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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 10922/2026

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ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.- intimato -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 66/2022 depositata il8/02/2022.Numero registro generale 20171/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 10922/2026Data pubblicazione 24/04/2026Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19/02/2026,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1.

Per quanto ancora rileva in questa sede, i fatti di causa sono i seguenti.2.

Con atto di citazione notificato il 13/04/2012 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. evocava ingiudizio davanti al Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, laAllianz s.p.a..

Allegava che con comunicazione del 28/09/2007 avevadenunciato all'assicuratore che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il socio AmedeoSantegidi, all'interno dello stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA]. sito inRomania, [OSCURATO:PERSONA], aveva danneggiato un macchinario diproduzione di pellets realizzato dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]., mentre operavasull'impianto elettrico che lo alimentava.

Il danneggiamento impedivatemporaneamente la produzione di pellets, con conseguenti danni per laSC [OSCURATO:SOCIETA] e conseguente risarcimento del danno effettuato dallastessa [OSCURATO:SOCIETA]. mediante pagamento di oltre cinquecentomila euro. [OSCURATO:SOCIETA]., richiesta dell’indennizzo dalla società esponente, rifiutava ladefinizione del sinistro, depositando denuncia querela nei confronti dellaesito negativo.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di euro250.000,00, corrispondente al massimale assicurato, oltre interessi,nonché al risarcimento di tutti i danni morali e all'immagine.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto delladomanda.5.

Istruita la causa con acquisizione di documenti, interrogatorio formale eprova per testi, il Tribunale di Perugia pronunciava sentenza diaccoglimento della domanda, con condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamentodell'importo di euro 250.000,00 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. interponeva appello, censurando la sentenza in quanto avevaritenuto erroneamente sussistente la garanzia assicurativa.

La compagniaassicuratrice ribadiva che non era provata la riconducibilità del dannor.g. n. 20171 /2022ad. 19/02/2026; estensore: C Vallepag. 2 di 10Numero registro generale 20171/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 10922/2026Data pubblicazione 24/04/2026subito dalla [OSCURATO:SOCIETA] al sinistro del 26/09/2007, in quanto nellatransazione intercorsa tra le parti il risarcimento risultava derivantedall'inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. al contratto di appalto di realizzazionedell'impianto di produzione di pellets.7. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si costituiva in fase d’impugnazione e concludeva per il rigettodel gravame in quanto l'istruttoria aveva evidenziato la sua responsabilitànella causazione del danno, come confermato dai testimoni, e le modalitàdi pagamento del risarcimento del danno subito dalla [OSCURATO:SOCIETA],avvalorate dalle evidenze delle indagini preliminari del procedimentopenale, conclusosi con provvedimento di archiviazione del giudice delleindagini preliminari del Tribunale di Perugia.8.

La Corte d’appello di Perugia, con la sentenza n. 66 del 8/02/2022, ha accoltol’impugnazione dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e ha rigettato la domanda proposta dalla9.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a settemotivi, la [OSCURATO:SOCIETA]10. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata.11.

La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e il Collegioha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso e le relative motivazioni sono i seguenti.2.

Violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art.112 cod. proc. civ.; nullità della sentenza di appello per vizio diultrapetizione; motivo di impugnazione ex art. 360, primo comma, n. 4cod. proc. civ.

Il motivo censura la sentenza della Corte d’appello per averequesta pronunciato su un motivo d’impugnazione di merito non propostoin quanto il motivo proposto dall’[OSCURATO:SOCIETA]. nell’impugnazione di meritodella prova.

La decisione aveva, quindi, violato il disposto dell’art. 112 cod.proc. civ.r.g. n. 20171 /2022ad. 19/02/2026; estensore: C Vallepag. 3 di 10Numero registro generale 20171/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 10922/2026Data pubblicazione 24/04/20263.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello non ha pronunciato oltre i terminidell’impugnazione, atteso che alla pag. 8 della citazione in appello edunque nell’atto che ha dato inizio, su impulso dell’[OSCURATO:SOCIETA]., alla faseprocessuale dell’impugnazione di merito, e che può essere consultato daquesta Corte in quanto il primo motivo di ricorso per cassazione fa valereun vizio di errore nel procedimento, si legge che «è onere del contraentegarantito, che agisce nei confronti dell’assicuratore per il pagamentodell’indennizzo, di provare che l’evento dannoso, le sue cause e i suoieffetti, rientrano effettivamente tra quelli inclusi nella coperturaassicurativa».

In tal modo il tema della prova dell’esistenza dell’eventoassicurato era stato ritualmente devoluto da parte dell’appellante allaCorte territoriale che ne ha conosciuto, pervenendo alla conclusione chel’evento non era coperto dall’assicurazione, ossia ha escluso che l’eventoin quanto tale fosse assicurato.

Nello specifico la [OSCURATO:SOCIETA] censurò lasentenza di primo grado per avere ritenuto che la transazione stipulata traper danni aquiliani, e non per inadempimento del contratto di appalto.

Ilmotivo è, inoltre, inammissibile, atteso che esso, nel richiamare la copiosadocumentazione versata in atti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. relativa anche alle indaginipenali svolte, dimostra di chiedere, tramite le censure, il riesame delmateriale istruttorio, formatosi nel giudizio civile o in questolegittimamente acquisito, il che non è consentito in sede di legittimità.4.

Il secondo motivo deduce violazione del principio del contraddittorio ai sensidell’art. 101 cod. proc. civ.; nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

La ricorrente censura la sentenzad’appello per avere questa omesso di aprire il contraddittorio sulla carenzadi prova da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in ordine all’avvenuto pagamentodel risarcimento in favore della [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente nullitàdel procedimento e della sentenza.

In particolare la ricorrente rimarca chela documentazione la quale dimostrava l’avvenuto pagamento allaPerseverent era stata acquisita in primo grado, mediante richiesta alr.g. n. 20171 /2022ad. 19/02/2026; estensore: C Vallepag. 4 di 10Numero registro generale 20171/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 10922/2026Data pubblicazione 24/04/2026Tribunale che con ordinanza del 7/03/2017 acquisiva gli atti del processopenale, cosicché l’omesso contraddittorio sul punto da parte della Corted’appello non aveva consentito alla [OSCURATO:SOCIETA]. di far rilevare la dettamancata considerazione della documentazione.5.

Il motivo è infondato poiché a mezzo di esso la [OSCURATO:SOCIETA]. non fa valere unvizio di omissione di incombenti processuali necessari, quali l’instaurazionedel contraddittorio su di una questione di puro fatto ovvero mista, di fattoe di diritto (si vedano sul punto Cass. 9/01/2024 n. 822; Sez.

U30/09/2009 n. 20935), il che condurrebbe a una pronuncia dichiarativadella nullità della sentenza, bensì un vizio di valutazione del materialeprobatorio, nel senso che la [OSCURATO:SOCIETA]. si duole della mancata adeguataconsiderazione della documentazione consistente negli atti e documenti dicui al procedimento penale conclusosi con l'archiviazione e soprattuttodella mancata valutazione dell’informativa della Guardia di Finanza e deglicostante giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio intende ribadire,compete al giudice di merito la scelta del compendio istruttorio sul qualebasare la decisione (Cass. 21/12/2022 n. 37382; Cass. 19/07/2021 n.20553) e la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consentedi censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali,contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa unadiversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudicedi legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.6.

Il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

La ricorrente censura la sentenzad’appello laddove questa ha escluso che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse dimostrato diavere risarcito il danno alla [OSCURATO:SOCIETA], per non avere depositato«alcuna contabile del bonifico di euro 140.000,00, né alcun documentoscritto contenente la rinuncia della Falp ai crediti di euro 370.000,00 dieuro 32.000,00 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. sottesa allacompensazione»r.g. n. 20171 /2022ad. 19/02/2026; estensore: C Vallepag. 5 di 10Numero registro generale 20171/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 10922/2026Data pubblicazione 24/04/20267.

Il motivo è inammissibile in quanto esso non denuncia un omesso esame insenso proprio, ossia di un fatto in senso naturalistico, ma di un elementoistruttorio e quindi chiede, al pari del secondo motivo, il riesamedell’apprezzamento del materiale istruttorio e segnatamente di quellodocumentale, acquisito al processo civile e segnatamente della relazionedella Guardia di Finanza il che non è consentito nello spettro dell’art. 360,primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. 28/12/2024 n. 34787).

Aconferma di ciò deve rivelarsi che la stessa sentenza d’appello, nel passosuccessivo a quello ora riportato, afferma che «le risultanze contenutenella annotazione di P.G. della Guardia di Finanza di Foligno menzionate apag. 19, non appaiono esaustive in questa sede, non risultando versata inaccoglibile neppure nell’ottica del difetto di motivazione (come pureaffermato da questa Corte (Cass 26/06/2018 n. 16812), atteso che larelazione della Guardia di Finanza è stata comunque esaminata dalla Corted’appello che ne ha ritenute le indicazioni non esaustive, in quanto nonrisultavano ad essa allegati i documenti comprovanti le operazioni indicatedalla [OSCURATO:SOCIETA]8.

Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc. civ. l’illegittimità, in relazione all’art. 157 cod. proc. civ., del rilievod’ufficio, da parte della Corte d’appello, dell’inammissibilità d’uno deicapitoli di prova testimoniale, in carenza di qualsivoglia eccezione dellacontroparte.

La ricorrente evidenzia che nessuna opposizione era statasvolta nei termini di legge da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ammissionedei capitoli di prova relativi alla prova del pagamento e di remissione deldebito in favore della [OSCURATO:SOCIETA] e da parte di essa [OSCURATO:SOCIETA]9.

Il motivo è privo di decisività e quindi inammissibile, in quanto la Corted’appello non si è limitata a effettuare il rilievo, d’ufficio, d’inammissibilitàdella prova testimoniale, ma ha affermato che i testi chiamati a deporresulle circostanze del pagamento e della remissione di debito eranoinattendibili, alla stregua delle complessive anomalie di fatto, relative allar.g. n. 20171 /2022ad. 19/02/2026; estensore: C Vallepag. 6 di 10Numero registro generale 20171/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 10922/2026Data pubblicazione 24/04/2026mancanza di idonea documentazione scritta degli esborsi di denaro daparte della [OSCURATO:SOCIETA]. e la discrepanza tra l’ammontare del risarcimentodel danno pari a oltre cinquecentoquarantamila euro e l’importo delpreventivo predisposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., rilevate e di cui allepagg. 6 e 7 della motivazione.

Il motivo è, pertanto, e in conclusione, privodi decisività atteso che i testimoni sono stati comunque ritenutiinattendibili, con motivazione non sindacabile nella presente sede.10.

Il quinto motivo di ricorso deduce omesso esame di fatto decisivo, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appelloomesso di tenere conto della documentazione comprovante l’ammontaredel danno risarcito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare la difesadella ricorrente afferma che la documentazione della quale è stato omessol’esame è quella che era stata indicata dal perito di parte [OSCURATO:SOCIETA]., ilquale aveva dettagliatamente indicato quale fosse la dettadocumentazione necessaria a dimostrare non solo il danno emergente maanche e soprattutto il lucro cessante.

Il motivo evidenzia che l’omessoesame risulta dai passaggi della sentenza ove si indica una discrepanza trail preventivo [OSCURATO:SOCIETA] di euro 207.500,00 oltre IVA e la somma dieuro 542.000,00 che ricomprende anche l’entità del lucro cessante.11.

Il motivo è inammissibile in quanto le censure investono le valutazioni difatto con cui la Corte d’appello, esaminando, come già scritto, ladocumentazione versata in atti di causa dalle parti ovvero acquisita alprocesso, in quanto riveniente dal procedimento penale poi terminato conl’archiviazione e consistente soprattutto nella relazione della Guardia diche avrebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, comportatol’obbligo risarcitorio della [OSCURATO:SOCIETA].

Il motivo censura, in definitiva, unaccertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale e non articola unacompiuta critica in diritto alla sentenza d’appello, limitandosi a evidenziareun’asserita discrepanza tra i dati esposti in sentenza.

La censura, oltre cheinammissibile, è altresì infondata, poiché la Corte d’appello ha comunquer.g. n. 20171 /2022ad. 19/02/2026; estensore: C Vallepag. 7 di 10Numero registro generale 20171/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 10922/2026Data pubblicazione 24/04/2026esaminato la documentazione versata in atti e segnatamente la relazionedella Guardia di Finanza, come già rilevato con riferimento al terzo motivodi ricorso, e ne ha tratto la convinzione della mancata prova delrisarcimento del danno da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA].12.

Il sesto motivo reca ulteriore censura di omesso esame di un fatto decisivo,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., laddove lasentenza afferma che non era agevolmente individuabile il soggetto cheavrebbe riparato l’impianto oggetto di cui al cap. 6 della memoria ai sensidell’art. 183, sesto comma, n. 2 della [OSCURATO:SOCIETA].

La ricorrente afferma chela Corte territoriale avrebbe potuto con adeguato esame degli atti rilevareche le riparazioni furono effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. società italo –rumena alla quale si era rivolta la stessa [OSCURATO:SOCIETA] e comeconfermato dai testi Angelini, Adanti e Santegidi.13.

Il motivo è inammissibile in quanto, al pari del precedente, non censura unomesso esame di fatto decisivo ma soltanto l’apprezzamento e lavalutazione delle prove, e segnatamente di quelle testimoniali, da partedel giudice d’appello.

L’omesso esame di un elemento istruttorio nonrientra, come già scritto in relazione al terzo motivo di ricorso, nelperimetro dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.14.

Il settimo e l’ottavo motivo di ricorso sono ancora incentrati sull’omessoesame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc.civ.

Il settimo motivo denuncia una diversità tra il sinistro denunciato el’oggetto del contratto di transazione e vizio di motivazione rispetto altema decisorio come prospettato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] motivo denunciauna omessa valutazione di fatti di carattere tecnico quali l’eziologia delsinistro denunciato, per avere la Corte d’appello ritenuto che il sinistro,consistente in una inversione di fase, sull’impianto elettrico deli macchinariforniti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la realizzazione di pellets posta in esserecolposamente dal socio Santegidi, per cui era stato effettuato dalla Falps.r.l. il risarcimento del danno in favore della [OSCURATO:SOCIETA] eraradicalmente diverso da quello della transazione intervenuta tra la stessar.g. n. 20171 /2022ad. 19/02/2026; estensore: C Vallepag. 8 di 10Numero registro generale 20171/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 10922/2026Data pubblicazione 24/04/2026realizzazione dell’impianto stesso.I due motivi, che possono essere congiuntamente scrutinati, in quantostrettamente connessi, sono inammissibili, per avere posto a fondamentodelle censure non l’omesso esame di fatti, in senso naturalistico, bensì ladiversa valutazione di essi, ossia per chiedere un diverso apprezzamento,rispetto a quello già compiuto dai giudici di merito, della transazione e diquello che la Corte ha affermato essere stato il danno verificatosi,consistente non in una erronea inversione di fase dell’impianto elettricodei macchinari per la costruzione di pellets bensì in un vero e proprioinadempimento contrattuale, per mancata idonea realizzazionedell’impianto stesso da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., evento, questo, esulantedalla garanzia del contratto di assicurazione.Il ricorso è rigettato.

Nulla per le spese di lite non avendo l’[OSCURATO:SOCIETA]svolto attività difensiva.15.

La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e infavore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 bis, dello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezioneIII civile, in data 19/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 20171 /2022ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C Vallepag. 9 di 10Numero registro generale 20171/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 10922/2026Data pubblicazione 24/04/2026Marco Rossettir.g. n. 20171 /2022ad. 19/02/2026; estensore: C Vallepag. 10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.- intimato -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 66/2022 depositata il8/02/2022.Numero registro generale 20171/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 10922/2026Data pubblicazione 24/04/2026Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19/02/2026,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. Per quanto ancora rileva in questa sede, i fatti di causa sono i seguenti.2. Con atto di citazione notificato il 13/04/2012 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. evocava ingiudizio davanti al Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, laAllianz s.p.a.. Allegava che con comunicazione del 28/09/2007 avevadenunciato all'assicuratore che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il socio AmedeoSantegidi, all'interno dello stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA]. sito inRomania, [OSCURATO:PERSONA], aveva danneggiato un macchinario diproduzione di pellets realizzato dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]., mentre operavasull'impianto elettrico che lo alimentava. Il danneggiamento impedivatemporaneamente la produzione di pellets, con conseguenti danni per laSC [OSCURATO:SOCIETA] e conseguente risarcimento del danno effettuato dallastessa [OSCURATO:SOCIETA]. mediante pagamento di oltre cinquecentomila euro. [OSCURATO:SOCIETA]., richiesta dell’indennizzo dalla società esponente, rifiutava ladefinizione del sinistro, depositando denuncia querela nei confronti dellaesito negativo.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di euro250.000,00, corrispondente al massimale assicurato, oltre interessi,nonché al risarcimento di tutti i danni morali e all'immagine.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto delladomanda.5. Istruita la causa con acquisizione di documenti, interrogatorio formale eprova per testi, il Tribunale di Perugia pronunciava sentenza diaccoglimento della domanda, con condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamentodell'importo di euro 250.000,00 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. interponeva appello, censurando la sentenza in quanto avevaritenuto erroneamente sussistente la garanzia assicurativa. La compagniaassicuratrice ribadiva che non era provata la riconducibilità del dannor.g. n. 20171 /2022ad. 19/02/2026; estensore: C Vallepag. 2 di 10Numero registro generale 20171/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 10922/2026Data pubblicazione 24/04/2026subito dalla [OSCURATO:SOCIETA] al sinistro del 26/09/2007, in quanto nellatransazione intercorsa tra le parti il risarcimento risultava derivantedall'inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. al contratto di appalto di realizzazionedell'impianto di produzione di pellets.7. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si costituiva in fase d’impugnazione e concludeva per il rigettodel gravame in quanto l'istruttoria aveva evidenziato la sua responsabilitànella causazione del danno, come confermato dai testimoni, e le modalitàdi pagamento del risarcimento del danno subito dalla [OSCURATO:SOCIETA],avvalorate dalle evidenze delle indagini preliminari del procedimentopenale, conclusosi con provvedimento di archiviazione del giudice delleindagini preliminari del Tribunale di Perugia.8. La Corte d’appello di Perugia, con la sentenza n. 66 del 8/02/2022, ha accoltol’impugnazione dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e ha rigettato la domanda proposta dalla9. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a settemotivi, la [OSCURATO:SOCIETA]10. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata.11. La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e il Collegioha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso e le relative motivazioni sono i seguenti.2. Violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art.112 cod. proc. civ.; nullità della sentenza di appello per vizio diultrapetizione; motivo di impugnazione ex art. 360, primo comma, n. 4cod. proc. civ. Il motivo censura la sentenza della Corte d’appello per averequesta pronunciato su un motivo d’impugnazione di merito non propostoin quanto il motivo proposto dall’[OSCURATO:SOCIETA]. nell’impugnazione di meritodella prova. La decisione aveva, quindi, violato il disposto dell’art. 112 cod.proc. civ.r.g. n. 20171 /2022ad. 19/02/2026; estensore: C Vallepag. 3 di 10Numero registro generale 20171/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 10922/2026Data pubblicazione 24/04/20263. Il motivo è infondato. La Corte d’appello non ha pronunciato oltre i terminidell’impugnazione, atteso che alla pag. 8 della citazione in appello edunque nell’atto che ha dato inizio, su impulso dell’[OSCURATO:SOCIETA]., alla faseprocessuale dell’impugnazione di merito, e che può essere consultato daquesta Corte in quanto il primo motivo di ricorso per cassazione fa valereun vizio di errore nel procedimento, si legge che «è onere del contraentegarantito, che agisce nei confronti dell’assicuratore per il pagamentodell’indennizzo, di provare che l’evento dannoso, le sue cause e i suoieffetti, rientrano effettivamente tra quelli inclusi nella coperturaassicurativa». In tal modo il tema della prova dell’esistenza dell’eventoassicurato era stato ritualmente devoluto da parte dell’appellante allaCorte territoriale che ne ha conosciuto, pervenendo alla conclusione chel’evento non era coperto dall’assicurazione, ossia ha escluso che l’eventoin quanto tale fosse assicurato. Nello specifico la [OSCURATO:SOCIETA] censurò lasentenza di primo grado per avere ritenuto che la transazione stipulata traper danni aquiliani, e non per inadempimento del contratto di appalto. Ilmotivo è, inoltre, inammissibile, atteso che esso, nel richiamare la copiosadocumentazione versata in atti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. relativa anche alle indaginipenali svolte, dimostra di chiedere, tramite le censure, il riesame delmateriale istruttorio, formatosi nel giudizio civile o in questolegittimamente acquisito, il che non è consentito in sede di legittimità.4. Il secondo motivo deduce violazione del principio del contraddittorio ai sensidell’art. 101 cod. proc. civ.; nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenzad’appello per avere questa omesso di aprire il contraddittorio sulla carenzadi prova da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in ordine all’avvenuto pagamentodel risarcimento in favore della [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente nullitàdel procedimento e della sentenza. In particolare la ricorrente rimarca chela documentazione la quale dimostrava l’avvenuto pagamento allaPerseverent era stata acquisita in primo grado, mediante richiesta alr.g. n. 20171 /2022ad. 19/02/2026; estensore: C Vallepag. 4 di 10Numero registro generale 20171/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 10922/2026Data pubblicazione 24/04/2026Tribunale che con ordinanza del 7/03/2017 acquisiva gli atti del processopenale, cosicché l’omesso contraddittorio sul punto da parte della Corted’appello non aveva consentito alla [OSCURATO:SOCIETA]. di far rilevare la dettamancata considerazione della documentazione.5. Il motivo è infondato poiché a mezzo di esso la [OSCURATO:SOCIETA]. non fa valere unvizio di omissione di incombenti processuali necessari, quali l’instaurazionedel contraddittorio su di una questione di puro fatto ovvero mista, di fattoe di diritto (si vedano sul punto Cass. 9/01/2024 n. 822; Sez. U30/09/2009 n. 20935), il che condurrebbe a una pronuncia dichiarativadella nullità della sentenza, bensì un vizio di valutazione del materialeprobatorio, nel senso che la [OSCURATO:SOCIETA]. si duole della mancata adeguataconsiderazione della documentazione consistente negli atti e documenti dicui al procedimento penale conclusosi con l'archiviazione e soprattuttodella mancata valutazione dell’informativa della Guardia di Finanza e deglicostante giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio intende ribadire,compete al giudice di merito la scelta del compendio istruttorio sul qualebasare la decisione (Cass. 21/12/2022 n. 37382; Cass. 19/07/2021 n.20553) e la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consentedi censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali,contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa unadiversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudicedi legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.6. Il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenzad’appello laddove questa ha escluso che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse dimostrato diavere risarcito il danno alla [OSCURATO:SOCIETA], per non avere depositato«alcuna contabile del bonifico di euro 140.000,00, né alcun documentoscritto contenente la rinuncia della Falp ai crediti di euro 370.000,00 dieuro 32.000,00 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. sottesa allacompensazione»r.g. n. 20171 /2022ad. 19/02/2026; estensore: C Vallepag. 5 di 10Numero registro generale 20171/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 10922/2026Data pubblicazione 24/04/20267. Il motivo è inammissibile in quanto esso non denuncia un omesso esame insenso proprio, ossia di un fatto in senso naturalistico, ma di un elementoistruttorio e quindi chiede, al pari del secondo motivo, il riesamedell’apprezzamento del materiale istruttorio e segnatamente di quellodocumentale, acquisito al processo civile e segnatamente della relazionedella Guardia di Finanza il che non è consentito nello spettro dell’art. 360,primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. 28/12/2024 n. 34787). Aconferma di ciò deve rivelarsi che la stessa sentenza d’appello, nel passosuccessivo a quello ora riportato, afferma che «le risultanze contenutenella annotazione di P.G. della Guardia di Finanza di Foligno menzionate apag. 19, non appaiono esaustive in questa sede, non risultando versata inaccoglibile neppure nell’ottica del difetto di motivazione (come pureaffermato da questa Corte (Cass 26/06/2018 n. 16812), atteso che larelazione della Guardia di Finanza è stata comunque esaminata dalla Corted’appello che ne ha ritenute le indicazioni non esaustive, in quanto nonrisultavano ad essa allegati i documenti comprovanti le operazioni indicatedalla [OSCURATO:SOCIETA]8. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc. civ. l’illegittimità, in relazione all’art. 157 cod. proc. civ., del rilievod’ufficio, da parte della Corte d’appello, dell’inammissibilità d’uno deicapitoli di prova testimoniale, in carenza di qualsivoglia eccezione dellacontroparte. La ricorrente evidenzia che nessuna opposizione era statasvolta nei termini di legge da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ammissionedei capitoli di prova relativi alla prova del pagamento e di remissione deldebito in favore della [OSCURATO:SOCIETA] e da parte di essa [OSCURATO:SOCIETA]9. Il motivo è privo di decisività e quindi inammissibile, in quanto la Corted’appello non si è limitata a effettuare il rilievo, d’ufficio, d’inammissibilitàdella prova testimoniale, ma ha affermato che i testi chiamati a deporresulle circostanze del pagamento e della remissione di debito eranoinattendibili, alla stregua delle complessive anomalie di fatto, relative allar.g. n. 20171 /2022ad. 19/02/2026; estensore: C Vallepag. 6 di 10Numero registro generale 20171/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 10922/2026Data pubblicazione 24/04/2026mancanza di idonea documentazione scritta degli esborsi di denaro daparte della [OSCURATO:SOCIETA]. e la discrepanza tra l’ammontare del risarcimentodel danno pari a oltre cinquecentoquarantamila euro e l’importo delpreventivo predisposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., rilevate e di cui allepagg. 6 e 7 della motivazione. Il motivo è, pertanto, e in conclusione, privodi decisività atteso che i testimoni sono stati comunque ritenutiinattendibili, con motivazione non sindacabile nella presente sede.10. Il quinto motivo di ricorso deduce omesso esame di fatto decisivo, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appelloomesso di tenere conto della documentazione comprovante l’ammontaredel danno risarcito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare la difesadella ricorrente afferma che la documentazione della quale è stato omessol’esame è quella che era stata indicata dal perito di parte [OSCURATO:SOCIETA]., ilquale aveva dettagliatamente indicato quale fosse la dettadocumentazione necessaria a dimostrare non solo il danno emergente maanche e soprattutto il lucro cessante. Il motivo evidenzia che l’omessoesame risulta dai passaggi della sentenza ove si indica una discrepanza trail preventivo [OSCURATO:SOCIETA] di euro 207.500,00 oltre IVA e la somma dieuro 542.000,00 che ricomprende anche l’entità del lucro cessante.11. Il motivo è inammissibile in quanto le censure investono le valutazioni difatto con cui la Corte d’appello, esaminando, come già scritto, ladocumentazione versata in atti di causa dalle parti ovvero acquisita alprocesso, in quanto riveniente dal procedimento penale poi terminato conl’archiviazione e consistente soprattutto nella relazione della Guardia diche avrebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, comportatol’obbligo risarcitorio della [OSCURATO:SOCIETA]. Il motivo censura, in definitiva, unaccertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale e non articola unacompiuta critica in diritto alla sentenza d’appello, limitandosi a evidenziareun’asserita discrepanza tra i dati esposti in sentenza. La censura, oltre cheinammissibile, è altresì infondata, poiché la Corte d’appello ha comunquer.g. n. 20171 /2022ad. 19/02/2026; estensore: C Vallepag. 7 di 10Numero registro generale 20171/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 10922/2026Data pubblicazione 24/04/2026esaminato la documentazione versata in atti e segnatamente la relazionedella Guardia di Finanza, come già rilevato con riferimento al terzo motivodi ricorso, e ne ha tratto la convinzione della mancata prova delrisarcimento del danno da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA].12. Il sesto motivo reca ulteriore censura di omesso esame di un fatto decisivo,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., laddove lasentenza afferma che non era agevolmente individuabile il soggetto cheavrebbe riparato l’impianto oggetto di cui al cap. 6 della memoria ai sensidell’art. 183, sesto comma, n. 2 della [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente afferma chela Corte territoriale avrebbe potuto con adeguato esame degli atti rilevareche le riparazioni furono effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. società italo –rumena alla quale si era rivolta la stessa [OSCURATO:SOCIETA] e comeconfermato dai testi Angelini, Adanti e Santegidi.13. Il motivo è inammissibile in quanto, al pari del precedente, non censura unomesso esame di fatto decisivo ma soltanto l’apprezzamento e lavalutazione delle prove, e segnatamente di quelle testimoniali, da partedel giudice d’appello. L’omesso esame di un elemento istruttorio nonrientra, come già scritto in relazione al terzo motivo di ricorso, nelperimetro dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.14. Il settimo e l’ottavo motivo di ricorso sono ancora incentrati sull’omessoesame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc.civ. Il settimo motivo denuncia una diversità tra il sinistro denunciato el’oggetto del contratto di transazione e vizio di motivazione rispetto altema decisorio come prospettato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] motivo denunciauna omessa valutazione di fatti di carattere tecnico quali l’eziologia delsinistro denunciato, per avere la Corte d’appello ritenuto che il sinistro,consistente in una inversione di fase, sull’impianto elettrico deli macchinariforniti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la realizzazione di pellets posta in esserecolposamente dal socio Santegidi, per cui era stato effettuato dalla Falps.r.l. il risarcimento del danno in favore della [OSCURATO:SOCIETA] eraradicalmente diverso da quello della transazione intervenuta tra la stessar.g. n. 20171 /2022ad. 19/02/2026; estensore: C Vallepag. 8 di 10Numero registro generale 20171/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 10922/2026Data pubblicazione 24/04/2026realizzazione dell’impianto stesso.I due motivi, che possono essere congiuntamente scrutinati, in quantostrettamente connessi, sono inammissibili, per avere posto a fondamentodelle censure non l’omesso esame di fatti, in senso naturalistico, bensì ladiversa valutazione di essi, ossia per chiedere un diverso apprezzamento,rispetto a quello già compiuto dai giudici di merito, della transazione e diquello che la Corte ha affermato essere stato il danno verificatosi,consistente non in una erronea inversione di fase dell’impianto elettricodei macchinari per la costruzione di pellets bensì in un vero e proprioinadempimento contrattuale, per mancata idonea realizzazionedell’impianto stesso da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., evento, questo, esulantedalla garanzia del contratto di assicurazione.Il ricorso è rigettato. Nulla per le spese di lite non avendo l’[OSCURATO:SOCIETA]svolto attività difensiva.15. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e infavore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 bis, dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezioneIII civile, in data 19/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 20171 /2022ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C Vallepag. 9 di 10Numero registro generale 20171/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 10922/2026Data pubblicazione 24/04/2026Marco Rossettir.g. n. 20171 /2022ad. 19/02/2026; estensore: C Vallepag. 10 di 10
Sentenza Cassazione n. 10922/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris