CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05391/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di quella città del 29 marzo 2021, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di due agenti della locale polizia municipale. Essendo stata fissata la pena nel minimo edittale, senza riconoscimento di circostanze attenuanti, deduce il ricorrente che il giudice, in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, abbia erroneamente ritenuto sussistente un unico reato, e non, come invece avrebbe dovuto, una pluralità di violazioni in concorso formale tra loro (con il conseguente aumento di pena ex art. 81, primo comma, cod. pen.), in ragione della pluralità delle persone offese. 2. Ha depositato conclusioni scritte il Procuratore generale in sede, opinando per l'inammissibilità dell'impugnazione, perché, anzitutto, la lettura normativa dell'autorità ricorrente non è univoca e, in secondo luogo, perché la continuazione (rectius: il concorso formale) non è stata contestata nell'imputazione. 3. Il ricorso è ammissibile e pure fondato. 3.1. In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, primo comma, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771). La giurisprudenza di diverso segno evocata dall'ufficio del Pubblico ministero in sede nelle sue conclusioni scritte è tutta precedente ed è perciò superata da tale arresto, con il quale l'autorità requirente non si misura criticamente e dal quale il Collegio non intravede ragioni per discostarsi. 3.2. Né è fondata l'osservazione sulla mancata indicazione del concorso di reati nel capo d'imputazione. Non v'è alcun obbligo, infatti, di una formale "contestazione" della continuazione o del concorso formale eventualmente ravvisabili tra una pluralità di reati oggetto d'imputazione. Si tratta, infatti, d'istituti incidenti esclusivamente sulla misura della pena ed estranei alle relative condotte tipiche. Ma, soprattutto, essi prevedono un trattamento sanzionatorio di favore per l'imputato, rispetto alla regola generale del c.d. "cumulo materiale", fissata dagli artt. 73 - 75, cod. pen.: talché non v'è tín alcuna ragione per cui i relativi estremi (fattispecie e/o riferimento normativo) debbano essere specificati nel capo d'accusa, perché, dall'eventuale esistenza dei relativi presupposti, l'imputato non ha alcuna necessità di difendersi, avendo interesse, semmai, all'accertamento degli stessi e gravando, di conseguenza, su di lui anche il relativo onere dimostrativo. D'altronde, tanto si evince dal chiaro disposto dell'art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che limita il contenuto dell'imputazione alla «enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge»: ovvero di tutti gli aspetti suscettibili di conseguenze deteriori per l'accusato, e soltanto di quelli (Sez. 6, n. 7489 del 14/01/2021, M., Rv. 280635). Nello specifico, dunque, l'indicazione nominativa delle diverse persone offese, contenuta nel capo d'imputazione, in uno alle altre circostanze di tempo e di luogo dell'azione, è sufficiente affinché possa ritenersi ivi descritta - e dunque formalmente contestata - una pluralità di reati. 4. La sentenza impugnata, di conseguenza, dev'essere annullata, con rinvio al giudice di appello, a norma del combinato disposto degli artt. 569, comma 4, e 604, comma 6, cod. proc. pen., affinché provveda alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in ragione della pluralità dei reati ascrivibili all'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 1° febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]