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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 24236/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui agli artt.477 e 482 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che «il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato, trattandosi di un'ipotesi non prevista dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena» (Sez. 3 n. 25806 del 11/05/2022, Vitale, Rv. 283470; Sez. 2, n. 47025 del 03/10/2013, Cogotti, Rv. 257752); che, peraltro, la recidiva, anche se già applicata all'imputato in un precedente processo per altri fatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, può essere nuovamente applicata; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, nel bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva reiterata infraquinquennale, opera il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., previsto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui agli artt.477 e 482 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che «il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato, trattandosi di un'ipotesi non prevista dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena» (Sez. 3 n. 25806 del 11/05/2022, Vitale, Rv. 283470; Sez. 2, n. 47025 del 03/10/2013, Cogotti, Rv. 257752); che, peraltro, la recidiva, anche se già applicata all'imputato in un precedente processo per altri fatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, può essere nuovamente applicata; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, nel bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva reiterata infraquinquennale, opera il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., previsto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24236/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris