Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03571/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21630/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. CARO 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1315/2018,depositata i l 07/06/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Cataniaha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Catania dichiarativa del suo fallimento personale entro l’anno dalla trasformazione dell’omonima impresa individuale , di cui era titolare , nella neocostituita società “[OSCURATO:SOCIETA].”, di cui era socio unico. 1.1. – I l reclamante aveva contestato: a) la carenza di legittimazione passiva dell’impresa individuale, in quanto trasformata in una s.r.l., contro la quale non era stata proposta domanda di fallimento; b) la carenza di legittimazione attiva dei creditori istanti, i quali non si erano opposti alla t rasformazione, nonostante fosse stata loro comunicata.

1.2. – La Corte d’appello di Catania ha rigettato il reclamo rilevando in diritto: i) che, stante il tenore letterale degli artt. 2498, 2500 septies, 2500 octies c.c., le fattispecie di trasformazione eterogenea - che implicano una “continuità” fra “enti” ai cui fini non basta l’esistenza della soggettività giuridica solo nella figura di partenza o in quella di arrivo- dev ono ritenersi tassative,con la conseguenza che non si p uò ammette re , in via di interpretazione analogica, che vi sia trasformazione eterogenea atipica da un’ impresa individuale a s.r.l. e viceversa, essendo tali “enti” diversi per natura e non solo per forma; ii)che la trasformazione di un’impresa individuale in una società realizza invece un’ipotesi di trasferimento a titolo particolare, per atto tra vivi, nelle forme del conferimento o della cessione, di un diritto dell’imprenditore individuale a un’impresa collettiva, regolato, sotto il profilo processuale, dall’art. 111 c.p.c.; ha quindi osservato in fatto che, comunque, l ’assunto del reclamante non trovava riscontro nell’atto notarile del l’8 agosto 2017 da lui prodotto a sostegno della propria tesi difensiva, qualificato come di “costituzione di società a responsabilità limitata”,con il quale era stata, per l’appunto, costituita la [OSCURATO:SOCIETA] previsto il conferimento da parte dell’unico socio dell a propria impresa individuale, a copertura del capitale, e che legittimamente il tribunale aveva dichiarato il fallimento di Distefanoquando ancora non era decorso l’anno dalla cancellazione dal Registro imprese dell’impresa individuale da lui conferita nella s.r.l. ; ha infine dichiarato assorbita l’ulteriore questione dibattuta fra le parti, dell’efficacia o meno della trasformazione in ragione della mancata opposizione dei creditori.

2. – Avverso la sentenza Distefano ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria.

Le creditrici istantiTeresa Serafina e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, mentre il Fallimento e gli altri intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. – Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2500-octies e 2498 c.c., per essere stato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante l’omonima impresa individuale fosse stata trasformata in s.r.l. unipersonale con atto notarile del 08/08/2017 ( cui era allegata l’apposita perizia di stima), senza che i creditori si fossero opposti alla trasformazione entro il termine di sessanta giorni dalla sua avvenuta comunicazione a mezzo PEC.

Il ricorrente sostiene l’applicabilità, in via di interpretazione estensiva o analogica (ex art. 12 e 14 prel.), dell’art. 2500 octies c.c. anche all’ipotesi di trasformazione della ditta individuale in s.r.l., adducendo che : i) dopo la riforma del 2003 la trasformazione eterogenea è possibile ex artt. 2500 septies e octies c.c. (sia pure senza perfetta corrispondenza biunivoca ) anche “da” e “in” comunion e d’azienda , distinta dall’ impresa individuale solo per il numero dei soggetti proprietari; ii) è pacifica, nonostante l’assenza di un esplicito dato normativo, la legittimità della trasformazione tra società di capitali e società di persone, che attesta la non tassatività dei casi disciplinati dalle norme in esame; iii) è indiscussa l’applicabilità dell ’istituto dell a trasformazione a soggettività giuridiche singole, come le società unipersonali e (tendenzialmente) le fondazioni; iv) sussistendo l’identità di ratio, erra la corte d’appello a non ammettere, in virtù di un’ interpretazione letterale de l dettato normativo, trasformazioni diverse da quelle tipizzate dal legislatore e, segnatamente, la trasformazione di un’impresa individuale in società di capitali.

2.2. – Il secondo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in uno a «difetto e/o insufficienza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione», per avere la corte territorialestatuito che la qualificazione giuridica della fattispecie proposta dal reclamante (trasformazione) non trovava riscontr o nell’atto pubblico notarile da lui prodotto , che però il giudice avrebbe erroneamenteinterpretato, fermandosi solo al nomen iuris , senza valuta r n e complessiva mente i l tenore secondo la comune volontà delle parti ( desumibile dalla perizia di stima ex art. 2465 c.c. che vi era allegata ) e i l loro comportamento successivo (comunicazione fatta ai creditori).

2.3. – Con il terzo motivo , rubricato violazione e falsa applicazione degli artt. 2500 noviese quinquies c.c. e dell’ art. 10 l. fall., si sostiene che, essendo intervenuta una trasformazione da impresa individuale a s.r.l., si applicherebbe analogicamente l’art.2500 quinquies c.c., in base al quale la trasformazione omogenea progressiva (di società di persone in società di capitali) libera i soci a responsabilità illimitata se i creditori prestano consenso alla trasformazione, consenso che ai sensi del secondo co mma si presume se non viene espressamente negato nei sessanta giorni dalla comunicazione (cd.

“silenzio-assenso”); essendovi a gli atti prova che i creditori non hanno negato la loro adesione alla trasformazione entro sessanta giorni dalla comunicazione, il richiamo all’art. 10 l.fall. sarebbe improprio, poiché il titolare della ditta individuale risulterebbe liberato dalla responsabilità illimitata nei loro confronti, non essendo prevista « alcuna ultrattività della responsabilità illimitata del socio, incompatibile con la disciplina delle società di capitali».

3. –Il ricorso è inammissibile.

4. – Risultando essenziale la qualificazione giuridica dell’operazione posta in essere da ll’imprenditore individuale [OSCURATO:PERSONA] prima di essere dichiarato fallito– sulla quale fa leva l’intero impianto del ricorso– va esaminato preliminarmente il secondo motivo, che verte proprio su quella qualificazione.

4.1. – Le censure veicolate dal secondo motivo presentano plurimi profili di inammissibilità.

4.2. – E’ noto che, i n tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. , o della radicale inadeguatezza della motivazione.

Ne consegue che il ricorrente per cassazione è onerato non solo di indicare espressamente i canoni ermeneutici dei quali si allega la violazione, ma anche di precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con la conseguenza che la parte ricorrente è tenuta, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, a riportare in quest'ultimo il testo denunciato, al fine di consentirne il controllo da parte della Corte di cassazione, che non può sopperire con indagini integrative alle lacune dell'atto di impugnazione (Cass. Sez.

U, 10374/2007).

In nessun caso, però, il sindacato sull'interpretazione dei contrattie degli atti unilaterali in sede di legittimità può risolversi nella mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella diversa che, tra le varie opzioni possibili, sia stata divisata dai giudici di merito ( ex multis , Cass. 27136/2017, 11254/2018, 873/2019, 995/2021, 9461/2021).

4.3. – Nel caso di specie , il ricorrente contesta l’interpretazione dell’atto “di costituzione di società a responsabilità limitata” di cui al rogito [OSCURATO:PERSONA] (rep. 3424 racc. 2611) dell’8 agosto 2017 – chiaramente descritto dai giudici di merito come atto «con il quale viene costituita la società denominata “[OSCURATO:SOCIETA].” e previsto il conferimento da parte dell’unico socio, a copertura del capitale, dell’omonima impresa individuale avente ad oggetto l’esercizio di attività edilizia in genere»– senza nemmeno rispetta re il criterio di autosufficienza, attraverso la trascrizione del le clausole di cui si contesta l’interpretazione data in sede meritale, tenuto conto dell’orientamento di questa Corte per cui il primo strumento ermeneutico da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, alla cui eventuale ambiguità può sopperirsi facendo ricorso ai canoni interpretativi contemplati da gli artt.1362-1365 c.c. e a quelli integrativi previsti da gli artt. 1366 - 1371 c.c. (Cass. 33451/2021 , 17168/2012 ; cfr. Cass. 30135/2021, 4189/2020, 6852/2010, per l’esistenza di un principio di gerarchia tra i canonilegali di ermeneutica).

4.4. – Del tutto generica è poi la censura di «difetto e/o insufficienza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione», poiché, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più consentito sindacare in sede di legittimità la contraddittorietà e l’ insufficienza della motivazione (Cass. 23940/2017, 22598/2018, 7090/2022) , mentre può integrare nullità della sentenza , in relazione a l "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dandoluogo (sempre che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnat o , a prescindere dal confronto con le risultanze processuali) alla"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", ad una "motivazione apparente", al "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o ad una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" – tutte ipotesi che non trovano riscontro nel provvedimento impugnato – ferm a restando l’esclusione di ogni rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U,8053/2014; conf., ex plurimis, Cass. 17730/2022).

5. – Collegato all’inammissibilità del secondo motivo è l’analogo rilievo relativo al terzo mezzo , che pone una questione mista, di fatto e di diritto , non esaminata dalla Corte d’appello , la quale l’ha dichiarata assorbita proprio per l’inquadramento della vicenda come mero conferimento di azienda individuale in società di capitali.

6. –L’inammissibilità del secondo e del terzo motivo assorbe la questione posta dal primo, il quale presenta comunque un autonomo profilo di inammissibilità, per difetto di i nteresse, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la trasformazione eterogenea non preclude la dichiarazione di fallimento dell’ente trasformato entro l’anno dalla sua cancellazione dal R.I., e ciò a prescindere dalla mancata opposizione dei creditori ex art. ex art. 2500 novies c.c. , che non costituisce un rimedio sostitutivo del fallimento, ma piuttosto uno strumento aggiuntivo che appronta una tutela di intensità minore (cfr. Cass. 23174/2020, i n fattispecie di trasformazione di una società di capitali in comunione di azienda).

7. – Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità,liquidate in dispositivo.

8. –Sussistono i presupposti processuali per il cd. r addoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez.

U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore de lle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in via fra loro solidale, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21630/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. CARO 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1315/2018,depositata i l 07/06/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Cataniaha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Catania dichiarativa del suo fallimento personale entro l’anno dalla trasformazione dell’omonima impresa individuale , di cui era titolare , nella neocostituita società “[OSCURATO:SOCIETA].”, di cui era socio unico. 1.1. – I l reclamante aveva contestato: a) la carenza di legittimazione passiva dell’impresa individuale, in quanto trasformata in una s.r.l., contro la quale non era stata proposta domanda di fallimento; b) la carenza di legittimazione attiva dei creditori istanti, i quali non si erano opposti alla t rasformazione, nonostante fosse stata loro comunicata. 1.2. – La Corte d’appello di Catania ha rigettato il reclamo rilevando in diritto: i) che, stante il tenore letterale degli artt. 2498, 2500 septies, 2500 octies c.c., le fattispecie di trasformazione eterogenea - che implicano una “continuità” fra “enti” ai cui fini non basta l’esistenza della soggettività giuridica solo nella figura di partenza o in quella di arrivo- dev ono ritenersi tassative,con la conseguenza che non si p uò ammette re , in via di interpretazione analogica, che vi sia trasformazione eterogenea atipica da un’ impresa individuale a s.r.l. e viceversa, essendo tali “enti” diversi per natura e non solo per forma; ii)che la trasformazione di un’impresa individuale in una società realizza invece un’ipotesi di trasferimento a titolo particolare, per atto tra vivi, nelle forme del conferimento o della cessione, di un diritto dell’imprenditore individuale a un’impresa collettiva, regolato, sotto il profilo processuale, dall’art. 111 c.p.c.; ha quindi osservato in fatto che, comunque, l ’assunto del reclamante non trovava riscontro nell’atto notarile del l’8 agosto 2017 da lui prodotto a sostegno della propria tesi difensiva, qualificato come di “costituzione di società a responsabilità limitata”,con il quale era stata, per l’appunto, costituita la [OSCURATO:SOCIETA] previsto il conferimento da parte dell’unico socio dell a propria impresa individuale, a copertura del capitale, e che legittimamente il tribunale aveva dichiarato il fallimento di Distefanoquando ancora non era decorso l’anno dalla cancellazione dal Registro imprese dell’impresa individuale da lui conferita nella s.r.l. ; ha infine dichiarato assorbita l’ulteriore questione dibattuta fra le parti, dell’efficacia o meno della trasformazione in ragione della mancata opposizione dei creditori. 2. – Avverso la sentenza Distefano ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Le creditrici istantiTeresa Serafina e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, mentre il Fallimento e gli altri intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2500-octies e 2498 c.c., per essere stato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante l’omonima impresa individuale fosse stata trasformata in s.r.l. unipersonale con atto notarile del 08/08/2017 ( cui era allegata l’apposita perizia di stima), senza che i creditori si fossero opposti alla trasformazione entro il termine di sessanta giorni dalla sua avvenuta comunicazione a mezzo PEC. Il ricorrente sostiene l’applicabilità, in via di interpretazione estensiva o analogica (ex art. 12 e 14 prel.), dell’art. 2500 octies c.c. anche all’ipotesi di trasformazione della ditta individuale in s.r.l., adducendo che : i) dopo la riforma del 2003 la trasformazione eterogenea è possibile ex artt. 2500 septies e octies c.c. (sia pure senza perfetta corrispondenza biunivoca ) anche “da” e “in” comunion e d’azienda , distinta dall’ impresa individuale solo per il numero dei soggetti proprietari; ii) è pacifica, nonostante l’assenza di un esplicito dato normativo, la legittimità della trasformazione tra società di capitali e società di persone, che attesta la non tassatività dei casi disciplinati dalle norme in esame; iii) è indiscussa l’applicabilità dell ’istituto dell a trasformazione a soggettività giuridiche singole, come le società unipersonali e (tendenzialmente) le fondazioni; iv) sussistendo l’identità di ratio, erra la corte d’appello a non ammettere, in virtù di un’ interpretazione letterale de l dettato normativo, trasformazioni diverse da quelle tipizzate dal legislatore e, segnatamente, la trasformazione di un’impresa individuale in società di capitali. 2.2. – Il secondo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in uno a «difetto e/o insufficienza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione», per avere la corte territorialestatuito che la qualificazione giuridica della fattispecie proposta dal reclamante (trasformazione) non trovava riscontr o nell’atto pubblico notarile da lui prodotto , che però il giudice avrebbe erroneamenteinterpretato, fermandosi solo al nomen iuris , senza valuta r n e complessiva mente i l tenore secondo la comune volontà delle parti ( desumibile dalla perizia di stima ex art. 2465 c.c. che vi era allegata ) e i l loro comportamento successivo (comunicazione fatta ai creditori). 2.3. – Con il terzo motivo , rubricato violazione e falsa applicazione degli artt. 2500 noviese quinquies c.c. e dell’ art. 10 l. fall., si sostiene che, essendo intervenuta una trasformazione da impresa individuale a s.r.l., si applicherebbe analogicamente l’art.2500 quinquies c.c., in base al quale la trasformazione omogenea progressiva (di società di persone in società di capitali) libera i soci a responsabilità illimitata se i creditori prestano consenso alla trasformazione, consenso che ai sensi del secondo co mma si presume se non viene espressamente negato nei sessanta giorni dalla comunicazione (cd. “silenzio-assenso”); essendovi a gli atti prova che i creditori non hanno negato la loro adesione alla trasformazione entro sessanta giorni dalla comunicazione, il richiamo all’art. 10 l.fall. sarebbe improprio, poiché il titolare della ditta individuale risulterebbe liberato dalla responsabilità illimitata nei loro confronti, non essendo prevista « alcuna ultrattività della responsabilità illimitata del socio, incompatibile con la disciplina delle società di capitali». 3. –Il ricorso è inammissibile. 4. – Risultando essenziale la qualificazione giuridica dell’operazione posta in essere da ll’imprenditore individuale [OSCURATO:PERSONA] prima di essere dichiarato fallito– sulla quale fa leva l’intero impianto del ricorso– va esaminato preliminarmente il secondo motivo, che verte proprio su quella qualificazione. 4.1. – Le censure veicolate dal secondo motivo presentano plurimi profili di inammissibilità. 4.2. – E’ noto che, i n tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. , o della radicale inadeguatezza della motivazione. Ne consegue che il ricorrente per cassazione è onerato non solo di indicare espressamente i canoni ermeneutici dei quali si allega la violazione, ma anche di precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con la conseguenza che la parte ricorrente è tenuta, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, a riportare in quest'ultimo il testo denunciato, al fine di consentirne il controllo da parte della Corte di cassazione, che non può sopperire con indagini integrative alle lacune dell'atto di impugnazione (Cass. Sez. U, 10374/2007). In nessun caso, però, il sindacato sull'interpretazione dei contrattie degli atti unilaterali in sede di legittimità può risolversi nella mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella diversa che, tra le varie opzioni possibili, sia stata divisata dai giudici di merito ( ex multis , Cass. 27136/2017, 11254/2018, 873/2019, 995/2021, 9461/2021). 4.3. – Nel caso di specie , il ricorrente contesta l’interpretazione dell’atto “di costituzione di società a responsabilità limitata” di cui al rogito [OSCURATO:PERSONA] (rep. 3424 racc. 2611) dell’8 agosto 2017 – chiaramente descritto dai giudici di merito come atto «con il quale viene costituita la società denominata “[OSCURATO:SOCIETA].” e previsto il conferimento da parte dell’unico socio, a copertura del capitale, dell’omonima impresa individuale avente ad oggetto l’esercizio di attività edilizia in genere»– senza nemmeno rispetta re il criterio di autosufficienza, attraverso la trascrizione del le clausole di cui si contesta l’interpretazione data in sede meritale, tenuto conto dell’orientamento di questa Corte per cui il primo strumento ermeneutico da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, alla cui eventuale ambiguità può sopperirsi facendo ricorso ai canoni interpretativi contemplati da gli artt.1362-1365 c.c. e a quelli integrativi previsti da gli artt. 1366 - 1371 c.c. (Cass. 33451/2021 , 17168/2012 ; cfr. Cass. 30135/2021, 4189/2020, 6852/2010, per l’esistenza di un principio di gerarchia tra i canonilegali di ermeneutica). 4.4. – Del tutto generica è poi la censura di «difetto e/o insufficienza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione», poiché, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più consentito sindacare in sede di legittimità la contraddittorietà e l’ insufficienza della motivazione (Cass. 23940/2017, 22598/2018, 7090/2022) , mentre può integrare nullità della sentenza , in relazione a l "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dandoluogo (sempre che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnat o , a prescindere dal confronto con le risultanze processuali) alla"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", ad una "motivazione apparente", al "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o ad una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" – tutte ipotesi che non trovano riscontro nel provvedimento impugnato – ferm a restando l’esclusione di ogni rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U,8053/2014; conf., ex plurimis, Cass. 17730/2022). 5. – Collegato all’inammissibilità del secondo motivo è l’analogo rilievo relativo al terzo mezzo , che pone una questione mista, di fatto e di diritto , non esaminata dalla Corte d’appello , la quale l’ha dichiarata assorbita proprio per l’inquadramento della vicenda come mero conferimento di azienda individuale in società di capitali. 6. –L’inammissibilità del secondo e del terzo motivo assorbe la questione posta dal primo, il quale presenta comunque un autonomo profilo di inammissibilità, per difetto di i nteresse, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la trasformazione eterogenea non preclude la dichiarazione di fallimento dell’ente trasformato entro l’anno dalla sua cancellazione dal R.I., e ciò a prescindere dalla mancata opposizione dei creditori ex art. ex art. 2500 novies c.c. , che non costituisce un rimedio sostitutivo del fallimento, ma piuttosto uno strumento aggiuntivo che appronta una tutela di intensità minore (cfr. Cass. 23174/2020, i n fattispecie di trasformazione di una società di capitali in comunione di azienda). 7. – Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità,liquidate in dispositivo. 8. –Sussistono i presupposti processuali per il cd. r addoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore de lle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in via fra loro solidale, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato