CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16648/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato inammissibile quella di ammissione al regime di semilibertà proposte da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le doglianze, articolate in due motivi, con cui la difesa, deducendo violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., lamenta la mancata valutazione di alcuni elementi favorevoli sul piano prognostico, quali la possibilità di regolare assunzione e il ravvicinamento alla famiglia, siano manifestamente infondate, atteso che: quanto all'affidamento, il Tribunale ha puntualmente posto in luce, a fondamento del negativo giudizio prognostico, i numerosi precedenti penali, la negativa condotta intramuraria e l'assenza di revisione critica; quanto alla semilibertà, l'ordinanza ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti quanto ai limiti di pena (profili, questi, su cui il ricorso omette di prendere posizione); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deci