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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29587/2026

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di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] GAMBERINIche ha concluso per la inammissibilità del ricorso;letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso, di cui ha illustrato e puntualizzato i motiviRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con cui ilTribunale di Catanzaro, adito in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari di Catanzaro, resa in data 12 gennaio 2026,applicativa nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari.Stando alla provvisoria incolpazione, [OSCURATO:PERSONA] è indagato per il reato dicui all’art. 378 cod. pen., per avere favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], capopromotore delle giovani leve della ‘ndrangheta di Cetraro e destinatario diordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di tentato omicidio, convarie condotte tenute dal 13 ottobre 2022 al 15 febbraio 2025.2.

Il ricorso è affidato a cinque motivi.2.1.

Con il primo la difesa denuncia violazione di legge in relazione all’art.274, comma 2-bis, (rectius, 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.), per omessavalutazione del motivo articolato in sede di riesame, in ordine alla scelta dellamisura.Si era dedotta, in quella sede, quale condizione ostativa alla applicabilitàdegli arresti domiciliari, la impossibilità di formulare una prognosi di condanna apena superiore ad anni due di reclusione – con conseguente possibilità diaccedere al beneficio della sospensione condizionale della pena - stantel’incensuratezza dell’indagato.2.2.

Con il secondo motivo si deducono violazione di legge in relazione agliartt. 273 cod. proc. pen. e 378 cod. pen. e vizi di motivazione quanto allaritenuta gravità indiziaria.Il Tribunale del riesame non ha individuato con sufficiente determinatezzale condotte, tra quelle addebitate all’indagato, idonee a sviare od ostacolare leinvestigazioni.Carente è anche la ricostruzione del dolo, non essendo indicati elementi daiquali sia dato evincere la consapevolezza del ricorrente in ordine allo stato dilatitanza ed allo specifico reato presupposto ascritti ad [OSCURATO:PERSONA], di lui, né lavolontà di favorire la sottrazione del detto alle ricerche.2.3.

Con il terzo motivo si deducono violazioni di legge e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art 416-bis.1 cod. pen. e alla sua incidenza cautelare.Il Tribunale non ha evidenziato elementi fattuali idonei a dimostrare lafinalità di agevolazione del sodalizio ‘ndranghetista e la motivazione èintrinsecamente contraddittoria, là dove ritiene la gravità indiziaria con riguardoa tale aggravante, già esclusa nell'ordinanza genetica.2.4.

Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizi dimotivazione in ordine al mancato vaglio di adeguatezza e proporzionalità dimisure alternative meno afflittive.L'ordinanza impugnata non si è confrontata: a) con il principio di gradualitàcautelare; b) con la possibilità di modulare la misura, conformandola sulleconcrete esigenze, eventualmente mediante prescrizioni limitative; c) con la nonnecessità della restrizione domestica, alla luce della ritenuta insussistenza delpericolo di fuga.2.5.

Con il quinto motivo si deducono violazione di legge in relazione all'art.274, comma 1, lett. c) ed a), cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alleesigenze cautelari.In ordine al pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale non haindicato le specifiche attività istruttorie ancora da compiere, né quali interferenzepotrebbe porre in essere il ricorrente, se rimesso in libertà.In ordine al pericolo di reiterazione, l’avvenuto arresto di Occhiuzziesclude in radice l’occasione di condotte recidivanti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito siespongono.2.

Il primo motivo è aspecifico.L’ordinanza conferma il giudizio prognostico sulla irrogazione di una penanon inferiore a tre anni di reclusione – superiore alla soglia per la concedibilitàdella sospensione condizionale – in ragione della rilevanza del fatto e delle peneedittali.Alla luce delle complete ed assai analitiche argomentazioni espresse nelleconformi pronunce del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale delriesame in ordine alla durata, alle modalità ed estensione delle condottefavoreggiatrici, al contesto in cui sono state poste in essere – nonostantel’esclusione della aggravante della finalità agevolativa ex art. 416-bis 1 cod. pen.- nonché in ordine alla gravità del reato presupposto ascritto al latitante, lamotivazione non è affatto assente.3.

Quanto al giudizio di gravità indiziaria, giova premettere che, secondoun principio radicato nella giurisprudenza di questa Corte, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiarenatura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice dimerito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828); mentre è escluso dal perimetro del giudizio di legittimità ilcontrollo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, sirisolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giàesaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976).3.1.

Alla luce di tali principi, le svolte censure sulla gravità indiziaria nonpossono trovare accoglimento.Dagli elementi probatori acquisiti, globalmente apprezzati, l’ordinanza haricostruito senza sbavature logiche le condotte, riferibili al ricorrente, diassistenza e di supporto materiale e logistico alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA].

Traqueste, l’avere garantito al detto il rifornimento di cibi, bevande e generi diprima necessità; l’avere raccolto e consegnato somme di denaro a lui destinate;l’avere operato stabilmente e continuativamente quale intermediario tra il detto ei sodali, provvedendo al trasporto della madre e di altri collaboratori nei luoghi incui si trovava.Tali attività, inserite in un sistema strutturato di sostegno logistico ecomunicativo, caratterizzato da spostamenti programmati, da incontri ripetutisistematicamente e dalla adozione di particolari cautele, tra cui l’uso di unlinguaggio criptico, risultano, alla stregua di una valutazione ex ante, idonee adostacolare l'attività investigativa, con riguardo alla ricerca del soggetto,consentendo la protrazione della condizione di irreperibilità.Inammissibile, perché del tutto generico e versato in fatto, il riferimentoalla alternativa ricostruzione difensiva degli elementi indizianti, che il Tribunaleavrebbe valutato recessiva.In ogni caso, proprio per la natura di tali attività, per il loro caratterecontinuativo e coordinato, esse non possono essere apprezzate comepenalmente neutre, perché ispirate – come si sostiene - da mozioni solidaristicheo affettive.3.2.

Sul piano dell’elemento psicologico, il Tribunale ha spiegato come,soprattutto alla luce delle conversazioni intercettate con la madre di [OSCURATO:PERSONA] econ altre persone a lui vicine, le modalità organizzative dell'azione di supporto,nonché la delicatezza dei compiti espletati dall’indagato, rivelino la pienaconsapevolezza circa l'illiceità del proprio operato ma anche la volontà dicontribuire alla sottrazione di [OSCURATO:PERSONA] alla Autorità giudiziaria.Per la sussistenza del l 'e lemento soggett ivo del del i tto difavoreggiamento personale è sufficiente, invero, il dolo generico, che consistenella consapevole determinazione dell'agente di fuorviare, con la propriacondotta, le investigazioni dirette all'acquisizione della prova di un delitto ovverole ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del soggettolatitante, a prescindere da eventuali ulteriori finalità perseguite dall'agente (tra lemolte, v.

Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019, Vaccarino, Rv. 278316 – 01).Quanto, poi, alla assenza di elementi dimostrativi della consapevolezza,da parte dell’agente, della commissione del reato presupposto, il tema non èstato devoluto con il riesame ed è precluso in questa sede.4.

Manifestamente infondata è la doglianza di cui al terzo motivo, relativaalla mancanza di elementi indizianti la finalità agevolativa del sodalizio‘ndranghetista, ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.Il Tribunale ha dato atto, in premessa, della avvenuta esclusione dellaaggravante già in sede di ordinanza genetica.5.

In ordine logico conviene anteporre al quinto motivo, sullaproporzionalità della misura, il quarto, relativo alle esigenze cautelari.5.1.

Con riguardo alle esigenze di cui alla lett. a) dell’art. 274 cod. proc.pen., è fondata la doglianza in ordine al carattere assertivo della affermataE' stato valorizzato l’ostruzionismo all'operato investigativo che connota lastruttura del delitto di favoreggiamento (che nella specie si è tradotto nellacapacità di interferire in maniera significativa con le ricerche finalizzate allacattura).In forza di tale aspetto, del tutto privo di concretezza, si è ritenuta lapossibilità che, in assenza di presidio cautelare, il ricorrente condizioni latestimonianza di chi potrebbe riferire in ordine alla latitanza, concordi versionidifensive, solleciti reticenze, agevoli la dispersione di elementi dimostratividocumentali e informatici.In senso contrario, va ribadito che, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. a),cod. proc. pen., la valutazione del pericolo per la genuinità delle indagini non puòbasarsi sulla generica eventualità che l'indagato prepari una strategia difensiva,concordata con gli altri indagati, occorrendo invece la manifestazione dell'intentodi incidere concretamente sulla genuinità delle fonti di prova, al fine di turbarneo deviarne le corrette modalità di acquisizione ovvero la concertazione di lineedifensive comuni da parte di più indagati (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017,Romeo, Rv. 270814 - 01).Di tanto non è traccia nella motivazione della ordinanza impugnata.5.2.

Infondate sono le deduzioni difensive sulla assenza di pericolo direiterazione, avendo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice affermato, conorientamento del tutto condivisibile, che il requisito dell'attualità del pericolo nonè equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto erichiede invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognosticasulla possibilità di condotte reiterative; valutazione da compiere alla stregua diun'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalitàrealizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia ladistanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsionedi specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022,Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv.282767;nello stesso senso, Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D’Eugenio, Rv.288476 – 01).Il periculum libertatis, nella specie, è stato correlato all’inserimento diBevacqua in una rete criminale organizzata di sostegno alla latitanza, conelementi denotanti, per tutto quanto innanzi evidenziato, una non occasionaleadesione all’illecito, per la realizzazione di fini contrari all’amministrazione dellagiustizia.Non elide tale pericolo, che attiene alla commissione di reati della stessaspecie, il sopravvenuto arresto di uno dei soggetti inseriti in tale rete.6.

Quanto alla proporzionalità ed inadeguatezza di misure meno afflittive,quella degli arresti è stata valutata con motivazione congrua la minimaadeguata, posto che la libera disponibilità di movimento e di comunicazionedell'indagato costituirebbe un presupposto fattuale favorevole per reiterare lecondotte, volte a supportare chi pativa limitazioni di movimento ecomunicazione.Una minor compressione della libertà personale non sarebbe dunquefunzionale alle esigenze da cautelare.7.

Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] GAMBERINIche ha concluso per la inammissibilità del ricorso;letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso, di cui ha illustrato e puntualizzato i motiviRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con cui ilTribunale di Catanzaro, adito in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari di Catanzaro, resa in data 12 gennaio 2026,applicativa nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari.Stando alla provvisoria incolpazione, [OSCURATO:PERSONA] è indagato per il reato dicui all’art. 378 cod. pen., per avere favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], capopromotore delle giovani leve della ‘ndrangheta di Cetraro e destinatario diordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di tentato omicidio, convarie condotte tenute dal 13 ottobre 2022 al 15 febbraio 2025.2. Il ricorso è affidato a cinque motivi.2.1. Con il primo la difesa denuncia violazione di legge in relazione all’art.274, comma 2-bis, (rectius, 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.), per omessavalutazione del motivo articolato in sede di riesame, in ordine alla scelta dellamisura.Si era dedotta, in quella sede, quale condizione ostativa alla applicabilitàdegli arresti domiciliari, la impossibilità di formulare una prognosi di condanna apena superiore ad anni due di reclusione – con conseguente possibilità diaccedere al beneficio della sospensione condizionale della pena - stantel’incensuratezza dell’indagato.2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge in relazione agliartt. 273 cod. proc. pen. e 378 cod. pen. e vizi di motivazione quanto allaritenuta gravità indiziaria.Il Tribunale del riesame non ha individuato con sufficiente determinatezzale condotte, tra quelle addebitate all’indagato, idonee a sviare od ostacolare leinvestigazioni.Carente è anche la ricostruzione del dolo, non essendo indicati elementi daiquali sia dato evincere la consapevolezza del ricorrente in ordine allo stato dilatitanza ed allo specifico reato presupposto ascritti ad [OSCURATO:PERSONA], di lui, né lavolontà di favorire la sottrazione del detto alle ricerche.2.3. Con il terzo motivo si deducono violazioni di legge e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art 416-bis.1 cod. pen. e alla sua incidenza cautelare.Il Tribunale non ha evidenziato elementi fattuali idonei a dimostrare lafinalità di agevolazione del sodalizio ‘ndranghetista e la motivazione èintrinsecamente contraddittoria, là dove ritiene la gravità indiziaria con riguardoa tale aggravante, già esclusa nell'ordinanza genetica.2.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizi dimotivazione in ordine al mancato vaglio di adeguatezza e proporzionalità dimisure alternative meno afflittive.L'ordinanza impugnata non si è confrontata: a) con il principio di gradualitàcautelare; b) con la possibilità di modulare la misura, conformandola sulleconcrete esigenze, eventualmente mediante prescrizioni limitative; c) con la nonnecessità della restrizione domestica, alla luce della ritenuta insussistenza delpericolo di fuga.2.5. Con il quinto motivo si deducono violazione di legge in relazione all'art.274, comma 1, lett. c) ed a), cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alleesigenze cautelari.In ordine al pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale non haindicato le specifiche attività istruttorie ancora da compiere, né quali interferenzepotrebbe porre in essere il ricorrente, se rimesso in libertà.In ordine al pericolo di reiterazione, l’avvenuto arresto di Occhiuzziesclude in radice l’occasione di condotte recidivanti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito siespongono.2. Il primo motivo è aspecifico.L’ordinanza conferma il giudizio prognostico sulla irrogazione di una penanon inferiore a tre anni di reclusione – superiore alla soglia per la concedibilitàdella sospensione condizionale – in ragione della rilevanza del fatto e delle peneedittali.Alla luce delle complete ed assai analitiche argomentazioni espresse nelleconformi pronunce del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale delriesame in ordine alla durata, alle modalità ed estensione delle condottefavoreggiatrici, al contesto in cui sono state poste in essere – nonostantel’esclusione della aggravante della finalità agevolativa ex art. 416-bis 1 cod. pen.- nonché in ordine alla gravità del reato presupposto ascritto al latitante, lamotivazione non è affatto assente.3. Quanto al giudizio di gravità indiziaria, giova premettere che, secondoun principio radicato nella giurisprudenza di questa Corte, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiarenatura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice dimerito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828); mentre è escluso dal perimetro del giudizio di legittimità ilcontrollo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, sirisolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giàesaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976).3.1. Alla luce di tali principi, le svolte censure sulla gravità indiziaria nonpossono trovare accoglimento.Dagli elementi probatori acquisiti, globalmente apprezzati, l’ordinanza haricostruito senza sbavature logiche le condotte, riferibili al ricorrente, diassistenza e di supporto materiale e logistico alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA]. Traqueste, l’avere garantito al detto il rifornimento di cibi, bevande e generi diprima necessità; l’avere raccolto e consegnato somme di denaro a lui destinate;l’avere operato stabilmente e continuativamente quale intermediario tra il detto ei sodali, provvedendo al trasporto della madre e di altri collaboratori nei luoghi incui si trovava.Tali attività, inserite in un sistema strutturato di sostegno logistico ecomunicativo, caratterizzato da spostamenti programmati, da incontri ripetutisistematicamente e dalla adozione di particolari cautele, tra cui l’uso di unlinguaggio criptico, risultano, alla stregua di una valutazione ex ante, idonee adostacolare l'attività investigativa, con riguardo alla ricerca del soggetto,consentendo la protrazione della condizione di irreperibilità.Inammissibile, perché del tutto generico e versato in fatto, il riferimentoalla alternativa ricostruzione difensiva degli elementi indizianti, che il Tribunaleavrebbe valutato recessiva.In ogni caso, proprio per la natura di tali attività, per il loro caratterecontinuativo e coordinato, esse non possono essere apprezzate comepenalmente neutre, perché ispirate – come si sostiene - da mozioni solidaristicheo affettive.3.2. Sul piano dell’elemento psicologico, il Tribunale ha spiegato come,soprattutto alla luce delle conversazioni intercettate con la madre di [OSCURATO:PERSONA] econ altre persone a lui vicine, le modalità organizzative dell'azione di supporto,nonché la delicatezza dei compiti espletati dall’indagato, rivelino la pienaconsapevolezza circa l'illiceità del proprio operato ma anche la volontà dicontribuire alla sottrazione di [OSCURATO:PERSONA] alla Autorità giudiziaria.Per la sussistenza del l 'e lemento soggett ivo del del i tto difavoreggiamento personale è sufficiente, invero, il dolo generico, che consistenella consapevole determinazione dell'agente di fuorviare, con la propriacondotta, le investigazioni dirette all'acquisizione della prova di un delitto ovverole ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del soggettolatitante, a prescindere da eventuali ulteriori finalità perseguite dall'agente (tra lemolte, v. Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019, Vaccarino, Rv. 278316 – 01).Quanto, poi, alla assenza di elementi dimostrativi della consapevolezza,da parte dell’agente, della commissione del reato presupposto, il tema non èstato devoluto con il riesame ed è precluso in questa sede.4. Manifestamente infondata è la doglianza di cui al terzo motivo, relativaalla mancanza di elementi indizianti la finalità agevolativa del sodalizio‘ndranghetista, ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.Il Tribunale ha dato atto, in premessa, della avvenuta esclusione dellaaggravante già in sede di ordinanza genetica.5. In ordine logico conviene anteporre al quinto motivo, sullaproporzionalità della misura, il quarto, relativo alle esigenze cautelari.5.1. Con riguardo alle esigenze di cui alla lett. a) dell’art. 274 cod. proc.pen., è fondata la doglianza in ordine al carattere assertivo della affermataE' stato valorizzato l’ostruzionismo all'operato investigativo che connota lastruttura del delitto di favoreggiamento (che nella specie si è tradotto nellacapacità di interferire in maniera significativa con le ricerche finalizzate allacattura).In forza di tale aspetto, del tutto privo di concretezza, si è ritenuta lapossibilità che, in assenza di presidio cautelare, il ricorrente condizioni latestimonianza di chi potrebbe riferire in ordine alla latitanza, concordi versionidifensive, solleciti reticenze, agevoli la dispersione di elementi dimostratividocumentali e informatici.In senso contrario, va ribadito che, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. a),cod. proc. pen., la valutazione del pericolo per la genuinità delle indagini non puòbasarsi sulla generica eventualità che l'indagato prepari una strategia difensiva,concordata con gli altri indagati, occorrendo invece la manifestazione dell'intentodi incidere concretamente sulla genuinità delle fonti di prova, al fine di turbarneo deviarne le corrette modalità di acquisizione ovvero la concertazione di lineedifensive comuni da parte di più indagati (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017,Romeo, Rv. 270814 - 01).Di tanto non è traccia nella motivazione della ordinanza impugnata.5.2. Infondate sono le deduzioni difensive sulla assenza di pericolo direiterazione, avendo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice affermato, conorientamento del tutto condivisibile, che il requisito dell'attualità del pericolo nonè equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto erichiede invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognosticasulla possibilità di condotte reiterative; valutazione da compiere alla stregua diun'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalitàrealizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia ladistanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsionedi specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022,Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv.282767;nello stesso senso, Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D’Eugenio, Rv.288476 – 01).Il periculum libertatis, nella specie, è stato correlato all’inserimento diBevacqua in una rete criminale organizzata di sostegno alla latitanza, conelementi denotanti, per tutto quanto innanzi evidenziato, una non occasionaleadesione all’illecito, per la realizzazione di fini contrari all’amministrazione dellagiustizia.Non elide tale pericolo, che attiene alla commissione di reati della stessaspecie, il sopravvenuto arresto di uno dei soggetti inseriti in tale rete.6. Quanto alla proporzionalità ed inadeguatezza di misure meno afflittive,quella degli arresti è stata valutata con motivazione congrua la minimaadeguata, posto che la libera disponibilità di movimento e di comunicazionedell'indagato costituirebbe un presupposto fattuale favorevole per reiterare lecondotte, volte a supportare chi pativa limitazioni di movimento ecomunicazione.Una minor compressione della libertà personale non sarebbe dunquefunzionale alle esigenze da cautelare.7. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
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