CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 05486/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17 – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 363 del 20 2 1 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 3 giugno 20 2 1 (R.G.N. 347/2019). R.G.N.31882/2021 Cron. Rep. C.C. 29/01/2026 giurisdizione Contribuzione dovuta alla Gestione commercianti. Partecipazione a società di capitali. Utili non distribuiti. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 2 9 gennaio2026 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte d’appello di Salerno ha respinto il gravame proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato l’opposizione contro l’avviso di addebito notificato dall’INPS per il complessivo importo di Euro 134.640,16, a titolo dicontribuzione “a percentuale”dovuta alla Gestione commercianti per il periodo dal gennaio 2006 al dicembre 2015. La Corte territoriale fonda la decisione sul rilievo che la pretesa contributiva si correla all’attività svolta dall’appellante come socio amministratore della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” e che, nel caso di specie, la partecipazione personale al lavoro aziendale, con un’attività esecutiva, di coordinamento e direttiva, si configura con caratteri di abitualità e prevalenza. A tale riguardo, sussistono indizi gravi, precisi e concordanti e l’appellante non ha specificamente contestato le deduzioni dell’Istituto. Corretta, inoltre, è la modalità di determinazione dei contributi, commisurati anche agli utili non ripartiti. In particolare, «per i soci lavoratori di s.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili» (pagina 6, punto 18, della sentenza d’appello). 2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre il signor [OSCURATO:PERSONA], che articola tre motivi, illustrati da memoria in prossimitàdell’adunanza camerale. 3.–L’INPS replica con controricorso. -3 - 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell’art. 2729 cod. civ. e lamenta che la Corte di merito abbia desunto la partecipazione personale al lavoro aziendale, con caratteri di abitualità e prevalenza, dalla mera qualità di amministratore della societàdi capitali. 2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. e censura la sentenza d’appello per avere pedissequamente recepito le argomentazioni della parte appellata e della pronuncia del Tribunale, offrendo una motivazione apparente sulla corretta interpretazione dell’art. 3-bisdel decreto- legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438. 3.–Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bisdel d.l. n. 384 del 1992, come convertito, dell’art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e addebita alla pronuncia d’appello di avere erroneamente ancorato la contribuzione dovuta a «un reddito non imputabile al ricorrente, prescindendo addirittura dalla distribuzione degli utili, requisito necessario per la determinazione del reddito in capo al socio» (pagina 3 del ricorso per cassazione). 4.– La terza censura sottopone al vaglio di questa Corte una questione nuova, che presenta innegabile rilevanza nomofilattica e ben può riproporsi in una pluralità di ipotesi. -4 - 4.1.–L’art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, a decorrere dall’anno 1993, rapporta «alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono» il «contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233», iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori. 4.2.–La disposizione citata amplia la base imponibile, rapportando «la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titolo all’iscrizione (art. 1 della legge n. 233 del 1990)» e «assume una base imponibile corrispondente a quella dell’ambito tributario», in virtù di un processo di progressiva convergenza tra disciplina tributaria e disciplina previdenziale (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato in diritto). Mediante il richiamo ald.P.R. n. 917 del 1986, la disciplina in esame include nella base imponibile i redditi di cui fruiscono i soci di società di persone e ne esclude, per converso, i redditi di capitale, istituendo un regime differenziato conforme all’art. 3 Cost. A tali conclusioni induce«il preminente rilievo che, nell’ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, l’elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante»(Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato in diritto). 4.3.–Sulla scorta del dato letterale dell’art. 3-bis del d.l. n. 3 8 4 del 1992 e delle indicazioni sistematiche delineate dal giudice delle leggi, -5 - questa Corte ha affermatoa più riprese che la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa, nei termini definiti dalla disciplina fiscale (Cass., sez. lav., 4 luglio 2023, n. 18892). Pertanto, confluiscono nella base imponibile ai fini contributivi INPS, in quanto redditi d’impresa, i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e qualeche sia l’oggetto sociale ( Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n. 29779, punto 4 delle Ragioni della decisione). Per contro,«secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi dicapitale» e dunque « non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS»(Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto 9 delle Ragioni della decisione). Invero, «per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare l ’ obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti, è quella della “ partecipazione personale al lavoro aziendale”.Tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una merapartecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsicarico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensioneal termine dell’attività lavorativa). In sostanza, l’obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipinoal lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non può giustificare il meccanismo di -6 - imposizione contributiva prefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790, punto 3 delle Ragioni della decisione). Né si può giungere a diverse conclusioni invocando la ratio legis, ispirata all’intento di ampliare la base imponibile (su tale finalità, da ultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208, punto 10 del Considerato): tale ampliamento non può travalicare i limiti segnati dalla leggecon «il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale» (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 15 delle Ragioni della decisione). 4.4.–Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non devono essere dunque computati nella base imponibile contributiva i redditi derivanti «da mera partecipazione ad utilidi società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa» (Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n. 14043, punto 3 delle Ragioni della decisione, e 19 agosto 2024, n. 22901, punto 4.4. del Ritenuto; negli stessi termini, Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206 e n. 11156). 5.– L’odierno giudizio verte sul comput o, nella base imponibile contributiva, de i redditi derivanti da partecipazione agli utili di una società di capitali, in cui l’obbligato presti l’attività lavorativa, e sul contenuto precettivo dell’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, che rappresenta il punto nodale dell’argomentazione tanto dei giudici d’appello quanto delle parti. 5.1.–All’assunto della Corte territoriale, che conferisce rilievo a tali redditi, anche quando non siano ripartiti, il ricorrente ribatte che i redditi in questione «rientrano nella categoria dei redditi di capitale e non d’impresa e concorrono alla determinazione del reddito solo nel caso in cui siano distribuiti ai soci, nella misura del 49,72%, secondo il principio di cassa» (pagina 24 del ricorso per cassazione). In tal senso milita l’univoco richiamo agl’importi rilevanti ai fini IRPEF, che preclude la commisurazione dell’obbligo contributivo al diverso reddito -7 - d’impresa prodotto dalla società ai fini IRES (cfr., in tal senso, anche la pagina 4 della memoria illustrativa del ricorrente). In questa prospettiva, solo la distribuzione degli utili determina la «maturazione, ai fini IRPEF, di un reddito di capitali in capo al socio stesso» e può venire in rilievo ai fini del sorgere dell’obbligo contributivo (pagina 28 del ricorso per cassazione). 5.2.–Alla ricostruzione del ricorrente, che valorizza la simmetria tra obbligazione contributiva e obbligazione tributaria e il chiaro riferimentodell’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 ai redditi denunciati ai fini IRPEF, l’INPS contrappone l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva, che non può soggiacere alla scelta dell’obbligato di optare per la distribuzione degli utili, nella qualità di socio unico e amministratore dellasocietà di capitali in cui svolga attività lavorativa (pagine 5 e 6 del controricorso). Da quest’angolazione, la lettura propugnata nel ricorso potrebbe incentivare condotte strumentali ed elusive, volte a vanificare la cogenza dell’obbligo contributivo. 6.– Le questioni delineate dalle parti sono gravide d’implicazioni sistematiche, in quanto investono i capisaldi e le scelte di fondo dell’assetto prefigurato dal legislatore, enon mancano di ripercuotersi, in concreto,sulla stessa latitudine dell’obbligo contributivo. I temi controversi, pertanto, meritano di essere trattati in pubblica udienza e di essere approfonditi con l’apporto della Procura Generale e della discussione fra le parti. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il rinvio a