CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26074/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Latina, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; - che il primo motivo di censura, afferente alla ritenuta responsabilità in ordine al reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, dando conto dell'irrilevanza del dato contrattuale e dell'insussistenza dell'evocata causa di giustificazione (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo d'impugnazione, afferente alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché in contrasto con l'esplicito dato normativo, che preclude l'applicazione della norma per i reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore nel minimo a due anni di reclusione (come quello contestato al ricorrente, con pena minima di anni tre); - che il terzo e il quarto motivo, afferenti alla sussistenza delle circostanze aggravanti e, parallelamente, dell'attenuante del danno di particolare tenuità, sono indeducibili, in questa sede, in quanto, nel prospettare una differente valutazione del dato fattuale senza dedurre alcun travisamento specifico e decisivo del dato probatorio, postulano un apprezzamento in fatto precluso a questa Corte, chiamata solo a verificare l'esistenza, la (non manifesta) illogicità e l'intrinseca ed estrinseca coerenza della motivazione offerta, che, in concreto, ha dato conto, con motivazione logica e coerente, delle ragioni per le quali è stata ritenuta, da un canto, la sussistenza delle aggravanti contestate e, dall'altro, dell'insussistenza dell'attenuante invocata (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); - che il quinto motivo è indeducibile in quanto afferente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, statuizione che, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); e la Corte di merito ha dato conto, con motivazione coerente e non manifestamente illogica delle ragioni che hanno fondato il giudizio operato (le particolari modalità della condotta e la parallela disinvolta abilità delinquenziale: pag. 7 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugn