CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 32877/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen.. E', infatti, indeducibile il motivo di ricorso, peraltro genericamente formulato, con il quale il ricorrente censura la mancata decisione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, trattandosi di motivo che esula da quelli proponibili avverso la sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. perché l'imputato ha rinunciato ai motivi di impugnazione, proposti in appello in punto di responsabilità in funzione dell'accordo sulla pena, la cui determinazione ha concordato con la parte pubblica, così circoscrivendo il potere decisorio del giudice dell'impugnazione. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2024 La