della responsabilità dell’ area di vigilanza e conseguente diritto alle differenze retributive ed adeguamenti economici). 7. Il quinto ed il sesto motivo sono infondatiper le ragioni già espresse con riferimento ai primi tre mezzi, in ordine all’individuazione del principio espresso dalla sentenza rescindente, che ha chiaramente ricondotto all’ambito della qualifica ricoperta daLuigi Cinalli, in qualità di ispettore generale ex art. 15 della legge n. 88 del 1989, la funzione svolta di responsabile dell’area di vigilanza della sede provinciale dell’Istituto previdenziale, di conseguenza escludendo la natura dirigenziale dell’incarico ricoperto. 8. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre accessori di legge. 9. - Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principal
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