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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 30303/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27347/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliò eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 92, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]’EREDITA’ [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore p.t., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 1125/2021, pubblicata in data 6.10.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e Giovanna e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il pagamento dei compensi per prestazioni professionali svolte in favore del de cuius [OSCURATO:PERSONA].

Si sono costituiti i soli Oggetto: compensi professionali Bonifazi, eccependo di non aver accettato alcuna eredità e di aver ricevuto solo disposizioni a titolo particolare.

Il ricorrente ha chiesto la fissazione del termine per accertare l’eredità da parte dei convenuti ai sensi dell’art. 481 c.c., decorso il quale ha evocato in causa la [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità giacente.

All’esito, la domanda è stata accolta nei confronti della curatela, con rigetto di ogni altra domanda e con regolazione delle spese.

La pronuncia è stata confermata in appello, rilevando quanto ai convenuti, che non vi era prova che avessero accettato l’eredità, non già che essi non fossero stati nominati eredi, reputando corretta anche la condanna alle spese dei difensore nei confronti dei Bonifazi, non potendo l’attore confidare che questi ultimi fossero eredi, tanto più dopo aver esperito vanamente anche l’actio interrogatoria.

La pronuncia ha ritenuto incensurabile la compensazione delle spese nei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], ponendo in rilievo che non si era costituita in giudizio e che era stata chiamata in causa solo per l’udienza di precisazione delle conclusioni.

Riguardo alla mancata liquidazione delle spese vive, la Corte ha osservato che non era chiaro a quali spese l'appellante si riferisse (se a quelle relative alla domanda rivolta alla curatela -che erano state compensate - o a tutte le spese sostenute, comprensive di quelle inerenti alle domande rivolte contro i presunti eredi), affermando che il motivo di appello era – sul punto - carente di specificità.

Riguardo alla decorrenza degli interessi sulla somma capitale, ha precisato che l’appellante non aveva indicato quale fosse l'atto di costituzione in mora nei confronti dell’eredità – nei cui confronti solo nel 2016 era stata proposta la domanda giudiziale.

Per la cassazione della sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria.

Le controparti non hanno svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. per vizio assoluto di motivazione, lamentando che la sentenza non abbia dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che le disposizioni testamentarie non contenessero istituzioni ereditarie ma meri legati, omettendo di considerare che il testatore aveva attribuito singoli beni come costituenti la quota ereditaria, con conseguente assunzione della qualità di eredi da parte dei beneficiari.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., sostenendo che il giudice distrettuale era tenuto a considerare che un tecnico del de cuius aveva indicato nei convenuti gli eredi del [OSCURATO:PERSONA], per cui – dato l’affidamento generato nel ricorrente – la domanda non poteva esser respinta.

I due motivi sono inammissibili per difetto di pertinenza.

La responsabilità degli originari convenuti per i debiti ereditari è stata esclusa per non aver essi accettato l’eredità neppure a seguito dell’esperimento dell’actio interrogatoria da parte del ricorrente.

Si legge a pag. 2 della sentenza che “il Tribunale mai affermò una carenza di legittimazione passiva al processo degli affermati eredi e che il Tribunale fondò la sua pronuncia di reiezione della domanda attrice non solo sulla natura delle disposizioni testamentarie, ma anche sulla carenza di prove della (in ipotesi) necessaria accettazione dell'eredità.

Lo stesso appellante sul punto della carenza di prova dell'accettazione non propone motivi -chiedendo infatti solo un accertamento sulla natura delle disposizioni testamentarie- talché tale carenza deve ritenersi per f erma e sufficiente a far ritenere infondata l'azione proposta nei confronti dei presunti eredi”.

Le contestazioni sollevate nella memoria, ossia che in primo grado i resistenti erano stati ritenuti meri legatari, sono esplicitamente smentite dalla pronuncia impugnata che resta incensurabile anche nel punto in cui ha ritenuto carente la prova dell’accettazione di un’eventuale istituzione ereditaria, profilo, quest’ultimo, su cui né in appello, né in questa sede sono state sollevate censure.

In tale situazione, l’eventuale istituzione ereditaria contenuta nel testamento (cd. istitutio ex re certa) non poteva incidere sull’esito della causa: in assenza dell’accettazione di eventuali disposizioni a titolo universale, i presunti eredi non potevano rispondere dei debiti ereditari.

Quanto all’omesso esame di circostanze decisive, la censura è inammissibile, avendo la Corte risolto le questioni in fatto in senso conforme alla pronuncia di primo grado (art. 348 ter, comma quarto, c.p.c.) e inoltre le rassicurazioni ricevute da terzi circa la qualità di eredi possedute dai resistenti era tutt’altro che decisiva, non avendo il giudice di merito ritenuto raggiunta –con statuizione non impugnata - la prova dell’accettazione, neppure tacita, dell’eredità.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., sostenendo che, a differenza di quanto affermato dalla Corte distrettuale - la compensazione delle spese di primo grado nei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] era stata correttamente censurata sulla base dell’unico argomento valorizzato dal tribunale –ossia la mancata costituzione in giudizio della controparte – non avendo la pronuncia dato rilievo al fatto che la chiamata era stata effettuata solo per l’udienza di precisazione delle conclusioni.

Il motivo è infondato, risultando dallo stesso testo del ricorso che la compensazione si basava su due distinte rationes decidendi (la contumacia della convenuta soccombente e la sua chiamata in causa effettuata solo per l’udienza per la formulazione delle conclusioni), ciascuna di esse idonea a sorreggere la decisione, per cui era onere dell’appellante censurarle entrambe: in mancanza, come ha osservato la Corte di merito, la pronuncia di compensazione era divenuta definitiva e non era emendabile in appello.

4. Il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 1284 e 1219 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la Corte respinto la richiesta di far decorrere gli interessi sul compenso dalla domanda, benché fosse agli atti una messa in mora inoltrata il 24.9.2005, preceduta da altre raccomandate di sollecito del pagamento.

Anche tale censura non coglie l’effettivo contenuto della decisione.

La Corte di merito ha ritenuto che l’appellante non avesse specificato quale fosse l’atto idoneo a far decorrere gli interessi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], considerato che la citazione era stata notificata –nel 2005 - non alla [OSCURATO:PERSONA], ma ai Bonifazi.

Di conseguenza, solo con la notifica dell’atto di chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] – avvenu ta nel dicembre 2016 - poteva ritenersi inviata una richiesta di adempimento capace di determinare la maturazione di interessi (che la sentenza ha perciò fatto decorrere a far data dal 14.12.2016), non anche dalla notifica della citazione rivolta agli originari convenuti effettuata nel 2005, non potendo estendersi gli effetti della messa in mora a soggetti diversi da quelli tenuti al pagamento delle spettanze professionali (neppure ai sensi dell’art. 1310 c.c., mancando il presupposto della solidarietà passiva).

Il ricorso è quindi respinto.

Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27347/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliò eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 92, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]’EREDITA’ [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore p.t., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 1125/2021, pubblicata in data 6.10.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e Giovanna e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il pagamento dei compensi per prestazioni professionali svolte in favore del de cuius [OSCURATO:PERSONA]. Si sono costituiti i soli Oggetto: compensi professionali Bonifazi, eccependo di non aver accettato alcuna eredità e di aver ricevuto solo disposizioni a titolo particolare. Il ricorrente ha chiesto la fissazione del termine per accertare l’eredità da parte dei convenuti ai sensi dell’art. 481 c.c., decorso il quale ha evocato in causa la [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità giacente. All’esito, la domanda è stata accolta nei confronti della curatela, con rigetto di ogni altra domanda e con regolazione delle spese. La pronuncia è stata confermata in appello, rilevando quanto ai convenuti, che non vi era prova che avessero accettato l’eredità, non già che essi non fossero stati nominati eredi, reputando corretta anche la condanna alle spese dei difensore nei confronti dei Bonifazi, non potendo l’attore confidare che questi ultimi fossero eredi, tanto più dopo aver esperito vanamente anche l’actio interrogatoria. La pronuncia ha ritenuto incensurabile la compensazione delle spese nei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], ponendo in rilievo che non si era costituita in giudizio e che era stata chiamata in causa solo per l’udienza di precisazione delle conclusioni. Riguardo alla mancata liquidazione delle spese vive, la Corte ha osservato che non era chiaro a quali spese l'appellante si riferisse (se a quelle relative alla domanda rivolta alla curatela -che erano state compensate - o a tutte le spese sostenute, comprensive di quelle inerenti alle domande rivolte contro i presunti eredi), affermando che il motivo di appello era – sul punto - carente di specificità. Riguardo alla decorrenza degli interessi sulla somma capitale, ha precisato che l’appellante non aveva indicato quale fosse l'atto di costituzione in mora nei confronti dell’eredità – nei cui confronti solo nel 2016 era stata proposta la domanda giudiziale. Per la cassazione della sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria. Le controparti non hanno svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. per vizio assoluto di motivazione, lamentando che la sentenza non abbia dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che le disposizioni testamentarie non contenessero istituzioni ereditarie ma meri legati, omettendo di considerare che il testatore aveva attribuito singoli beni come costituenti la quota ereditaria, con conseguente assunzione della qualità di eredi da parte dei beneficiari. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., sostenendo che il giudice distrettuale era tenuto a considerare che un tecnico del de cuius aveva indicato nei convenuti gli eredi del [OSCURATO:PERSONA], per cui – dato l’affidamento generato nel ricorrente – la domanda non poteva esser respinta. I due motivi sono inammissibili per difetto di pertinenza. La responsabilità degli originari convenuti per i debiti ereditari è stata esclusa per non aver essi accettato l’eredità neppure a seguito dell’esperimento dell’actio interrogatoria da parte del ricorrente. Si legge a pag. 2 della sentenza che “il Tribunale mai affermò una carenza di legittimazione passiva al processo degli affermati eredi e che il Tribunale fondò la sua pronuncia di reiezione della domanda attrice non solo sulla natura delle disposizioni testamentarie, ma anche sulla carenza di prove della (in ipotesi) necessaria accettazione dell'eredità. Lo stesso appellante sul punto della carenza di prova dell'accettazione non propone motivi -chiedendo infatti solo un accertamento sulla natura delle disposizioni testamentarie- talché tale carenza deve ritenersi per f erma e sufficiente a far ritenere infondata l'azione proposta nei confronti dei presunti eredi”. Le contestazioni sollevate nella memoria, ossia che in primo grado i resistenti erano stati ritenuti meri legatari, sono esplicitamente smentite dalla pronuncia impugnata che resta incensurabile anche nel punto in cui ha ritenuto carente la prova dell’accettazione di un’eventuale istituzione ereditaria, profilo, quest’ultimo, su cui né in appello, né in questa sede sono state sollevate censure. In tale situazione, l’eventuale istituzione ereditaria contenuta nel testamento (cd. istitutio ex re certa) non poteva incidere sull’esito della causa: in assenza dell’accettazione di eventuali disposizioni a titolo universale, i presunti eredi non potevano rispondere dei debiti ereditari. Quanto all’omesso esame di circostanze decisive, la censura è inammissibile, avendo la Corte risolto le questioni in fatto in senso conforme alla pronuncia di primo grado (art. 348 ter, comma quarto, c.p.c.) e inoltre le rassicurazioni ricevute da terzi circa la qualità di eredi possedute dai resistenti era tutt’altro che decisiva, non avendo il giudice di merito ritenuto raggiunta –con statuizione non impugnata - la prova dell’accettazione, neppure tacita, dell’eredità. 3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., sostenendo che, a differenza di quanto affermato dalla Corte distrettuale - la compensazione delle spese di primo grado nei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] era stata correttamente censurata sulla base dell’unico argomento valorizzato dal tribunale –ossia la mancata costituzione in giudizio della controparte – non avendo la pronuncia dato rilievo al fatto che la chiamata era stata effettuata solo per l’udienza di precisazione delle conclusioni. Il motivo è infondato, risultando dallo stesso testo del ricorso che la compensazione si basava su due distinte rationes decidendi (la contumacia della convenuta soccombente e la sua chiamata in causa effettuata solo per l’udienza per la formulazione delle conclusioni), ciascuna di esse idonea a sorreggere la decisione, per cui era onere dell’appellante censurarle entrambe: in mancanza, come ha osservato la Corte di merito, la pronuncia di compensazione era divenuta definitiva e non era emendabile in appello. 4. Il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 1284 e 1219 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la Corte respinto la richiesta di far decorrere gli interessi sul compenso dalla domanda, benché fosse agli atti una messa in mora inoltrata il 24.9.2005, preceduta da altre raccomandate di sollecito del pagamento. Anche tale censura non coglie l’effettivo contenuto della decisione. La Corte di merito ha ritenuto che l’appellante non avesse specificato quale fosse l’atto idoneo a far decorrere gli interessi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], considerato che la citazione era stata notificata –nel 2005 - non alla [OSCURATO:PERSONA], ma ai Bonifazi. Di conseguenza, solo con la notifica dell’atto di chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] – avvenu ta nel dicembre 2016 - poteva ritenersi inviata una richiesta di adempimento capace di determinare la maturazione di interessi (che la sentenza ha perciò fatto decorrere a far data dal 14.12.2016), non anche dalla notifica della citazione rivolta agli originari convenuti effettuata nel 2005, non potendo estendersi gli effetti della messa in mora a soggetti diversi da quelli tenuti al pagamento delle spettanze professionali (neppure ai sensi dell’art. 1310 c.c., mancando il presupposto della solidarietà passiva). Il ricorso è quindi respinto. Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella cam
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