CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00129/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteité, le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] cL kQ c,ez-, e s, tarts-iJil difensore ke. (‘)c-,-;.- - , [OSCURATO:PERSONA] FAT1r0 1.Con l'ordinanza impugnata del 10 marzo 2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di riesame, rigettava l'appello proposto, ex art. 322-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, con la quale era stata rigettata l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di revoca del sequestro preventivo, disposto il 7 maggio 2020, a carico della S.I.L.F. s.a. (società di diritto lussemburghese) del 38,25% delle azioni rappresentative del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché quote rappresentative del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., indagata, nella qualità di socia della SILF s.a., membro del Consiglio di amministrazione e consigliere delegato della [OSCURATO:SOCIETA]., amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] e consigliere delegato della medesima società, nei periodi indicati nella contestazione provvisoria. 1.1. Si tratta del sequestro preventivo disposto nell'ambito delle indagini preliminari aventi ad oggetto, con riferimento a più soggetti, tra cui la ricorrente, la contestazione dei reati di cui ai capi A) (artt. 110, 81 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 219, comma 1, 223 comma 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267), B) (artt. 110 cod. pen., 216, comma 3, 219, comma 1, 223, comma 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267), C) (artt. 110 cod. pen., 223 comma 2, n.1 in relazione all'art.2621 cod. civ., r.d. 16 marzo 1942 n. 267), relativi al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarato il 27 novembre 2019. Si assume, secondo le plurime contestazioni provvisorie, che vi sarebbe un progetto di depauperamento del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA].„ in favore di altre società del gruppo Santarelli e si pone attenzione, in particolare, su alcune operazioni : 1) la delibera del 9 giugno 2015, assunta dall'assemblea straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale la società annullava n. 450.000 delle 510.000 azioni ordinarie di proprietà del socio [OSCURATO:SOCIETA]., operazione che segue, temporalmente, diversi interventi degli istituti di credito che revocavano linee di credito o risolvevano contratti di finanziamento in essere con [OSCURATO:SOCIETA].: con l'indicata delibera, secondo il provvedimento impugnato, venivano modificate le maggioranze per la valida costituzione dell'assemblea e per il voto favorevole, necessario in prima e seconda convocazione, così modificando gli equilibri decisionali in sede assembleare; quindi [OSCURATO:SOCIETA]. cessava di essere controllata da [OSCURATO:SOCIETA]., transitava sotto la direzione della SILF s.a. (a sua volta controllata da [OSCURATO:PERSONA] s.a., entrambe riconducibili alla famiglia Santarelli) restando il resto del capitale distribuito, in parti uguali, tra Felice, Paolo e [OSCURATO:PERSONA]; 2) cessione, nel mese di luglio 2017, da parte del socio di minoranza [OSCURATO:PERSONA], del proprio pacchetto azionario in [OSCURATO:SOCIETA]., alla Silf s.a., così che la compagine della [OSCURATO:SOCIETA]. risultava composta dalla partecipazione azionaria di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., quest'ultima esprimente l'89,09 dei diritti di voto;3) aumento di capitale, del 4 dicembre 2017, completato il 31 marzo 2018, versato soltanto dalla SILF s.a. che diveniva, così, titolare di azioni rappresentative del 97,27% del capitale sociale, residuando soltanto il 2,727% di competenza della [OSCURATO:SOCIETA].; 4) delibera del 28 maggio 2018 dell'assemblea dei soci della [OSCURATO:SOCIETA]. controllante la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avente ad oggetto la ricostituzione del capitale sociale versato solo dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non anche dalla [OSCURATO:SOCIETA]., così concentrando sull'altro socio, [OSCURATO:PERSONA] appunto, la totalità delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA] e, conseguentemente, della controllata [OSCURATO:SOCIETA]. proprietaria dell'area edificabile di [OSCURATO:PERSONA] (valutata, nel 2011, di valore superiore a 35 milioni di euro). Il provvedimento impositivo del vincolo reale ha ritenuto che la libera disponibilità delle azioni, rappresentative del capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui [OSCURATO:SOCIETA]. detiene allo stato il 12,75% del capitale sociale, quale socio di minoranza) /quali cose pertinenti al reato di bancarotta per distrazioni di cui al capo Al, fosse in grado di aggravare le conseguenze del reato, con conseguente sequestro preventivo, ex art. 32:1, comma 1, cod. proc. pen. Il provvedimento genetico aveva, poi, rilevato la sussistenza del pericolo attuale che la libera disponibilità, in capo agli indagati, di quote rappresentative dell'intero capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., res pertinente al reato di bancarotta per distrazione di cui al capo A2 dell'incolpazione provvisoria, potesse aggravare le conseguenze del reato, con applicazione del sequestro ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. L'odierna ricorrente, pur non avendo proposto riesame avverso il provvedimento genetico della misura cautelare reale, ha chiesto la revoca del sequestro, con istanza rigettata dal Giudice per le indagini preliminari, provvedimento confermato dall'ordinanza del Tribunale del riesame, in funzione di appello, ex art. 322-bis cod. proc. pen. che, in questa sede, si impugna. 2. Avverso il provvedimento descritto, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la ricorrente, per il tramite del difensore, denunciando violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 321 cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità ed europea, alla luce del [OSCURATO:PERSONA] addizionale della CEDU, art. 5 del Trattato dell'Unione Europea, degli artt. 49 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 117 e 42 Cost., correlato difetto di apparenza della motivazione. 2.1.A fronte della presunta distrazione della partecipazione detenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nel capitale di [OSCURATO:SOCIETA]., quantificabile in euro 22,6 mililoni, è stata sottoposta a sequestro la partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA]., asseritamente distratta attraverso le due operazioni contestate, di sostituzione delle azioni del 9 giugno 2015 e di aumento del capitale del 4 dicembre 2017 che, invece, per la ricorrente trovano giustificazione in quanto avevano reso possibile uno sviluppo industriale, avendo ampliato il loro valore dal 2017 al 2020, anche a beneficio del socio [OSCURATO:SOCIETA]., per il 12,75% (vicino a quello detenuto prima dell'aumento di capitale del 51 %).Dalla relazione dell'amministratore giudiziario risulta, per la ricorrente, che il valore della partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA]. sottoposta a sequestro il 7 maggio 2020 (compreso, tale valore, tra euro 32.155.458 e 55.080.000) è maggiore rispetto al presunto valore sottratto secondo il decreto di sequestro. Il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione, confermato dal Tribunale del riesame, non terrebbe conto di tale differenza di valore e fonda sulla natura del sequestro,che ha ad oggetto la partecipazione azionaria, dunque diretto e non per equivalente (per cui sarebbe irrilevante la dedotta oscillazione di valore) nonché riconosce l'applicabilità del principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità anche al sequestro preventivo /ma se ne nega, nella sostanza, l'applicazione al caso in esame. Non si spiega, tuttavia, come la riduzione del valore di quanto sequestrato a quello ipoteticamente sottratto al ceto creditorio di [OSCURATO:SOCIETA]., secondo la stessa contestazione provvisoria, possa aggravare le conseguenze del reato (si parla di 22,6 milioni di euro). Si richiamano precedenti di questa Corte di legittimità in termini (sez. 5, del 2013 n. 8382 Caruso; [OSCURATO:PERSONA]. 246103; Sez. U, Ivanov, Rv, 239692). 2.2.Risulterebbe, infine, omessa ogni motivazione sul richiamato principio europeo vincolante per il giudice nazionale. Si richiamano fonti di diritto europeo, considerate immediatamente vincolanti per il diritto interno (art 11 Cost.), trattandosi di fonti normative direttamente applicabili o pronunce interpretative rese dalla Corte di giustizia della Comunità europea, ai sensi dell'art. 117 del Trattato CEE, che producono l'effetto della disapplicazione della norma interna incompatibile. In tema di sequestro preventivo, si è affermato che anche quello diretto deve ispirarsi al principio di proporzionalità, richiamato sia dalle fonti dell'Unione che dal sistema della Cedu (Sez. 6, n. 9776 del 2020, ric. Morfu', n. mass.) /inteso quale nesso di strumentalità tra il bene e la condotta criminosa. Nella specie, il sequestro riguarda la partecipazione azionaria di valore macroscopicamente superiore a quello della partecipazione che si assume distratta, con violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e anche della previsione di cui agli artt. 11 e 117 Cost. Ciò, in assenza di motivazione sulle ragioni secondo le quali il sequestro della partecipazione azionaria di valore non eccedente quello della partecipazione distratta possa aggravare le conseguenze del reato. 2.3.Da ultimo, si solleva la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui consente di attuare sequestro preventivo di un bene divisibile (nella specie azioni) di valore macroscopicamente superiore a quello del danno ipotizzato per violazione degli artt. 11, 117, 42 Cost. che hanno recepito il principio di proporzionalità sancito dall'art. 5 trattato Unione europea, dagli artt. 49 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 1 [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla CEDU. 3.11 Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23 del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo operante/ nei confronti della ricorrente, il giudicato cautelare sul titolo genetico, a fronte di impugnazione dei coindagati, in relazione allo specifico requisito della proporzionalità. 3.1. La difesa ha fatto pervenire articolata memoria di replica, con la quale valorizza, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, l'esistenza di elementi di novità, quali la relazione dell'amministratore giudiziario del 2 luglio 2020. La ricorrente, secondo la difesa, non ha proposto riesame ma, seguendo l'indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte, richiamate anche dall'ordinanza impugnata, è legittimata alla proposizione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro. Si insiste, comunque, per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Va premesso che, nel caso al vaglio, come rilevato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, risulta proposta istanza al Tribunale in funzione di riesame, da parte dei coindagati Pietro e [OSCURATO:PERSONA], cui ha fatto seguito l'ordinanza di rigetto del 19 giugno 2020, ritenendo insussistente la lamentata violazione del principio di proporzionalità, con conseguente necessità di mantenimento integrale del sequestro disposto. Nessuna impugnazione, invece, è stata proposta dall'odierna ricorrente, avente ad oggetto il titolo genetico. [OSCURATO:PERSONA] reputa, diversamente da quanto opinato nella requisitoria scritta della parte pubblica, legittima la presente impugnazione, dovendo applicarsi il principio di diritto secondo il quale A la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti. E' stato, infatti, ritenuto da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, che, in tal caso, è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di rinuncia all'impugnazione (Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., P,v. 274092). A ciò, si aggiunga che, nel caso al vaglio, la difesa ha allegato elementi acquisiti successivamente alla decisione sul riesame proposto dai coindagati, con provvedimento che ha confermato quello genetico (ord. del Tribunale del 19 giugno 2020) rappresentato dalla relazione, datata 2 luglio 2020, dell'amministratore giudiziario e dalla consulenza tecnica di parte, di cui si fa riferimento nell'istanza di revoca del sequestro proposta dalla Santarelli, rigettata dal Giudice con provvedimento oggetto di appello, ex art. 322-bis cod. proc. pen.2.Ciò posto, si osserva, con riferimento al principio di proporzionalità di cui all'art. 321 cod. proc. pen., che questa Corte di legittimità ha affermato il condivisibile principio, cui il Collegio intende dare continuità condividendolo, secondo il quale, in tema di sequestro preventivo cd. impeditivo, il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull'impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive, oppure limitando l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso, in termini tali da ridurne l'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale (Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, Onorati, Rv. 281104, di cui si ripercorrono le approfondite argomentazioni; Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509; mass. conforme : n. 8382 del 2013, Rv. 254712). Va, tuttavia, precisato che, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228166),nel caso di sequestro cd. impeditivo, previsto dal comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., presupposto della misura cautelare è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Si tratta, infatti, di strumento finalizzato ad interrompere quelle situazioni di pericolosità che possono crearsi con il possesso della "cosa", per scopi di prevenzione speciale nei confronti della protrazione o della reiterazione della condotta illecita, ovvero della causazione di ulteriori pregiudizi, laddove, nel sequestro funzionale alla confisca, disciplinato dal comma 2 dell'art.321 cod. proc. pen., il periculum si ricollega la "confiscabilità" del bene, che non è correlata alla pericolosità sociale dell'agente ma a quella della res. Detto pericolo, poi, quale probabilità di un danno futuro, deve avere caratteristiche di concretezza e richiede, quindi, un accertamento in base ad elementi di fatto, in ordine all'effettiva e non generica possibilità che la cosa, di cui si intende vincolare la disponibilità, assuma, in relazione a tutte le circostanze del fatto (natura della cosa, la sua connessione con il reato, la destinazione alla commissione dell'illecito, le circostanze del suo impiego) una configurazione strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato ovvero alla agevolazione alla commissione di altri reati (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti). A venire in rilievo, in tale prospettiva, dunque, non è l'esigenza di apprensione di beni destinati alla confisca, ma il pericolo di aggravamento dei reati, oggetto delle imputazioni provvisorie o di agevolazione alla commissione di altri reati rispetto ai quali i beni, oggetto di apprensione con il sequestro cd. impeditivo, risultano potenzialmente strumentali. Sicché, al giudice del merito cautelare spetta motivare, adeguatamente, sull'impossibilità di conseguire il medesimo risultato, ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti ovvero modulando quello disposto — qualora ciò sia possibile — in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto a vincolo, anche oltre le effettive necessità dettate dall'esigenza cautelare che si intende arginare (Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, Rv. 254712). Dunque, necessita verificare: «a) se l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato possono essere evitati senza privare l'avente diritto della disponibilità della cosa; b) se il sequestro preventivo è sufficiente a garantire tale risultato; c) se tale risultato può essere conseguito con misure meno invasive» (Sez. 3, n. 12500 del 15/12/2011, dep. 2012, Sartori, Rv. 252223). 2.1.Ciò premesso, si osserva che, nel caso al vaglio, la motivazione non apparente, offerta nel provvedimento censurato, facendo anche riferimento al contenuto di quello genetico, risulta rispondente a tale necessaria verifica di proporzionalità, nei margini delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Ed invero, quelle sottoposte a sequestro cd. impeditivo risultano tutte le azioni e non quelle che si assumono oggetto delle distrazioni di cui ai capi Al e A2, posto che quella che i provvedimenti cautelari indicano come finalità del sequestro ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., è evitare il completamento del progetto di spoliazione, attraverso il travaso in Silf s.a., delle partecipazioni azionarie di [OSCURATO:SOCIETA]. nelle altre società del gruppo Santarelli che, in precedenza, la stessa società per azioni controllava, quindi anche quelle in [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. oggetto di sequestro (asseritamente in difetto di proporzione rispetto all'ammontare delle distrazioni contestate in via provvisoria). Tanto, a fronte della descritta finalità di evitare l'ulteriore svuotamento della fallita, tenuto conto anche della riferibilità delle operazioni all'odierna ricorrente, dunque, di evitare il compimento di ulteriori delitti o< aggravare le conseguenze di quelli contestati in via provvisoria. Del tutto indifferente, dunque, risulta la dedotta differenza di valore delle partecipazione azionarie sottoposte a sequestro, rispetto all'entità del danno cagionato attraverso le condotte distrattive, oggetto di contestazione, posto che il provvedimento impugnato fa leva sulla natura del sequestro (cd. impeditivo) e sulla finalità dello stesso, piuttosto che sul valore dei beni che ne costituiscono l'oggetto. La proporzionalità, infatti, nella specie ) risulta /i correttamente rapportata, con motivazione non apparente, non al valore delle partecipazioni oggetto del vincolo cautelare, ma alla finalità del sequestro cd. impeditivo. In tale prospettiva, non assume significato decisivo, ai fini che interessano, né il valore delle azioni (che secondo la ricorrente, nel frattempo, sarebbe incrementato) — trattandosi di dato transitorio perché collegato all'andamento del mercato — né il rilievo secondo il quale, pur a fronte delle risultanze della relazione dell'amministratore giudiziario risalente al mese di luglio 2020, il valore della partecipazione della fallita in [OSCURATO:SOCIETA]., sottoposta a sequestro il 7 maggio 2020, è risultato maggiore rispetto al presunto valore distratto. 2.2.Quanto ai richiamati principi, ricavabili da fonti normative e pronunce interpretative rese dalla Corte di giustizia della Comunità europea, si osserva, come i principi evocati da q proporzionalitàCorte di legittimità nelle sentenze citate, dimostrino come quello di proporzionalità n n / non soltanto in relazione al sequestro cd. impeditivo, venga declinato dal diritto vivente, anche alla luce dei canoni fissati sul tema, sia dalle fonti dell'Unione che dal sistema della Cedu. E' noto, invero, che nella giurisprudenza europea si è affermato, in tema di misure cautelari reali, il principio secondo il quale il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio "eccessivo" nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Corte Edu 13 dicembre 2016, S.C. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. c. Romania). Ogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza, con il pacifico godimento dei beni, trovi un "giusto equilibrio" tra i divergenti interessi (Corte Edu 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria). La portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della [OSCURATO:PERSONA] richiede, poi, che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità — anche sotto il profilo procedimentale — e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.). A tali principi, dunque, secondo quanto affermato da questa Corte anche nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 in tema di sequestro probatorio, in mot.)) nonché dall'indirizzo assunto dalle sezioni semplici, si ispira anche la giurisprudenza di legittimità, giungendo a rafforzare l'onere motivazionale, onde contenere l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti / quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art.1 del Primo protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla Corte Edu. Piuttosto, ciò che muta, rispetto allo specifico tipo di sequestro adottato, è il necessario test di proporzionalità, il quale opera rispetto al sequestro impeditivo, nel senso sopra delineato. Sicché alcuna violazione si ravvisa nel caso di specie. 2.3.Alla stregua di quanto sin qui esposto, si deve rilevare che la questione di illegittimità costituzionale proposta è manifestamente infondata, tenuto conto che il diritto vivente già ha fissato, attraverso la linea interpretativa di recente tracciata, i margini del test di proporzionalità, in ossequio ai parametri interpretativi di derivazione europea. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte, superando definitivamente il risalente indirizzothe escludeva l'applicabilità del requisito della proporzionalità alle misure cautelari reali (Sez. 3, n. 16818 del 16/01/2007, Rosato, Rv. 236490) si è attestata sul consolidato principio di diritto secondo cui i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità — dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali — sono applicabili anche al sequestro preventivo, individuando nel dovere di motivazione del giudice, sull'impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, il baluardo preposto a garantire il rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del Primo protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla Corte Ed u Si tratta, del resto, di parametro " di sistema" conforme a canoni costituzionali (cfr. Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, cit.) fissati per la verifica di legittimità costituzionale ove il test di proporzionalità richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (Corte Cost. sent. n. 20 del 2019; n. 13;7 del 2018; n. 10 del 2016; n. 272 del 2015; n. 23 del 2015; n. 162 del 2014 e n. 1 del 2014). 2.4.0gni ulteriore censura, che si sofferma sul difetto di motivazione del provvedimento, è inammissibile. Infatti, come è noto, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia dì sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. U., n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, n. mass. sul punto; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296) non rinvenibili in relazione al provvedimento impugnato. Si è ulteriormente precisato, infine, che costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 3.Segue a quanto sin qui esposto il rigetto del