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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 10432/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14793/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 45/63/65, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7196/2017 depositata il 14/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 7196/2017, pubblicata il 15.11.2017, rigettando l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale era stato dichiarato non dovuto l'importo di euro 8.103,08 relativo all'avviso emesso d [OSCURATO:PERSONA] a titolo di canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l'anno 2011, in relazione alle griglie ed alle intercapedini ubicate in prossimità del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n.45/63/65.

Secondo il giudice di seconde cure, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] andava esaminato avuto riguardo alla ragione più liquida, in forza della quale non poteva dirsi dovuto il canone in discussione in assenza di concessione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un motivo, al quale ha resistito il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] nn.45,63,65 con controricorso.

La causa è stata posta in decisione all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Le parti hanno depositato memorie.

Con l'unico motivo di ricorso - denunciando la violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, in combinato disposto con l'art. 16 del Regolamento del Comune di Roma in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - il ricorrente assume che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che, non essendo stata nel caso concreto rilasciata concessione alcuna che legittimasse il pagamento del canone, la somma richiesta a tale titolo dall'ente comunale non fosse dovuta.

Non si può anzitutto tenere conto dell'eccezione di giudicato di cui alla memoria ex art. 378 c.p.c., avendo il controricorrente richiamato sentenze tutte precedenti alla decisione di appello impugnata in questa sede, le quali non risultano corredate - tanto nemmeno affermando il resistente - dall'attestazione di passaggio in giudicato e che non risultano prodotte nel giudizio di merito né menzionate nella sentenza di appello (Cass. 1534/2018; Cass.12754/2022; Cass., S.U. 13916/2006).

Ciò posto, il ricorso è fondato.

Ed invero, questa Corte ha più volte chiarito che "il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici", cosicché esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare eccezionale che ne trae il singolo.

Il presupposto applicativo del Cosap è costituito quindi dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del, suolo pubblico (Cass. n. 1435/2018; Cass.n.10733/2018; Cass. n. 18037 /2009;Cass.n.18171/2022).

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce, pertanto, il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni (Cass. 16395/2021; Cass. 18171/2022), sicché anche le occupazioni eseguite su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono soggette ad imposizione per il pagamento del relativo canone (Cass. 28869/2021).

A tali principi non si è affatto conformato il giudice dì appello che, 4 per converso, ha escluso la legittimità della pretesa spiegata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l'aisa e, Ql!ritteun,a,e wg9jfica concessione in relazione all'occupazioné intrblbAfférmaztólié che, i come si è detto, è in contrasto con quanto affermato nei precedenti sopra ricordati.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza di appello impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, dovrà provvedere all'esame delle questioni rimaste assorbite in base alla sentenza cassata, nonché provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, dovrà provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24.1.2023 dall

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14793/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 45/63/65, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7196/2017 depositata il 14/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 7196/2017, pubblicata il 15.11.2017, rigettando l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale era stato dichiarato non dovuto l'importo di euro 8.103,08 relativo all'avviso emesso d [OSCURATO:PERSONA] a titolo di canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l'anno 2011, in relazione alle griglie ed alle intercapedini ubicate in prossimità del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n.45/63/65. Secondo il giudice di seconde cure, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] andava esaminato avuto riguardo alla ragione più liquida, in forza della quale non poteva dirsi dovuto il canone in discussione in assenza di concessione. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un motivo, al quale ha resistito il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] nn.45,63,65 con controricorso. La causa è stata posta in decisione all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Le parti hanno depositato memorie. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando la violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, in combinato disposto con l'art. 16 del Regolamento del Comune di Roma in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - il ricorrente assume che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che, non essendo stata nel caso concreto rilasciata concessione alcuna che legittimasse il pagamento del canone, la somma richiesta a tale titolo dall'ente comunale non fosse dovuta. Non si può anzitutto tenere conto dell'eccezione di giudicato di cui alla memoria ex art. 378 c.p.c., avendo il controricorrente richiamato sentenze tutte precedenti alla decisione di appello impugnata in questa sede, le quali non risultano corredate - tanto nemmeno affermando il resistente - dall'attestazione di passaggio in giudicato e che non risultano prodotte nel giudizio di merito né menzionate nella sentenza di appello (Cass. 1534/2018; Cass.12754/2022; Cass., S.U. 13916/2006). Ciò posto, il ricorso è fondato. Ed invero, questa Corte ha più volte chiarito che "il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici", cosicché esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare eccezionale che ne trae il singolo. Il presupposto applicativo del Cosap è costituito quindi dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del, suolo pubblico (Cass. n. 1435/2018; Cass.n.10733/2018; Cass. n. 18037 /2009;Cass.n.18171/2022). Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce, pertanto, il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni (Cass. 16395/2021; Cass. 18171/2022), sicché anche le occupazioni eseguite su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono soggette ad imposizione per il pagamento del relativo canone (Cass. 28869/2021). A tali principi non si è affatto conformato il giudice dì appello che, 4 per converso, ha escluso la legittimità della pretesa spiegata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l'aisa e, Ql!ritteun,a,e wg9jfica concessione in relazione all'occupazioné intrblbAfférmaztólié che, i come si è detto, è in contrasto con quanto affermato nei precedenti sopra ricordati. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza di appello impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, dovrà provvedere all'esame delle questioni rimaste assorbite in base alla sentenza cassata, nonché provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, dovrà provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 24.1.2023 dall