CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12812/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28-10-2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni trasmesse il 19-12-2022 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 10 luglio 2020, il G.U.P. del Tribunale di Napoli, per quanto in questa sede rileva, affermava la penale responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], irrogando loro le relative pene di giustizia, nell'ambito di un articolato procedimento penale avente ad oggetto la fattispecie associativa ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990, ascritta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oltre che una pluralità di reati fine, riguardanti l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, risultando i fatti commessi in Caste! Volturno, Fiumicino, Malpensa, Latina, Casapesenna, [OSCURATO:PERSONA], Casal di Principe, Napoli, [OSCURATO:PERSONA], oltre in territorio estero, in un arco temporale compreso tra l'aprile e il novembre del 2015. Con pronuncia del 28 ottobre 2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, perché il fatto non sussiste, venendo [OSCURATO:PERSONA] altresì assolto, con la medesima formula, anche dal reato di cui al capo 42. Per l'effetto, la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] veniva rideterminata, per i residui capi 4 e 8, in anni 4, mesi 4 di reclusione e 19.000 euro di multa, venendo irrogata la medesima pena anche a [OSCURATO:PERSONA] per i residui capi 26 e 27, mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena, per i residui capi 36, 38 e 39, veniva rideterminata in anni 4, mesi 6 di reclusione e 20.000 euro di multa. Inoltre, rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], veniva riconosciuta la fattispecie di lieve entità in ordine al capo 41 e, per l'effetto, la pena inflittagli veniva ridotta a 2 anni di reclusione e 4 mila euro di multa, con sospensione condizionale della pena. Infine, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., riconosciute le attenuanti generiche, riduceva la pena nella misura di 3 anni, 8 mesi di reclusione e 40 mila euro di multa. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato dieci motivi. Con i primi due, esposti congiuntamente, la difesa contesta l'affermazione dei giudici di merito circa la riconducibilità dell'utenza telefonica all'imputato, osservando che l'imputato non è né intestatario né utilizzatore dell'utenza telefonica relativa ai dialoghi incriminati, avendo egli fornito al riguardo, sia in primo che in secondo grado, una versione alternativa, sulla quale la Corte territoriale ha mancato di motivare, non avendo i giudici di appello indicato gli elementi su cui hanno fondato il proprio convincimento. Il terzo e il quarto motivo, pure esposti unitariamente, hanno ad oggetto la mancata assunzione di una prova decisiva, evidenziandosi che sia al G.U.P. che alla Corte di appello era stato chiesto di espletare una perizia fonica al fine di accertare la corrispondenza o meno tra la voce dell'imputato e quella dell'utilizzatore dell'utenza telefonica intercettata e/o al fine di accertare l'identità di colui che effettuò la telefonata del 24 giugno 2015, ma tale richiesta è stata totalmente ignorata dalla Corte territoriale. Con il quinto e il sesto motivo, esposti insieme, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente, rimarcando la natura apodittica dell'assunto della sentenza impugnata, secondo cui le conversazioni intercettate, unici elementi di prova valutati, sarebbero univoche nel loro contenuto, ravvisandosi in tal senso profili di carenza e illogicità della motivazione per travisamento della prova, oltre che di inosservanza degli art. 192 comma 2 e 546 comma 1 lett. E) cod. proc. pen., essendo state ignorate le argomentazioni difensive, esplicitate anche attraverso le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato il 14 ottobre 2021 dinanzi alla Corte di appello. I restanti motivi, ovvero il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo, sono infine dedicati al trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa, sotto il duplice aspetto della violazione dell'art. 133 cod. pen. e del vizio di motivazione, della mancata specificazione delle ragioni e dei criteri posti a base della determinazione della pena inflitta, apparendo peraltro contraddittoria l'impostazione della Corte di appello che, da una parte, ha riconosciuto la fattispecie di lieve entità stante la sostanziale indeterminatezza quantitativa e qualitativa della sostanza stupefacente dedotta dalle intercettazioni telefoniche e, dall'altra parte, ha invece ritenuto di discostarsi, notevolmente e immotivatamente, dal minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice. Con memoria del 19 dicembre 2022, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con cui è stato censurato, sotto il profilo del vizio di motivazione, il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990, essendo stata omessa ogni considerazione sul quantitativo di stupefacente, avendo la Corte di appello valorizzato solo il presunto "atteggiamento professionale" dell'imputato, senza tuttavia alcun riferimento concreto al tipo di organizzazione e alla sua strutturazione nel tempo e sul territorio. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con cui è stato criticato, in primo luogo, il giudizio di colpevolezza del ricorrente, contestandosi in particolare l'assenza di motivazione rispetto al contributo dell'imputato nella commissione dei residui reati ascrittigli, ovvero quelli di cui ai capi 4 e 8: si osserva in proposito che, venuta meno la condanna per la fattispecie associativa, e dunque caduta la possibilità di ritenere come antefatto logico delle condotte ascrivibili al ricorrente il suo interesse al mercato degli stupefacenti, tutti gli episodi contestati dovevano trovare adeguata motivazione nel senso della ineluttabilità dell'interpretazione dei fatti scrutinati. E invero sarebbe mancato sul punto un sostanziale percorso argomentativo, non essendo stata esaminata la possibilità di un interessamento del ricorrente solo come finanziatore di viaggi, genericamente intesi, senza emersione della causale, non essendosi chiarito da dove risulti provato il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto e nell'importazione della droga. Da ultimo, si deduce il difetto di motivazione rispetto alla richiesta difensiva finalizzata al riconoscimento delle attenuanti >T( generiche, invocate in ragione della marginalità dell'apporto offerto dal ricorrente nell'economia complessiva dei fatti. 2.4. Odaro 3oy ha sollevato tre motivi. Con il primo, è stata censurata l'affermazione di responsabilità della ricorrente delle condotte di cui ai capi 26 e 27, risultando apodittica l'attribuzione alla stessa delle utenze telefoniche intercettate, peraltro non correttamente valutate nella loro entità. Né si è tenuto conto del fatto che, fermata 1'11 luglio 2015, la Odaro è stata trovata in possesso di una utenza telefonica (351223197), che non figura in alcun contatto. Con il secondo motivo, la difesa si duole della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, osservando che il fatto doveva essere qualificato in termini di lieve entità, in base al principio del favor rei, non essendovi prova di consegne di droga e non essendo stato accertato o sequestrato alcun quantitativo di sostanza stupefacente, né essendo stati menzionati il quantitativo ceduto o la somma pagata. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate mediante un'espressione generica e di mero stile, valevole per tutti, ciò in violazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. 2.5. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del computo della pena, osservando che nel concordato in appello si è partiti dalla pena base di anni 6, ridotta per effetto delle attenuanti generiche a 4 anni e 6 mesi, dunque in misura inferiore a quella di un terzo ex art. 62 bis cod. pen., per cui la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 599 bis comma 3 cod. proc. pen. non poteva essere accolta. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1. Iniziando dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre evidenziare che questi, dopo aver definito la sua posizione mediante cd. "concordato in appello", si duole ora dell'entità della riduzione della pena per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche. Si tratta di doglianza palesemente inammissibile, dovendosi ribadire che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), profili questi non ravvisabili nella vicenda per cui si procede. 2. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre evidenziare il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Sul punto occorre innanzitutto richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529 e Sez. 3, n. 6871 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 269149), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Tale approdo interpretativo è stato sviluppato ulteriormente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la quale si è altresì precisato che valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, il che significa abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma, allo stesso tempo, ciò significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, nel senso che il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso; il percorso valutativo così ricostruito si riflette nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi, il che vuol dire che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. 2.1. Orbene, la Corte di appello si è posta in sintonia con tale impostazione, evidenziando (pag. 14 e 15 della sentenza impugnata) che in senso ostativo al riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 (rispetto a ciascuno dei capi ascritti al ricorrente, ovvero i capi 36, 38 e 39) si pone il tenore delle richiamate conversazioni intercettate, che, nel rivelare gli accordi intercorsi tra l'imputato e le varie persone con cui egli si relazionava, hanno delineato una gestione professionale dei traffici di droga, che poteva avvalersi di fornitori su larga scala e che veniva realizzata attraverso una rete variegata di spacciatori presenti sul territorio. Orbene, a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano differenti valutazioni di merito, che tuttavia non sono consentite in sede di legittimità. Di qui la inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che la conferma della responsabilità penale della ricorrente per i reati fine di cui ai capi 26 e 27 (dalla contestazione associativa vi è stata assoluzione per tutti gli imputati) non presenta alcuna criticità. In proposito, occorre evidenziare che la Corte di appello ha innanzitutto premesso che la Odaro era l'intestataria diretta di una delle tre utenze intercettate, ovvero proprio quella su cui sono avvenute le principali conversazioni di interesse, fermo restando che in altri casi i dialoghi hanno avuto luogo o su utenze trovate in suo possesso, o comunque con persone che la chiamano "Princess", nomignolo identificativo della ricorrente, la cui identificazione è risultata dunque univoca, al pari dell'attribuzione a essa delle utenze. Ciò posto, sia per il capo 26 (pag. 81 ss. della sentenza impugnata) che per il capo 27 (pag. 97 ss.), la Corte di appello ha compiuto un'attenta e razionale rassegna delle fonti dimostrative acquisite (non solo le conversazioni intercettate, ma anche l'arresto e il sequestro dell'Il luglio 2015), valorizzando in particolare gli scambi telefonici maggiormente pregnanti, da cui è emerso il pieno coinvolgimento delle Odaro nelle plurime cessioni di droga a lei ascritte. È risultato, in particolare, che la Odaro, nigeriana domiciliata a [OSCURATO:PERSONA], o tramite il corriere [OSCURATO:PERSONA] o tramite altri corrieri non identificati, tra il maggio e il luglio 2015, ha ceduto in più occasioni stupefacente di tipo eroina a [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta spacciava la droga ricevuta a Roma, dove egli si trovava in detenzione domiciliare per fatti analoghi a quelli per cui si procede. Alla puntuale ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, la difesa ha contrapposto, peraltro in termini frammentari, una differente lettura del materiale probatorio che non può trovare spazio in questa sede, avendo questa Corte più volte affermato (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argonnentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 3.2. Parimenti immune da censure è il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto, dovendosi ritenere, alla luce dei canoni ermeneutici in precedenza esposti al paragrafo 2, che la valutazione di minima offensività del fatto sia stata compiuta in maniera non manifestamente illogica, avendo la Corte di appello ragionevolmente sottolineato al riguardo (pag. 106 della sentenza impugnata) la configurabilità di una attività di tipo professionale, tenuto conto del rinvenimento di un quantitativo significativo di eroina, dell'utilizzo di più utenze e della continuità della forniture di droga. 3.3. Non si ravvisano aporie, infine, neanche rispetto al trattamento sanzionatorio, posto che, nel confermare il diniego delle attenuanti generiche già operato dal G.U.P., la Corte di appello ha rimarcato l'assenza di elementi suscettibili di positiva considerazione, rilievo questo con cui il ricorso non si confronta affatto. 4. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere ritenuto inammissibile. 4.1. In relazione al tema della responsabilità, occorre rilevare che l'impugnazione non si confronta adeguatamente con le pertinenti considerazioni della sentenza gravata che, alle pag. 106 ss., per ciascuna imputazione ascritta al ricorrente (capi 4, 8 e 42), ha richiamato le conversazioni riferite ai vari episodi, che attestano il pieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di importazione di droga pesante dall'Uganda (capi 4 e 8). In particolare, le attività investigative di riscontro alle captazioni hanno consentito di delineare il ruolo del ricorrente nella preparazione della partenza del corriere inviato in Uganda (capo 4), e nell'organizzazione del viaggio avvenuto nel maggio 2015 (capo 8). La disamina compiuta dai giudici di merito, in quanto esauriente e non manifestamente illogica, non presta dunque il fianco alle censure difensive, volte, pur con i palesi limiti di genericità prima rimarcati, a sollecitare una lettura alternativa delle prove acquisite, non potendosi peraltro sottacere che, ove la piattaforma probatoria non sia stata ritenuta adeguatamente solida, la Corte di appello non ha mancato di pervenire a una pronuncia assolutoria dell'imputato, come avvenuto rispetto al capo 42. Tale assoluzione, tuttavia, a differenza di quanto evocato nel ricorso, non incrina affatto l'impianto argomentativo complessivo della sentenza gravata, ma anzi ne conferma la ragionevolezza, tanto più g_he ove si considerin capo 42 si riferisce a una vicenda diversa dalle importazioni di eroina dalla Uganda, ossia a un'asserita cessione di droga avvenuta a Casal di Principe. 4.2. Quanto poi al diniego delle attenuanti generiche, non può non sottolinearsi la natura aspecifica della censura, nel senso che, se è vero che la motivazione della sentenza impugnata sul punto è carente, è altresì altrettanto innegabile che la relativa doglianza non spiega quali sarebbero, in concreto, gli elementi suscettibili di positivo apprezzamento che la Corte territoriale avrebbe omesso di prendere in considerazione, dovendosi in ogni caso tenere conto che il complessivo trattamento sanzionatorio non - risulta ispirato da criteri di eccessivo rigore, posto che, nel rimodulare la pena, i giudici di secondo grado sono partiti dal minimo edittale del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (anni 6 di reclusione ed euro 27.000 di multa), operando, prima della riduzione per il rito, un contenuto aumento per la continuazione (mesi 6 ed euro 1.500). Ne consegue che, anche in punto di trattamento sanzionatorio, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure sollevate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Considerazioni analoghe valgono per l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Premesso che i primi sei motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 42 resiste alle obiezioni difensive. Innanzitutto, deve premettersi che il tema dell'identificazione dell'imputato e della attribuzione allo stesso delle utenze monitorate è stato adeguatamente affrontato dal primo giudice (pag. 12 ss. della sentenza di primo grado), che, con motivazione ripresa e condivisa dalla Corte di appello, ha sintetizzato, anche mediante prospetti riepilogativi, evidentemente ricavati dagli atti di indagine, gli elementi che hanno portato all'individuazione di Nwesoma quale interlocutore dei dialoghi intercettati, dovendosi sul punto richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, Rv. 269900), secondo cui, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario, il che nel caso di specie non può ritenersi adeguatamente avvenuto. In tal senso, neanche il mancato accoglimento (invero non esplicito) della richiesta difensiva di disporre perizia fonica può ritenersi censurabile, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato (cfr. Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Rv. 281265 - 02 e Sez. 4, n. 43409 del 18/10/2007, Rv. 237985) che, in tema di intercettazione di conversazioni telefoniche e tra presenti, qualora venga contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica per il relativo accertamento, potendo trarre il proprio convincimento in merito da altre circostanze che consentano di attribuire con certezza le voci intercettate, a ciò dovendosi solo aggiungere, da un lato, che la richiesta di perizia fonica è stata proposta in termini sostanzialmente esplorativi, e dall'altro, che si è proceduto in ogni caso con rito abbreviato, per cui i margini per la rinnovazione della istruttoria dibattimentale erano più ristretti, essendosi affermato in proposito (cfr. Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Rv. 278061) che, nel giudizio abbreviato di appello, le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta, con l'ulteriore precisazione (cfr. Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 259893) che il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando, come nel caso di specie, la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo. Tanto premesso, deve osservarsi che la Corte di appello ha ripercorso in maniera puntuale le tappe salienti della vicenda illecita riferita al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 descritto al capo 41, ricostruendo le conversazioni di maggiore interesse, l'interpretazione del cui significato non presenta profili di manifesta irrazionalità, per cui deve concludersi che il percorso argomentativo che sorregge il giudizio di colpevolezza non presta il fianco alle censure difensive, anche nella parte in cui contestano il significato attribuito ai dialoghi captati, dovendosi ribadire in proposito il principio affermato da questa Corte (cfr. Sez. Un. n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715, ripresa, ex multis, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 e Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337), secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, come avvenuto nel caso di specie, si sottrae al sindacato di legittimità. 5.2. Residuano le doglianze sul trattamento sanzionatorio (motivi 7, 8, 9 e 10). Anche sul punto, tuttavia, non si ravvisano vizi di legittimità, dovendosi evidenziare che la Corte di appello ha riconosciuto la fattispecie della lieve entità, riducendo la pena da 4 anni di reclusione e 20.000 euro di multa a 2 anni di reclusione e 4 mila euro di multa (pena base anni 3 ed euro 6.000, ridotta di un terzo per la scelta del rito), concedendo altresì all'imputato la sospensione condizionale della pena, per cui non può affermarsi che, nella determinazione della pena, la Corte di appello si sia ispirata a criteri di eccessiva severità, non essendo state in ogni caso illustrate nel ricorso le ragioni che avrebbero giustificato una ulteriore mitigazione nel computo complessivo della pena. 6. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorren