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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:T:2006:214
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 13 luglio 2006 – Italia / Commissione (Causa T‑225/04) «Fondi strutturali — Finanziamento delle iniziative comunitarie — Modifica delle ripartizioni indicative — Esecuzione della cosa giudicata — Sentenza di annullamento»

1. Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario (Regolamento del Consiglio n. 2052/88, art. 12, n. 4) (v. punti 67‑77)

2. Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti (Art. 233 CE) (v. punti 89‑94)

3. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata (Art. 253 CE) (v. punti 145‑155) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 26 novembre 2003, C(2003) 3971 def., che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti di impegno nel quadro delle iniziative comunitarie per il periodo 1994‑1999, così come di tutti gli atti connessi e presupposti Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla convenuta.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 13 luglio 2006 – Italia / Commissione (Causa T‑225/04) «Fondi strutturali — Finanziamento delle iniziative comunitarie — Modifica delle ripartizioni indicative — Esecuzione della cosa giudicata — Sentenza di annullamento» 1. Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario (Regolamento del Consiglio n. 2052/88, art. 12, n. 4) (v. punti 67‑77) 2. Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti (Art. 233 CE) (v. punti 89‑94) 3. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata (Art. 253 CE) (v. punti 145‑155) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 26 novembre 2003, C(2003) 3971 def., che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti di impegno nel quadro delle iniziative comunitarie per il periodo 1994‑1999, così come di tutti gli atti connessi e presupposti Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla convenuta.
Sentenza Corte di giustizia UE/2006 — Fons Iuris — Fons Iuris