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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14250/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'indicata ordinanza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, nella veste di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di revoca della confisca, già disposta in sede esecutiva disposta ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 con ordinanza del 24 gennaio 2023, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che denuncia la violazione di legge in relazione art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e correlativo vizio di motivazione, non avendo il giudice dell'esecuzione l'avvenuto pagamento all'Erario, da parte del ricorrente, di somme ben superiori al residuo debito tributario.

3. Il ricorso deve essere convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 4.

Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso in relazione - come nel caso di specie, trattandosi di confisca - a una materia indicata nell'art. 676 cod. proc. pen., - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., come nel caso qui al vaglio, sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, posto che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione (ex multis, cfr. Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre emme Auto s.r.I., Rv. 271460; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e a., Rv. 265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo e aa., Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone e a., Rv. 258079).

25. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per l'ulteriore corso.

P P.Q.Mr . , Uffi lia3 ) I L 1-¦ Lua k 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'indicata ordinanza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, nella veste di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di revoca della confisca, già disposta in sede esecutiva disposta ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 con ordinanza del 24 gennaio 2023, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che denuncia la violazione di legge in relazione art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e correlativo vizio di motivazione, non avendo il giudice dell'esecuzione l'avvenuto pagamento all'Erario, da parte del ricorrente, di somme ben superiori al residuo debito tributario. 3. Il ricorso deve essere convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 4. Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso in relazione - come nel caso di specie, trattandosi di confisca - a una materia indicata nell'art. 676 cod. proc. pen., - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., come nel caso qui al vaglio, sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, posto che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione (ex multis, cfr. Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre emme Auto s.r.I., Rv. 271460; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e a., Rv. 265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo e aa., Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone e a., Rv. 258079). 25. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per l'ulteriore corso. P P.Q.Mr . , Uffi lia3 ) I L 1-¦ Lua k 3
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